Ultimissime
Il TRGA di Trento si esprime in tema di giustificazione dei costi della manodopera in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta economica.
T.R.G.A. Trento, sent, del 14 settembre 2026, n. 141.
L'obbligo dell'operatore economico di corrispondere ai lavoratori la retribuzione e di sostenere i relativi oneri previdenziali deriva dall’esecuzione della specifica commessa e deve essere rappresentato nell’offerta economica nella sua effettiva consistenza economica, non essendo sufficiente dimostrare di disporre, per ragioni estranee alla gara, di risorse fiscali o patrimoniali suscettibili di essere utilizzate per ridurre l’esborso complessivo, poiché si finirebbe per far apparire ex post come sostenibile un’offerta che, considerata nella propria struttura, presenta costi superiori a quelli esposti.
Al fine di sostenere il costo della manodopera nell’ambito dell’offerta economica l’operatore economico può operare una compensazione tra crediti fiscali e debiti contributivi nei confronti degli enti impositori, a condizione che il credito invocato costituisca un’economia interna alla specifica offerta e che risulti in modo chiaro e specifico la correlazione tra il costo per oneri previdenziali e contributivi da affrontare e la quota di credito fiscale da porre in compensazione; in assenza di tale correlazione e stima dei costi specifici, non può ritenersi sufficiente che il credito astrattamente utilizzabile sia stato certificato dall’Agenzia delle entrate.
In motivazione, il collegio ha osservato che l’utilizzo di un credito edilizio in compensazione dei maggiori costi della manodopera non è idoneo a giustificare l’anomalia dell’offerta in quanto non deriva dall’organizzazione del servizio oggetto di gara, né da una riduzione del costo unitario della manodopera, ma rappresenta una disponibilità economica propria dell’operatore economico, maturata anteriormente e al di fuori della procedura di gara di cui trattasi, e perciò inidoneo a incidere sul costo della produzione lavorativa ma esclusivamente sull’esborso finanziario cui è tenuta l’impresa.
In tema di verifica dell’anomalia dell’offerta, l’operatore economico può dimostrare che il ribasso complessivo del costo della manodopera deriva da una più efficiente organizzazione aziendale in relazione ai risultati che la stessa consente di raggiungere nel contesto del singolo affidamento. Non gli è consentito, invece, fare riferimento all’utile generale dell’impresa o alla complessiva situazione economica e patrimoniale della società, poiché ciò consentirebbe di presentare offerte in perdita confidando in risorse estranee alla specifica commessa e determinerebbe un’alterazione delle condizioni di concorrenza tra gli operatori economici.
