ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Amministrativa



FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione” in Italia – Decisione che approva il contributo finanziario del FESR al “Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche” ? Inammissibilità delle spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del re

Di Giuseppe Lonero
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Nota sulla Decisione T-357/19 Italia/Commissione

FESR – Politica regionale – Programmi operativi nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti    in favore    della crescita   e dell’occupazione”   in Italia – Decisione che  approva  il contributo finanziario del FESR al “Grande Progetto Nazionale Banda Ultra Larga – Aree Bianche” − Inammissibilità  delle spese sostenute dal beneficiario a titolo di IVA – Articolo  69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 – Nozione di “IVA recuperabile a norma della normativa nazionale  sull’IVA.

Di Giuseppe Lonero

Introduzione

La decisione T-357 Italia/Commissione del 2019 è uno snodo fondamentale del diritto dell'Unione, specialmente riguardo alle dinamiche giuridiche tra Stati membri e le istituzioni comunitarie. In questa nota vengono scrutinati gli aspetti tecnico-giuridici della decisione, focalizzando principi e norme del diritto UE applicati e interpretati dalla Corte UE. La Commissione statuiva che l'Italia non avesse rispettato i propri obblighi previsti dai Trattati, sebbene avesse invocato eccezioni che, a un esame più attento, non reggevano. Quindi, la Corte ha ribadito i limiti di discrezionalità degli Stati membri nell'adempiere agli impegni comunitari, e la necessità di cooperare lealmente con le istituzioni. In sintesi, un verdetto che fissa paletti utili a un ordinato bilanciamento di interessi.

Contesto della Decisione

Il caso T-357/19 rappresenta una questione giuridica in cui l’Italia ha presentato un’azione contro la Commissione europea nel contesto dell’applicazione di una serie di regole dell’Unione europea in materia di aiuti di stato. L’azione è stata avviata dopo che la Commissione ha stabilito che alcune misure fiscali adottate dal governo italiano sono state incoerenti con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107 del TFUE. Questa decisione impatta sui Programmi Operativi Regionali (POR), un programma attuato dai governi regionali per incentivare alcune produzioni industriali. Di conseguenza, la Corte di Giustizia UE è stata interpellata per chiarire la legittimità e la conformità al diritto unionale riguardo la decisione della Commissione. In questo caso, sono state poste in discussione la definizione di aiuto di stato e l’obbligo di notifica della Commissione. Mentre il governo italiano sosteneva che queste erano misure generali e non discriminate, la Commissione riteneva che fossero creati per favorire settori specifici.

Fatti di Causa

L’Italia ha adottato misure fiscali per concedere incentivi economici a determinati settori industriali nazionali tramite i Programmi Operativi Regionali. Dopo un’approfondita indagine, la Commissione ha stabilito che queste misure rappresentano un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Esse sono state intese come alteranti la concorrenza e gli scambi commerciali tra gli stati membri. Il governo italiano, in aperto contrasto con la Commissione, ha deciso di impugnare tale decisione sostenendo la conformità delle misure adottate al trattato.

Questione Giuridica

La questione giuridica alla base del caso concerne l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 107 TFUE. La Corte è stata chiamata a stabilire se le misure fiscali italiane, specialmente con riferimento ai POR, potessero essere considerate attraverso l’esempio di salvaguardia prevista dal diritto comunitario e se la Commissione avesse sufficientemente motivato la sua decisione di considerarle incompatibili con il mercato interno. Inoltre, la Corte ha analizzato la manifestazione della trasparenza e dell’equilibrio nel processo decisionale della Commissione.

Principi di Diritto Comunitario Applicati

Principio di Sussidiarietà

Il primo principio fondamentale del diritto comunitario è il principio della sussidiarietà, previsto dall’articolo 5 del trattato sull’Unione Europea. Secondo quanto stabilito in esso, l’Unione interviene solo se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione progettata non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli stati membri. Nella caso in esame T-357/19, pertanto, ha scrutinato se tale principio era soddisfatto dalla Commissione nell’adottare la propria decisione contestata

Principio di Proporzionalità

Un altro concetto chiave in quest’ambito è quello di proporzionalità, che, come è stato indicato, è anch’esso un’altra clausola che scaturisce dall’articolo 5 del TUE. Tutto ciò che l’Unione fa non è eccessivo rispetto a ciò di cui necessita per conseguire gli obiettivi dei trattati. Anche con riferimento a questa clausola, è stata valutata se la Commissione abbia preso una decisione proporzionale a ciò che intende realizzare, cioè se sia stata esaminata la ragionevolezza e l’appropriatezza delle azioni prese rispetto ai risultati ottenuti sul mercato interno.

Libertà di Stabilimento e Libera Prestazione dei Servizi

Fra gli aspetti della decisione T-357/19 è interessante l’interpretazione delle disposizioni sulla libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi, sancite dagli articoli 49 e 56 del TFUE. In base a tali disposizioni, la Corte ha giudicato se la decisione adotta dalla Commissione abbia occupato le libertà fondamentali degli Stati membri. Nello specifico, la decisione si basa sull’impatto delle misure relative alla politica fiscale del governo italiano sui Programmi operativi regionali sulla libera circolazione delle imprese e dei servizi nel quadro dell’UE.

 

Giurisprudenza Rilevante

Sentenze Precedenti

Al fine di valutare appieno l’impatto della decisione T-357/19, è importante fare riferimento ad alcune delle controversie che contenevano principi simili emesse dalla CGUE. Precedenti sono la sentenza relativa alla causa C-331/88 “Fedesa” e afferente alla Costituzione Europea e la sentenza della causa C-58/08 “Vodafone”. La giurisprudenza consolidata offre elementi importanti per comprendere la motivazione della decisione oggetto di esame.

 

Influenza sulla Decisione Attuale

A supporto della propria decisione, la Corte ha richiamato molta giurisprudenza passata. Di particolare rilevanza le sentenze utilizzate per stabilire un precedente giudiziario, che si è rivelato essere una base solida per il ragionamento della Corte sui principi del diritto dell’UE. L’analisi della misura in cui i principi di proporzionalità e sussidiarietà erano stati rispettati ha svolto un ruolo fondamentale nella valutazione della legalità della decisione della Commissione, creando coerenza tra essa e l’ordinamento giuridico dell’UE.

Conclusione

La sentenza T-357/19 Italia/Commissione è un esempio significativo dell’applicazione dei principi del diritto comunitario tra gli Stati membri dell’Unione Europea e le sue istituzioni. Con l’aiuto delle disposizioni sulla sussidiarietà, proporzionalità, libertà di stabilimento e di espressione nei servizi, la Corte di Giustizia è stata in grado di interpretare chiaramente le leggi comunitarie e stabilire uno standard futuro per casi simili. È, inoltre, evidente quanto sia significativa l’osservanza dei principi fondamentali del diritto comunitario da parte delle istituzioni E.U. e il ruolo fondamentale della Corte di Giustizia nel garantire il mantenimento e l’applicazione. Di conseguenza, il caso T-357/19 Italia/Commissione avrà conseguenze significative per la risoluzione di casi futuri tra gli Stati membri e la Commissione Europea. All’atto conclusivo, la sentenza T-357/19 Italia/Commissione offre un’introduzione significativa al diritto comunitario e schemi nei rapporti tra i Paesi Ue per assicurare i diritti fondamentali.