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Anno XVIII - n. 09 - Settembre 2026

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L'e-procurement nel nuovo codice dei contratti pubblici: digitalizzazione, rischio tecnologico e nuove garanzie dell'evidenza pubblica.

Di Paolo Cacciagrano
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L'e-procurement nel nuovo codice dei contratti pubblici: digitalizzazione, rischio tecnologico e nuove garanzie dell'evidenza pubblica

 

Di Paolo Cacciagrano*

 

Abstract

La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici costituisce una delle innovazioni strutturali introdotte dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Il nuovo Codice non si limita a disciplinare lo svolgimento telematico delle procedure di affidamento, ma configura un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale fondato sull'interoperabilità delle piattaforme certificate, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e sul Fascicolo virtuale dell'operatore economico. Il contributo analizza l'e-procurement come nuovo paradigma dell'evidenza pubblica, soffermandosi sulle conseguenze che la trasformazione digitale produce sui principi e sugli istituti tradizionali del procedimento di gara. Particolare attenzione è dedicata alla ripartizione del rischio tecnologico tra stazione appaltante e operatore economico, al principio di autoresponsabilità, al soccorso istruttorio nelle procedure telematiche e al valore probatorio dei file di log. Sono inoltre esaminati il rapporto tra piattaforma e lex specialis, la disciplina dell'accesso digitale agli atti e la tutela dei segreti tecnici e commerciali. L'analisi della giurisprudenza più recente mostra come l'efficienza tecnologica debba restare funzionale ai principi di concorrenza, par condicio, trasparenza, risultato e tutela dell'affidamento, senza trasformare gli automatismi informatici in autonome fonti di disciplina della procedura.

 

The digitalisation of the life cycle of public contracts is one of the structural innovations introduced by Legislative Decree No. 36 of 31 March 2023. The new Public Contracts Code does not merely regulate the electronic conduct of award procedures, but establishes a national digital procurement ecosystem based on the interoperability of certified platforms, the National Public Contracts Database and the Virtual File of the Economic Operator. This article examines e-procurement as a new paradigm of public tendering, focusing on the effects of digital transformation on the traditional principles and legal institutions governing award procedures. Particular attention is paid to the allocation of technological risk between contracting authorities and economic operators, the principle of self-responsibility, procedural assistance in electronic tenders and the evidentiary value of system log files. The relationship between the digital platform and the lex specialis, the new rules on digital access to tender documents and the protection of technical and commercial secrets are also considered. Recent administrative case law shows that technological efficiency must remain instrumental to competition, equal treatment, transparency, result-oriented administration and legitimate expectations, without allowing software-based mechanisms to become autonomous sources of rules governing the procurement procedure.

 

  1. L'e-procurement quale nuovo paradigma dell'evidenza pubblica

La disciplina della digitalizzazione contenuta nel d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 segna il definitivo superamento della concezione della gara telematica quale mera alternativa tecnologica alla tradizionale procedura cartacea. Con gli artt. 19-36 del nuovo Codice, infatti, la digitalizzazione _______________________

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assurge a modalità ordinaria di governo dell'intero ciclo di vita del contratto pubblico, dalla programmazione sino all'esecuzione.[1]

L'art. 19 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto del Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, protezione dei dati personali e sicurezza informatica.[2] L'art. 22 individua, a sua volta, un vero e proprio «ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement)», costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti e dalle piattaforme utilizzate dalle singole stazioni appaltanti.[3]

Il mutamento è dunque qualitativo prima ancora che quantitativo. Non si tratta semplicemente di rimpiazzare il documento cartaceo con il documento informatico, bensì di modificare la stessa struttura dell'azione amministrativa, convertendo progressivamente la circolazione di documenti in circolazione interoperabile di dati.

La dottrina ha efficacemente qualificato tale fenomeno come emersione di un vero «paradigma digitale dell'evidenza pubblica», capace di incidere non soltanto sulle modalità operative delle gare, ma sui tradizionali concetti di procedimento, documentazione amministrativa, responsabilità, trasparenza e controllo.[4] Nella stessa prospettiva è stato posto in evidenza come l'interoperabilità delle banche dati e delle piattaforme possa fondare una nuova forma di «fiducia digitale» tra amministrazione e operatori economici.[5]

 

  1. Ecosistema digitale, BDNCP e Fascicolo virtuale dell'operatore economico

Fulcro del nuovo sistema è la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP), alla quale si affiancano le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e il Fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'art. 22 del Codice individua tra le funzioni dell'ecosistema digitale la formazione o acquisizione degli atti in formato nativo digitale, la trasmissione dei dati alla BDNCP, l'accesso elettronico alla documentazione, la presentazione delle offerte, l'interoperabilità con il Fascicolo virtuale e la conservazione digitale del fascicolo di gara.[6] L'art. 23, in particolare, istituisce formalmente la BDNCP presso l'ANAC quale infrastruttura tecnologica portante dell'intero ecosistema nazionale di e-procurement, prevedendo che essa abbia accesso, tramite interoperabilità, a tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara.[7]

L'innovazione appare particolarmente significativa con riguardo alla verifica dei requisiti. Attraverso il Fascicolo virtuale dell'operatore economico, disciplinato dall'art. 24, il legislatore tende ad abbandonare un sistema fondato sulla reiterata produzione documentale, consentendo alle stazioni appaltanti di accedere direttamente alle informazioni già detenute dalle amministrazioni.

Si realizza in tal modo il principio europeo del once only: il cittadino o l'impresa non dovrebbe essere chiamato a fornire più volte alla pubblica amministrazione una medesima informazione già presente nel patrimonio informativo pubblico. Come è stato osservato in dottrina, il passaggio è da un procurement basato sui documenti ad un procurement basato sui dati.[8]

La digitalizzazione diviene, pertanto, anche strumento di semplificazione e qualificazione della funzione amministrativa: consente di ridurre gli oneri documentali, accelerare le verifiche, assicurare maggiore tracciabilità dei procedimenti e sviluppare forme più sofisticate di controllo della spesa e delle anomalie.

Il sistema, tuttavia, non può trasformare la tecnologia in un ostacolo alla conclusione della procedura. È sintomatica, in questa prospettiva, la previsione introdotta dal correttivo al Codice, d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che disciplina anche l'ipotesi di malfunzionamento, totale o parziale, del FVOE o delle piattaforme collegate, consentendo, a determinate condizioni, di evitare che l'impossibilità tecnica di completare immediatamente le verifiche determini la paralisi dell'affidamento.

La tecnologia deve dunque rimanere funzionale al risultato amministrativo e non può erigersi a fine in sé.

 

  1. Il rischio tecnologico nelle procedure telematiche

È soprattutto sul terreno delle patologie delle gare telematiche che si è sviluppata una rilevante elaborazione giurisprudenziale.

La questione centrale concerne l'individuazione del soggetto sul quale debba ricadere il rischio derivante dal mancato o inesatto funzionamento della piattaforma.

L'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che, in caso di comprovato malfunzionamento, anche temporaneo, delle piattaforme digitali, le stazioni appaltanti adottano i provvedimenti necessari ad assicurare la regolare prosecuzione della procedura e la partecipazione degli operatori economici.

La giurisprudenza ha progressivamente elaborato un criterio di ripartizione del rischio tecnologico fondato sulla distinzione tra errore imputabile al sistema ed errore imputabile all'utente. Nel primo caso il pregiudizio non può essere trasferito sull'operatore economico; nel secondo opera il principio di autoresponsabilità del concorrente.

Particolarmente significativa è Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295, relativa ad una piattaforma che non segnalava adeguatamente l'obbligatorietà di una parte dell'offerta né generava un alert sull'incompletezza dell'offerta stessa. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che simili caratteristiche del sistema possano escludere l'applicazione automatica del principio di autoresponsabilità e consentire, ricorrendone i presupposti, il ricorso al soccorso istruttorio.[9]

La decisione conferma un principio già emerso nella precedente giurisprudenza: l'autoresponsabilità dell'operatore presuppone che la piattaforma sia tecnicamente idonea a consentire una partecipazione consapevole e non induca il concorrente in errore. Nella stessa direzione si colloca Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2722, secondo cui, ove l'operatore economico dimostri di essersi attivato con congruo anticipo e di aver seguito le istruzioni operative della piattaforma, e non risulti chiaramente individuabile una regola tecnica violata né la causa certa del mancato o tardivo invio dell'offerta — anche in presenza di indizi di disservizi dell'infrastruttura informatica esterna — non può ritenersi integrata una violazione del principio di autoresponsabilità; in tal caso, ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, il rischio dei malfunzionamenti o degli esiti anomali del sistema grava sulla stazione appaltante, la quale è tenuta ad assicurare, ove possibile, misure di rimedio (sospensione/proroga termini, soccorso istruttorio) al fine di garantire la massima partecipazione.[10]

La proroga o riapertura dei termini di presentazione dell'offerta ai sensi degli artt. 25, comma 2, e 92, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 36/2023 costituisce, peraltro, rimedio eccezionale e presuppone il «comprovato malfunzionamento» della piattaforma ovvero un'assoluta incertezza sulla causa del ritardo: essa non opera ove sia accertata la negligenza dell'operatore economico che si sia attivato soltanto in prossimità del termine di scadenza.[11]

In termini opposti si pone Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947. In materia di file illeggibili, il giudice amministrativo ha precisato che l'amministrazione è tenuta a compiere ogni ragionevole tentativo di apertura del documento, purché si tratti di attività realizzabile attraverso comuni conoscenze informatiche e purché essa non incida irragionevolmente sulla durata della procedura. Quando, tuttavia, il file sia sostanzialmente vuoto o l'inutilizzabilità del documento derivi dalla condotta dell'operatore, il soccorso istruttorio non può trasformarsi in uno strumento di ricostruzione postuma dell'offerta.[12]

Ne consegue che il favor partecipationis non può neutralizzare l'obbligo dell'impresa professionalmente qualificata di organizzarsi in modo adeguato per rispettare termini e prescrizioni tecniche della gara. L'operatore che sceglie di valersi dei vantaggi logistici e organizzativi offerti dagli strumenti informatici deve del pari accettarne le dinamiche fisiologiche, ampiamente prevedibili, e dotarsi di strumenti idonei a fronteggiare eventuali rallentamenti del sistema.[13]

 

  1. Principio di autoresponsabilità e diligenza professionale dell'operatore

La digitalizzazione determina, sotto questo profilo, anche un innalzamento dello standard di diligenza esigibile dall'operatore economico.

Chi decide di partecipare ad una procedura di affidamento telematica deve conoscere le regole di funzionamento della piattaforma, attivarsi con congruo anticipo, verificare la corretta formazione dei documenti, controllare l'avvenuto caricamento e conservare le ricevute o le altre evidenze elettroniche dell'attività compiuta.

La giurisprudenza amministrativa tende pertanto ad escludere la rimessione in termini quando l'impossibilità di completare la procedura derivi da disattenzione, da erronea compilazione dei campi, dalla mancata lettura delle istruzioni o dall'avvio delle operazioni di caricamento in prossimità del termine di scadenza.[14]

Tale orientamento ha trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza del 2025 e del 2026, che ha progressivamente rafforzato il principio di autoresponsabilità nelle gare digitali. La presenza della firma digitale sull'offerta economica è stata ritenuta essenziale per garantire la riconducibilità dell'offerta stessa al legale rappresentante dell'operatore economico; la sua assenza comporta l'esclusione dalla gara, in linea con il principio di autoresponsabilità del concorrente e le esigenze di certezza e celerità dell'azione amministrativa.[15] Ove, inoltre, la lex specialis preveda che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni debbano avvenire esclusivamente tramite la piattaforma di e-procurement, la trasmissione dei giustificativi dell'offerta anomala a mezzo PEC, in assenza di qualsiasi segnalazione di malfunzionamento del sistema nei modi e nei tempi prescritti, è da ritenersi radicalmente inammissibile: in tal caso la par condicio e il principio di autoresponsabilità prevalgono sul favor partecipationis.[16]

La soluzione appare coerente con la professionalità qualificata che caratterizza l'operatore economico partecipante ad una procedura competitiva, ma deve essere applicata con cautela, affinché non si trasformi in una presunzione assoluta di responsabilità dell'utente.

Il corretto criterio appare quello dell'imputabilità concreta dell'evento: occorre accertare, sulla base delle risultanze tecniche, se l'impossibilità di presentare l'offerta sia effettivamente riconducibile al sistema ovvero al concorrente.

 

  1. I file di log come prova del procedimento digitale

L'affermazione del procedimento amministrativo digitale determina conseguenze anche sul piano probatorio.

La controversia avente ad oggetto il funzionamento della piattaforma non può essere risolta soltanto mediante dichiarazioni delle parti, ma richiede l'esame delle tracce informatiche lasciate dalle operazioni compiute.

Assumono in tal senso particolare importanza i file di log, ossia le registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni effettuate all'interno del sistema.

Sul punto assume particolare rilievo T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 10 aprile 2026, n. 6449, secondo cui tali registrazioni possono assumere rilevante valore probatorio nella ricostruzione delle operazioni compiute dall'utente. Nel caso esaminato dal Tribunale, dai dati informatici emergeva che il mancato recepimento dell'offerta dipendeva da errori nella compilazione dei campi da parte dell'operatore e non da un'anomalia sistemica della piattaforma.[17]

La pronuncia rappresenta uno degli sviluppi più interessanti della giurisprudenza sull'e-procurement: la prova del corretto svolgimento del procedimento si sposta progressivamente dal documento amministrativo tradizionale alla traccia informatica.

Ne consegue una profonda modificazione anche del contenzioso: il giudice amministrativo è sempre più frequentemente chiamato a valutare dati tecnici, sequenze temporali, registrazioni automatiche, ricevute, marcature e informazioni generate dal sistema. Come è stato efficacemente osservato in dottrina a proposito delle gare telematiche, la firma digitale garantisce la certezza del firmatario dell'offerta e la marcatura temporale ne garantisce la data certa di firma e l'univocità della stessa, cosicché il contenzioso si sposta inevitabilmente verso la verifica tecnica delle evidenze informatiche.[18]

 

  1. La piattaforma non sostituisce la lex specialis

La centralità dello strumento digitale non implica, tuttavia, che la piattaforma possa assumere autonomo valore normativo.

Una questione particolarmente delicata riguarda le possibili divergenze tra prescrizioni del disciplinare di gara e funzionamento concreto del software.

Sul punto è particolarmente chiara Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319. La decisione afferma che le modalità con cui è configurata la piattaforma informatica non possono prevalere sulle chiare prescrizioni della lex specialis e che quest'ultima non può essere eterointegrata dal manuale di funzionamento della piattaforma in senso difforme da quanto previsto dal disciplinare.[19]

Il principio assume valore sistematico. Il software costituisce uno strumento dell'azione amministrativa e non una fonte autonoma della disciplina di gara. Un automatismo informatico non può introdurre una causa di esclusione non prevista dalla legge di gara né modificare unilateralmente il contenuto delle prescrizioni rivolte ai concorrenti. Parimenti, l'interpretazione dell'offerta tecnica deve essere condotta in modo complessivo e secondo buona fede, senza indulgere a formalismi che trasformino eventuali ambiguità lessicali in cause di esclusione.[20]

Ne deriva una regola fondamentale per l'amministrazione digitale: è la piattaforma che deve essere progettata in conformità alla disciplina giuridica della procedura e non la disciplina giuridica che deve adattarsi, ex post, agli automatismi del software. La conseguenza pratica più immediata di questo principio riguarda l'operatore economico che si sia attenuto alle modalità operative rese disponibili dal sistema: ove la modulistica predisposta dalla stazione appaltante non consenta in concreto l'inserimento di determinati dati — ad esempio per assenza di un campo dedicato — l'impresa beneficia del legittimo affidamento tutelato dall'art. 5 del d.lgs. n. 36/2023 e dai principi di correttezza e massima partecipazione, sì che l'esclusione deve ritenersi illegittima.[21]

 

  1. Soccorso istruttorio e immodificabilità dell'offerta

La questione presenta immediati riflessi sull'applicazione dell'art. 101 del Codice.

La digitalizzazione non incide sul principio secondo cui il soccorso istruttorio non può determinare un'alterazione sostanziale dell'offerta dopo la scadenza del termine per la sua presentazione.

È dunque necessario distinguere l'irregolarità documentale dalla radicale inesistenza del documento o dell'offerta.

Quando l'offerta risulti tempestivamente formata e la piattaforma ne abbia impedito la corretta acquisizione per causa non imputabile all'operatore, l'esigenza di salvaguardare la partecipazione assume particolare rilievo e può giustificare il ricorso al soccorso istruttorio ovvero la riapertura dei termini per la presentazione dell'offerta. In presenza di dichiarazioni dubbiamente formulate, del resto, il soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 deve ritenersi doveroso, e ciò vale tanto nelle procedure tradizionali quanto in quelle gestite mediante piattaforme digitali.[22]

Diversa è l'ipotesi in cui il concorrente non abbia mai correttamente formato o trasmesso il documento entro la scadenza. Ammetterne la produzione successiva significherebbe violare la par condicio, consentendo una vera e propria presentazione tardiva dell'offerta.

È quindi nel rapporto tra integrità dell'offerta, imputabilità dell'errore e tracciabilità delle operazioni che deve essere ricercato il limite del soccorso istruttorio nelle procedure digitali.

 

  1. Digitalizzazione, accesso agli atti e segreti tecnico-commerciali

La trasformazione digitale investe profondamente anche l'accesso agli atti.

Gli artt. 35 e 36 del Codice perseguono l'obiettivo di rendere più immediata la conoscenza degli atti di gara attraverso la piattaforma digitale, riducendo la necessità di una tradizionale istanza di accesso.

L'art. 36 prevede, in particolare, che determinati atti della procedura siano messi a disposizione dei concorrenti attraverso la piattaforma contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Segnatamente: tutti i partecipanti non definitivamente esclusi possono accedere direttamente tramite piattaforma all'offerta dell'aggiudicatario, ai verbali e agli atti posti a fondamento dell'aggiudicazione; i primi cinque concorrenti in graduatoria hanno altresì diritto di accedere reciprocamente alle proprie offerte, fatto salvo il caso di oscuramenti disposti dall'amministrazione.[23]

La disciplina determina tuttavia una delicata esigenza di bilanciamento con la protezione dei segreti tecnici e commerciali. L'oscuramento dell'offerta è ammesso esclusivamente in presenza di informazioni qualificabili come segreti ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (segretezza oggettiva, valore economico della segretezza, misure di protezione ragionevolmente adeguate): l'operatore economico che chiede la secretazione deve indicare puntualmente le parti dell'offerta e il concreto vantaggio competitivo che deriverebbe ai concorrenti dalla divulgazione, non essendo sufficiente una generica affermazione di appartenenza al proprio know how aziendale.[24]

Il Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384 ha chiarito, proprio con riferimento alla nuova disciplina, che la decisione sull'oscuramento dell'offerta deve essere conoscibile e adeguatamente motivata e che il termine accelerato per contestarla non può decorrere prima che l'interessato abbia effettiva conoscenza della decisione limitativa dell'accesso.[25] Alla particolare disciplina sostanziale si accompagna, del resto, uno specifico rito processuale: i provvedimenti che comportano l'ostensione delle offerte dei concorrenti in forma oscurata sono impugnabili ai sensi dell'art. 116 c.p.a. con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.[26]

La pronuncia manifesta efficacemente la filosofia del nuovo sistema: l'accessibilità digitale deve eliminare le opacità procedurali, ma la tecnologia non può comprimere il diritto di difesa.

Come sottolineato dalla dottrina, l'immediatezza dell'accesso consentita dalle piattaforme non elimina il tradizionale conflitto tra trasparenza e riservatezza, ma ne modifica modalità e tempi di soluzione.[27]

 

  1. Dal procedimento digitale all'amministrazione «data-driven»

Le potenzialità dell'e-procurement vanno ben oltre la gestione telematica della singola gara.

La disponibilità di dati strutturati e interoperabili consente di monitorare l'intero mercato dei contratti pubblici, individuare anomalie, confrontare prezzi e prestazioni, verificare i tempi di esecuzione e sviluppare strumenti di prevenzione della corruzione.

L'art. 30 del Codice introduce espressamente la possibilità di ricorrere a soluzioni tecnologiche di automazione delle attività nel ciclo di vita dei contratti, nel rispetto dei principi di conoscibilità, comprensibilità e controllo umano.

La prospettiva dell'e-procurement finisce quindi per intersecarsi con quella dell'intelligenza artificiale applicata all'azione amministrativa.

Quanto maggiore è la capacità del sistema di utilizzare automaticamente dati e informazioni, tanto più rilevanti diventano le esigenze di qualità del dato, trasparenza algoritmica, sicurezza informatica, tracciabilità e controllo.

L'e-procurement rappresenta così uno dei principali laboratori nei quali si sperimenta il passaggio dalla pubblica amministrazione digitale alla pubblica amministrazione fondata sui dati.

 

  1. Considerazioni conclusive

Il d.lgs. n. 36/2023 ha trasformato la digitalizzazione da modalità tecnica della gara a principio organizzativo dell'intero sistema dei contratti pubblici.

Piattaforme certificate, interoperabilità, BDNCP, Fascicolo virtuale e accesso digitale costruiscono un modello nel quale l'evidenza pubblica è destinata a svolgersi attraverso flussi di dati strutturati e verificabili.

La tecnologia, tuttavia, non elimina le tradizionali categorie del diritto amministrativo. Al contrario, ne impone una rilettura.

Il principio di autoresponsabilità continua a operare, ma deve confrontarsi con il rischio tecnologico; il soccorso istruttorio deve essere conciliato con la struttura informatica dell'offerta; la trasparenza deve misurarsi con l'accessibilità immediata dei dati; la prova dell'attività amministrativa si estende ai log di sistema; la lex specialis conserva la propria prevalenza rispetto agli automatismi della piattaforma.

Il vero problema dell'e-procurement non è pertanto quello di stabilire se la macchina possa sostituire il procedimento amministrativo, bensì di determinare le condizioni giuridiche alle quali la tecnologia possa rendere il procedimento più efficiente senza ridurne le garanzie.

Proprio in tale equilibrio tra efficienza digitale e garanzie dell'evidenza pubblica può individuarsi la cifra essenziale del nuovo sistema: una «fiducia digitale» che non coincide con la fiducia incondizionata nella tecnologia, ma presuppone interoperabilità, trasparenza, responsabilità e possibilità di controllo.

 

 

 

[1] Cfr. artt. 19-36, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Sulla digitalizzazione quale innovazione strutturale del nuovo Codice, G.M. Racca, Trasformazioni e innovazioni digitali nella riforma dei contratti pubblici, in Diritto amministrativo, 4/2023, pp. 723-748.

[2] D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale – CAD). Cfr. anche art. 19, d.lgs. n. 36/2023, che richiama espressamente il rispetto delle disposizioni del CAD.

[3] Art. 22, d.lgs. n. 36/2023, secondo cui l'ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale è costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Sulle regole tecniche di certificazione delle piattaforme, che coinvolgono AgID, ANAC e il Dipartimento per la trasformazione digitale, v. i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice.

[4] G. Mancini Palamoni, Il paradigma digitale dell'evidenza pubblica, in CERIDAP, 2/2024.

[5] G.M. Racca, La «fiducia digitale» nei contratti pubblici tra piattaforme e data analysis, in Le Istituzioni del Federalismo, 2/2023, pp. 357-388.

[6] Sul punto v. E. Guarnieri, La digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, in Diritto dei contratti pubblici. Assetto e dinamiche evolutive alla luce del decreto legislativo n. 36 del 2023, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 211-244.

[7] Art. 23, d.lgs. n. 36/2023. La BDNCP è titolare in via esclusiva dell'ANAC ed è prevista quale infrastruttura portante dell'ecosistema; attraverso la propria interoperabilità essa garantisce accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara su tutto il territorio nazionale.

[8] G.M. Racca, La «fiducia digitale» nei contratti pubblici tra piattaforme e data analysis, cit.; più recentemente, A. Corrado - E. Griglio - G.M. Racca, La digitalizzazione dei contratti pubblici. Manuale delle nuove procedure telematiche. Piattaforme, fiducia e innovazione, Dike Giuridica, 2025.

[9] Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 295; in precedenza, tra le altre, Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2022, n. 3418; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448.

[10] Cons. Stato, sez. V, 2 aprile 2026, n. 2722. Il principio si fonda sull'art. 25 del d.lgs. n. 36/2023, che impone alla stazione appaltante di adottare i provvedimenti necessari per garantire la regolare prosecuzione della procedura e la partecipazione degli operatori economici in caso di comprovato malfunzionamento.

[11] T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 20 marzo 2026, n. 5300. Il Tribunale ha precisato che la proroga non opera ove sia accertata la negligenza dell'operatore che si sia attivato soltanto in prossimità della scadenza, gravando su di lui, in base al principio di autoresponsabilità, il rischio di rallentamenti fisiologici del sistema.

[12] Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2024, n. 8947. Sull'onere dell'operatore di organizzarsi tempestivamente per la presentazione dell'offerta telematica v. anche Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448.

[13] T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 novembre 2025, n. 1061. La pronuncia sottolinea come il concorrente sia «consapevole che occorre un certo tempo per eseguire materialmente le procedure», trattandosi di «dinamica fisiologica e ampiamente prevedibile dei fattori impiegati per la comunicazione elettronica».

[14] La giurisprudenza è costante nel senso che l'avvio delle operazioni di caricamento in prossimità del termine di scadenza integra un profilo di negligenza idoneo ad escludere la rimessione in termini: cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 20 marzo 2026, n. 5300; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 21 novembre 2025, n. 1061; Cons. Stato, sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 448.

[15] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 settembre 2024, n. 1377.

[16] T.A.R. Campania, Napoli, sez. IX, 4 maggio 2026, n. 2845.

[17] T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 10 aprile 2026, n. 6449, sul valore probatorio delle registrazioni cronologiche e sequenziali dei file di log nelle procedure gestite mediante piattaforme telematiche.

[18] Cons. Stato, sez. III, 2016, n. 4050, richiamato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 30 settembre 2024, n. 1377, sulla struttura informatica della gara telematica e sul ruolo della firma digitale e della marcatura temporale quali garanzie di inviolabilità e segretezza delle offerte.

[19] Cons. Stato, sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319, secondo cui le modalità di configurazione della piattaforma non possono prevalere sulle chiare prescrizioni della lex specialis, né il manuale della piattaforma può eterointegrare il disciplinare in senso difforme da esso.

[20] Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 5469. La pronuncia precisa altresì che in presenza di dichiarazioni dubbiamente formulate è doverosa l'attivazione del soccorso istruttorio ex art. 101 del d.lgs. n. 36/2023.

[21] T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 aprile 2026, n. 638. Il Tribunale ha ritenuto illegittima l'esclusione dell'impresa che si fosse attenuta alle modalità operative rese disponibili dalla stazione appaltante, in applicazione dei principi di legittimo affidamento (art. 5, d.lgs. n. 36/2023), correttezza, ragionevolezza e massima partecipazione.

[22] Cons. Stato, sez. IV, 8 luglio 2026, n. 5469.

[23] Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327.

[24] T.A.R. Lazio, Roma, sez. III quater, 26 giugno 2026, n. 11701. La pronuncia esclude che possa ritenersi sufficiente, ai fini dell'oscuramento, una generica affermazione di appartenenza al know how aziendale o il mero richiamo a elementi organizzativi ordinari (manutenzione, inventario, formazione, orari, contact center).

[25] Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2025, n. 2384, sulla disciplina dell'art. 36 del d.lgs. n. 36/2023 e sulla decorrenza del termine per l'impugnazione della decisione di oscuramento dell'offerta.

[26] T.A.R. Lazio, Roma, sez. V, 28 luglio 2025, n. 14859; T.A.R. Veneto, Venezia, sez. I, 10 marzo 2025, n. 327. Il rito è caratterizzato dall'estrema celerità rispetto al modello processuale ordinario di cui all'art. 116 c.p.a.

[27] R. Fusco, La nuova disciplina dell'accesso agli atti di gara nell'ambito della digitalizzazione dei contratti pubblici, in CERIDAP, 4/2024.