ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

Criteri di revisione

  1. (La Rivista)La Rivista giuridica Il Diritto Amministrativo (ISSN 2039-6937) è una testata scientifica telematica registrata presso il Tribunale di Catania. La pubblicazione dei fascicoli ha cadenza semestrale e i relativi contenuti sono sottoposti a procedura di valutazione scientifica come descritta di seguito (“ peer review”) al fine di verificare la compatibilità dei contributi ai requisiti di scientificità e trasparenza. La Rivista si riserva di pubblicare soltanto i contributi che non siano già pubblicati o in corso di pubblicazione su altri periodici.
  2. (Invio dei contributi) Al fine dell’eventuale pubblicazione in Rivista, tutti gli scritti debbono essere inviati, attraverso posta elettronica e in formato Word, all’indirizzo: redazione@ildirittoamministrativo.it. I contributi debbono essere redatti secondo quanto disposto dalle “ Regole Redazionali” in allegato.
  3. (Valutazione preliminare) La Redazione, per garantire l’adeguata qualità scientifica richiesta, effettua una prima valutazione del lavoro ricevuto, con l’obiettivo di verificare l’attinenza del contributo ai temi trattati dalla Rivista e la presenza dei requisiti minimi formali per la pubblicazione.
  4. (Referaggio) Qualora tale prima valutazione dia esito positivo, il contributo viene inviato per il referaggio o revisione scientifica tra pari (cd. “peer review”), dopo aver eliminato dal testo ogni elemento idoneo a consentire l’identificazione dell’autore o dell’autrice. Per ogni scritto , la revisione scientifica segue il metodo del “doppio cieco” e viene affidata ad un professionista (“referee”) esterno sia alla Direzione scientifica che alla Redazione della Rivista; il “referee” viene individuato e scelto sulla base della riconosciuta esperienza e competenza rispetto ai temi trattati nel lavoro oggetto di valutazione, nonché sulla base dell’assenza di qualsivoglia conflitto d’interesse o di altri rapporti (per es. parentela o affinità, amicizia o rapporto di colleganza) con l’autore o con l’autrice. Al “referee” viene richiesto di esprimere la propria valutazione positiva ovvero negativa sul lavoro sottoposto al suo esame, attraverso la compilazione di una scheda predisposta dalla Rivista.
  5. (Esiti della procedura di referaggio) Ove la procedura di revisione scientifica tra pari abbia esito positivo, il contributo verrà pubblicato con l’indicazione dell’avvenuta revisione. Nel caso in cui, invece, la valutazione del “referee” risulti negativa, o comunque nel caso in cui si ritenga opportuno un ulteriore riscontro, la Direzione della Rivista può decidere di interpellare, con le medesime modalità del primo, un secondo “referee”; quando entrambi i “referees” esprimono parere negativo, lo scritto non verrà pubblicato. Nel caso di valutazione di non pubblicabilità espressa da uno solo dei due revisori, la Direzione può sottoporre il contributo al giudizio di un terzo revisore. Può accadere che l’accettazione dello scritto sia subordinata a modifiche migliorative indicate dai revisori: in questo caso lo scritto è restituito all’autore con l’indicazione delle modifiche da apportare la cui adeguatezza è valutata dalla Direzione della Rivista. Le schede contenenti le valutazioni espresse dai revisori vengono archiviate e conservate, anche in formato elettronico, a cura della Redazione per un periodo massimo di 3 anni.
  6. (Contributi non sottoposti a referaggio) Non sono di regola sottoposti a referaggio o revisione scientifica (“peer review”): i contributi non rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione della Rivista come le schede bibliografiche, le rassegne storiografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi a forum o discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo soltanto informativo. Possono essere esclusi dal referaggio fascicoli speciali contenenti contributi già sottoposti a referaggio o recanti raccolte di relazioni o interventi a convegni. In casi eccezionali,
    La Direzione può assumere direttamente la responsabilità della pubblicazione di singoli contributi (contributi di Professori universitari o di personalità che ricoprono cariche accademiche e/o istituzionali nel settore giuridico di riferimento) senza sottoporli a previa revisione scientifica, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima pagina del contributo.
  7. ( Disposizione finale) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento dell’ANVUR recante Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale e al suo Documento di accompagnamento.


Editore: Atena Alta Formazione s.r.l. www.atenaltaformazione.it