Temi e Dibattiti
La potenza termica nominale dei Data Center: parametro rigido per l’applicazione del Procedimento unico o garanzia di un equilibrio dinamico?
Di Laura Pergolizzi
La potenza termica nominale dei Data Center: parametro rigido per l’applicazione del Procedimento unico o garanzia di un equilibrio dinamico?
Di Laura Pergolizzi
Abstract
La precisa definizione dei confini di una norma non ne compromette la sua flessibilità. In un ambito ad alta evoluzione tecnologica un perimetro chiaro, fondato su criteri coerenti con gli interessi pubblici coinvolti, garantisce un’azione amministrativa giusta ed efficiente.
Precisely defining the boundaries of a rule does not compromise its flexibility. In a field characterized by rapid technological evolution, a clear scope—based on criteria consistent with the public interests at stake—ensures fair and efficient administrative action.
Sommario. 1. Introduzione 2. La parametrazione dell’ambito di applicazione, espressione dei principi che governano l’esercizio della funzione amministrativa 3. Il criterio della potenza termica nominale adottato da Regione Lombardia 4. La soluzione di connessione in rete come strumento di flessibilità 5. L’opportunità di ulteriori indicatori 6. Considerazioni finali
- Introduzione
L’esigenza indifferibile di governare la crescita dei progetti di Data Center sul territorio, assicurando tempi certi agli investimenti e contestualmente un’elevata tutela dell’ambiente, ha portato il Legislatore ad implementare con l’articolo 8 del DL 21/2026 un nuovo Procedimento Unico, quale strumento di semplificazione amministrativa, per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati e delle relative opere di connessione alla rete.
Nel procedimento amministrativo convivono da una parte la necessità di «provvedere tempestivamente»[1], posta alla base dei principi di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, dall’ altra l’esigenza di rendere evidenti le ragioni dell’azione, di consentire agli interessati di fornire il proprio apporto collaborativo e, più in generale, di configurare la decisione amministrativa come il momento riassuntivo di un’istruttoria completa e articolata[2].
Un intervento legislativo volto a snellire o velocizzare una procedura deve quindi avere confini precisi e chiari[3] sulla base di parametri capaci di bilanciare i molteplici interessi in gioco.
La presente disamina prende le mosse dalla constatazione dell’indeterminatezza dell’ambito applicativo della nuova procedura per osservare come la definizione dei confini mediante un criterio certo e adeguato alle plurime esigenze di tutela degli interessi coinvolti non limita in alcun modo la flessibilità del meccanismo, dimostrando piuttosto che certezza delle regole ed elasticità operativa possono coesistere in modo equilibrato.
L’articolo 8 del DL 21/2026 infatti reca in sé il necessario approccio dinamico alla regolamentazione di un fenomeno in continuo divenire. L’inserimento del comma 1 bis, che prevede per l’avvio della procedura autorizzativa una soluzione di connessione in rete, denota uno “slancio” verso una flessibilità e dinamicità della disciplina imposta dall’incessante processo tecnologico.
La definizione dell’ambito applicativo del Procedimento unico, operata in sede regionale attraverso il parametro della potenza termica nominale, consente di evidenziare come la fissazione di limiti precisi e riconoscibili non debba essere intesa come una compressione della sua portata operativa.
- La parametrazione dell’ambito di applicazione, espressione dei principi che governano l’esercizio della funzione amministrativa
L’articolo 8 del DL del 20 febbraio 2026, che ha introdotto quale strumento di semplificazione il Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di Centri Dati, è stato confermato nella struttura originaria con la conversione ad opera della Legge 49 del 10 aprile 2026.
Al comma 1 testualmente si prevede:
“l’autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento e l’esercizio dei centri dati di cui all’art 2 numeri 1, 2 e 3 del Regolamento delegato UE 2024/1364, unitamente alle relative opere di connessione alla rete elettrica dell’utente a qualsiasi livello di tensione, è rilasciata mediante un unico procedimento dall’autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)”
La norma mantiene un ambito di applicazione generalizzato della nuova procedura, esteso a tutte le categorie di Data Center indicate nell’articolo 2 numeri 1), 2) e 3) del Regolamento delegato UE 2024/1364, (1. «centro dati aziendale», 2. «centro dati in coubicazione» e 3. «centro dati in co -hosting»), in assenza di ogni espressa distinzione con riguardo a potenza termica o dimensioni delle infrastrutture.
Né forniscono chiarimenti in merito i Primi Indirizzi Operativi del Ministero dell’ambiente e della sicurezza[4], resi su aspetti del procedimento autorizzativo che sono stati oggetto di specifici quesiti pervenuti al MASE.
La puntuale perimetrazione dell’ambito di applicazione di una disciplina, effettuata sulla base di parametri oggettivi, determinati e verificabili, assume particolare rilievo nell’ottica dei principi che governano l’esercizio della funzione amministrativa. La predeterminazione dei presupposti in presenza dei quali una determinata disciplina trova applicazione non risponde, infatti, a una mera esigenza di tecnica normativa, ma costituisce uno strumento funzionale alla realizzazione dei principi di certezza, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
La certezza del diritto[5], pur non essendo riconducibile a una disposizione costituzionale espressamente formulata in tali termini, costituisce un principio immanente allo Stato di diritto[6] implicando, tra l’altro, che la disciplina applicabile sia sufficientemente chiara e prevedibile, affinché il destinatario dell’azione amministrativa possa orientare consapevolmente la propria condotta e programmare le proprie attività sulla base di un quadro regolatorio conoscibile[7].
In un settore caratterizzato da un elevato grado di complessità tecnica e da rilevanti esigenze di investimento, qual è quello delle infrastrutture digitali, la certezza del perimetro applicativo della disciplina assume una funzione significativa in termini di affidamento. L’incertezza circa l’assoggettamento di un intervento a determinati procedimenti autorizzatori o a specifici obblighi può incidere significativamente sulla possibilità degli operatori di programmare tempi, costi e modalità di realizzazione degli interventi.
La certezza va intesa quindi come conoscibilità e comprensione del dettato normativo, funzionale da un lato alla tutela dell’affidamento dei privati [8] e dall’altro all’efficienza del sistema amministrativo.
L’amministrazione infatti entro il contesto procedimentale, viene chiamata a ponderare e valutare, al fine di esternare la volontà finale, che è il frutto di tali valutazioni e di tali ponderazioni, e questa scelta deve essere fondata su un preciso quadro normativo di riferimento in ragione dell’effettivo bisogno di tutela espresso dalle diverse fattispecie prese in considerazione [9].
Del pari l’individuazione di un parametro certo che consente di delimitare preventivamente l’ambito applicativo della disciplina assume una diretta rilevanza ai fini del principio di ragionevolezza[10], inteso quale criterio di coerenza interna dell’ordinamento e di non arbitrarietà delle scelte normative e amministrative.
L’individuazione di una soglia, di un criterio dimensionale o di altro elemento oggettivamente verificabile consente di differenziare situazioni tra loro non omogenee e di assoggettarle, conseguentemente, a discipline differenti, purché la distinzione sia sorretta da una giustificazione razionale e coerente con la finalità perseguita.
Deve inoltre precisarsi che un criterio quantitativo o qualitativo per essere considerato ragionevole, oltre ad essere oggettivamente determinato, è necessario che sia correlato con il potenziale impatto dell’attività disciplinata. In altri termini, la certezza del parametro costituisce una condizione necessaria per la prevedibilità dell’azione amministrativa, ma non è di per sé sufficiente a garantirne la legittimità sostanziale: occorre altresì che il parametro sia adeguato rispetto alla ratio della disciplina e coerente con gli interessi pubblici coinvolti.
È in tale prospettiva che assume rilievo il principio di proporzionalità, quale criterio cardine dell’azione amministrativa nell’esercizio della discrezionalità e nello svolgimento delle valutazioni tecniche che sostengono le scelte dell’intervento pubblico[11].
L’azione amministrativa deve essere idonea al perseguimento dell’interesse pubblico, necessaria rispetto allo stesso e proporzionata in senso stretto, nel senso che il sacrificio imposto agli interessi dei destinatari non deve risultare eccessivo rispetto al beneficio perseguito dall’amministrazione[12]. Ne consegue che interventi caratterizzati da dimensioni, modalità esecutive o livelli di incidenza differenti non possono essere sottoposti al medesimo apparato procedimentale e allo stesso livello di controllo.
Applicato alla materia delle infrastrutture digitali, tale principio implica che l’intensità degli oneri amministrativi e delle misure di tutela debba essere correlata, per quanto possibile, alla concreta capacità dell’intervento di produrre effetti rilevanti sul territorio e sull’ambiente. La graduazione degli strumenti amministrativi consente, infatti, di concentrare le forme più penetranti di controllo sulle attività che presentano una maggiore capacità di incidere sugli interessi protetti, evitando al contempo che interventi di limitata rilevanza siano gravati da oneri procedimentali non giustificati dalla loro effettiva incidenza.
Tale impostazione appare coerente anche con il principio di buon andamento dell’amministrazione, sancito dall’articolo 97 della Costituzione.
Buon andamento non significa solo celerità dell’azione amministrativa, ma implica l’esercizio efficiente, razionale e funzionale delle risorse pubbliche[13]. Un sistema nel quale ogni intervento, indipendentemente dalla sua rilevanza, sia sottoposto al medesimo livello di istruttoria e controllo rischia, infatti, di determinare una dispersione delle risorse amministrative e di rallentare proprio quei procedimenti che, per le caratteristiche dell’intervento o per la particolare sensibilità del contesto territoriale, richiedono invece un esame più approfondito.
La predeterminazione dell’ambito applicativo mediante parametri certi può contribuire, in questo senso, a realizzare una più efficiente allocazione delle risorse amministrative. L’amministrazione è posta nelle condizioni di distinguere le fattispecie che richiedono un controllo particolarmente intenso da quelle nelle quali possono trovare applicazione strumenti procedimentali semplificati, senza che ciò comporti una rinuncia alle finalità di tutela perseguite dall’ordinamento.
Resta infine il rilievo assunto, sotto questo profilo, dal principio di tutela dell’ambiente, che trova espresso riconoscimento nell’articolo 9 comma 3 della Costituzione[14], come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022, nonché nell’articolo 41 Cost.[15], con riferimento ai limiti che l’iniziativa economica privata incontra in relazione, tra l’altro, alla tutela dell’ambiente e alla salute.
La disciplina delle infrastrutture digitali deve, pertanto, essere interpretata e applicata nel rispetto della necessità di prevenire o contenere gli effetti negativi che la realizzazione delle opere può determinare sulle componenti ambientali.
La tutela ambientale, ispirata a principi di precauzione e prevenzione[16], non impone l’adozione di un modello regolatorio uniforme e indistinto. Al contrario, proprio l’esigenza di rendere effettiva tale tutela può richiedere una differenziazione degli strumenti in funzione del rischio o dell’impatto concretamente associato alle diverse tipologie di intervento.
Il rapporto tra tutela ambientale e sviluppo delle infrastrutture digitali dovrebbe essere concepito come rapporto tra interessi pubblici che devono essere composti attraverso un assetto regolatorio capace di assicurare, da un lato, la salvaguardia delle risorse ambientali e, dall’altro, condizioni di certezza e prevedibilità sufficienti a consentire la realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico e sociale.
La differenziazione degli obblighi e degli adempimenti, quando fondata su parametri oggettivi e razionalmente collegati all’interesse tutelato, non costituisce un indebolimento della tutela ambientale, ma può rappresentare una modalità attraverso la quale il principio di proporzionalità trova concreta attuazione.
In questa prospettiva, la semplificazione attuata attraverso il Procedimento Unico attraverso la definizione dei confini applicativi potrà permettere una graduazione dell’intensità dell’azione amministrativa in funzione della concreta rilevanza degli interessi coinvolti.
- Il criterio della potenza termica nominale adottato da Regione Lombardia
L’esigenza di parametrare l’ambito di applicazione del Procedimento Unico è stato affrontato dalla normativa regionale.
Regione Lombardia, stante la necessità di gestire la pressione procedurale della domanda crescente[17], nel rispetto della normativa eurounitaria e statale ha previsto disposizioni per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei centri dati e fornito indicazioni tecnico - amministrativo per la gestione dei procedimenti unici, volti al rilascio delle autorizzazioni dei Data Center.
Precisamente, con Legge regionale n. 11 del 3 giugno 2026 e con successive delibere attuative contenenti Linee di indirizzo del 3 agosto 2026, ha delineato e circoscritto l’ambito applicativo del Procedimento Unico (PU)[18], superando l’indeterminatezza della norma nazionale.
Nella premessa che “l'art. 8 c.1 del D.L. 21/2026 prevede che il Procedimento unico sia gestito dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152", le Linee di indirizzo stabiliscono che il Procedimento Unico si applica solo ai centri dati associati ad una categoria di attività soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), come individuata agli Allegati VIII o XII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006.
L'attività soggetta ad AIA tipicamente associata ai centri dati è quella determinata dalla presenza di gruppi elettrogeni/generatori di emergenza e dalla loro potenza termica nominale[19], e si possono verificare le seguenti casistiche:
- AIA di competenza regionale:
per impianti di combustione con potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW e inferiore a 300 MWt (Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - categoria 1.1.).
- AIA di competenza statale (MASE o MIMIT):
per impianti di combustione con potenza termica nominale pari o superiore ai 300 MWt (Allegato XII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 - categoria 2)
per centri dati considerati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n. 136 (in tal caso con nomina di un commissario straordinario di Governo).
Non si applica il Procedimento unico di cui all'art. 8 del D.L. 21/2026, ancorché soggetto a Verifica di assoggettabilità a VIA o VIA per altre categorie d'opera, nei casi in cui nel centro dati:
- la potenza dei gruppi elettrogeni sia tale da non determinare l'assoggettamento ad AIA (potenza inferiore ai 50 MWt),
- non siano presenti attività soggette ad AIA (quali la presenza di gruppi elettrogeni),
In relazione alle ipotesi in cui si esclude l’applicazione del Procedimento Unico le Linee di indirizzo prevedono che per la realizzazione, ampliamento o esercizio degli stessi dovranno essere acquisiti i vari titoli/autorizzazioni previsti dalle normative settoriali (a titolo meramente esemplificativo Autorizzazione Unica Ambientale[20] o autorizzazione ex art. 272 c.2 del d.lgs 152/2006[21], titoli edilizi, autorizzazione depositi di oli minerali ove previsto) rilasciati dalle rispettive Autorità competenti, ed espletate le eventuali valutazioni preliminari (verifica di VIA/VIA)[22]
Nell’intervento normativo regionale la potenza termica nominale dei gruppi elettrogeni (pari o superiore a 50 MW), che determina l'assoggettamento ad AIA, diviene criterio per la perimetrazione dell’ambito applicativo del Procedimento Unico.
Tale parametro quantitativo, attraverso il quale la protezione dell’ambiente può essere resa maggiormente efficace con la prescrizione del ricorso all’AIA per le infrastrutture con potenza termica nominale superiore ad una certa soglia, consegue la finalità di calibrare la complessità del Procedimento Unico all’effettivo impatto ambientale determinato dalla potenza dell’infrastruttura.
Una disciplina adeguatamente perimetrata consente, da un lato, di evitare che l’estensione di una procedura particolarmente gravosa finisca per compromettere l’efficienza dell’intero sistema amministrativo e, dall’altro, di preservare strumenti di controllo più incisivi nei casi in cui la tutela dell’ambiente o di altri interessi pubblici lo richieda.
L’intervento normativo regionale dunque garantisce l’esigenza di certezza del diritto, ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, graduando l’approccio generalizzato della norma nazionale.
- La soluzione della connessione in media tensione quale strumento di flessibilità
La scelta della normativa regionale di perimetrare l’ambito applicativo del Procedimento unico mediante un parametro dimensionale certo svolge una funzione di bilanciamento tra la tutela ambientale e lo sviluppo delle infrastrutture digitali, riducendo l’incertezza interpretativa e limitando il rischio di un’applicazione estensiva.
Potrebbe obiettarsi che un regime regolatorio interamente calibrato su soglie di potenza potrebbe tradursi in un disincentivo a programmare uno sviluppo progressivo e modulare della infrastruttura[23].
La normativa regionale tuttavia interviene in uno scenario in cui il Legislatore nazionale ha già preso in considerazione alcuni aspetti della complessità del fenomeno e operato delle scelte rispondendo all’esigenza degli operatori economici interessati a realizzare Data Center modulari con potenza termica nominale che richiede una connessione in alta o altissima tensione.
Al riguardo si osserva che l’evoluzione dei fabbisogni energetici muta rapidamente in funzione sia dell’architettura dei Data Center, sia del loro utilizzo[24].
La soglia di potenza media dei Data Center proposta dagli operatori economici secondo i dati offerti dal Gestore di Rete (TERNA) mostra una tendenza in aumento: l’ IA ha una domanda di potenza computazionale e velocità di rete crescente[25] che determina l’esigenza di connessione in altissima tensione. Le architetture standard con i quali erano stati concepiti i centri di elaborazione dati sono diventate obsolete, inadeguate, lasciando spazio alle nuove mega-strutture “ibride” o “fisico-virtuali” che sfruttano i principi dell’hyperscale [26].
In questo scenario fortemente dinamico l’ esigenza di consentire uno sviluppo progressivo e modulare delle infrastrutture digitali, evidenziato dalle Big Tech[27] - ad avviso di chi scrive - è stato fortemente sentito dal Legislatore nazionale. Con la Legge di conversione, si inserisce infatti nell’articolo 8 del DL 21/2026 il comma 1 bis, che prevede
“ai sensi di cui al comma 1 è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l’obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente di cui al medesimo comma 1”.
La richiesta di connessione in rete al Gestore di rete[28] è preliminare all’avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione e la soluzione di “connessione temporanea di rete in media tensione” consente di avviare il Procedimento Unico senza dover attendere la definizione della soluzione di connessione in altissima tensione necessari per i Data center con architettura hyperscale.
Per completezza si ricorda che a seguito della richiesta di connessione alla rete, il Gestore di rete esegue una sommaria verifica tecnica finalizzata a valutare l’impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione contenente, tra l’altro, la Soluzione tecnica minima generale (STMG) [29] per la connessione in rete. Il richiedente se accetta il preventivo contenente la Soluzione tecnica minima generale (STMG) è tenuto entro i termini indicati a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto di produzione, comprensiva di tutta la documentazione necessaria (entro centoventi giorni, in caso per connessioni in alta tensione, ovvero entro centoottanta giorni dalla data di accettazione del preventivo per la connessione per connessioni in altissima tensione).
La scelta operata dal Legislatore con il comma 1 bis, pertanto, si pone in linea di continuità con le regole di connessione vigenti ante Procedimento Unico, che consentono l’avvio del procedimento autorizzativo sulla base delle Soluzione tecnica minima generale (STMG), assicurando la flessibilità della nuova procedura autorizzativa.
In altri termini, ferma restando la potenza termica nominale reale gli operatori possono comunque avviare e persino concludere la procedura autorizzativa (come si dirà a breve) sulla base della soluzione di connessione di rete in media tensione.
Invero il MASE con i Primi Indirizzi Operativi nel ricostruire la ratio del nuovo comma 1 bis chiarisce che “(il nuovo comma) prevede un’apertura a favore di aziende interessate alla realizzazione di centri dati che abbiano interesse a “mettere a terra” tali impianti in velocità, senza attendere i tempi più lunghi di connessione alla RTN”.
Sembra pertanto potersi affermare che il criterio della potenza termica nominale, utilizzato in sede regionale non costituisca un limite ma piuttosto un parametro certo dal quale avviare una procedura che è caratterizzata da una capacità di adattamento all’evoluzione delle infrastrutture.
Ragionevolmente potrebbe anche osservarsi che, sebbene il parametro della potenza termica non costituisca il criterio espresso per la perimetrazione dell’ambito di applicazione dell’articolo 8, in concreto il riferimento alla potenza termica è presente nella norma nazionale quale riferimento necessario per la connessione in rete e l’indicazione della soluzione temporanea in media tensione, presupposto per l’avvio della procedura.
L’esigenza di un parametro certo e la compatibilità dello stesso con una procedura flessibile – ad avviso di scrive - è confermata inoltre dal Ministero con i chiarimenti sulla seconda parte del comma 1 bis “fermo restando l’obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente di cui al medesimo comma 1”.
La previsione infatti inevitabilmente porta ad interrogarsi se il Procedimento Unico possa concludersi con la soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione.
Al riguardo l’articolo 8 dei Primi Chiarimenti rubricato “Opere in rete” individua due ipotesi che potranno verificarsi in concreto:
- l’autorizzazione unica rilasciata sarà definitiva e completa (anche se il procedimento potrebbe allungarsi) qualora nel corso del procedimento autorizzativo, acquisito da Terna il progetto di connessione definitiva, la Società integra la documentazione oggetto dell’istruttoria.
- l’iter autorizzativo si concluderà con l’autorizzazione alla soluzione temporanea, qualora la Società non abbia acquisito da Terna il progetto di connessione definitiva. Una volta acquisito da Terna il progetto definitivo di utenza, la Società presenterà istanza di variante all’autorizzazione unica già emanata, al fine del rilascio dell’autorizzazione alla costruzione dell’opera di utenza definitiva e l’esercizio pieno del centro dati.
Nella seconda ipotesi dunque si chiarisce che il Procedimento Unico può concludersi con la soluzione temporanea in media tensione.
L’autorizzazione unica riguarderà la costruzione dell’intero centro dati e l’esercizio dello stesso adeguato all’approvvigionamento che può garantirgli la soluzione temporanea in media tensione.
Dalla superiore disamina pertanto consegue che il meccanismo della soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, che consente l’avvio del Procedimento Unico, non trova un limite nel parametro della potenza termica nominale reale, potendo il procedimento persino concludersi con la soluzione temporanea in assenza di quella definitiva.
Siamo presenza di un approccio flessibile del Legislatore ai veri nodi cruciali dei flussi che possono condizionare l’operatività del sistema elettrico e dell’inarrestabile evoluzione tecnologica che impone uno scenario normativo dinamico.
Emerge pertanto ancora più forte l’esigenza di definire i confini dell’ambito di applicazione della procedura e la potenza termica nominale costituisce il criterio necessario per assicurare la prevedibilità e la proporzionalità dell’azione amministrativa in un sistema che impone il perseguimento di un equilibrio dinamico.
In questa chiave di lettura la scelta della normativa regionale di perimetrare l’ambito applicativo della Procedura, mediante un parametro dimensionale certo, realizza il necessario bilanciamento tra la tutela ambientale e lo sviluppo delle infrastrutture digitali, riducendo l’incertezza interpretativa e limitando il rischio di un’applicazione estensiva.
- L’opportunità di ulteriori indicatori
Resta un’ultima considerazione. L’ applicazione del Procedimento Unico alle infrastrutture digitali deve essere interpretata nel rispetto delle esigenze territoriali e ambientali e della necessità di misurare, e ove necessario prevenire o contenere, gli effetti che la realizzazione delle opere può determinare sulle componenti urbanistiche e ambientali.
L’evoluzione tecnologica prosegue. La crescita della domanda di capacità di calcolo dell’ultimo triennio, stressata dall’addestramento del Large Language Models dell’intelligenza artificiale, ha spinto i giganti dell’IT a porre maggiore attenzione all’ utilizzo di fonti rinnovabili direttamente installate nel sito assicurando migliori prestazioni ambientali[30] o di contratti di acquisto da impianti rinnovabili (Power Purchase Agreement)[31] che consentono la disponibilità di energia a basso contenuto di gas garantendo la continuità dell’alimentazione.
Sono state verificate e utilizzate dalle Bigh Tech altre tecnologie che aiutano a soddisfare la disponibilità dell’alimentazione e a potenziare l’efficienza dei Data Center, quali a titolo meramente esemplificativo la geotermia[32], le celle a combustibile a idrogeno[33] e l’energia nucleare sotto forma di piccoli reattori modulari (Small Modular Reactors)[34].
Ed ancora lo studio di modelli di interfaccia tra Data center e rete elettrica[35] hanno evidenziato che i data center iper-scalabili, pur consumando molta energia, sono molto più efficienti rispetto a quelli tradizionali e possono diventare parte attiva della rete elettrica attraverso i sistemi di accumulo BESS (Battery Energy Storage System), che oltre a garantire la continuità del funzionamento possono lavorare per supportare la gestione della rete con il cosiddetto Grid Balancing[36].
Poiché il progresso tecnologico corre più veloce del processo legislativo, delimitato l’ambito applicativo del Procedimento Unico, si rende comunque opportuna l’individuazione di ulteriori parametri che possano far emergere specifiche esigenze di tutela e costituiscano indicatori di sostenibilità per l'istruttoria amministrativa.
Il riferimento va a parametri quali le caratteristiche tecniche dell’intervento ai fini di una valutazione dell’efficienza dell'impianto (riutilizzo del calore di scarto, impiego di fonti rinnovabili o sistemi di accumulo), la localizzazione ai fini di una valutazione della sensibilità del contesto territoriale e della presenza di aree sottoposte a particolari forme di tutela.
Per soddisfare tali esigenze potrebbero utilizzarsi indicatori capaci di rappresentare gli impatti ecologici complessivi di un Data center lungo l'intero ciclo operativo, quali:
- Water Usage Effectiveness (WUE), che esprime il rapporto tra il volume annuo di acqua consumata (in litri) e il consumo energetico dell'infrastruttura IT e consente una valutazione del consumo d'acqua per il raffreddamento evaporativo dei server[37].
- Power Usage Effectiveness (PUE), che misura il rapporto tra l'energia complessivamente assorbita dall'intera struttura (comprensiva di raffreddamento, illuminazione e perdite di trasformazione) e quella effettivamente consumata dagli apparati IT di calcolo[38].
- Recupero termico delle ingenti quantità di calore a bassa temperatura generata dai Data center come sottoprodotto del processo di raffreddamento dei circuiti[39].
- Consumo di suolo nella collocazione fisica dei Data center e valutazione di compatibilità con la tutela paesaggistica e la salvaguardia del suolo naturale.
Nel quadro normativo nazionale attualmente alcuni indicatori sono definiti nelle Linee guida del MASE 2 agosto 2024, n. 257.
L’articolo 1.4 stabilisce di riconoscere priorità a: siti dismessi o aree brownfield; aree con disponibilità di energia a basso costo (preferibilmente rinnovabili); aree distanti da centri abitati che possano contare su economie di agglomerazione; aree da rigenerare a bassa densità di impianti e dove realizzare economie di sistema. Prevede inoltre di prediligere siti dove la produzione di energia da fonti rinnovabili è già cospicua e le risorse ambientali favoriscono dispersione degli inquinanti prodotti.
Si tratta di criteri orientativi, non vincolanti, che rispondono all’esigenza di individuare alcune priorità urbanistiche ma che necessitano di essere adeguati rispetto all’evoluzione tecnologica su descritta e di essere incentivati con la previsione di premialità procedimentali o urbanistiche.
Sotto tale profilo Regione Lombardia con la Legge regionale n. 11/2026 all’articolo 2 comma 1 stabilisce priorità insediative ed energetico-ambientali, individuando preliminarmente la concreta rilevanza urbanistico - ambientale dell’intervento[40]. Al perseguimento delle priorità corrisponde l'accesso a misure premiali, attribuite secondo criteri di proporzionalità in coerenza con il raggiungimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali[41]
La configurazione di un quadro regolatorio nel quale l’ambito applicativo del Procedimento Unico venga definito sulla base di una soglia oggettiva qual è la potenza termica nominale ed altresì vengano individuati ulteriori indicatori per soddisfare specifiche priorità urbanistiche e ambientali, consente di trovare un equilibrio tra il rischio di un eccesso di regolazione, che sottopone ogni intervento a una procedure complessa, e quello di una carente regolazione, nella quale interventi potenzialmente rilevanti sotto il profilo ambientale siano sottratti a forme adeguate di controllo.
Sull’opportunità/necessità di misurare l’efficienza e la sostenibilità dei Data center da ultimo la Commissione europea con un nuovo Regolamento delegato C(2026)3472[42] ha proposto un sistema di rating che contribuirà a garantire informazioni trasparenti sull'uso effettivo delle risorse (energia, acqua) da parte dei Data Center. La classificazione (etichettatura elettronica) sarà basata su alcuni dei parametri succitati: Efficienza Energetica (PUE - Power Usage Effectiveness), Efficienza Idrica (basata sul WUE - Water Usage Effectiveness), Provenienza dell'energia, Flessibilità della rete, Recupero del calore di scarto (Waste Heat).
Gli indicatori selezionati – si legge nella Relazione al Regolamento delegato - saranno riesaminati e potranno essere rivisti in futuro per tenere conto del progresso tecnologico, migliorare l'efficacia del sistema e perseguire standard di sostenibilità più elevati.
- Considerazioni finali
La definizione dell’ambito di applicazione del Procedimento Unico non si pone in contrasto con l’esigenza di una regolamentazione flessibile.
Per governare un contesto in rapida evoluzione come quello dei Data center risulta imprescindibile uno sforzo profondo di analisi, conoscenza e comprensione delle dinamiche sottostanti al fenomeno tecnologico, all'impatto reale e ai potenziali rischi, prima di addivenire all’elaborazione di una regolamentazione che non potrà che essere multilivello.
In quest’ottica la necessità di distinguere i regimi giuridici secondo un principio di proporzionalità, in coerenza con la oggettiva consistenza dei beni, dei fatti e dei rapporti di volta in volta regolati e in ragione dell’effettivo bisogno di tutela espresso dalle diverse fattispecie prese in considerazione, rispecchia la necessità di una differenziazione funzionale.
D’altronde in ambito nazionale si prevede il consolidarsi di uno scenario a due velocità: da una parte «centri dati in co -hosting» con architettura iperscalabile (Hyperscale), dall’altro «centri dati aziendali» [43], scenario al quale deve corrispondere una proporzionalità ed una flessibilità delle procedure.
La delimitazione dell’ambito di applicazione del nuovo Procedimento Unico sulla base del criterio della potenza termina nominale delle infrastrutture, introdotta in ambito regionale, sembra una soluzione coerente al modello di disciplina flessibile già pensato dal Legislatore nazionale e compatibile con lo scenario a due velocità rilevato dal Gestore di rete.
L’adeguamento necessitato dall’inarrestabile evoluzione tecnologica renderà non trascurabile l’esigenza di un’integrazione con ulteriori indicatori in grado di rappresentare i diversi impatti dei Data center lungo l'intero ciclo operativo e suscettibili di essere riesaminati per migliorare l'efficacia del sistema e perseguire standard di sostenibilità più elevati.
[1] A. Colavecchio, L’obbligo di provvedere tempestivamente, Torino, 2013, p. 9 ss.
[2] M.A. Sandulli, Presentazione. Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione: un difficile contemperamento fra accelerazione e garanzie, (a cura di), Il procedimento amministrativo fra semplificazione e partecipazione. Modelli europei a confronto, Milano, Giuffrè Editore, 2000, p. 1 e ss.
[3] Articolo 1 L 241/90 L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
[4] D.M. del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 21 luglio 2026. Le indicazioni stabiliscono le modalità (in via transitoria) per la presentazione delle istanze e la predisposizione della relativa documentazione necessaria l’avvio del procedimento unico.
[5] M. Houriou, La Théorie de l’institution et de la fondation (Essai de vitalisme social), Paris,1925, in M. Hauriou, Aux sources du droit. Le pouvoir, l’ordre et la liberté, Paris, 1933, 91 ss. definiva la certezza come ideé directrice” di ogni sistema giuridico e, in modo specifico, dell’ordinamento sovrano.
[6] Nell’ordinamento italiano la certezza del diritto non è espressamente consacrata a livello costituzionale, ma si ricava in via interpretativa dalla lettura di talune disposizioni codicistiche, in combinato disposto con altri princìpi costituzionali, tra cui il principio del giusto processo (art. 111 Cost.). Si pensi, tra l’altro, agli artt. 10 e ss. delle Disposizioni sulla legge in generale, che sanciscono, il principio della stabilità delle fonti del diritto; all’art. 11 Cost., il cui riferimento alla pace deve essere lato sensu inteso, con estensione ai rapporti tra i consociati, nei quali la pace viene assicurata dalla certezza del diritto; all’azione di accertamento di cui agli artt. 949, comma 1, 1079, 2690, comma 1, n. 2 c.c.; all’effettività della tutela giurisdizionale intesa, alla luce dell’art. 24, comma 4 Cost., anche quale stabilità delle decisioni rese; alla nozione di cosa giudicata di cui agli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c.; alla funzione nomofilattica della giurisdizioni superiori; al principio pacta sunt servanda desumibile dall’art. 1372, comma 1 c.c. in tema di efficacia del contratto.
[7] Consiglio di Stato, Sez. VI, del 9 febbraio 2024, n.132 “il principio di certezza del diritto, che ha come corollario quello della tutela del legittimo affidamento, impone, segnatamente, che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in particolare quando possono avere sugli individui e sulle imprese conseguenze sfavorevoli”
[8] E. Zaccaria, Il linguaggio del legislatore e della Corte costituzionale, in Rivista AIC, 2023 n. 1. Il legittimo affidamento, «connaturato allo Stato di diritto quale declinazione soggettiva dell'indispensabile carattere di coerenza dell’ordinamento», costituisce manifestazione del valore della certezza del diritto e gode pertanto di copertura costituzionale. Dunque, come il cittadino nutre legittimo affidamento in ordine alla stabilità dei fondamentali valori trasfusi nei principi costituzionali pur nel loro fisiologico adattamento all’evoluzione socioculturale, eguale tutela deve essergli riconosciuta anche in relazione ai fondamentali assetti normativi che derivino dalla produzione legislazione ordinaria, sempre nel rispetto delle prerogative e della libertà di innovazione del potere legislativo. La potestà legislativa, secondo il Giudice delle leggi, deve pur sempre svolgersi nell’osservanza dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza, di legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione normativa, nonché di coerenza dell’ordinamento.
[9] G. Greco, Il rapporto amministrativo e le vicende della posizione del cittadino, in Dir. Amm., 2014, 585 e segg
[10] La Costituzione non enuncia espressamente il principio di ragionevolezza, per tal ragione la Corte Costituzionale ha agganciato la ragionevolezza all’art. 3 Cost. quale sinonimo di uguaglianza sostanziale al fine di limitare le scelte arbitrarie del legislatore nella sua funzione di produzione normativa. Nel diritto amministrativo, invece, il principio di ragionevolezza da barriera al potere legislativo diventa un limite e uno strumento di sindacabilità nell’esercizio del potere. Secondo la giurisprudenza unanime del Consiglio di Stato il canone della ragionevolezza costituisce un limite negativo dell’esercizio del potere discrezionale, desumibile dall’istruttoria e dalla motivazione delle scelte effettuate dalla P.A
[11] S. De Nitto “La proporzionalità nel diritto amministrativo”, Giappichelli 2023. La proporzionalità costituisce un criterio cardine dell’azione amministrativa che non si presta a una precisa definizione normativa, né sotto il profilo dei suoi caratteri né sotto quello della relativa struttura; sfugge, del resto, a una prospettiva logica di mero calcolo e, invece, orienta verso la ricomposizione di diritti, interessi e valori dei diversi soggetti giuridici in una dimensione di compatibilità. La sua vocazione alla complessità trova conferma nello svolgimento del controllo di proporzionalità da parte dei giudici nazionali e sovranazionali
[12] Ex multis Consiglio di Stato, Sez. V, Sentenza 20 febbraio 2017 n. 746 il canone della proporzionalità “è principio generale dell’ordinamento ed implica che la pubblica amministrazione debba adottare la soluzione idonea ed adeguata, comportante il minor sacrificio possibile per gli interessi compresenti”.
[13] M. Bombardelli, Semplificazione normativa e complessità del diritto amministrativo, in Dir. pubbl., 2015, p. 985 ss “per essere efficiente il procedimento amministrativo va semplificato; al contempo anche la semplificazione dev’essere efficiente per rendere effettivamente meno complesso il procedimento”
[14] “La Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni”
[15] “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.
[16] Articolo 3 ter Codice dell’Ambiente “La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale”.
[17] L’Osservatorio sulla Digital Innovation del Politecnico di Milano riporta che nel triennio 2023–2025 sono stati investiti 7,1 miliardi di euro per la costruzione, l’approntamento e il riempimento di apparecchiature IT dei nuovi Data Center Nell’interland milanese attualmente sono in corso di sviluppo molti progetti.
[18] D.G.R. n. XII/6646 del 3 agosto 2026 adottata ai sensi dell’art 4 comma 8 L.R.11/2026
[19] Articolo 1 (Indicazioni di carattere generale) punto 1.1. Si precisa che ai fini dell'assoggettamento ad AIA, deve essere considerata la potenza termica nominale complessiva (espressa in MWt) degli impianti di combustione (generatori) presenti nell'installazione, calcolata come prodotto del Potere Calorifico Inferiore (PCI1) del combustibile per la portata oraria del combustibile. Andranno considerati, in tal senso, tutti gli impianti di combustione (gruppi elettrogeni), indipendentemente dal loro utilizzo effettivo e dalla ridondanza degli stessi.
[20] Articolo 3 D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 (…) i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
- a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99; g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
[21] Articolo 272 Codice dell’ambiente (Impianti in deroga) al comma 2 prevede “L'autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. Può inoltre stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto a captare e convogliare le emissioni ai sensi dell'articolo 270. Al di fuori di tali casi e condizioni l'articolo 270 non si applica agli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi da 5 a 7. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. Le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta. Al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco (…)
[22] Linee di indirizzo tecnico ammnistrativo per la gestione dei procedimenti unici - Parte B Indicazioni di carattere tecnico
[23] Sul punto Giuseppe La Rosa e Gianluigi delle Cave in Infrastrutture Digitali e Pianificazione del territorio: la localizzazione dei data center tra pubblica utilità e strategicità degli asset in Ambiente e Diritto, fasc 3/2026 rilevano “ il criterio dimensionale presenterebbe una rigidità in quanto basato su una soglia rigorosamente binaria (sopra/sotto una determinata potenza), che mal si concilia con la naturale scalabilità e modularità che caratterizza, sul piano tecnologico, il settore dei data center, ove le esigenze di potenza e di connessione sono destinate a variare, spesso significativamente, nel corso della vita dell’impianto in ragione dell’evoluzione della domanda di servizi digitali disincentivando lo sviluppo progressivo e modulare della infrastruttura”
[24] “Per capire l’evoluzione della tecnologia, basti pensare che l’architettura Ampere di Nvidia del 2020 aveva una potenza nominale di circa 400 W per chip e raggruppava 32 chip per rack, risultando in una densità di potenza di circa 13 kW per rack, inclusa la potenza dell’unità di elaborazione centrale, della rete e dello storage. L’attuale architettura Blackwell ha una potenza nominale di 1 kW per chip e 72 chip per rack, con una densità di potenza di 130 kW per rack. L’annunciata architettura Rubin raggiungerà una densità di potenza di 600 kW per rack e avvia verso una densità di 1 MW per rack. Questo tasso di aumento della densità di potenza non ha precedenti storici nell’ingegneria elettrica”. cfr Università di Padova - Centro Studi di Economia e tecnica dell’Energia “Giorgio Levi Cases” – Rapporto realizzato con il contributo liberale del WWF Italia
[25] Goldman Sachs Research stima che la domanda di energia dei data center crescerà del 160% entro il 2030.
[26] Le reti “classiche” erano basate su un modello a tre livelli: 1. Gli switch di accesso si connettono ai server; 2. Gli switch di aggregazione o di distribuzione forniscono connessioni ridondanti agli switch di accesso; 3. I core switch garantiscono un trasporto veloce tra switch di aggregazione, solitamente connessi in coppie ridondanti per assicurare un’elevata disponibilità. Tale impostazione risulta particolarmente efficiente nel caso di software residenti all’interno di specifici server (come tradizionalmente avveniva fino a poco tempo fa) perché favorisce i flussi informativi “verticali” (chiamati anche nord-sud), ossia che vanno dall’ingresso del datacenter fino al dispositivo interessato e viceversa.
La tecnologia “hyperscale” si caratterizza per la capacità di una vasta rete di computer di rispondere automaticamente alle mutevoli richieste degli utenti e di assegnare “on demand” carichi di lavoro alle risorse di elaborazione, archiviazione e rete All’interno delle architetture iper-scalabili è presente una “cabina di regia” digitale che in poche frazioni di millisecondo acquisisce i segnali in ingresso, li analizza e li spedisce al modulo che, in quel preciso istante, è il migliore in assoluto. Per ottenere questo straordinario risultato sono necessarie due funzionalità fondamentali conosciute come “provisioning” e “orchestrazione”. In particolare, il provisioning fornisce la capacità di utilizzare un server in rete, grazie a particolari configurazioni che lo rendono disponibile, “interpellabile” e funzionante in un ambiente distribuito mentre l’orchestrazione attiene alla capacità di armonizzare e canalizzare verso un unico obiettivo finale il lavoro di differenti dispositivi tra loro autonomi ma interconnessi. In una situazione fortemente frammentata come quella degli hyperscaler, nella quale diversi computer concorrono all’elaborazione delle informazioni assumono un ruolo cruciali i flussi “orizzontali” (conosciuti come est-ovest) che risulterebbero rallentati con il modello a tre livelli e richiedono, pertanto, uno schema semplificato conosciuto come spine-leaf. Oltre a prestazioni più elevate, le topologie spine-leaf forniscono una migliore scalabilità in quanto permettono di aggiungere, in caso di necessità, sia ulteriori switch “spine” aumentando, in tal modo, la capacità complessiva che nuovi switch leaf, nel caso in cui la “densità di porta” diventasse un problema, senza dover riprogettare né riconfigurare la rete.
[27] Osservazioni di Microsoft Articolo 8 (Procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati) Commissione X Attività Produttive Camera dei deputati “In questo nuovo quadro normativo, se l’autorizzazione finale di un data center venisse subordinata all’autorizzazione delle relative opere di connessione alla rete nell’ambito del medesimo procedimento unico si impedirebbe l’avvio del procedimento di autorizzazione unico nei casi in cui la “connessione in alta tensione” non sia stata già completamente autorizzata dal Gestore (Terna), sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo giuridico, all’avvio dell’istanza di autorizzazione del data center. A differenza degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, i data center non necessitano che l’intera capacità elettrica sia disponibile sin dal primo giorno di esercizio della struttura. La messa in esercizio progressiva delle sale dati all’interno di un data center avviene per cause legate alla complessità della realizzazione dell’infrastruttura, all’installazione sequenziale delle apparecchiature specialistiche e alla graduale integrazione dell’infrastruttura IT. Invece le opere civili, quali le fondamenta strutturali, gli involucri edilizi e gli impianti tecnologici, vengono generalmente completate prima dell’allestimento delle singole sale dati poiché ciascuna sala deve essere dotata di sistemi avanzati di raffreddamento, unità di distribuzione dell’energia, sistemi antincendio e controlli di sicurezza, tutti elementi che richiedono un attento coordinamento e collaudo”.
[28] La procedura di connessione alla rete è disciplinata dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) e, in particolare, dal Testo Integrato Connessioni Attive (TICA) che definisce le modalità procedurali e le condizioni economiche per l’erogazione del servizio di connessione
[29] Articolo 20 comma 2 TICA La STMG comprende: a) la descrizione dell’impianto di rete per la connessione corrispondente ad una delle soluzioni tecniche convenzionali di cui al comma 3.2, lettera f); b) l’individuazione, tra gli impianti di rete per la connessione, delle parti che possono essere progettate e realizzate a cura del richiedente; c) la descrizione degli eventuali interventi sulle reti elettriche esistenti che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione; d) le eventuali modalità di esercizio di carattere transitorio dell’impianto elettrico del richiedente da adottarsi per il tempo necessario alla realizzazione degli eventuali interventi di cui alla precedente lettera c); e) i dati necessari per la predisposizione, in funzione delle particolari caratteristiche delle aree interessate dalla connessione, della documentazione da allegare alle richieste di autorizzazione alle amministrazioni competenti elaborata a partire dalla STMG
[30] Google, ad esempio, si è posta l’obiettivo di utilizzare esclusivamente fonti energetiche a zero emissioni di carbonio entro il 2030. Microsoft ha fatto un ulteriore passo avanti, annunciando l’intenzione di raggiungere un bilancio di emissioni di carbonio negativo e un bilancio idrico positivo entro il 2030. Entro il 2050, l’azienda prevede di rimuovere dall’ambiente una quantità di carbonio superiore a quella emessa dalla sua fondazione. Facebook e Apple si sono prefissate l’obiettivo di raggiungere emissioni nette zero per l’intera catena del valore entro il 2030 cfr Vertiv Frontiers, Le tendenze tecnologiche che plasmano il futuro del data center, 2026.
[31] L’Italia, nonostante il ritardo storico, sta emergendo come mercato chiave per i PPA in Europa: nel 2025
sono stati siglati PPA per DC per circa 568 MW, valore che colloca il Paese al primo posto in Europa, davanti a Finlandia (472 MW), Spagna (314 MW) e Irlanda. Tra i casi più rilevanti: Apple-Engie (138 MW, marzo 2026, parte di un portafoglio Engie da 1,6 GW al 2030), Equinix-Neoen (53 MW per coprire il 100% dei consumi dei DC di Milano e Genova), Edison-Data4 (decennale, dal 2025), Iren-Statkraft (30 GWh/anno solare, decennale dal 2025), Enfinity- Microsoft, 400 MW in Italia nel 2026. cfr Università di Padova - Centro Studi di Economia e tecnica dell’Energia “Giorgio Levi Cases” – Rapporto realizzato con il contributo liberale del WWF Italia
[32]https://www.agendadigitale.eu/smart-city/consumi-energetici-dei-data-center-la-geotermia-come alternativa-green/
[33] https://www.hydronews.it/ecl-sceglie-le-celle-a-combustibile-della-svedese-powercell-per-alimentare-con-idrogeno-i-suoi-data-center/ L’azienda svedese PowerCell Group AB (publ) e la società americana ECL hanno annunciato una partnership strategica finalizzata all’impiego di sistemi di alimentazione industriali a celle a combustibile alimentate a idrogeno all’interno della piattaforma di data center per l’intelligenza artificiale sviluppata da ECL in California. L’accordo comprende un ordine vincolante per sistemi di fuel cell PowerCell PS190 e un memorandum d’intesa non vincolante relativo a circa 300 MW di ulteriore capacità a celle a combustibile alimentate a idrogeno, destinata a supportare l’espansione della rete di data center FlexGrid di ECL. La prima implementazione avverrà presso il campus CSC-1 di ECL a Santa Clara (California), con una potenza di 35 MW, dove sistemi PowerCell containerizzati saranno integrati nell’architettura di microgrid FlexGrid insieme alla rete elettrica, al gas naturale e ai sistemi di accumulo a batteria.
[34] https://www.hdblog.it/green/articoli/n670879/nucleare-progetto-mini-reattore-italia-francia/ Edison, Edf e Nuward hanno presentato un progetto per sviluppare in Europa il reattore nucleare modulare di piccola taglia (SMR) che dovrebbe servire a produrre elettricità senza emissioni dirette di CO2, affiancando le fonti rinnovabili come solare ed eolico,
[35] Il rapporto ENTSO-E di maggio 2026 analizza l'interfaccia tra i data center e il sistema elettrico europeo, evidenziando come la domanda di energia legata al digitale e all'intelligenza artificiale sia destinata a crescere di oltre il 50% entro il 2030. I data center in Europa passeranno rapidamente dai 12 GW del 2025 a circa 28 GW previsti per la fine del decennio. Punto Chiave del Rapporto: I data center non sono solo grandi consumatori di energia connessi alle reti di trasmissione o distribuzione, ma possiedono un'intrinseca flessibilità che può essere sfruttata per il supporto alla rete e la partecipazione al mercato
[36] Lawrence Berkeley National Laboratory” stima che lo spostamento dell’80% dei server negli Stati Uniti verso strutture ottimizzate per l’iper-scalabilità ridurrebbe il consumo di energia di circa il 25%.
[37] Il WUE o impronta idrica ha rilievo nella valutazione dell'impatto sui corpi idrici superficiali e di falda per il raffreddamento e dunque sulle relative autorizzazioni allo scarico e concessioni di derivazione. Cfr Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) e dell'art. 95 del Codice dell'Ambiente per prevenire il deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici e della falda sotterranea.
[38] L’indice PUE ha la funzione di riflettere l’efficienza energetica di un data center.
[39] In linea con la Direttiva EED 2023/1791 (art. 26 e Allegato VII), la progettazione di impianti sopra determinate soglie deve valutare la fattibilità tecnica ed economica dell'immissione del calore residuo nelle reti di teleriscaldamento urbano o distrettuale (district heating).
[40] Le priorità dell’insediamento sono indicate sub lett a) da effettuarsi:
- nelle aree individuate dai Comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale
- nelle aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate
- nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente, tenuto, altresì, conto della prossimità e della compatibilità con le infrastrutture elettriche, anche al fine di ridurre l’impatto territoriale delle nuove opere di connessione
Le priorità energetiche sono invece fissate nelle successive lettere b) c) e d)
- uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nel rispetto della normativa vigente, in relazione alle caratteristiche dell’area destinata all’insediamento del centro dati e a seconda della fattispecie tecnologica dell’impianto di produzione di energia utilizzato, mediante l’impiego, al massimo tecnicamente possibile, delle superfici effettivamente disponibili nell’area medesima;
- riutilizzo dell’energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impiegano i cascami termici, a favore di comunità energetiche rinnovabili, di utenze pubbliche o collettive;
- adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludono prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, e che privilegiano tecnologie ad elevata efficienza idrica, il riciclo delle acque grigie interne, l’utilizzo di risorse idriche non qualificate e che prevedono la restituzione delle acque utilizzate a sistemi irrigui o ambientali compatibili.
[41] Art. 3 (Misure premiali in caso di applicazione delle priorità insediative ed energetico-ambientali) - D.G.R. 6645/2026 Allegato A, in attuazione degli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, della legge regionale 3 giugno 2026, n. 11 si disciplinano: a) i criteri per la verifica del perseguimento delle priorità insediative ed energetico-ambientali di cui all'articolo 2 della legge regionale; b) le modalità applicative delle misure premiali previste dall'articolo 3 della legge regionale; c) i criteri per la determinazione delle fasce premiali e per la cumulabilità delle misure premiali
[42] Il Regolamento integra la direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica il regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione per quanto riguarda l'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati. Il sistema di classificazione si baserà sul meccanismo di comunicazione istituito dal regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione. nuovo sistema interesserà i data centre con una domanda di potenza IT installata pari o superiore a 500 kW; per le strutture di dimensioni inferiori, l’adesione resterà volontaria.
[43] Le tre associazioni nazionali Anfov (per la convergenza nei servizi di comunicazione), Anci (dei comuni italiani) e Uncem (comunità ed enti montani) in occasione dell’evento “Data Center, la strategia italiana per il new business” hanno rilevato che “i data center di piccola dimensione distribuiti capillarmente sul territorio possono rappresentare una chiave di volta per una lunga serie di ragioni: i. consentono di far incontrare domanda e offerta poiché ci sono molti territori che hanno necessità computazionali, ii. la realizzazione di piccoli data center mette in moto investimenti da parte anche di soggetti (imprese italiane dunque e non solo big company americane) che possono fattivamente contribuire allo sviluppo economico e industriale dei territori, iii la fruizione di certi spazi vuoti può garantire la riqualificazione delle risorse territoriali in capo ai Comuni.
