ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Amministrativa



Sugli impianti di incenerimento

Brevi note a Tar Lazio - Sezione Prima, 24 aprile 2018, Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, n. 4574. A cura di Giuseppe Maria Spedicato
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(Nota a Tar Lazio - Sezione Prima, 24 aprile 2018,

Ordinanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, n. 4574)

La sezione I del Tribunale Amministrativo per il Lazio, con ordinanza indicata in oggetto, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, in via pregiudiziale, alcune questioni riguardanti la compatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina in materia di impianti di incenerimento per lo smaltimento di rifiuti così come dettata dal legislatore statale italiano con l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133 del 2014 e con il d.P.C.M. 10 agosto 2016.

Il provvedimento in esame assume particolare pregio nell’ambito delle vicende legate alla disciplina statale in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, frutto della sopra citata disposizione legislativa primaria e di quella secondaria di attuazione; tra l’altro, lo stesso appare particolarmente interessante in quanto richiama alcuni atti di rango eurocomunitario che, sul presupposto di taluni rilevanti principi eurounitari in materia di tutela dell’ambiente e della salute, affrontano la delicata questione dei rapporti tra la gestione, smaltimento dei rifiuti e la tutela della salute, ragion per cui se ne suggerisce senza dubbio una attenta lettura.

In particolare, il Giudice amministrativo nel richiamare il principio della “gerarchia dei rifiuti” sancito dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sancito anche a livello nazionale dall’articolo 179 del d.lgs. n. 152 del 2006  ha ritenuto che: “Devono essere rimesse alla Corte di giustizia Ue le questioni se gli artt. 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE, unitamente ai “considerando” 6, 8, 28 e 31, ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 – laddove qualificano solo gli impianti di incenerimento ivi considerati secondo l’illustrazione degli Allegati e delle Tabelle di cui al d.P.C.M. quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, che attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati e che garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, dato che una simile qualificazione non è stata parimenti riconosciuta dal legislatore interno agli impianti volti al trattamento dei rifiuti a fini di riciclo e riuso, pur essendo tali due modalità preminenti nella gerarchia dei rifiuti di cui alla richiamata Direttiva; in subordine, se non osta quanto sopra richiesto, dica la Corte di Giustizia UE se gli articoli 4 e 13 della Direttiva 2008/98/CE ostano a una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. n. 133 del 2014, come convertito in l. n. 164 del 2014, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 laddove qualificano gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani quali infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, allo scopo di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore, oltre che al fine di limitare il conferimento di rifiuti in discarica[1] .  

Ancora il giudice amministrativo, richiamando la vigente disciplina comunitaria e statale in materia di valutazione strategica ambientale, ha ritenuto che “Deve essere rimessa alla Corte di giustizia Ue la questione se gli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della Direttiva 2001/42/CE, anche in combinato disposto tra loro, ostino all’applicazione di una normativa interna primaria e alla sua correlata normativa secondaria di attuazione – quali l’art. 35, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 133, come convertito in l. 11 novembre 2014, n. 164, e il d.P.C.M. 10 agosto 2016 – la quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri possa, con proprio decreto, rideterminare in aumento la capacità degli impianti di incenerimento in essere nonché determinare il numero, la capacità e la localizzazione regionale degli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo determinato, con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, senza che tale normativa interna preveda che, in fase di predisposizione di tale piano emergente dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si applichi la disciplina di valutazione ambientale strategica così come prevista dalla richiamata Direttiva 2001/42/CE[2].

Le questioni sollevate dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea appaiono però di particolare rilievo anche con riguardo ad un’altra vicenda che in questo caso però vede contrapposti lo Stato e la Regione Abruzzo.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 16 Marzo 2018, infatti, è stata disposta, ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, l’impugnativa, in via principale, della Legge della Regione Abruzzo n. 5 del 23 gennaio 2018 recante “Norme a sostegno dell’economia circolare - Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)”.

I motivi di doglianza sollevati dal Governo in sede di impugnativa sono stati, in sintesi, i seguenti: a) violazione del principio di “riserva di amministrazione” nell’adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti da parte della Regione Abruzzo[3] che, secondo quanto sostenuto dal Governo, l’art. 199 del d.lgs. n. 152 del 2006 pone implicitamente ma chiaramente; b) violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost., avendo escluso, il PRGR, la necessità di realizzare un inceneritore con recupero energetico, contrastando ciò con l’art. 35, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014 e con il d.P.C.M. 10 agosto 2016 – poiché questi ultimi pongono norme a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema – e violazione dell’art. 118, primo comma, Cost., poiché impediscono il fruttuoso esplicarsi di una funzione amministrativa allocata, in virtù del principio di sussidiarietà, in capo allo Stato; c) violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost. in quanto  secondo il Governo, il piano adottato dalla Regione Abruzzo prevede un ricorso alla discarica di particolare entità, in sostituzione al ricorso all’incenerimento con recupero energetico previsto invece dal menzionato d.P.C.M. 10 agosto 2016 sulla base dell’art. 35 del d.l. n. 133 del 2014, determinando a suo avviso un palese contrasto con la “gerarchia dei rifiuti” di cui all’art. 179, comma 5, del d.lgs. n. 152 del 2006, e la conseguente violazione dell’art. 117, comma secondo, lett. s), Cost.

Appare quindi ragionevole ritenere che le questioni sollevate dal Tar Lazio, qualora venissero accolte dalla Corte di Giustizia Europea, sono destinate ad avere riflessi ben oltre le ragioni dei ricorrenti costituitisi in giudizio dinanzi al giudice amministrativo, i quali hanno agito al fine di sentir dichiarare la nullità del richiamato d.P.C.M. 10 agosto 2016,  eccependo a tale scopo la violazione delle norme comunitarie e statali proprio in materia di “gerarchia dei rifiuti” ed in materia V.A.S., ciò soprattutto in ragione degli effetti che una simile pronuncia potrebbe avere anche con riguardo alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea nei confronti del nostro Paese in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti in discarica rispetto alle quali si è cercato di porre rimedio attraverso le disposizioni del più volte richiamato articolo 35 del D.L. 133/2014.

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[1] Fonte www.giustizia-amministrativa.it

[2] Fonte www.giustizia-amministrativa.it

[3] In base a quanto disposto dal comma 8, dell’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006, la Regione Abruzzo, in conformità a quanto previsto dal comma 4bis, dell’art. 11 della L.R. 19.12.2007 n. 45 “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, ha adeguato il proprio piano regionale di gestione dei rifiuti con legge regionale.