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La Suprema Corte si esprime sugli effetti del pignoramento presso terzi di canoni di locazione di un immobile.
Corte di Cassazione, Sez. III, sent. del 26 giugno 2025, n. 17195.
La Terza Sezione civile ha enunciato, nell’interesse della legge ex art. 363 c.p.c., il seguente principio di diritto:
«la pronuncia, all’esito di procedura di espropriazione presso terzi, di un’ordinanza di assegnazione di canoni locatizi non ancora scaduti determina l’immediato trasferimento della titolarità del relativo credito in favore del creditore assegnatario e l’immediata fuoriuscita di tale credito dal patrimonio del debitore esecutato, facendo sorgere l’obbligo del terzo assegnato ad adempiere nei confronti dell’assegnatario alle scadenze stabilite e sino a concorrenza dell’importo assegnato; la successiva effettuazione ad opera di altri creditori di un pignoramento sull’immobile produttivo dei canoni già assegnati non attinge questi ultimi, non priva di efficacia l’ordinanza di assegnazione e non consente agli organi della procedura esecutiva immobiliare ad adottare statuizioni incidenti su tali canoni».