Ultimissime

Il Consiglio di Stato si esprime sulla nozione di ristrutturazione edilizia sub specie di demolizione e ricostruzione.
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. del 3 aprile 2025, n. 2857.
La nozione di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, modificato dall’art. 30, comma 1, lett a), d.l. 21 giugno 2013 conv. in l. 9 agosto 2013, n. 98 ricomprende anche gli interventi di ripristino di un edificio attraverso la sua ricostruzione essendo irrilevante che l’edificio sia o meno crollato.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia, sub specie di demolizione e ricostruzione, descritti dal vigente art. 3, lettera d), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, devono iscriversi in un'attività di recupero sul patrimonio edilizio "esistente", il cui limite è segnato dalla preesistenza di un manufatto da ristrutturare o risanare, ossia di un "organismo edilizio dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura".
La ristrutturazione si differenzia dalla nuova costruzione per la possibilità di individuare, in maniera pressoché certa, l'esatta cubatura e sagoma d'ingombro del fabbricato su cui intervenire.