ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVIII - n. 10 - Ottobre 2026

  Ultimissime



La Suprema Corte si esprime sulla richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile di ufficio.

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Corte di Cassazione, Sez. II, sent. del 28 settembre 2026, n. 34754.

La Seconda Sezione penale, in tema di giudizio di legittimità, ha affermato che la richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa presentata dall’imputato di un reato procedibile di ufficio, finalizzata ad ottenere il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6, ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio, oltre a non comportare la sospensione del processo, non legittima l'accoglimento di richieste di rinvio finalizzate ad attenderne l'esito.