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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Grave illecito professionale. Revoca dell’aggiudicazione legittima se l’impresa non comunica la condanna penale del socio nonché legale rappresentante.

Di Aurelio Argenio.
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NOTA A TAR LAZIO – ROMA, SEZIONE PRIMA, SENTENZA 21 ottobre 2019, n. 12106

Grave illecito professionale. Revoca dell’aggiudicazione legittima se l’impresa non comunica la condanna penale del socio nonché legale rappresentante.

A cura di AURELIO ARGENIO

È legittima la revoca dell’aggiudicazione disposta a carico di un Operatore Economico qualora quest’ultimo non comunichi la condanna del socio nonché legale rappresentante della società, anche se intervenuta successivamente all’aggiudicazione ed avente ad oggetto condotte poste in essere a titolo personale e non per conto della società. La C. XXXXXX indiceva procedura aperta per l’affidamento dei “lavori relativi agli interventi migliorativi del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria”. L’aggiudicazione veniva disposta in favore della costituenda A.T.I. società R. S.r.l. (mandataria), e la società P.T. S.r.l. (mandante). Nelle more della stipula del contratto d’appalto de quo, la S.A. procedeva alla verifica dei requisiti, dalla quale emergeva una condanna con sentenza non definitiva a carico del socio e legale rappresentante della società mandataria Ing. F. Pertanto, la predetta C. XXXXX procedeva alla revoca dell’aggiudicazione per mancanza dei requisiti prescritti, ritenendo che la condotta biasimata integrasse la fattispecie di cui all’art. 80 comma 5 lett. c) D.lgs 50/2016 (c.d. Codice dei contratti pubblici), in conformità all’interpretazione delle Linee Guida A.N.A.C. n. 6- versione 2017. La società mandataria R. S.r.l. impugnava quindi dinanzi al T.A.R. Lazio-Roma Sez. I la revoca dell’aggiudicazione unitamente al paragrafo III delle succitate Linee Guida deducendo l’illegittimità del provvedimento lesivo per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione in relazione sia all’art. 80 comma 3 del codice dei contratti pubblici sia in relazione alle Linee Guida testè citate. Il Collegio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha ritenuto non fondate le doglianze formulate da parte ricorrente ed ha pertanto respinto il ricorso in base all’assunto secondo cui nell’ipotesi di condotte poste in essere da persone fisiche che agiscono in nome e per conto dell’impresa, il principio dell’immedesimazione organica impone che la verifica del possesso dei requisiti deve 2 essere condotta a carico dei soggetti legittimati ad agire in rappresentanza dell’ente, in ossequio all’art. 80 comma 3 D.lgs 50/2016. La distinzione dell’impresa dai soggetti che ne curano l’administration e la governance produrrebbe l’assurdo effetto di escludere la rilevanza di qualsiasi sentenza di condanna al fine di valutare l’affidabilità del soggetto concorrente e/o aggiudicatario ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. c) D.lgs 50/2016. Per tale ragione, tra le condanne rilevanti ai sensi dell’art. 80 comma 3 D.lgs 50/2016, vanno ascritte non solo quelle previste ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, ma altresì anche quelle enucleate -in via esemplificativa e non tassativa- al seguente comma 5. Sotto altro profilo, il T.A.R. ha avuto modo di ribadire il granitico principio giurisprudenziale secondo cui nell’ambito di una procedura ad evidenza pubblica i requisiti di partecipazione devono essere posseduti e mantenuti dai concorrenti senza soluzione di continuità sia nel corso della procedura di aggiudicazione, sia nel corso del rapporto contrattuale a seguito della stipula del contratto. Infine, è stato precisato altresì che a fronte di condotte illecite e contra legem delle imprese concorrenti, sussiste sempre il potere discrezionale della S.A. in ordine all’apprezzamento di tali comportamenti, essendo tenuta quest’ultima a valutare l’integrità e l’affidabilità delle società partecipanti. Sicché, il sindacato del G.A. in ordine alle valutazioni discrezionali compiute dalla P.A. non può che essere limitato ai canoni di ragionevolezza, logicità, proporzionalità e coerenza del processo motivazionale e decisionale.