Ultimissime
Il TAR Lazio si esprime sul procedimento sanzionatorio in materia di whistleblowing e accesso ai documenti.
TAR Lazio, Sez. I-quater, sent. del 13 ottobre 2026, n. 16005.
È inammissibile, per carenza originaria di interesse, il ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto dal controinteressato avverso il provvedimento che abbia consentito l’accesso agli atti al segnalante, qualora, al momento della notificazione del ricorso, la documentazione richiesta sia stata già ostesa al richiedente, non potendo l’eventuale annullamento del provvedimento di accoglimento dell’istanza di accesso comportare l’inutilizzabilità degli atti già conosciuti dal segnalante. Nè l’interesse al ricorso potrebbe fondarsi sulla mera ricerca di un effetto conformativo sulla successiva attività amministrativa, a ciò ostando sia il fatto che ogni procedimento amministrativo è a sé stante ed è connotato da elementi di irripetibilità, sia quanto previsto dall’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta al giudice amministrativo di pronunciarsi con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.
