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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Mancata sospensione del processo amministrativo in grado di appello senza rimedio in Cassazione

di FULVIO GRAZIOTTO
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 Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili - Ordinanza n. 30651/2018

A cura di FULVIO GRAZIOTTO

Mancata sospensione del processo amministrativo in grado di appello senza rimedio in Cassazione

 Il caso.

La società di una squadra di calcio, titolare del diritto di superficie su uno stadio, ricorreva alle Sezioni Unite della Cassazione denunciando la violazione dei limiti della giurisdizione amministrativa di legittimità, con sconfinamento in quella ordinaria, da parte del Consiglio di Stato.

Lamentava la società che lo stesso, confermando una decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, aveva ritenuto legittimo il diniego oppposto dal Comune all'installazione di due grandi insegne, ciascuna di circa 65 mq di superficie.

La ricorrente si affidava a due motivi, ma il Consesso dichiara il ricorso inammissibile.

La decisione.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente censurava il Consiglio di Stato per avere - in violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. - travalicato i limiti della giurisdizione assegnata, avendo deciso in materia di diritti soggettivi.

Vi era, infatti, un contratto che sarebbe stato erroneamente qualificato come rapporto di concessione.

Con il secondo motivo, si censurava il Consiglio di Stato per non avere - sempre in violazione dell'art. 111, comma 8, Cost. - sospeso il processo amministrativo "in attesa della definizione di quello civile" ai sensi degli artt. 79 Decreto Legislativo n. 104/2010 e dell'art. 295 codice di procedura civile.

Il Consesso, tuttavia, ritiene il ricorso inammissibile.

Richiamandosi a due arresti (Corte Cost. n. 6 del 2018; Cass. sez. un. n. 2802 del 2018), afferma che con il primo motivo vengono addebitati al Consiglio di Stato errores in iudicando, per aver erroneamente ritenuto l'art. 47 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 applicabile alla concreta fattispecie, e per aver erroneamente ritenuto che l'atto di costituzione del diritto di superficie fosse una concessione.

Relativamente al secondo motivo, cioè la mancata sospensione del processo amministrativo in attesa della definizione di quello civile, le Sezioni Unite chiariscono che viene censurato un errore di attività del giudice pacificamente commesso nell'esercizio della giurisdizione amministrativa.

Ne consegue che nessun superamento dei limiti esterni alla giurisdizione si è verificato.

Dopo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, la società ricorrente viene condannata al pagamento delle spese processuali del Comune, e al pagamento del contributo unificato aggiuntivo dovuto nei casi in cui «l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale».

Osservazioni.

Il Comune aveva ritenuto applicabile l'art. 47 del regolamento di attuazione del codice della strada, che definisce i mezzi pubblicitari.

L'errore di attività del Consiglio di Stato che non ha disposto la sospensione del processo amministrativo, in attesa della definizione di quello civile, non dà luogo ad alcun superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

Come tale, non trova rimedio in Cassazione.

Rimane eventualmente esperibile solo l'impugnazione per revocazione, nei casi e nei modi previsti dagli articoli 395 e 396 del codice di procedura civile.