Ultimissime
Il TAR Catania si esprime sulla natura del subappalto necessario e sulla sua applicabilità ai servizi.
TAR Catania, Sez. IV, sent. del 22 settembre 2026, n. 2555.
È opportuno rammentare a questo punto che il subappalto necessario (o qualificatorio o qualificante) possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia, però, dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire parte delle prestazioni commesse in appalto.
È, perciò, “necessario” in quanto non esprime una libera scelta imprenditoriale (operata da un concorrente già in possesso di tutti i requisiti di partecipazione), ma è imposto dall’esigenza di colmare il deficit qualificatorio attraverso l’affidamento di una parte dell’oggetto del contratto a terzi muniti delle occorrenti qualificazioni (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen. n. 9/2015).
In continuità con il previgente art. 105 D.lgs. 50/2016, anche l’art. 119 D.lgs. 36/2023 non affronta il tema del subappalto necessario. Ciò a motivo della sua eccentricità rispetto alla causa tipica del negozio, come illustrato nella Relazione al nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Nondimeno (dopo l’abrogazione dell’art. 12 D.L. 47/1014) l’art. 30, comma 1, dell’Allegato II.12 al Codice dispone che “Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi” e che “I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall’impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente”.
La ratio della norma è garantire che le lavorazioni, specie quelle specialistiche, siano eseguite da imprese dotate della necessaria competenza tecnica, attestata dalla qualificazione SOA. Tale finalità deve ritenersi pienamente soddisfatta sia quando l’affidatario possiede direttamente la qualificazione, sia quando, essendone privo, affida l’esecuzione di tali opere a un’impresa terza qualificata, dichiarandolo sin dalla fase di offerta, ai sensi dell’art. 119, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 (così T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, 19 gennaio 2026 n. 141).
