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Anno XVIII - n. 08 - Agosto 2026

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Sul demanio culturale: specificità del regime giuridico. Recenti novità giurisprudenziali.

Di Antonio Maria Ligresti
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Sul demanio culturale: specificità del regime giuridico.

Recenti novità giurisprudenziali

 

Di Antonio Maria Ligresti*

 

 Abstract

Il presente elaborato verte sulla specificità del regime giuridico del demanio culturale e, in particolare, la circolazione delle opere d’arte in ambito nazionale, il cui fondamento giuridico poggia sul testo normativo di riferimento, ovvero il D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), in combinato disposto con le disposizioni del Codice Civile in materia, senza trascurarne le recenti novità giurisprudenziali.

 

This paper focuses on the specific nature of the legal regime governing cultural public domain and, in particular, the domestic circulation of artworks. Its legal foundation rests on the primary reference legislation, namely Legislative Decree No. 42/2004 (Code of the Cultural Heritage and Landscape), read in conjunction with the relevant provisions of the Italian Civil Code, while also taking into account recent case law developments.

 

 

Sommario: 1. Inquadramento generale del tema - 2. La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale: la normativa vigente - 3. Il regime di alienazione controllata - 4. Conclusioni - Bibliografia

 

 

 

  1. Inquadramento generale del tema

Tutti i beni, mobili ed immobili, di proprietà statale o di altri enti pubblici territoriali che presentano un interesse storico, artistico ed archeologico, appartengono al demanio[1] pubblico (genus), nello specifico ‘demanio culturale’ (species), in quanto tali dotati di un regime giuridico speciale: ciò sulla base del combinato disposto dell’articolo 822, Codice Civile,[2] con l’articolo 53, D.Lgs. n. 42/2004,[3] per cui è sancita la inalienabilità se non nei limiti e secondo le modalità di quanto stabilito dalle relative disposizioni codicistiche (comma 2, art. 53):[4] principio ribadito recentemente anche dalla Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 163 del 2023, sulla base della specificità della categoria giuridica, sui generis, nell’ambito del demanio pubblico.[5] (Sul criterio della specialità dei beni culturali demaniali, si richiama la Sentenza n. 568 del 7.05.1988, Sez. VI, Consiglio di Stato, in cui si ribadisce il regime speciale di cui gode il demanio culturale, fondato sulla inalienabilità, sottolineando il rinvio degli articoli 822 e ss. del Codice Civile alle “leggi speciali per quanto concerne la condizione giuridica dei vari beni rientranti nel demanio”, stabilendo, per ciò, la piena vigenza dell’articolo 24 della Legge n. 1089/1939 in quanto legge speciale dedicata alle “cose d’interesse storico e artistico” – secondo la locuzione terminologica allora comunemente usata – ritenute parte inscindibile del demanio statale.). (Recentemente con l’Ordinanza n. 28792/2023, della II Sez., Corte di Cassazione – avente ad oggetto la richiesta di acquisto per usucapione di un appartamento posto al piano terra di un immobile, di proprietà della Regione, ritenuto da quest’ultima appartenente al demanio culturale – gli Ermellini, dopo aver evidenziato la vigente disciplina del demanio pubblico, hanno ribadito quanto affermato dalle Sezioni unite, ovvero che ai fini dell’individuazione dei beni pubblici (o, demaniali) non ci si può limitare alle norme codicistiche, ma occorre integrare le stesse con le varie fonti dell’ordinamento e, in particolare, col dettato costituzionale per cui il bene è definito pubblico non tanto perché compreso in una delle astratte categorie previste dal codice, piuttosto in quanto fonte di un beneficio per la collettività; proseguendo, a proposito del patrimonio culturale di appartenenza pubblica, la Corte afferma che “è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una presunzione di interesse storico-artistico (...) che, riferendosi specificamente ai beni mobili e immobili, prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica” tutti quei beni, di appartenenza pubblica, che presentino un interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico, di cui la presunzione di culturalità di tali beni è da intendersi solo provvisoria, ovvero sussistente almeno fino all’esito della verifica di interesse culturale (del bene) da parte dell’amministrazione competente e, dunque, assoggettato al relativo regime tutorio, in coerenza con l’art. 9 Cost. – non sfugga, infatti, che rientra tra i valori primari dello Stato non solo la protezione del patrimonio storico artistico ma anche la buona gestione di esso – [v. Cassazione, Sez. I, n. 6522/2003]. Ancora, gli Ermellini hanno affermato che mentre nel caso di beni di proprietà privata è opportuno un formale atto che attesti l’apposizione del vincolo storico-artistico, nel caso invece di appartenenza pubblica il bene si ritiene compreso nel patrimonio culturale pubblico “in ragione delle sue caratteristiche ontologiche esistenti ab origine, senza necessità dell’attestazione di uno specifico atto ricognitivo”, ovvero i beni dotati di interesse storico, artistico o archeologico, di appartenenza statale o di altri enti pubblici, sono da considerarsi beni culturali tout court, per cui l’imposizione del vincolo non può che confermare una qualità che la res già possiede per le sue intrinseche peculiarità – senza necessità di uno specifico atto ricognitivo, indispensabile quindi solo per i beni culturali di proprietà privata – rappresentando ciò titolo costitutivo per l’inquadramento del bene nel demanio culturale [v. Corte Cass. n. 2995/2006]. Pertanto, un bene demaniale – nel caso di specie, culturale – non può essere sottratto alla propria destinazione pubblica né essere oggetto di usucapione, ciò prescindendo dal momento in cui sia stato apposto il vincolo – atto avente natura meramente dichiarativa attestante una prerogativa del bene già esistente – [v. Cassazione, Sez. II, n. 14105/2023].).

 

  1. La circolazione dei beni culturali in ambito nazionale: la normativa vigente

La particolare tipologia di beni demaniali è disciplinata dalle disposizioni codicistiche del Capo IV, dedicato alla “Circolazione in ambito nazionale”, del Titolo I, rubricato “Tutela”, della Parte II, “Beni culturali”, del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nello specifico la circolazione dei diritti inerenti ai beni appartenenti al demanio culturale, oltre a quelli di proprietà privata:[6] la tipizzazione dei beni demaniali, ovvero “beni pubblici”,[7] discende dalla destinazione alla realizzazione di interessi pubblici, ovvero dal perseguimento di fini di interesse generale, funzionale quindi al godimento da parte della collettività, ma anche alle esigenze della loro conservazione.[8] A tal proposito, la giurisprudenza amministrativa (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. V., Sent. n. 8100/2020), ribadisce il carattere speciale di tale tipologia di beni, ovvero il perseguimento di superiori interessi pubblici in coerenza con le finalità proprie attribuite dall’ordinamento giuridico, ciò anche in caso di concessione demaniale del bene alla gestione da parte dei privati, da ricondurre comunque sempre nella sfera pubblica.[9] (È opportuno segnalare che la Commissione per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici,[10] presieduta da Stefano Rodotà [1933-2017], aveva individuato una definizione di bene comune – non recepita, però, dal legislatore – ovvero, “cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona (...) che non rientrano stricto sensu nella specie dei beni pubblici, poiché sono a titolarità diffusa potendo appartenere non solo a persone pubbliche, ma anche a privati. Ne fanno parte essenzialmente le risorse naturali, come fiumi torrenti e altre acque; aria parchi foreste e zone boschive; zone montane di alta quota, oltre a ghiacciai e nevi perenni; tratti di costa dichiarati riserva ambientali; fauna selvatica e flora tutelata; altre zone paesaggistiche tutelate. Vi rientrano, altresì, i beni archeologici, culturali e ambientali”: con tale definizione – di creazione dottrinale – la Commissione suggerisce, dunque, di superare la dicotomia beni pubblici/beni privati, sulla base delle funzioni e relativi interessi – come, ad esempio, la tutela dei diritti inviolabili della personalità umana – collegati ad essi, prescindendo dall’appartenenza pubblica o privata; posto che oltre al suddetto binomio, vi è, inoltre, la categoria dei “beni di interesse pubblico”,[11] ossia quei beni che, seppur di appartenenza privata, assolvono finalità di pubblico interesse in quanto perseguono interessi della collettività – nell’alveo del dettato costituzionale degli articoli 2, 3 e 9 – e per i quali la Pubblica Amministrazione può imporre specifici limiti ed obblighi nei confronti dei privati medesimi.[12] Scrive Salvatore Pugliatti che tale imposizione, in capo al proprietario, configura quella che è stata definita “proprietà-funzione”,[13] intendendo tale locuzione come il risultato di un processo di socializzazione della proprietà privata.[14]). Ai fini della determinazione della categoria giuridica dei beni comuni,[15] le Sez. Un. della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3665/2011, ne definiscono il profilo sulla base del combinato disposto delle fonti dell’ordinamento e delle norme costituzionali, ovvero “quei beni che, indipendentemente da una preventiva individuazione da parte del legislatore, per loro intrinseca natura o finalizzazione risultino, sulla base di una compiuta interpretazione dell’intero sistema normativo, funzionali al perseguimento e al soddisfacimento degli interessi della collettività”: dunque, beni dalla significativa rilevanza sociale, strumentali alla tutela della umana personalità e del suo corretto svolgimento nell’ambito dello Stato sociale; gli Ermellini, inoltre, invitano a “trattare” il tema dei beni pubblici[16] secondo “una prospettiva personale-collettivistica” superando l’approccio “prettamente patrimoniale-proprietario”, facendo riferimento, per quanto concerne la titolarità di tali beni, non allo Stato-apparato bensì allo Stato-collettività,[17] da intendere come “ente esponenziale e rappresentativo degli interessi della cittadinanza (collettività), preposto alla effettiva realizzazione di questi ultimi”: pertanto, quando un bene – mobile o immobile – per le proprie intrinseche peculiarità è destinato al perseguimento degli obiettivi tipici dello Stato sociale, il termine “comune” va “collegato strumentalmente alla realizzazione degli interessi di tutti i cittadini”: ciò vale sia per i beni di proprietà pubblica[18] ma anche per quelli privati, poiché è rilevante se siano o meno funzionali ad interessi della collettività, dimodoché l’aspetto dominicale del bene è secondario rispetto all’attuazione “di interessi fondamentali indispensabili per il compiuto svolgimento dell’umana personalità”: beni comuni, dunque, funzionali al raggiungimento di preminenti finalità pubbliche. In definitiva, sottolineano i giudici della Corte, il bene comune pubblico va inteso “in senso non solo di oggetto di diritto reale spettante allo Stato, ma quale strumento finalizzato alla realizzazione di valori costituzionali” nel superiore interesse della collettività. (Secondo Caputi Jambrenghi, i beni comuni sono tali non già in virtù del loro regime dominicale, ma piuttosto perché in grado di soddisfare i diritti fondamentali della persona e, dunque, gli interessi superindividuali.[19] Ciò che rileva, quindi, è la loro destinazione alla pubblica godibilità, all’uso della collettività “che non ammette limitazioni, se non dettate da motivi di tutela oggettivamente necessaria al bene”.[20] Per Cerulli Irelli, il bene comune “cosa” si collocherebbe al centro di una fitta rete di rapporti giuridici poiché oggetto di diritti sia da parte della collettività che di singoli individui, ciò pertanto ne giustificherebbe la preservazione.[21]). Secondo autorevole dottrina,[22] il patrimonio demaniale – ovvero, il complesso di beni pubblici – è da ricondurre alla sovranità popolare, giacché le norme costituzionali statuiscono che “sussista un diretto rapporto di appartenenza dei beni pubblici alla collettività, che si giova della imputazione unitaria agli enti, direttamente o indirettamente esponenziali della stessa: [...] suddetti principi che inducono a configurare i diritti costituzionali come articolazione individuale della sovranità popolare e, quindi, anche diritti di appartenenza delle ‘cose pubbliche’, in modo tale che il regime di riserva di queste [...] assuma invece garanzia di esercizio di quei diritti”. Pertanto, il tratto distintivo della nozione di “bene pubblico” non risiede nella sostanza del diritto dominicale, quanto, piuttosto, nella finalità che assume il bene, ossia l’assolvimento di interessi pubblici: si veda, a tal proposito, Corte di Cassazione, Sentenza n. 7152/2018, ove si ribadisce che “il regime dei beni demaniali e di quelli patrimoniali indisponibili, laddove ne è sancita l’inusucapibilità, l’inalienabilità e l’inespropriabilità, pone l’accento sul carattere pubblico dei beni non tanto in dipendenza della loro titolarità, quanto per la natura dei poteri ad essi attinenti per i fini della realizzazione del pubblico interesse: sicché si discorre in dottrina di proprietà-funzione, riguardo alla quale (...) emerge la doverosità della gestione mirata al soddisfacimento dell’interesse menzionato”. E a proposito di ciò – di beni la cui titolarità appartiene allo Stato-collettività – secondo Cassese i “beni demaniali ad uso comune” appartengono alla collettività in quanto proprietà collettiva, per i quali non necessita un atto di assunzione di tale proprietà da parte della stessa, giacché gli effetti di ciò derivano dalla riserva legale del bene alla collettività, concretantisi in diritti distinti da quelli tipici della proprietà privata.[23] Riguardo la inalienabilità dei beni demaniali – secondo altra autorevole dottrina[24] – essa è funzionale al mantenimento della relativa destinazione e ne garantisce l’uso pubblico,[25] nel superiore interesse della collettività. (In merito alla specificità giuridica del patrimonio demaniale culturale,[26] sembra riecheggiare l’assunto di autorevolissima dottrina, ovvero che “il bene culturale è pubblico, non in quanto di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione”.[27] Su tale aspetto, è stato inoltre osservato che “il bene culturale sembra non avere un proprietario in senso proprio”, ciò in quanto “il godimento lo ha l’universo dei fruitori del medesimo, cioè un gruppo disaggregato e informale di persone fisiche, indeterminate ed indeterminabili come universo, ma individuabili in concreto nel tempo presente in elementi o gruppi aggregati particolari che si costituiscono nell’universo”.[28]). (A proposito di regime dominicale dei beni pubblici e della loro caratterizzazione discordante dalla categoria dei beni comuni, secondo autorevole orientamento dottrinario “la costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, modelli di governance e di soft law inducono progressivamente ad un ripensamento del modello panproprietario dei beni pubblici. La categoria dei beni comuni, quale declinazione dei beni pubblici per uso pubblico e non in proprietà pubblica, si distanzia dunque dalla proprietà collettiva: infatti, la proprietà collettiva ha comunque ad oggetto diritti collettivi di natura dominicale, ovvero beni che appartengono ad una circoscritta ed escludente comunità di abitanti. Al contrario, i beni comuni – o beni pubblici ad uso pubblico – si caratterizzano per un rapporto non strutturale, né strutturato della comunità coi beni, ma piuttosto fluido e funzionale”.[29]).

Nell’ottica delle misure di protezione, i cosiddetti “acquisti privilegiati in tema di beni culturali” rappresentano gli strumenti più idonei per mettere nelle condizioni lo Stato, ma anche altri soggetti pubblici – come ad esempio, gli enti pubblici territoriali – di acquisire i beni allo scopo di preservare, o valorizzare, il patrimonio culturale: nello specifico, tali istituti giuridici sono la prelazione artistica, normata dagli articoli 60-62 del Codice, l’acquisto coattivo e l’espropriazione, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 70 e 95-100, Codice.[30] (Riguardo la locuzione “patrimonio culturale”, occorre ricordare il primo testo – ufficiale – in cui si rinviene la definizione di tale concetto, ovvero la “Carta Internazionale di Venezia per il restauro e la conservazione di monumenti e siti”, risultato di un incontro, tenutosi nel maggio 1964, durante il II Congresso internazionale di architetti e tecnici dei monumenti storici. Elaborato col contributo di Cesare Brandi e degli architetti Roberto Pane [1897-1987] e Piero Gazzola [1908-1979], in pieno clima post bellico in risposta ai tanti quesiti sollevati sul tema della ricostruzione del Secondo dopoguerra, il documento, suddiviso in 16 articoli, comprende un Preambolo, ove le opere monumentali sono indicate come strumento di un messaggio spirituale del passato, oltre all’articolo 1 in cui è cristallizzata la nozione di “monumento storico”, comprendente sia la “creazione architettonica isolata” quanto “l’ambiente urbano e paesistico”, testimonianze culturali dei popoli, a cui si richiama la definizione di patrimonio culturale, fornita dal Codice del 2004, all’articolo 2, ovvero l’insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici.). Dei beni compresi nel demanio culturale ne è stabilità la inalienabilità, ma non assoluta bensì parziale, in quanto tali beni pubblici sono divisi in “beni inalienabili” e “beni alienabili”: i primi, disciplinati dall’articolo 54,[31] commi 1 e 2, sono immobili ed aree di interesse archeologico, ma anche immobili individuati come monumenti nazionali e le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche; ancora, immobili dichiarati di “interesse particolarmente rilevante” per il loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria  e della cultura in genere, in quanto testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche o religiose.[32] (A proposito del vincolo di inalienabilità di un bene culturale per riferimento o per testimonianza, si cita la sentenza n. 7308/2019 della Sezione II, T.A.R. Lazio, con cui è stata accertata la legittimità della dichiarazione di interesse culturale di un immobile storico, Palazzo Nardini – ubicato in un’area di assoluto pregio storico-artistico della Roma secentesca, la via del Governo Vecchio – oggetto dell’interesse di un operatore economico privato, interessato all’acquisizione; ciò ha consentito di mantenerne la destinazione d’uso compatibile col valore artistico ed architettonico del bene, testimonianza dell’identità storica della città. La mancanza di interventi di manutenzione, per carenza di fondi pubblici, ha causato condizioni di degrado all’edificio, impedendone l’utilizzo in progetti di interesse pubblico. Il giudice amministrativo laziale, riconoscendo la correttezza dell’azione dell’autorità competente in materia, ovvero il mantenimento della destinazione d’uso dell’immobile ai fini della pubblica godibilità, interesse preminente di carattere generale, evidenzia inoltre il requisito necessario, ma sufficiente, affinché sia apposto il vincolo, ovvero che sia “presente una forma di storica utilizzazione del bene immobile che sia connessa a particolare eventi della storia cittadina che possano giustificare adeguatamente l’imposizione di un tal vincolo”, nel caso di specie “sede di rilevanti Istituzioni, prima dello Stato pontificio, poi dello Stato italiano, e la cui storia è dunque profondamente connessa col contesto – pur mutevole nei secoli – politico e istituzionale romano”: dalla caratterizzazione identitaria culturale del bene immobile come testimonianza storica sedimentata nel tempo per specifici usi deriva, dunque, la motivazione del provvedimento vincolistico[33] a vantaggio della fruizione della collettività.). Ancora, gli archivi e le cose mobili realizzate da autori viventi o la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni, se incluse in raccolte di appartenenza pubblica (ossia Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali). Sono, altresì, inalienabili sia le cose appartenenti allo Stato, alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali (nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico ed a persone giuridiche private senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) realizzate oltre settanta anni fa da autore non più vivente, di cui sia stata accertata la sussistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’articolo 12, ovvero a conclusione dell’apposito procedimento di verifica.[34] (In tema, sembra utile citare la recente sentenza n. 6817/2024, Sez. VI del Consiglio di Stato, in cui è sottolineato lo stretto nesso, nell’ambito del procedimento di verifica dell’interesse culturale, tra dimensione giuridica ed extragiuridica della nozione di bene culturale: tale concetto, in linea con l’orientamento dottrinario[35] prevalente, si contraddistingue per il carattere “liminale”,[36] ovvero una nozione senza un chiaro contenuto giuridico, ma dai confini aperti, per cui si rende necessario rinviare – di volta in volta – a discipline non giuridiche. Pertanto, il giudizio di valutazione tecnica da parte dell’Amministrazione non può comportare una “pietrificazione” delle nozioni data la opinabilità delle conoscenze tecniche specialistiche dei vari settori scientifici applicati: quindi, non una concezione statica ma, piuttosto, dinamica come parametro di valutazione del grado di culturalità della res. Ai fini della tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione, nell’alveo del dettato costituzionale dell’articolo 9, è dunque essenziale una corretta procedura della valutazione tecnica dell’interesse culturale, ottemperando in tal modo a quella funzione pubblica connaturata al patrimonio, in quanto eredità collettiva nazionale e “valore primario e assoluto”. Ancora più recente la sentenza n. 1743/2025, Sez. VI, Consiglio di Stato – riguardante l’accertamento della sussistenza dell’interesse culturale del Compendio ex colonia penale di Tramariglio, sito storico ubicato in Alghero – con cui si ribadisce il principio che la valutazione del valore culturale di un bene comporta un’ampia discrezionalità tecnico-valutativa fondata sull’applicazione di conoscenze tecniche specialistiche di differenti settori scientifici [come, ad esempio, architettura, storia o arte] connotati da ampi margini di opinabilità; tale procedura valutativa, di esclusiva pertinenza dell’Amministrazione responsabile dell’apposizione del relativo vincolo, può essere impugnata, in sede giudiziale, solo “per evidenti incoerenze e illogicità che mettano in dubbio la validità della valutazione discrezionale tecnica”). Se l’esito di tale procedimento è negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili; sono, altresì, inalienabili i singoli documenti appartenenti a soggetti pubblici (quali, Stato, regioni ed altri enti pubblici territoriali), nonché archivi e singoli documenti di enti ed istituti pubblici differenti da quelli sopra indicati: un regime, dunque, di alienazione controllata.[37] (Sulle politiche di dismissioni (paventate) del demanio pubblico di interesse culturale, vedi Nota).[38]

 

  1. Il regime di alienazione controllata

In tema di inalienabilità assoluta (o controllata), nell’alveo dell’articolo 54, secondo una parte della dottrina tale regola “precedentemente elemento caratterizzante ed esclusivo del bene demaniale, oggi non dipende più né dalla natura del bene, né dalla sua appartenenza agli enti territoriali, ma da una scelta di opportunità fatta a monte dal legislatore”.[39] Una scelta compiuta con l’obiettivo di “patrimonializzare” – il riferimento è alle cartolarizzazioni (operazioni finanziarie) affidate alla SCIP (Società Cartolarizzazione Immobili Pubblici) alla fine degli anni 90 – il cospicuo patrimonio storico e architettonico nazionale, ovvero non più dismissione di massa di beni di appartenenza pubblica – sulla falsariga delle politiche di dismissione tentate nei primi anni Duemila, ritenendo il patrimonio – “i gioielli di famiglia” per dirla con Salvatore Settis – come una risorsa per esigenze finanziarie contingenti, come “qualcosa che, proprio come un giacimento petrolifero, va sfruttato e spremuto fino all’osso”,[40] ma piuttosto un regime di dismissione di singoli beni del patrimonio culturale, di cui sono comunque garantite la tutela e la pubblica fruizione anche se diventati di proprietà privata.

Degli immobili appartenenti al demanio culturale – non compresi tra quelli normati dall’articolo 54, comma 1 – ne è stabilità la inalienabilità, ma la disposizione codicistica dell’articolo 55, comma 1, opera una deroga sulla possibile alienazione introducendo un regime autorizzatorio del competente Ministero e stabilendo alcune prescrizioni a carico dell’istante, ovvero la esatta indicazione della destinazione d’uso in atto, la programmazione degli interventi necessari per garantire la conservazione del bene, l’indicazione degli obiettivi di valorizzazione che si intendono raggiungere – secondo quali modalità e quale tempistica – attraverso l’alienazione del bene, la destinazione d’uso prevista in funzione delle attività di valorizzazione e, infine, le modalità di fruizione pubblica del bene.[41] È bene sottolineare che il legislatore delegato ha separato il procedimento autorizzatorio dal procedimento di prelazione, di cui all’articolo 60, conferendo ad ogni procedura una sua autonomia. (A proposito di tale deroga, si cita la Sentenza n. 2596/2017, della Sez. VI, del Consiglio di Stato, riguardante l’autorizzazione ad alienare Castello Vuillermin, con giardino e pertinenze – adibito ad ostello per la gioventù – dichiarato immobile di interesse storico artistico particolarmente importante, in quanto testimonianza rilevante di edificio di stile neogotico: nel caso in cui la destinazione d’uso proposta dall’acquirente sia in grado di arrecare pregiudizio alla conservazione del bene ed anche alla sua pubblica fruizione, risultando dunque incompatibile col carattere storico artistico del medesimo, l’autorizzazione non può essere concessa; secondo i giudici amministrativi il pubblico godimento del bene non può venir meno a causa dell’alienazione: alla collettività va sempre comunque garantita l’accessibilità al fine di consentirne la percezione dei valori artistici e storici espressi dal bene medesimo. Pertanto, la fruizione pubblica del bene di interesse culturale rappresenta il presupposto giuridico dell’autorizzazione alla alienazione: un “nucleo minimo garantito” di fruizione seppur variabile ma comunque imprescindibile. Sulla vicenda in argomento, il T.A.R. Liguria, con Sentenza n. 10017/2010, aveva avuto modo di affermare che “l’Amministrazione deve stabilire le condizioni di fruizione pubblica del bene, avendo a riguardo alla destinazione d’uso proposta alla luce di quelle preesistenti con la facoltà di indicare quelle compatibili con la ratio della norma (...), l’art. 56 deve essere letto in modo sistematico, ossia nella comprensione che invece sì la P.A. può imporre prescrizioni positive, ma che non possono aggravare la situazione del privato rispetto al passato”: le esigenze di pubblica fruizione non possono che essere, dunque, compatibili con le esigenze di conservazione del bene, ma senza compromettere – fino a comprimere – il diritto di proprietà, sempre nel rispetto del bilanciamento degli interessi in questione corrispondenti a valori costituzionalmente protetti, ossia gli articoli 9 e 41 della Costituzione.).

Nel provvedimento autorizzatorio all’alienazione, rilasciato su parere del Soprintendente territorialmente competente, previa consultazione della regione e, per suo tramite, degli altri enti pubblici territoriali eventualmente interessati, sono stabilite alcune prescrizioni a carico dell’acquirente interessato, ovvero sia obblighi in ordine alle misure di conservazione da effettuare, sia condizioni di accessibilità pubblica del bene tenendo conto delle precedenti destinazioni d’uso dello stesso, oltre alla previsione di congrue modalità e tempi per il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione prefissati (comma 3, art. 55).[42] Nel caso in cui la nuova destinazione d’uso proposta – nel progetto di valorizzazione – arrechi danno al bene, sia compromettendone il carattere storico-artistico, sia risultando incompatibile con le misure di conservazione ed anche con l’accessibilità al pubblico, la prevista autorizzazione non potrà essere rilasciata; nel provvedimento di diniego, al Ministero è attribuita la possibilità di indicare quali destinazioni d’uso siano ritenute compatibili col valore culturale del bene e con le conseguenti opportune azioni di protezione (comma 3-bis).[43] Al Ministero è, inoltre, riconosciuta la facoltà di concordare col diretto interessato il contenuto del provvedimento richiesto a seguito di una valutazione, sulla base di una procedura comparativa, tra le istanze proposte inerenti alle modalità di valorizzazione del bene (comma 3-ter). Ove, invece, venisse concessa l’autorizzazione alla dismissione, ovvero all’alienazione, il bene oggetto del provvedimento autorizzatorio fuoriesce dal demanio:[44] ciò comporta la “sdemanializzazione”[45] del medesimo bene – nello specifico, il passaggio dal demanio (culturale) al patrimonio disponibile – rimanendo però sottoposto alle disposizioni tutorie (comma 3-quinquies).[46] (Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa – TAR Toscana, Sez. III, 12 ottobre 2004, n. 4478 – il mutamento del regime giuridico di appartenenza, conseguenza della sdemanializzazione, non comporta la cessazione automatica dell’interesse storico e artistico del bene oggetto della dismissione, che permane in quanto peculiarità intrinseca). In dottrina, l’atto di sdemanializzazione “non serve a costituire, modificare o estinguere rapporti, ma solo ad accertare e riconoscere tali avvenimenti”.[47] In tale direzione, secondo Sandulli, la cessazione della demanialità non deriva tanto da un atto di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, quanto dalla perdita dei requisiti previsti, essendo il fine dell’atto quello “di garantire certezza alle situazioni giuridiche”.[48] (Sulla cessazione della demanialità, recentemente la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19755/2025, ha ribadito uno dei principi cardine del nostro ordinamento, ovvero che la sdemanializzazione dei beni di appartenenza pubblica deve essere preceduta da un apposito atto formale, con effetti ex nunc, da parte dell’autorità competente, in cui siano specificate le motivazioni alla base dello stesso: quindi, né il possesso prolungato da parte di un soggetto privato – tramite usucapione – né il mancato utilizzo da parte dell’ente pubblico possono giustificare tacitamente la sdemanializzazione di un bene, ma occorre che sia inequivocabile la volontà dell’Amministrazione di modificarne la destinazione pubblica. Tale principio, nel rispetto del preminente interesse pubblico, rispecchia l’orientamento di precedenti pronunce della Corte Suprema – si veda, ad esempio, la Sentenza n. 15788/2013 – evidenziando la rilevanza della formalità dell’atto e della valutazione tecnico-discrezionale nella procedura in argomento. Sullo stesso tema, si menziona la recente Sentenza n. 188/2025 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ove si ribadisce che il passaggio di un bene dal regime demaniale pubblico a quello patrimoniale disponibile dello Stato deve essere disposto con apposito “provvedimento di declassificazione, avente natura ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene”, non essendo sufficiente quindi la prova del disuso prolungato del cespite[49] o, tantomeno, il possesso ad usucapionem da parte dei privati ritenuto inidoneo all’acquisto della proprietà: è necessario, pertanto, che l’Amministrazione direttamente interessata manifesti chiaramente la volontà di rinunciare “alla vocazione pubblica del bene”. In tema, secondo la giurisprudenza amministrativa – andando indietro nel tempo, Cons. Stato, Sez. IV, Sentenza n. 155/1987 – la cessazione del carattere demaniale di un bene immobile di appartenenza pubblica “non può desumersi implicitamente dalla semplice circostanza che il bene medesimo non sia più adibito, anche da lungo tempo, all’uso pubblico, essendo invece necessario in proposito che la situazione di fatto si prospetti in modo da impedire per il futuro la reviviscenza dell’uso stesso, unitamente ad un comportamento dell’Amministrazione”, da “interpretarsi come definitivo disinteresse alla conservazione della destinazione del bene in questione”.). A tal proposito, ci sembra utile richiamare l’articolo 829 del Codice Civile, riguardante il passaggio dei beni dal demanio pubblico al regime patrimoniale statale: ciò va dichiarato dalla competente autorità amministrativa con un formale provvedimento (noto come “sclassificazione”), avente natura di atto puramente dichiarativo:[50] a seguito di ciò, i beni oggetto di tale procedimento sono liberamente alienabili, finanche usucapibili, potendo acquisire destinazioni anche diverse dall’uso pubblico. (Secondo autorevole dottrina, la cessazione della demanialità non implica “la perdita della proprietà del bene da parte dell’ente cui appartiene, ma soltanto la trasformazione di essa da proprietà pubblica in proprietà privata”: dunque, la sottomissione del bene al regime giuridico dominicale privatistico comporterebbe l’acquisizione del bene da parte di privati.[51]). (Sulla specificità del regime giuridico proprio dei beni pubblici, si richiama la Sentenza n. 3811/2011, delle Sez. Un. della Cassazione, secondo cui si afferma che i beni sono pubblici non già per essere compresi in una delle astratte categorie giuridiche, ma in quanto “fonte di un beneficio per la collettività”, per cui ne deriva che “la titolarità dello Stato – inteso come Stato-collettività, vale a dire come ente espositivo degli interessi di tutti – non è fine a sé stessa e non rileva solo sul piano proprietario, ma comporta per lo stesso gli oneri di una governance che renda effettive le varie forme di godimento e di uso pubblico del bene”.). Alla base del procedimento di sdemanializzazione, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente,[52] occorrono comportamenti – e, dunque, atti – “univoci, concludenti e positivi” (ex plurimis, Corte di Cassazione Sez. II, Sent. n. 14666/2008) da parte dell’Amministrazione interessata, da cui risulta con netta evidenza la rinuncia alla funzione pubblica del bene oggetto del procedimento. (A conferma di ciò, si veda anche Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 22569/2020, in cui, dopo aver ribadito la natura dichiarativa del provvedimento di inclusione di un bene inventariato come demanio, è stato confermato l’orientamento prevalente, ovvero che la sdemanializzazione non può essere desunta dal mancato utilizzo del bene pubblico per lungo tempo, ma si rendono indispensabili “atti e fatti univoci” che mettono in netta evidenza la volontà dell’Amministrazione di svincolare il bene medesimo dalla destinazione ad uso pubblico e contestualmente, rinunciare definitivamente al suo eventuale rispristino. In tema di patrimonio storico-artistico, si cita la Sentenza n. 14105/2023, della Sez. II, Corte di Cassazione, ove è confermato un principio – già chiarito in precedenze pronunce [Cass., Sez. II, Sent. n. 25690/2018 e Sez. I, Sent. n. 2995/2006] – ossia il divieto di usucapire un bene appartenente al demanio pubblico sulla base della sua intrinseca rilevanza archeologica, non è essendo sufficiente, in relazione al titolo del possesso, la data di imposizione del vincolo; ciò in quanto il bene [mobile o immobile], essendo riconosciuto di interesse culturale, è assoggettato allo specifico regime giuridico demaniale e, per ciò, finalizzato al godimento pubblico: sottolineano, infatti, gli Ermellini che “i beni muniti di interesse storico, artistico o archeologico appartenenti allo Stato o ad altri enti pubblici devono considerarsi tout court culturali: attraverso l’apposizione del vincolo archeologico, dunque, non si costituisce su di essi una nuova qualità, ma semplicemente si certifica una prerogativa che il bene già possiede per le sue caratteristiche”.)

Proseguendo l’analisi delle disposizioni codicistiche dedicate al demanio culturale, l’articolo 56[53] disciplina altre tipologie di beni, in particolare sia quelli di appartenenza statale, regionale e di altri enti pubblici territoriali che quelli appartenenti a persone giuridiche private, senza fini di lucro (compresi gli enti ecclesiastici riconosciuti civilmente), la cui eventuale alienazione è soggetta ad autorizzazione da parte del competente Ministero (ossia, Ministero della Cultura): dunque, un regime di alienazione controllata in quanto tali beni, provvisti di una particolare specificità, sono ritenuti meritevoli di protezione, sulla base dell’interesse pubblico al godimento ed alla fruizione. Pertanto, nel caso di dismissione, anche parziale, di collezioni o serie di oggetti, raccolte librarie ed archivi o singoli documenti, alle categorie di soggetti – sopra citati – è richiesto il provvedimento autorizzatorio, corredato da tutti gli elementi utili – di cui all’articolo 55, comma 2, lettere a), b) ed e) – per l’emissione dello stesso da parte del soprintendente competente territorialmente, anche in ordine alle condizioni di godibilità pubblica dei beni in argomento (commi 2 e 3). Per quanto riguarda le condizioni richieste per il rilascio di tale provvedimento: nel caso di alienazione di beni appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali è necessario che gli stessi non siano di interesse per le raccolte pubbliche, che da tale vendita non derivi alcun pregiudizio per la loro conservazione e che comunque non venga meno la fruizione da parte della collettività; nel caso, invece, di vendita di beni appartenenti a soggetti diversi da quelli sopra menzionati ed a persone giuridiche private, senza fini di lucro, compresi gli enti ecclesiastici (sopra menzionati), occorre che ciò non comprometta sia le eventuali misure di conservazione che la pubblica godibilità (commi 4 e 4-bis). Nel caso di lavori ed opere di qualunque tipologia relativi ai beni culturali, occorre una preventiva autorizzazione – rilasciata sulla base di un dettagliato progetto contenente la descrizione tecnica degli interventi da realizzare – da parte del soprintendente territorialmente competente; tali prescrizioni e condizioni rese nel provvedimento autorizzatorio sono riportate nell’eventuale atto di alienazione e trascritte nei registri immobiliari presso la locale Agenzia delle Entrate (commi 4-ter e 4-quater). La suddetta autorizzazione non è prevista nel caso di esito negativo della procedura di verifica dell’interesse culturale – ai sensi dell’articolo 12, commi 4, 5 e 6, Codice – su cose pertinenti al demanio statale, regionale o di altri enti pubblici territoriali, che sono, pertanto, liberamente alienabili (comma 4-sexies), ferma restando la inalienabilità delle cose mobili realizzate da autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni, se però inserite in raccolte appartenenti al demanio culturale (comma 4-septies). (In tema, si cita la Sentenza n. 163/2023 della Corte Costituzionale – intervenuta sul caso della sclassificazione ed alienazione dei tratturi (antichissime vie d’erba, di epoca pre-romana, utilizzati per la transumanza), ai sensi degli articoli 6 e 7 della Legge Reg. Molise n. 9/1997 – inizialmente (1923) appartenenti al demanio statale e poi (1977) transitati al demanio regionale. Secondo i Giudici costituzionali, tali beni, che secondo antica tradizione espletavano una funzione economica perché indispensabili ai fini dell’attività pastorizia ed allevamento del bestiame, hanno acquisito nel corso dei secoli un valore culturale in quanto testimonianza identitaria della storia del territorio, pertanto di interesse archeologico e per ciò, dunque, sottoposti al regime di assoluta inalienabilità secondo la normativa vigente in materia; ma, proseguono i Giudici delle leggi, se tali beni risultano compromessi per opera dell’attività antropica, ovvero solo per quei “tratturi irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili” ne è stabilita la sdemanializzazione, il trasferimento e quindi la vendita, secondo la legge regionale molisana: è, in definitiva, ribadito il regime speciale dei beni appartenenti al demanio culturale, nel caso di specie dei beni di interesse storico, archeologico e naturalistico, e del relativo divieto assoluto di alienabilità.).

Tra gli atti non soggetti ad autorizzazione rientra la casistica di alienazioni di beni culturali a vantaggio dello Stato, ivi comprese le cessioni a titolo di obbligazioni tributarie (art. 57):[54] la disposizione in argomento, più volte modificata, sia nel 2006 – dall’art. 2, comma 1, lett. v), D.Lgs. n. 156 – che nel 2008 – dall’art. 2, comma 1, lett. ii), D.Lgs. n. 62 – detta la disciplina per le cessioni di beni da soggetto privato al pubblico, ovvero operate a favore dello Stato.[55]

In merito alle procedure di dismissione (o di valorizzazione), anche a fini economici, di beni immobili di interesse culturale di appartenenza pubblica, sono applicate le disposizioni contenute negli articoli 54, 55 e 56, del Codice, ovvero, quindi, mediante alienazione o concessione in uso di tali immobili (art. 57-bis, comma 1): tale norma – introdotta dal secondo intervento di modifica al Codice, operato dai Decreti Legislativi n. 62 e 63 del 2008 – mira ad ampliare la tutela a tutti quei beni culturali destinati all’uscita dall’ambito giuridico pubblicistico, senza adeguate garanzie in termini di protezione. Nello specifico, nel caso di concessione in uso, o locazione, di tali beni immobili, nel relativo provvedimento autorizzatorio sono stabilite le prescrizioni e condizioni, trascritte nei registri immobiliari su istanza del soprintendente, a cui dovrà attenersi il soggetto concessionario, o locatario, di beni immobili pubblici di interesse culturale,[56] la cui inosservanza, notificata dal locale soprintendente alle amministrazioni – proprietarie di tali beni – determina la revoca del rapporto concessorio o la risoluzione del contratto di locazione, senza però la previsione di alcun indennizzo (comma 2, art. 57-bis).[57]

Una fattispecie peculiare inerente al tema della circolazione di beni compresi nel demanio culturale riguarda la permuta, normata dall’articolo 58, Codice, per cui è previsto un regime autorizzatorio da parte del Ministero: ciò concerne singoli beni appartenenti alle raccolte, o collezioni, pubbliche da permutare con altri beni di proprietà di enti, istituti e privati (anche stranieri) se può derivarne un arricchimento del patrimonio culturale nazionale o, comunque, una crescita delle collezioni permanenti pubbliche.[58] (Secondo autorevole dottrina, l’istituto della permuta rappresenta sia un efficace strumento giuridico per consentire il rientro nel territorio nazionale di preziose opere d’arte ubicate all’estero e sia una opportunità di riallocare, in modo più razionale, il patrimonio storico-artistico nell’ambito del sistema museale nazionale e locale.[59]).

Chiude questa Sezione I, rubricata “Alienazione e altri modi di trasmissione”, del già citato Capo IV, la disposizione – nello specifico, l’articolo 59[60] – con cui è stabilito che tutti gli atti concernenti il trasferimento, a qualsiasi titolo, in toto o in parte, della proprietà, dei beni culturali, o la detenzione nel caso dei beni mobili, sono denunciati, entro trenta giorni, al competente Ministero della Cultura (comma 1): la ratio della norma è garantire e controllare la tracciabilità dei beni oggetto di traslazioni tra privati.[61] Tale atto è effettuato dall’alienante in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito, o da colui che cede a qualsiasi titolo la detenzione nel caso di trasferimento della detenzione; oppure a cura dell’acquirente, ove il trasferimento sia avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare, o a seguito di sentenza per un contratto di alienazione non concluso; oppure ancora, a cura dell’erede o del legatario, nei casi di successione mortis causa: per gli eredi, il termine decorre dall’accettazione dell’eredità; nel caso del legatario, il termine decorre invece dalla comunicazione notarile ai sensi dell’articolo 623 c.c., salvo formale rinuncia (comma 2).[62] Nell’atto di denuncia,[63] da presentare al locale soprintendente competente territorialmente – dove sono ubicati i beni oggetto dell’atto di trasferimento – va riportata una serie di elementi indispensabili al suo perfezionamento, ovvero i dati identificativi, e la sottoscrizione, delle parti, oltre all’indicazione del domicilio (in Italia) per le eventuali comunicazioni in merito; i dati identificativi dei beni ed il luogo dove sono collocati; l’esatta indicazione della natura e delle condizioni dell’atto sottoscritto (commi 3, 4 e 5).[64] Nel caso in cui l’atto di trasferimento non riporti le indicazioni previste, tale omissione può rendere nullo il contratto. (Nel merito, secondo parte della dottrina – e secondo consolidata giurisprudenza [ex multis, Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 10920 del 24 maggio 2005] – tale nullità si qualifica come nullità relativa, giacché protettiva di interessi di carattere pubblico non può essere dedotta dai privati ma sarebbe attuabile solo da parte dello Stato.[65]). (In materia, Cons. Stato, Sez. VI, 16 dicembre 2024, n. 10106 – riguardante l’atto di trasferimento della proprietà di un immobile vincolato, dichiarato di interesse particolarmente importante – secondo cui “la giurisprudenza civile (Cass., Sent. n. 30984/2019) qualifica la nullità comminata dall’art. 164, comma 1, D.Lgs. n. 42/04, in caso di alienazioni poste in essere senza l’osservanza delle condizioni e modalità stabilite dalle disposizioni del Titolo I della Parte II del medesimo Codice, come una nullità a carattere relativo e di ‘protezione’ posta unidirezionalmente a presidio dell’interesse di rango costituzionale della tutela del patrimonio storico-artistico della Nazione ex art. 9 Costituzione”; proseguono i Giudici amministrativi affermando che “se, in caso di alienazione non autorizzata, il concreto esercizio della prelazione legale presuppone logicamente che sia stata fata valere la nullità dell’atto di trasferimento, esso resta comunque legato ad una valutazione discrezionale dell’amministrazione e non ne costituisce una conseguenza necessaria”.). (Sul tema delle alienazioni di beni culturali, la dottrina, intervenuta a commentare una sentenza della Sezione civile della Cassazione del 5 aprile 2022, n. 11032 – riguardante il caso di una compravendita di una pala d’altare, collocata in una parrocchia toscana e, secondo la normativa vigente, valutata di assoluto interesse storico-artistico, alienata senza alcuna autorizzazione – ha ritenuto “pienamente giustificata l’affermazione contenuta nella pronuncia che l’assenza della prescritta preventiva autorizzazione determina una nullità di carattere assoluto”, seppur “la disciplina dei beni culturali, conservando la specificità e la specialità richieste dall’interesse pubblico che le ispirano, fa un passo indietro nella direzione del diritto comune, inteso come quadro di principi di riferimento generale”.).[66]

 

  1. Conclusioni

Proviamo a tirare le somme su quanto esposto fino adesso, formulando alcune riflessioni a conclusione di tale articolata analisi.

In relazione al regime proprietario dei beni culturali, il nostro ordinamento è fondato sulla dicotomia tra proprietà pubblica – assolutamente prevalente – e quella privata, contraddistinti da una differente tutela giuridica. (Altrettanta divaricazione esiste tra il settore museale pubblico – preminente in Italia – e quello privato[67]). Da quanto premesso, si evince che la materia inerente alla protezione e conservazione dei beni culturali è una materia viva, fluida – come del resto tutto il diritto – soggetta a continue correzioni, integrazioni ed aggiornamenti: dall’entrata in vigore – maggio 2004 – il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, testo di riferimento di tale comparto normativo, ha subito svariate modifiche, sottoposto ad un costante processo di “manutenzione” legislativa. Parallelamente, il settore pubblico dell’amministrazione del patrimonio culturale già da alcuni anni è oggetto di una profonda opera di innovazione sia giuridica che tecnologica, tanto a livello centrale quanto a livello periferico, con significativi riflessi sulla disciplina codicistica.

Una delle particolari peculiarità del nostro ordinamento è proprio il regime pubblicistico del patrimonio storico ed artistico distribuito su tutto il territorio nazionale: l’appartenenza allo Stato (ed agli altri enti pubblici, sia quelli territoriali che quelli economici) dell’immenso ingente complesso di opere d’arte mette al riparo da possibili eventuali dismissioni. Lo ha messo al riparo, ad esempio, durante l’emergenza sanitaria epidemiologica da Covid-19: conosciamo ormai le conseguenze della pandemia in termini economici e sociali (forse ancora tutte da valutare nel lungo periodo). Se c’è stato un settore in sofferenza, più di tanti altri (forse), è quello della Cultura, in particolare il sistema museale: secondo il “Codice etico per i musei”[68] – elaborato dall’International Council of Museums – i musei, in quanto servizio alla comunità ed in generale a tutta la società, sono responsabili del patrimonio culturale, sia materiale che immateriale, che tengono in custodia, garantendone la conservazione e la valorizzazione; le collezioni da essi costudite sono ad esclusivo godimento di tutta la collettività poiché, aggiungiamo noi, strumento di crescita culturale e di sviluppo socioeconomico: una concezione di museo, dunque, dalla preminente funzione sociale, oltreché anche economica. Per invertire il trend, decisamente negativo per gli effetti imponderabili della recente pandemia globale, e far rifiatare l’intero settore, si è riproposta una pratica già utilizzata agli inizi del terzo millennio, soprattutto negli Stati Uniti, ovvero il disinvestimento di pezzi – ossia opere d’arte – in collezione, allo scopo dell’acquisto di nuove opere allora, invece oggi con ben altre finalità, ovvero garantire liquidità, da un lato per sanare i bilanci dei musei e, dall’altro, per salvaguardare il proprio personale. Contro tale pratica – il termine usato per la dismissione di opere delle collezioni museali è “deaccessioning[69], letteralmente “de-accessione” – nel 2010 si era già pronunciata l’Associazione dei direttori dei musei d’arte (A.A.M.D.), poiché in contrasto con i principi sanciti nel Codice sopra menzionato. (Studi statunitensi di settore descrivono tale pratica come la rimozione permanente di oggetti dalla proprietà e dalla custodia di un museo, escludendo pertanto le alienazioni operate da istituzioni non museali, come municipi o università, che possono essere in possesso di oggetti di qualità culturale.[70]). Tra il 2018 ed il 2019 si hanno notizie di nuove iniziative in tale pratica, ammessa solo per investimenti in nuove opere d’arte o miglioramenti strutturali: come ad esempio, in Massachusetts, ad opera del Berkshire Museum (suscitando aspre polemiche per aver deciso di fare cassa con la vendita di diverse opere di grandi artisti come Thomas Moran, Norman Rockwell ed altri); al MoMA di New York, che ha deciso di dismettere un’opera di Ernst L. Kirchner, datata 1906, per finanziare opere straordinarie di manutenzione; al Guggenheim Museum, sempre di New York, ed al San Francisco Museum of Modern Art, che ha messo all’asta un olio su tela di Mark Rothko, datato 1960; il Baltimore Museum of Art ha dismesso, tra gli altri, un’opera di Andy Warhol, datata 1978, messa all’asta da Sotheby’s. Oppure ancora, l’Everson Museum di Syracuse ha messo in vendita – all’asta da Christie’s – un’opera di Jackson Pollock, datata 1946.

La pandemia da Covid-19 ha capovolto il mondo, determinando un mutamento di indirizzo in tema da parte della influente A.A.M.D., ovvero riproponendo l’utilizzo della pratica di deaccessioning nei musei – costretti ad una lunga ed improduttiva chiusura – al fine di salvaguardare i propri livelli occupazionali e, altresì, sanare propri bilanci. A differenza del sistema museale nordamericano,[71] quello italiano è essenzialmente pubblico,[72] contraddistinto da un quadro normativo fortemente garantista, per il quale l’ipotesi di dismettere parti del patrimonio di interesse storico-artistico per ricavarne un utile economico si va affermando solamente tra la fine degli anni Novanta del secolo scorso e gli anni Duemila del nuovo secolo: nello specifico, il Codice del 2004, disciplina il regime giuridico dei beni appartenenti al demanio culturale, ovvero la circolazione in ambito nazionale delle opere d’arte, prevedendo per alcune categorie di beni la inalienabilità e per altre la possibile alienazione, introducendo dunque un regime di “alienabilità controllata”, ovvero soggetta ad autorizzazione ministeriale, con il coinvolgimento a livello locale della competente soprintendenza, subordinandone il rilascio ad una coerente e congrua destinazione d’uso – compatibile pertanto con il carattere storico-artistico proprio del bene – onde evitarne pregiudizio per le indispensabili misure di conservazione e per la successiva fruizione pubblica del bene medesimo. A garanzia del bene oggetto di futura alienazione, la disciplina prevede l’istituto della “clausola risolutiva”[73] – introdotto col secondo correttivo al Codice, nel 2008 – ovvero, il potere attribuito al soprintendente della risoluzione di diritto dell’atto di alienazione ogni qualvolta si verifichino accertate inadempienze da parte dell’acquirente.[74] Tale disposizione codicistica ha carattere inderogabile e tassativo, sulla base sia degli obblighi contenuti nell’autorizzazione sia delle sanzioni giuridiche conseguenti al mancato rispetto delle previste prescrizioni:[75] ciò in quanto “il programma di tutela, fruizione e conservazione del bene culturale rappresenta il cuore delle obbligazioni gravanti sull’acquirente in sede contrattuale[76]: con la previsione della clausola risolutiva espressa, l’alienazione dei beni immobili è assoggettata al regime giuridico privatistico.

Secondo il quadro normativo vigente, si evince come il nostro ordinamento, oltremodo garantista, mette al riparo l’ingente patrimonio storico, artistico e architettonico italiano da possibili dispersioni o da indiscriminate alienazioni, con l’obiettivo di evitare la svendita di pregiate opere d’arte delle collezioni permanenti statali in nome del salvataggio finanziario dell’istituzione museale. Al di là delle possibili ripercussioni negative nel mercato dell’arte, l’orientamento post pandemico adottato dall’AAMD riguardo l’allentamento, seppur provvisorio, delle norme del già citato Codice etico – autorizzando dunque il deaccessioning – non garantisce affatto che con mirate dismissioni – con quale criterio poi decidere le opere da vendere? – si possano sanare i bilanci di musei fortemente indebitati: il rischio è che la cura scelta (tale pratica) sia peggiore, e non risolutiva, della malattia!

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*Professore ordinario di “Economia e Mercato dell’Arte”, “Diritto dello Spettacolo”, “Management per l’Arte” e “Beni Culturali e Ambientali” presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino.

[1] Sul punto, v. INGROSSO G., voce Demanio (diritto moderno), in «Noviss. Digesto», Vol. V, Utet, Torino, 1960.

[2] Sull’argomento, ex multis si veda CASTORINA E. - CHIARA G., Beni pubblici. Artt. 822-830, in Il Codice Civile. Commentario (fondato da SCHLESINGER P. e diretto da BUSELLI F.D.), Giuffrè, Milano, 2008; nonché CAPUTI JAMBRENGHI V., I beni pubblici nel codice civile: una classificazione in via di superamento, in «Econ. Pubbl.», Milano, 1990.

[3] L’approvazione nel 2004 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio rappresenta la tappa conclusiva di un lungo percorso legislativo, tendente principalmente a semplificare l’intera materia – reductio ad unum – conferendole ordine, sistematicità, organicità ed omogeneità: l’evoluzione del quadro normativo di riferimento trova, dunque, epilogo con la codificazione – a pochi anni di distanza (1999) dall’entrata in vigore del T.U. – dell’intero comparto normativo. Col D.Lgs. n. 42/04 il legislatore delegato mira, innanzitutto, ad adeguare la disciplina sia alla riforma costituzionale del 2001 che alle novità normative comunitarie ed accordi internazionali in materia (nello specifico, gli articoli 87 e 94 rinviano rispettivamente alla Convenzione UNIDROIT e alla Convenzione UNESCO del 2001); ma anche, snellire ed abbreviare i relativi procedimenti amministrativi. Suddiviso in cinque parti, comprendente ben 184 articoli più due allegati, il testo risponde all’esigenza di porre rimedio ai dubbi interpretativi ed alle ambiguità amministrative sorti in materia all’indomani della revisione, nel 2001, del Titolo V, Parte II, della Costituzione: tale riforma costituzionale ha ridisegnato l’impianto giuridico della disciplina dei beni culturali e dei beni ambientali, nello specifico la modifica dell’articolo 117, Cost., ha sancito definitivamente la divisione della materia in due ulteriori sub-materie, ossia tutela e valorizzazione, attribuite, rispettivamente, la prima alla legislazione esclusiva dello Stato e la seconda alla legislazione concorrente delle Regioni. (Secondo la giurisprudenza costituzionale, ex multis Sentenze n. 26/2004 e n. 62/2005, ai fini della definizione di funzioni e compiti in tema di tutela e valorizzazione dei beni culturali, secondo il criterio di ripartizione, le relative competenze amministrative sono attribuite a vari livelli istituzionali in quanto riferibili a due differenti “materie-attività”, o due “sub-attività”, seppur concettualmente distinte: in pratica, due facce di una stessa medaglia, l’una – la tutela – presupposto giuridico-metodologico della seconda – la valorizzazione – .). Inoltre, la riformulazione dell’articolo 118, sulla base del principio di sussidiarietà, prevede (al comma 3) una specifica disposizione riguardo la “tutela dei beni culturali” rinviando alla legge statale la disciplina delle “forme di coordinamento” tra Stato e Regioni ed altri enti autonomi territoriali. Secondo Salvatore Settis, con l’approvazione del Codice “prosegue la tradizione legislativa italiana in materia, inglobandone i tratti essenziali: di fatto esso è per molti aspetti una nuova formulazione delle due leggi Bottai del 1939, che a loro volta risalivano alla legge di tutela del patrimonio del 1909 e a quella sul paesaggio del 1922 (...) ma ha dovuto necessariamente far perno sull’articolo 9 della Costituzione, nonché includere molte altre norme, per esempio quelle della legge Galasso del 1985”. (SETTIS S., 2010). Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni codicistiche del rappresentano “norme di grande riforma economico-sociale” (Sentenza n. 164/2009); ancora, secondo i Giudici delle leggi il Codice del 2004 “si autoqualifica come normativa di attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, assumendo le connotazioni tipiche del parametro interposto” (Sent. n. 194/2013).

[4] Sul punto, cfr. SERRA A., Art. 53, in CAMMELLI M. (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2007; nonché, FAMIGLIETTI G. - CARLETTI D., Commento art. 53, in TAMIOZZO R. (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2005.

[5] Sulla definizione del concetto di demanio e, più in generale, di beni pubblici, in relazione al concetto di proprietà privata, si riverbera la dogmatica della proprietà pubblica, mutuata dall’ordinamento giuridico tedesco intorno agli anni Venti del Novecento, ma non senza ambiguità interpretative, ciò a svantaggio della consolidata tradizione pubblicistica: ambiguità chiarite da Massimo Severo Giannini, con un testo del 1963, in cui l’Autore afferma che “il concetto di proprietà pubblica, con il quale si ritenne di poter sistemare quasi tutto” è da imputare all’“indirizzo pandettistico”, ma con scarsi risultati in quanto tale concetto equivale solamente ad “un’espressione verbale, con cui non si è riusciti a spiegar nulla” (v. IANNELLO C., 2013).

[6] Per un approfondimento critico riguardo il rapporto tra sfera pubblica e sfera privata, cfr. CAMMELLI M., Pubblico e privato nei beni culturali: condizioni di partenza e punti di arrivo, in «Aedon», n. 2, 2007.

[7] Per un inquadramento generale del tema, ex multis si veda CASSESE S., I beni pubblici: circolazione e tutela, Giuffrè, Milano, 1969; CERULLI IRELLI V., Beni pubblici, in «Dig. disc. pubbl.», vol. II, Utet, Torino, 1987; nonché, CAPUTI JAMBRENGHI V., Beni pubblici (voce), in Enc. Giur., vol. V, Treccani, Roma, 1988.

[8] Sul punto, v. GIUFFRIDA A., Contributo allo studio della circolazione dei beni culturali in ambito nazionale, Giuffrè, Milano, 2008.

[9] Sull’argomento, si veda RENNA M., La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, Giuffrè, Milano, 2004.

[10] Istituita con D.M. del Ministero della Giustizia del 21 giugno 2007, allo scopo di elaborare uno schema di legge delega per la modifica delle norme del codice civile in materia di beni pubblici, è composta da vari studiosi della materia, fra cui l’economista Giacomo Vaciago (1942-2017) ed il giurista Ugo Mattei. Per un approfondimento sul tema, v. RENNA M., Le prospettive di riforma delle norme del codice civile sui beni pubblici, in COLOMBINI G. (a cura di), I beni pubblici tra regole di mercato e interessi generali, Napoli, Jovene, Napoli, 2009.

[11] Riguardo la disciplina dei beni pubblici, ciò che rileva ai fini di un inquadramento giuridico di tale fattispecie è la loro destinazione, rappresentata dall’”inerenza all’interesse pubblico”. Secondo Della Cananea, per la comprensione di tale espressione occorre richiamare un testo di Santi Romano, del 1912, in cui il giurista palermitano scrive che il bene pubblico è funzionale ad un interesse amministrativo, nella sfera pertanto della pubblica amministrazione, ed aggiungendo che l’uso pubblico del bene non è sempre idoneo a chiarire la “pubblicità delle cose”. (cfr. DELLA CANANEA G., I beni, in CASSESE S. (a cura di), Istituzioni di diritto amministrativo, Giuffrè, Milano, 2015). Secondo altra dottrina (POLICE A., 2017), la cura di interessi di carattere generale incide sulle modalità di utilizzo di un bene pubblico, ne deriva che tale uso rappresenta una concreta declinazione della relativa destinazione del bene. Secondo altro orientamento, il fondamento del carattere demaniale del bene non risiede sull’uso pubblico dello stesso, ma occorre che tale bene non sia di proprietà privata, essendo la demanialità funzionale alla protezione di primari bisogni collettivi. (RANELLETTI O., 1992).

[12] Sul punto, cfr. TORELLI G., Contraddizioni e divergenze delle politiche legislative sui beni pubblici, Giappichelli, Torino, 2019.

[13] Secondo Pugliatti il concetto di “proprietà-funzione” equivale ad una “mescolanza, piuttosto che una combinazione, di elementi e rapporti strutturalmente distinti e collegati in un punto: un rapporto di diritto pubblico e uno di diritto privato, che fanno capo al medesimo soggetto, il quale sta al centro, come soggetto attivo di questo (rapporto reale) e soggetto passivo di quello (rapporto personale); solo sotto il profilo funzionale vi è più stretto legame tra i due rapporti, sostenuto dalla compenetrazione degli elementi che ne ispirano la disciplina giuridica: interesse pubblico e interesse privato”. (PUGLIATTI S., 1964).

[14] v. PUGLIATTI S., Strumenti tecnico-giuridici per la tutela dell’interesse pubblico nella proprietà, in La proprietà nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano, 1964.

[15] Per un inquadramento dottrinario, v. HARDT M. - NEGRI A., Comune. Oltre il privato e il pubblico, Rizzoli, Milano, 2010; MATTEI U., Beni comuni. Un manifesto, Bari, Laterza, 2011; SETTIS S., Azione popolare, Einaudi, Torino, 2012; CHIRULLI P., I beni comuni tra diritti fondamentali, usi collettivi e doveri di solidarietà, in www.giustamm.it, n. 5, 2012; MADDALENA P., I beni comuni nel diritto romano: qualche valida idea per gli studiosi odierni, in www.giustamm.it, n. 14, 2012; CIERVO A., I beni comuni, Editrice Futura, Roma, 2013; CERULLI IRELLI V., Beni comuni e diritti collettivi. Riflessioni de iure condendo su un dibattito in corso, in www.giustamm.it, n. 8, 2013; MARELLA M.R. (a cura di), Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni, in «Società e Storia», n. 145, 2014; VITALE E., Contro i beni comuni. Una critica illuminista, Laterza, Bari, 2014.

[16] Per un quadro generale si vedano, SANDULLI A.M., (voce) Beni pubblici, in Enc. Dir., vol. V, Giuffrè, Milano, 1959; CERULLI IRELLI V., (voce) Beni pubblici, in Digesto Disc. Pubbl., vol. II, Utet, Torino, 1987; CAPUTI JAMBRENGHI V., 1988; nonché, RANELLETTI O., Scritti giuridici scelti. I beni pubblici, vol. IV, Jovene, Napoli, 1992; POLICE A., I beni di proprietà pubblica, in SCOCA F.G. (a cura di), Diritto amministrativo, Giappichelli, Torino, 2017.

[17] Sul concetto di Stato-collettività, si vedano le riflessioni sul tema di CRISAFULLI V., Stato e popolo nella Costituzione italiana, in Studi sulla Costituzione, vol. II, Giuffrè, Milano, 1958; nonché, FALCHI A., Lo Stato collettività. Saggi, Giuffrè, Milano, 1963.

[18] Per una ricostruzione esaustiva sull’argomento, si veda DELLA CANANEA G., Dalla proprietà pubblica alle proprietà pubbliche, in «Aedon», n. 3, 2024.

[19] v. CAPUTI JAMBRENGHI P., Note minime su beni e funzione amministrativa, in costituzionalismo.it, Fasc. 1, 2017.

[20] v. OTRANTO P., Internet nell’organizzazione amministrativa. Reti di libertà, Cacucci, Roma, 2015.

[21] v. CERULLI IRELLI V. - DE LUCIA L., Beni comuni e diritti collettivi, in «Politica del diritto», XLV, n. 1, 2014.

[22] Si veda ESPOSITO M., I fondamenti costituzionali del demanio, Giappichelli, Torino, 2018.

[23] v. CASSESE S., I beni pubblici. Circolazione e tutela, Giuffrè, Milano, 1969.

[24] v. SANDULLI A.M., 1959.

[25] Sul punto, si cita l’orientamento di autorevole dottrina (INGROSSO G., 1965), secondo cui l’uso pubblico dei beni, sia quelli indisponibili che quelli demaniali, non rappresenta la condizione necessaria affinché il servizio pubblico persegua i suoi fini, ma piuttosto, nel caso dei beni demaniali, “è il servizio pubblico che presuppone l’uso pubblico”.

[26] Per una puntuale ricostruzione del profilo giuridico, si veda AICARDI N., I beni culturali pubblici e la disciplina giuridica di riferimento, in «Aedon», n. 2, 2025.

[27] Cit. GIANNINI M.S., I beni culturali, in «Riv. Trim. Dir. Pubbl.», 1976.

[28] Cit. SEVERINI G., La tutela costituzionale del paesaggio (art. 9 Cost.), in BATTINI S. - CASINI L. - VESPERINI G. - VITALE C. (a cura di), Codice commentato di edilizia e urbanistica, Utet, Torino, 2013.

[29] v. LUCARELLI A., Crisi della democrazia e funzione sociale dei beni pubblici, in «Diritto e Società», n. 3, 2016.

[30] Cfr. SCIULLO G., Tutela, in BARBATI C. - CAMMELLI M. - CASINI L. - PIPERATA G. - SCIULLO G., Diritto del patrimonio culturale, Il Mulino, Bologna, 2017.

[31] Sul punto, si veda MARTINELLI M., Commento all’art. 54, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012; nonché, FAMIGLIETTI G. - CARLETTI D., Commento art. 54, in TAMIOZZO R. (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2005.

[32] La norma in questione è stata riformulata con la novella operata dal D.Lgs. n. 62/2008: l’obiettivo del legislatore delegato è stato quello di fare chiarezza, in sede di applicazione interpretativa, di una disposizione ritenuta l’asse portante del regime demaniale dei beni culturali. Sui correttivi del 2008, si vedano SEVERINI G., Le nuove modifiche al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in «Giorn. Dir. Amm.», fasc. 10, Ipsoa, 2008; nonché, CARPENTIERI P., Il secondo correttivo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in «Urb. e appalti», n. 6, Ipsoa, 2008.

[33] Il Consiglio di Stato, nell’Adunanza Plenaria del n. 5/2023, ha definito la natura del provvedimento di vincolo, ovvero strumento necessario per una efficacia protezione del bene, non sufficiente però in quanto un eventuale destinazione d’uso non compatibile con le peculiarità della res ne comprometterebbero il valore storico e culturale, inficiando al contempo gli interessi pubblici sottesi a tale provvedimento: pertanto, l’unica destinazione d’uso compatibile è quella connaturata al bene, ovvero quella storica espressiva del valore culturale. (In merito, secondo autorevole dottrina, la tutela è funzionale a garantire sia l’integrità della res sia la continuità del valore culturale in quanto “testimonianza vivente”. [v. MORBIDELLI G., Della progressiva estensione della componente immateriale nei beni culturali e dei suoi limiti, in «Aedon», n. 1, 2023].) In generale, trattasi di provvedimenti compresi tra quelli c.d. “accertamenti costitutivi”, caratterizzati dall’essere atti vincolati, in quanto l’amministrazione è tenuta ad emanarli ove ne risulti accertata la sussistenza dei presupposti (v. VIRGA P., Diritto amministrativo, Vol. II, Giuffrè, Milano, 1987). Sul punto, mi si consenta il rinvio a LIGRESTI A.M., Sulla natura giuridica del provvedimento di vincolo storico-artistico: vera discrezionalità tecnica? Recenti novità giurisprudenziali, in www.ildirittoamministrativo.it, 08/01/2025.

[34] Sulle criticità emerse dopo le modifiche apportate al Codice coi due Decreti Legislativi del 2006 nn. 156 e 157, si veda FERRETTI A., Verifica dell’interesse culturale: spunti di riflessione, in «Aedon», n. 1, 2007.

[35] v. GIANNINI M.S., I beni culturali, in «Riv. Trim. Dir. Pubbl.», Giuffrè, Milano, 1976.

[36] Nel celebre saggio del 1976, Massimo Severo Giannini scrive: “...si dà del bene culturale una nozione che potrà anche essere empirica per lo scienziato che si occupi di civiltà e di culture, ma che per il giurista è semplicemente una nozione aperta, il cui contenuto viene dato da teorici di altre discipline, volta per volta, o anche per categorie di oggetti (...) in questo modo la nozione di bene culturale come testimonianza materiale avente valore di civiltà può anche essere assunta come nozione giuridicamente valida, fermo restando che è nozione liminale, ossia nozione a cui la normativa giuridica non dà un proprio contenuto, una propria definizione per altri tratti giuridicamente conchiusa, bensì opera mediante rinvio a discipline non giuridiche”.

[37] Cfr. FERONI G.C., La circolazione dei beni pubblici: un nuovo istituto giuridico?, in www.giustamm.it, n. 3/2011.

[38] Per una ricostruzione dell’argomento, si vedano RENNA M., Privatizzazioni e beni pubblici, in CAMMELLI M. - SCIULLO G. (a cura di), Pubblica Amministrazione e privatizzazioni dopo gli anni 90, un primo bilancio, Maggioli, Rimini, 2004; SORACE D., Cartolarizzazione e regime dei beni pubblici, in «Aedon», n. 1, 2003; BENINI S., La tutela dei beni culturali e ambientali nelle procedure di dismissione del demanio pubblico, in «Foro.it», V, 2003; LOSAVIO G., Giù le mani dal demanio, in «IBC», X, 4, ottobre-dicembre 2002.

[39] v. FANTIN A., La circolazione dei beni culturali di proprietà pubblica a 20 anni dall’emanazione del Codice dei beni culturali: luci e ombre, in «Aedon», n. 1, 2024.

[40] v. SETTIS S., Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Einaudi, Torino, 2002.

[41] Sull’argomento, si veda PONTRELLI A., Commento art. 55, in ANGIULI A. - CAPUTI JAMBRENGHI V. (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Giappichelli, Torino, 2005; nonché, SINISI M., Commento art. 55, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012.

[42] Sul punto, si veda SERRA A., L’alienazione e l’utilizzazione dei beni culturali pubblici: gli artt. 53-64, in «Aedon», n. 3, Il Mulino, 2008.

[43] Sul punto, si veda Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 aprile 2016, n. 1396, secondo cui se la destinazione d’uso fosse suscettibile di arrecare evidente pregiudizio alle previste misure di conservazione ed al godimento pubblico del bene, risultando comunque incompatibile col valore culturale dello stesso, l’autorizzazione potrà essere negata; pertanto, è necessario che le prescrizioni, risultato di una attività tecnico-discrezionale sulla base di una ponderazione degli interessi coinvolti, siano adeguatamente motivate e correttamente esternate.

[44] Sul punto, si veda la Convenzione per il Triennio 2023-2025 - Erogazione dei servizi immobiliari e gestione del patrimonio dello Stato (reperibile sul sito www.agenziademanio.it): nell’All. A (alla pag. 11), si legge: “La sdemanializzazione è il procedimento amministrativo, finalizzato ad accertare l’avvenuta perdita dei requisiti morfologici e funzionali della demanialità dei beni, a conclusione del quale i beni dello Stato sono trasferiti dal demanio pubblico al patrimonio disponibile dello Stato. Trattasi di un procedimento complesso e di natura plurisoggettiva, che, ad eccezione dei beni appartenenti al demanio idrico e ramo bonifica, è attivato da altre Amministrazioni e l’Agenzia (del Demanio) vi partecipa rilasciando il proprio parere relativamente agli aspetti di natura dominicale e sottoscrivendo il decreto interdirettoriale di sdemanializzazione”.

[45] Per un inquadramento generale sull’argomento, si veda QUERCI E.O., (voce) Sdemanializzazione, in «Dig. Disc. Pubbl.», Utet, Torino, 2005.

[46] Sul punto, v. PRINCIPATO L., I profili costituzionali degli usi civici e dei domini collettivi, in «Giur. Cost.», I, 2015.

[47] v. ZANOBINI G., Corso di diritto amministrativo, vol. IV, Giuffrè, Milano, 1958.

[48] v. SANDULLI A.M., Manuale di diritto amministrativo, Jovene, Napoli, 1984.

[49] Corte di Cassazione, Sent. II, Sent. n. 3742/2007.

[50] Sul punto, si veda Cassazione, Sez. I, Sent. n. 5817/1981 e Sez. II, Sent. n. 21018/2016, in cui è chiarito l’orientamento della Corte, ovvero che il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile “può essere semplicemente dichiarato dall’autorità amministrativa”, riconoscendo all’atto di declassificazione “natura esclusivamente dichiarativa, cioè soltanto ricognitiva della perdita della destinazione ad uso pubblico del bene”. In dottrina, si veda GIANNINI M.S., I beni pubblici, Bulzoni, Roma, 1963; SANDULLI A.M., Demanio (dir. amm.), in Enciclopedia del Diritto, vol. XII, Giuffrè, Milano, 1964; nonché, CERULLI IRELLI V., Proprietà pubblica e diritti collettivi, Cedam, Padova, 1983.

[51] v. ZANOBINI G., 1958.

[52] Si veda Corte di Cassazione, Sez. II, Sentenza n. 29228/2019.

[53] Sulla disposizione in analisi, si veda SINISI M., Commento art. 56, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012.

[54] Sull’argomento, si veda PISCHETOLA A., La nuova autorizzazione all’alienazione di beni culturali, in «Riv. Not.», n. 8, 2008.

[55] In merito a tale disposizione, il pensiero corre alla Legge 2 agosto 1982, n. 512, rubricata “Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale”: in particolare l’art. 7, “Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali”, individuava sia le categorie di potenziali contribuenti destinatari di tale previsione, che le varie tipologie di beni oggetto delle cessioni sottoforma di estinzione, totale o parziale, delle imposte.

[56] Per un inquadramento generale sul tema, si veda FANTIN A., I beni immobili culturali di proprietà pubblica: aspetti pubblicistici, Cedam, Padova, 2008.

[57] Sull’argomento, si veda MARTINELLI M., Commento art. 57-bis, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012.

[58] Sul punto, si veda PONTRELLI A., Commento art. 58, in ANGIULI A. - CAPUTI JAMBRENGHI V. (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Giappichelli, Torino, 2005.

[59] v. AINIS M., Lo statuto giuridico dei musei, in «Riv. trim. dir. pubbl.», 1, 1998.

[60] Sul punto, si veda DE MARIA A., Commento art. 59, in CAMMELLI M. (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, Il Mulino, Bologna, 2007; MANSI A., La denuncia di trasferimento della detenzione nel nuovo codice dei beni culturali, in «Riv. giur. ed.», n. 3, 2004; FAMIGLIETTI G. - CARLETTI D., Commento art. 59, in TAMIOZZO R. (a cura di), Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2005.

[61] Tale disposizione codicistica trova il suo fondamento nell’art. 42, comma 2, della Costituzione, laddove alla proprietà privata è attribuita la funzione sociale garantendone, pertanto, l’accessibilità a tutti; ciò anche secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità: il regime di controllo pubblico sui beni culturali ha l’obiettivo di preservarne il sistema valoriale assicurando sia libera e piena fruizione sia che tali beni possano essere di proprietà anche dei privati (v. Cassazione civile, Sez. I, 7 aprile 1992, n. 4260; nonché, Consiglio di Stato, Sez. IV, 5 giugno 2007, n. 2984).

[62] Per un inquadramento generale del tema, si veda MORBIDELLI G., La proprietà culturale, in Il contributo della prassi notarile alla evoluzione della disciplina delle situazioni reali, Fondazione italiana del Notariato, Gruppo 24Ore, Milano, 2015.

[63] In merito all’obbligo di denuncia, si veda PACINI M., La circolazione in ambito nazionale, in FERRI P.G. - PACINI M. (a cura di), La nuova tutela dei beni culturali e ambientali, Il Sole 24 Ore, Milano, 2001.

[64] Sul punto, si veda INVERNIZZI R., sub Art. 59, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2006; nonché, CAPUTI JAMBRENGHI V., sub Art. 59, in ANGIULI A. - CAPUTI JAMBRENGHI V. (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Giappichelli, Torino, 2005.

[65] Sul punto, si veda BETTI E., Teoria generale del negozio giuridico, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 1994; nonché, CASU G., Codice dei beni culturali. Prime riflessioni, Studio n. 5019, Consiglio Nazionale del Notariato, Roma, 2004.

[66] v. SCIULLO G., Della nobile arte del distinguere (anche a proposito di “nullità” in tema di beni culturali), in «Aedon», n. 1, 2024.

[67] Sul punto, si veda SEVERINI G., Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in «Aedon», n. 2, 2003.

[68] Adottato nel novembre 1986, durante la XV Assemblea Generale ICOM – svoltasi a Buenos Aires in Argentina – aggiornato nel 2001 e, infine, revisionato nel 2004, è un documento deontologico contenente i parametri qualitativi ed i principi, sia di pratica che di condotta professionale, applicati dal personale museale. Sul punto, si veda FORTE P., Codice etico di ICOM e disciplina dei musei in Italia, in «Aedon», n. 2, 2010.

[69] Se il termine “adesione” si riferisce all’iscrizione di nuovi oggetti nell’inventario di una collezione, col termine “de-accessione” il riferimento è a qualsiasi rimozione di voci da tale inventario; pertanto, ciò si applica non solo alle vendite ma anche alle perdite involontarie, come furti o smarrimenti, ed alle distruzioni accidentali od intenzionali. (v. Serie di studi del Comitato Internazionale per la Museologia, ICOM/UNESCO (ICOFOM) - n. 39, Shangai (Cina), 7-12 novembre 2010).

[70] v. KERBER J., Cultural Resource Management, Bloomsbury Publishing, 1994.

[71] Per una trattazione sintetica ma esaustiva dell’argomento, si veda ROSETT R.N., Art Museum in the United States: a financial portrait, University of Chicago Press, 1991; O’HAGAN J., Art Museum: collections, deaccessioning and donations, in Rivista di economia culturale, vol. 22, 1998; nonché, KOCISBAK M., Art museum deaccessioning: conflict between museum professionals, donor intent, the public, and living artists, University of Louisville, 2013.

[72] Sul punto, si veda MONTELLA M., Musei e beni culturali. Verso un modello di governance, Electa, Milano, 2003.

[73] Già prevista dal D.P.R. n. 283/2000, rubricato “Regolamento recante disciplina delle alienazioni di beni immobili del demanio storico e artistico”, la clausola risolutiva espressa, in combinato disposto con l’art. 1456, C.C., disciplina la casistica dell’inadempienza del potenziale acquirente. Per maggiore chiarezza, secondo la Cassazione civile, n. 886/2025, tale istituto è “il patto con cui le parti prevedono che, nella sussistenza di un’ipotesi d’inadempienza contrattuale imputabile ad una di loro, è attribuito all’altra, in via di autotutela, il diritto potestativo di sciogliersi unilateralmente dal contratto”.

[74] Sul punto, si veda SINISI M., Commento art. 55-bis, in SANDULLI M.A. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Giuffrè, Milano, 2012.

[75] Cfr. GIOMI V., Commento art. 55-bis, in FAMIGLIETTI G. - PIGNATELLI N. (a cura di), Codice dei beni culturali e del paesaggio, Neldiritto Ed., Milano, 2018.

[76] v. SINISI M., 2012.