Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sul risarcimento del danno da illegittima interdizione antimafia.
Consiglio di Stato, Sez. III, sent. del 27 marzo 2025. n. 2574.
L'estensione analogica dei soggetti sottoponibili alla misura di cui all’art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non solo rende illegittimo il provvedimento applicativo, ma integra anche l'elemento soggettivo della colpa.
In particolare, la sezione ha escluso l'errore scusabile della P.A. per l'asserita contraddittorietà del quadro normativo, derivante dalla formulazione dell’art. 50 della l.reg. della Valle d’Aosta, 13 luglio 2020, n. 8, che consente l’attribuzione di contributi in favore, tra gli altri, degli esercenti attività professionali, in forma singola o associata. La normativa regionale, si pone infatti su di un piano differente rispetto a quello relativo all’emissione dell’interdittiva antimafia da parte della questura, potendo l’emersione di controindicazioni antimafia comportare la mancata concessione del contributo medesimo o la sua revoca, ma non certo l’emissione di un’interdittiva antimafia a carico della persona fisica, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, normativa statale di rango primario che non può essere derogata o integrata (peraltro in pejus) da una norma di rango regionale.. Peraltro ricorre la colpa qualora la P.A. qualora l’illegittimità del provvedimento deriva dalla scorretta applicazione degli artt. 84, comma 3 e 85 del d.lgs. n. 159/2011, che non contemplano, tra i soggetti tassativamente indicati quali potenziali destinatari delle misure interdittive antimafia, le persone fisiche.
Una persona fisica, in quanto tale e non esercente attività imprenditoriale, non può essere attinta da un’informazione interdittiva antimafia, nemmeno laddove abbia rivestito cariche sociali rilevanti all’interno di una società a sua volta destinataria di un provvedimento interdittivo.
Qualora l'evento dannoso si ricolleghi a una pluralità di condotte, trova applicazione l'art. 41 c.p., che costituisce norma di carattere generale valevole anche in materia di responsabilità civile, in base alla quale il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso causalità, tranne che si accerti l'esclusiva efficienza causale di una di esse.
La regola della non risarcibilità dei danni evitabili con la diligente utilizzazione degli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, contenuta nell'art. 30 c.p.a. e che ha portata ricognitiva di principi già evincibili dall'art. 1227 c.c., si estende all'omessa attivazione degli "strumenti di tutela", tra i quali è inclusa la tutela cautelare e rappresenta un dato valutabile, alla stregua del canone di buona fede e del principio di solidarietà, ai fini della mitigazione e finanche dell'esclusione del danno, in quanto evitabile con l'ordinaria diligenza.