ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Amministrativa



Nota a TAR Sardegna - Cagliari, Sezione Seconda, Sentenza 7 febbraio 2018, n. 77

Il bando di concorso per dirigenti regionali: Politica ed Amministrazione al di là dello “spoils system”. A cura di Remo Giovanelli
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SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fatto. – 3. Il vizio di incompetenza. - 3.1. La giurisprudenza in materia di incompetenza. - 3.1.1. L'orientamento minoritario. – 3.1.2 - L'orientamento dominante. – 3.1.3. Gli ultimi approdi giurisprudenziali a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. - 4. Conclusioni. 

1. Introduzione.

Nella seconda metà del XIX secolo, i rapporti tra Politica ed Amministrazione erano caratterizzati  da un' ”osmosi” tra chi ricopriva incarichi politici e chi svolgeva funzioni amministrative¹.

Il rapporto tra le due si è gradualmente evoluto, fino ad arrivare agli anni '90 del XX secolo con la nascita delle “Autorità indipendenti”² e con le riforma legislative di quel periodo, che “hanno stabilito il principio che gli organi di governo definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali, mentre ai dirigenti amministrativi spetta la gestione".³

Se in linea di principio la linea di demarcazione sembra assolutamente nitida, ovvero abbiamo un soggetto che pianifica (ed indirizza) ed un altro che gestisce (ed attua), un po' come se fossero una “mente” ed un “braccio”, la prassi che si è affermata nel tempo è stata caratterizzata da una periodica conflittualità tra la “mente” ed il “braccio”. 

Fenomeno caratterizzante la predetta conflittualità è il c.d. spoils system, di cui si sono occupate nel tempo la giurisprudenza costituzionale, quella amministrativa, e recentemente quella ordinaria mediante un rinvio alla Consulta.

Spoils system, è un'espressione inglese che significa “sistema dei bottini”, ed indica quella “prassi politica in virtù della quale gli alti dirigenti della pubblica amministrazione si alternano con il cambiare del governo”.

Tale stato di cose ha portato al consolidamento di rapporti fiduciari tra “politici e dirigenti”.

Peraltro, la Corte Costituzionale con la storica sentenza n. 103 del 2007, ricorda che la separazione tra politica e amministrazione è diretta attuazione dell'art. 97 della Costituzione, perché ne garantisce l'imparzialità ed il buon andamento.

Per questi motivi, il Giudice delle Leggi ha ritenuto costituzionalmente illegittimo il “recesso ad nutum” del dirigente.

Ciò posto, si è fatta strada un'interpretazione che consacra il rispetto del “principio del giusto procedimento nella fase di nomina, conferma e revoca del direttore generale”.

Talvolta inoltre, si è parlato persino di “spoils system mascherato”, quando per vari motivi, l'Amministrazione vuole evitare di emanare provvedimenti in aperto contrasto con quanto sancito nella predetta sentenza n. 103¹⁰.

Al termine di questa breve ricognizione dello stato della dirigenza pubblica in Italia, si ritiene doveroso segnalare che l'attuazione della riforma della stessa -delegata con la L. 124/2015- è al momento interrotta per via della dichiarazione di incostituzionalità intervenuta con la sentenza n. 251 del 2016 della Consulta¹¹.

La sentenza del Tar di Cagliari che tra poco andremo ad esaminare, è stata emanata in questo contesto storico-normativo.

Però, si ritiene che sia di rilevante peculiarità poiché non tratta il rapporto tra Politica ed Amministrazione “a valle”, ovvero nella fase di decadenza dall'incarico dirigenziale.

All'opposto, analizza il predetto rapporto “a monte”, ovvero nel momento di assunzione dell'incarico di vertice.

2. Fatto.

Con la sentenza in rassegna, venivano decisi vari ricorsi con cui -per motivi diversi e con differenti patrocinatori- veniva impugnato il decreto con cui l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione convenuta indiceva un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 20 dirigenti unitamente al decreto dello stesso Assessore inerente “precisazioni sul concorso e proroga dei termini per la presentazione della domanda”, nonché la deliberazione della Giunta della Regione resistente attinente i “criteri per lo svolgimento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica di dirigente”. 

L'amministrazione resistente veniva rappresentata in giudizio dall'Avvocatura dello Stato¹², la quale nel ribadire la regolarità del bando impugnato richiamava a sostegno delle proprie ragioni l'art. 3 dello Statuto Regionale, secondo cui “la Regione ha potestà legislativa” in materia di “ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale¹³”.

Tale linea difensiva però, non ha convinto il Collegio Giudicante alla luce della seguente normativa vigente, considerata decisiva per il caso in trattazione.

Innanzitutto, si osserva che l'art. 8 della LR 31/1998 della Convenuta -“Direzione politica e direzione amministrativa”-, afferma quanto segue: “1. La Giunta regionale, il Presidente e gli Assessori, secondo le rispettive competenze, esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi da conseguire e i programmi da attuare da parte dell'Amministrazione ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano in particolare: […] 3. Ai dirigenti dell'Amministrazione e degli enti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano le amministrazioni verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, ivi compresi i procedimenti gestori di cui al capo II e all'articolo 61 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. […] 5. Le disposizioni di legge o regolamento e le altre disposizioni amministrative previgenti che attribuiscono alla Giunta e ai suoi componenti, ovvero ai presidenti e ai consigli di amministrazione degli enti, la competenza all'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui al comma 3 devono intendersi nel senso che la competenza è attribuita ai dirigenti. [...]”.

Il successivo art. 54 -”concorsi unici”- prevede inoltre che “1. Alle assunzioni per concorso del personale dell'Amministrazione e degli enti si provvede con procedure unificate per qualifiche funzionali e profili professionali identici o assimilabili in ragione della tipologia delle prestazioni e dei requisiti per l'accesso.
2. L'Assessore competente in materia di personale, sulla base delle necessità di personale definite dall'Amministrazione e dagli enti ed alle quali non si possa far fronte mediante processi di mobilità, fissa il contingente dei posti da mettere a concorso, definito per specifiche professionalità e sedi di destinazione, e bandisce i relativi concorsi unici.”.

Pertanto, sia per ragioni letterali che logico-sistematiche, è stato accolto il primo motivo di ricorso di una delle parti ricorrenti, ovvero “INCOMPETENZA DELL'ASSESSORE PER L'EMANAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO”.  

Infatti, secondo il giudice di prime cure di Cagliari, con la L.R. n. 6/2000, che ha modificato la predetta L.R. n. 31/1998, la Regione resistente “si è adeguata applicando il principio di “riforma economico sociale” della separazione tra "politica " e "gestione", introducendo, anche all'interno della Regione, la regola generale secondo la quale gli atti di gestione rientrano nella competenza esclusiva dei dirigenti.¹⁴”.

3. Il vizio di incompetenza.

Come abbiamo appena anticipato, il predetto bando di concorso è stato annullato perché l'Assessore ha esercitato delle prerogative proprie del Dirigente. 

Preliminarmente, l'incompetenza può essere definita come la “classica carenza del provvedimento sotto il profilo soggettivo, derivante da quelle disposizioni che disciplinano la ripartizione delle attribuzioni fra i vari organi ed enti¹⁵.”.

Tradizionalmente, l'incompetenza veniva distinta in assoluta e relativa.

Si discorre di incompetenza assoluta, “non solo allorché l'organo amministrativo esercita un potere appartenente ad un'autorità non amministrativa, ma anche quando esercita un potere di un organo appartenente ad un altro apparato amministrativo¹⁶”.

L'incompetenza relativa invece, si manifesta quando “il potere esercitato appartiene in realtà ad altro organo del medesimo apparato amministrativo¹⁷”.

Pertanto, l'incompetenza si configura come una peculiare violazione di legge che attribuisca ad un Organo determinati “poteri (o fini da raggiungere o interessi da curare)¹⁸”.

Infatti, come abbiamo constatato, il Giudice di Cagliari ha accolto il primo motivo di ricorso, poiché ha riscontrato la violazione dell'art. 8 c. 5 della predetta L.R. 31/98, che “attribuisce ai dirigenti determinate competenze -anche se originariamente affidate alla Giunta-”.

3.1. La giurisprudenza in materia di incompetenza.

La giurisprudenza in materia di incompetenza si è in gran parte formata prima del 2010, ovvero, prima dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo. Anche se, come vedremo, non mancano approdi recenti sul tema. 

3.1.1. L'orientamento minoritario.

Secondo tale orientamento, l'incompetenza sarebbe un vizio meramente formale del provvedimento amministrativo, e quindi non potrebbe condurre alla sua annullabilità in base a quanto stabilito dall'art. 21 octies l. 241/90¹⁹.

Peraltro, è un orientamento che non ha trovato largo seguito.

3.1.2 - L'orientamento dominante.

In dottrina²⁰, viene segnalato quale “leading case” di tale orientamento, Cons. Stato, sezione V, sentenza n. 6408/07.

In buona sostanza, tale sentenza ricostruisce l'evoluzione storico-sistematica del sunnominato vizio, ricordando che in base all'art. 26 c. 2 della legge 1034/1971, una volta riconosciuta l'incompetenza dell'Organo convenuto veniva cassato l'atto impugnato e “rimesso l'affare all'autorità competente”²¹.

Inoltre, viene constatato che tale patologia si è ontologicamente distinta dalla “carenza (assoluta) di potere, che determina la radicale nullità o inesistenza del provvedimento. L'incompetenza riguarda, ora, solo la ripartizione di compiti e di funzioni nell'ambito di un unitario plesso amministrativo”, ove tale unitarietà va intesa in senso funzionale e non necessariamente strutturale²².

Però, secondo il parere di chi scrive, il merito di questo pronunciamento è di aver delineato le coordinate ermeneutiche in merito all'ordine di trattazione dei motivi (ed all'assorbimento degli stessi).

Infatti, viene richiamato il principio consolidato in materia, secondo cui “la decisione di accoglimento del ricorso fondata sul vizio di incompetenza comporta l'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. Il motivo con cui si deduce l'incompetenza ha carattere prioritario e deve esaminarsi con precedenza sugli altri, poiché, una volta ritenuta incompetente l'autorità che ha emanato l'atto impugnato, la valutazione sui vizi sostanziali si risolverebbe in un giudizio meramente ipotetico sull'ulteriore attività amministrativa dell'organo competente [...]. L'annullamento del provvedimento per vizio prioritario, qual è quello della incompetenza, esaurisce l'oggetto stesso del giudizio e rende obbligatorio l'assorbimento delle eventuali censure sostanziali [...]²³”.

Però, i giudici della V Sezione ritengono che data la contiguità teleologica tra violazione di legge ed incompetenza (contraddistinta da quelle norme che “organizzano” la funzione amministrativa)²⁴, la priorità logica nell'esame del predetto vizio non impedisce che la stessa possa indirizzare la successiva riedizione del potere²⁵, anche alla luce del fatto che ciò permetterebbe il perseguimento di “semplificazione, concentrazione, giustizia sostanziale²⁶”.

3.1.3. Gli ultimi approdi giurisprudenziali a seguito dell'entrata in vigore del codice del processo amministrativo.

La sentenza del Tar di Cagliari in rassegna richiama “per trattazione di materia omogenea, la significativa pronuncia del T.A.R. Reggio Calabria sez. I 18 luglio 2012 n. 499”. 

Tale decisum dei giudici di Reggio Calabria a sua volta, motiva per relationem riferendosi a Cons. Stato, sezione V, 4 marzo 2011, n. 1408.    

In tale pronunciamento, la V Sezione di Palazzo Spada ha mutato il proprio orientamento rispetto a quello indicato in nota 25, ed ha ripreso quello più risalente consolidatosi nella Quarta Sezione.

Tale mutamento esegetico è presumibilmente dovuto al dettato codicistico. Infatti, l'art. 34 c. 2 primo periodo c.p.a prevede che “In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati²⁷”.

4. Conclusioni.

Come abbiamo visto, i rapporti tra Politica ed Amministrazione sono in continuo divenire. 

E' inevitabile che pianificazione ed attuazione, indirizzo e gestione, mente e braccio abbiano bisogno l'una dell'altro.

Però, come si può agevolmente constatare, i confini sono tutt'altro che fissati.

In tale scenario, si ritiene preferibile una giurisdizione amministrativa che non rinunci alla propria attività d'indirizzo dell'attività dell'Amministrazione²⁸, magari negli obiter dicta, in modo da coniugare funzione “didattica” ed osservanza del predetto art. 34 c. 2 primo periodo c.p.a.

Nel diritto vivente vi è già testimonianza di tale funzione di indirizzo, quando il Giudice prende posizione sulle doglianze “assorbite” dalle questioni considerate decisive per la definizione della controversia.

Tendenzialmente, ciò si riscontra nella parte finale della motivazione e prima del dispositivo con espressioni del tipo “Il Collegio, per scrupolo motivazionale, precisa, inoltre, che [...]²⁹”, “Un’ultima osservazione, per scrupolo espositivo; in limine perché considerata quasi ovvia […] Le doglianze in esame sono inammissibili e comunque infondate³⁰”.

Del resto, in casi di particolare importanza, “l'adunanza plenaria può comunque enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge anche quando dichiara il ricorso irricevibile, inammissibile o improcedibile, ovvero l'estinzione del giudizio. In tali casi, la pronuncia dell'adunanza plenaria non ha effetto sul provvedimento impugnato³¹”, e può decidere di “enunciare il principio di diritto e di restituire per il resto il giudizio alla sezione remittente³²”.

In altre parole, se il problema della certezza del diritto (garantito con il rinvio alla Plenaria ex art. 99 c.p.a) si traduce in “diritto alla certezza³³”, sancire che l'operato del giudice debba arrestarsi alla riscontrata incompetenza dell'Organo convenuto senza poter effettuare alcun vaglio delle ulteriori doglianze prospettate in sede di ricorso, porta con se“il rischio di incertezze sulla disciplina concreta del rapporto, insieme ad una inopportuna dilatazione delle controversie³⁴”.

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¹ S. Cassese, Governare gli italiani – Storia dello Stato, Il Mulino, Bologna, 2014, p. 138. L'illustre studioso afferma che emblematiche di questa situazione erano a livello centrale la figura del “segretario generale dei ministeri”, mentre a livello periferico la figura del “prefetto”, “un ufficio al quale venne chiamato personale che godeva la fiducia dei ministri”.

²  S. Cassese, op.cit, p. 157: “Vi fu, ad un certo punto, chi osservò che il sistema giudiziario era in affanno e che conveniva ricorrere ad una autorità quasi-giurisdizionale.
Attecchì così, in Italia, l'idea di autorità che fossero amministrative e indipendenti nello stesso tempo, idea estranea al diritto dell'epoca, ritenendosi che un'autorità amministrativa non potesse essere indipendente dal governo e che un corpo indipendente non potesse avere natura amministrativa.”. 

³ S. Cassese, op.cit., p. 140. 

Ordinanza di rimessione del Tribunale di Brescia del 8 settembre 2017, in merito all'art. 99 cc. 1,2,3 del T.U.E.L. in rapporto agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui al termine del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia consegue l'automatica cessazione del Segretario.  

http://www.treccani.it/enciclopedia/spoils-system/. 

S. Battini, La dirigenza, in La riforma della Pubblica Amministrazione, Monografie Il Sole 24 Ore, Seggiano di Pioltello (MI), 2017, p. 246. L'autore inoltre, riferisce che “La fiduciarietà, in realtà, si è affermata soprattutto perchè il vertice politico, amministrando incarichi temporanei, discrezionalmente rinnovabili, in taluni casi soggetti a spoils system, pur se all'interno del singolo ruolo, è divenuto padrone della carriera dei propri dirigenti, articolata in due fasce, e della loro retribuzione: l'attribuzione di un incarico dirigenziale di livello generale ha comportato, in particolare, il passaggio alla fascia superiore del ruolo dirigenziale, che è equivalso, dopo la privatizzazione e non prima, al raddoppio dello stipendio.” (p. 247).     

Corte Cost. cit, punto 9.2.: “l’azione di governo – che è normalmente legata alle impostazioni di una parte politica, espressione delle forze di maggioranza – e l’azione dell’amministrazione, la quale, nell’attuazione dell’indirizzo politico della maggioranza, è vincolata, invece, ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al «servizio esclusivo della Nazione» (art. 98 Cost.), al fine del perseguimento delle finalità pubbliche obiettivate dall’ordinamento”. Cfr. con Consiglio di Stato, Commissione speciale, 14 ottobre 2016 n. 2113, parere sulla dirigenza pubblica, punto 1.2: “Una dirigenza pubblica fortemente qualificata e competente, con carriere ispirate alla trasparente selezione, valutazione e progressione anziché a legami di solidarietà politica, garantisce i cittadini ed i governi di ogni colore politico, rappresentando l’ossatura di amministrazioni pubbliche dove si perseguono interessi di tutti e non di una o poche parti. […]”, punto 2.1.:“Nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente Mortati aveva messo in rilievo la necessità di «assicurare ai funzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici». In quest’ottica, «lo sforzo di una Costituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere a garantire una certa indipendenza ai funzionari dello Stato, per avere un’amministrazione obiettiva della cosa pubblica e non un’amministrazione dei partiti»”. 

S. Battini, op.cit., p. 246. In altre parole, deve essere assicurato “ un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell’ambito del quale, da un lato, l’amministrazione esterni le ragioni – ... – per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; dall’altro, al dirigente sia assicurata la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall’organo politico e individuati, appunto, nel contratto a suo tempo stipulato”. Corte Cost. cit.   

Consiglio di Stato, Commissione Speciale, 5 maggio 2016, n. 1113, parere in materia di Dirigenza Sanitaria, §1. Cfr. con Consiglio di Stato, Sezione III, n. 480 del 3 febbraio 2014, punto 2: “In ogni caso l’allontanamento ad libitum di un dirigente è atto che mette in discussione la stessa identità professionale di costui ( Cons. St., V, 16 ottobre 2007, n. 5388 ) e non può dunque negarsi l'interesse, finanche di tipo morale e di immagine, ad una decisione nel merito della controversia funzionale ad una richiesta di ristoro dei pregiudizi subiti per effetto degli atti gravati”. 

¹⁰ Consiglio di Stato, parere in materia di Dirigenza Sanitaria cit.: “Occorre segnalare, peraltro, che alcune Regioni, per non incorrere nelle censure della Corte costituzionale, hanno preferito collegare la rimozione dei direttori generali, anche prescindendo dal raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla volontà politica di avviare una riforma del Servizio Sanitario regionale (L.R. Abruzzo n. 17 del 2009 e L.R. Sardegna n. 3 del 2009) anziché al subentro di una nuova maggioranza politica (c.d. spoils system mascherato)”. 

¹¹ Per un approfondimento della tematica, si veda S. Cantisani, Evoluzione della normativa sul pubblico impiego dalle origini alla riforma “Madia”, parte 1, pp. 20-24 in www.ildirittoamministrativo.it. Peraltro, l'autrice ricorda che è stata attuata -con annesso correttivo successivo alla predetta dichiarazione di incostituzionalità- la delega in materia di dirigenza sanitaria. 

¹² Si noti che secondo l'art. 73 DPR n. 348 del 1979 e l'art. 11 della LR n. 32 del 1988, la Regione convenuta non era obbligata ad essere rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, ma è sua facoltà alternativa alla scelta di avvalersi di professionisti esterni. 

¹³ Tale articolo prevede però, che tale “potestà” venga esercitata “In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. 

¹⁴ Tar Sardegna-Cagliari, sentenza in commento. 

¹⁵ P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico, Sesta edizione, G. Giappichelli Editore, 2002, Torino, p. 310. 

¹⁶ P. Caretti – U. De Siervo, op.cit., p. 310. 

¹⁷ P. Caretti – U. De Siervo, op.cit., p. 310. 

¹⁸  M. D'Orsogna, in L'invalidità del provvedimento amministrativo, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Terza Edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2014, p. 318, secondo la quale “E' ormai opinione comune che violazione di legge e incompetenza indichino entrambi casi di difformità dell'atto rispetto alla relativa disciplina normativa. […] L'incompetenza è quindi una ipotesi di violazione di legge che però assume un rilievo preminente […] in quanto il rispetto di queste norme è funzionale all'ordinato svolgimento delle funzioni amministrative e costituisce una garanzia per i destinatari dell'atto”. 

¹⁹ Cons. Stato, sez. VI, n. 6521/06, punto 2.1. 

²⁰ M. D'Orsogna, ult.cit., p. 319 nt. 19. 

²¹ Cons. Stato, sez. V, ult.cit., punto 22 

²² Cons. Stato, sez. V, ult.cit., punto 47 

²³ Cons. Stato, sez. V, ult.cit., punto 24. Tale interpretazione viene seguita dalla IV Sezione di Palazzo Spada nei seguenti decisa: 4159/95, 310/96, 4214/01. 

²⁴ Cons. Stato, sez. V, ult.cit., punto 48. 

²⁵ Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5654/04: “la pronunzia di incompetenza […] non preclude al giudice l'esame anche degli altri capi, se non altro ai fini d'indirizzo dell'attività dell'Amministrazione, propria della funzione del giudice amministrativo”. A tal fine, si veda M.M. FRANCANZANI. Intervento al Convegno “Dalla giustizia amministrativa al diritto processuale amministrativo” in www.youtube.com, il quale afferma che la giurisprudenza amministrativa ha una “funzione paideutica” nei confronti della Pubblica Amministrazione. 

²⁶ Cons. Stato, sezione V,  la sentenza n. 6408/07, punto 53.

²⁷ Tale norma viene infatti presa in considerazione in motivazione anche dal Tar Sardegna nella sentenza in commento: 
“Tale norma processuale impedisce il sindacato, da parte del Giudice, in un ambito, attualmente, non ancora coperto da decisioni. Dunque non può essere riconosciuto sussistere, allo stato, l’interesse ad ottenere valutazioni giudiziarie in ordine alle modalità di espletamento di una selezione che dovrà essere nuovamente espletata, tramite redazione di atti dirigenziali.
Trattasi di poteri “futuri” [...]”.

²⁸ Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 5654/04, ult. cit. 

²⁹ Tar Sicilia-Palermo, sezione I, sentenza n. 3292/2015. Cfr. con Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 1015/2018, punto 17.2: “Benché [...] si ponga quale autonomo ed assorbente motivo di reiezione dei motivi aggiunti, tale da renderne comunque non rilevante l’ulteriore esame ai fini della decisione, cionondimeno il Collegio, per estremo scrupolo motivazionale, attende al relativo scrutinio, osservando che i motivi de quibus sono infondati nel merito […] posto che [...]”. 

³⁰ Tar Lazio-Roma, sezione II, sentenza n. 6014/2011, punti 1.1.2.2., 1.3. 

³¹ Art. 99 c.5 c.p.a. 

³² Art. 99 c.4 c.p.a. 

³³ G.P. Cirillo, La nozione di nomofilachia, 2012, in www.giustizia-amministrativa.it, ove lo studioso richiama il pensiero di Pasquale De Lise. 

³⁴ Cons. Stato, sezione V,  la sentenza n. 6408/07, punto 52.