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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



La prevenzione della corruzione nella P.A.: focus sulle scuole

A cura di Lucia Esposito
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SOMMARIO:  1. Premessa. ­- 2. Gli obblighi di pubblicazione e le Linee guida dell’ ANAC. - 3. Il Codice dei contratti pubblici ed il Codice di comportamento come meccanismi di prevenzione della corruzione nelle scuole. - 4. La prevenzione della corruzione e la retorica dell’ adempimento “burocratico”. - 5. Considerazioni conclusive.

 

  1. Premessa

 Il sistema italiano di prevenzione della corruzione si sviluppa nell’arco di un quinquennio, che inizia con l’approvazione nel nostro ordinamento della L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, la cd. legge Severino.

Nel sistema amministrativo italiano si afferma così una nuova funzione di prevenzione e contrasto amministrativo della corruzione, affidata ad una specifica Autorità nazionale, l’ANAC.

Attraverso i successivi decreti delegati, viene definita la struttura fondamentale del sistema, finalizzato a prevenire la corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

In particolare, vengono approvati il D.Lgs. 33/2013[1] (in materia di trasparenza amministrativa), il D.Lgs. 39/2013 (in materia di incompatibilità ed inconferibilità), il DPR. 62/2013 ( con cui viene adottato il regolamento che disciplina il codice di comportamento dei pubblici dipendenti ) ed infine viene adottato, dall’allora Civit, il primo PNA (Piano nazionale anticorruzione).

Nel sistema italiano dell’anticorruzione, inoltre, assumono rilievo altri tre successivi interventi legislativi:

  • Il D.L. 90/2014, che trasferisce funzioni e personale della soppressa autorità per i contratti pubblici all’ANAC, che al tempo stesso viene riformata e alla quale vengono attribuite tutte le funzioni in materia di trasparenza ed anticorruzione.
  • Il D.Lgs. 97/2016[2], di riforma della disciplina in materia di trasparenza amministrativa ed attuativo della delega contenuta L.124/2015.
  • Il D.Lgs 50/2016, con il quale viene adottato il nuoco Codice dei contratti pubblici. Il decreto è stato poi modificato dal successivo D.Lgs 56/2017, cd. correttivo.

Questo il quadro normativo di riferimento del sistema di contrasto alla corruzione, al quale sono soggette tutte le pubbliche amministrazioni, nelle quali, come specificato nell’ art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, rientrano “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative”.

Il Presidente dell’ANAC, Dott. Raffaele Cantone, in un recente saggio[3], scritto in collaborazione con il Prof. Enrico Carloni[4] e relativo alla prevenzione della corruzione, sottolinea come, in questo sistema di contrasto alla corruzione, emerga una nozione di “corruzione amministrativa”, più estesa della nozione penale e riconducibile alla cd. maladministration, vale a dire alla cattiva amministrazione, essenzialmente legata ad un abuso di funzioni pubbliche a vantaggio di interessi privati.

Gli autori proseguono ponendo l’accento sul fatto che questa idea “larga” di corruzione discenda dalla logica che è alla base delle misure anticorruzione, focalizzata anziché sulla repressione, sulla prevenzione, che è essenzialmente amministrativa.

Di conseguenza, anche gli istituti scolastici, in quanto P.A., sono stati coinvolti, e per alcuni aspetti “travolti”, dalle nuove regole e dalla necessità di adottare strumenti di prevenzione della corruzione che hanno aggravato, almeno in fase di prima applicazione, procedure e misure organizzative.

Tuttavia, considerati nella prospettiva dell’anticorruzione, gli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione si rivelano particolarmente utili, a cominciare dalla TRASPARENZA AMMINISTRATIVA.

Con la legislazione anticorruzione, la trasparenza diviene strumento per conoscere, controllare e partecipare.

Essa, quindi, oltre che strumento di prevenzione, è da considerare strumento di buona amministrazione e di servizio all’utenza.

Accanto al diritto di accesso ai documenti amministrativi (L.241/90), si afferma una trasparenza amministrativa da riconoscere a chiunque.

Dapprima con gli obblighi di pubblicazione, previsti dal D.Lgs 33/2013 e, successivamente, con il nuovo diritto di accesso civico generalizzato (cd. accesso FOIA) previsto dal D.Lgs 97/2016.

 

  1. Gli obblighi di pubblicazione e le Linee guida dell’ ANAC

Con gli obblighi di pubblicazione, le scuole di ogni ordine e grado, al pari delle altre PP.AA., sono state obbligate a garantire la trasparenza di una serie di informazioni, dati e documenti relativi all’organizzazione, al personale, ad atti ed attività, a fronte del diritto di chiunque di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli.

Ciò si è tradotto nell’obbligo di pubblicare tali dati nel sito istituzionale, nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”, oltre che nella necessità di confrontarsi con un nuovo soggetto, l’ANAC.

Ora è facile comprendere come le scuole, soprattutto per la loro specificità, ma anche per la mancanza di personale adeguatamente formato, almeno all’inizio, abbiano trovato non poche difficoltà ad applicare le nuove disposizioni di legge.

A dire il vero, alcune di esse erano di difficile comprensione nel mondo della scuola, in considerazione della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni.

Queste difficoltà hanno, di conseguenza, indotto l’Autorità Nazionale Anticorruzione ad  approvare, con Delibera n. 430 del 13 aprile 2016[5], le “Linee guida sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, poste in consultazione pubblica dal 22 febbraio all’8 marzo 2016.

Nel Comunicato del Presidente del 13 aprile 2016[6], si legge che “Le linee guida tengono conto del lavoro condotto in un tavolo tecnico fra ANAC e MIUR in considerazione delle caratteristiche organizzative e dimensionali del settore dell’istruzione scolastica e delle singole istituzioni, della specificità e peculiarità delle funzioni, nonché della disciplina di settore che caratterizza queste amministrazioni”.

Nelle linee guida vengono date indicazioni per la predisposizione del PTPC, che deve essere elaborato a livello regionale da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato nel Dirigente dell’ufficio scolastico regionale.

Il Dirigente scolastico è invece individuato quale Responsabile della trasparenza a livello di istituzione scolastica e predispone il Programma triennale per la trasparenza, sentito il Consiglio di Istituto.

Con il D. Lgs. 97/2016, i piani della trasparenza sono confluiti nel piano triennale di prevenzione della corruzione e sono state unificate in capo ad un solo soggetto, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, le figure precedenti del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza.

Infine, le linee guida contengono un elenco esemplificativo dei processi a maggior  rischio corruttivo, con l’indicazione di possibili eventi rischiosi e misure per prevenirli nonché l’elenco degli obblighi di pubblicazione, di cui al D.Lgs. n. 33/2013,  applicabili alle istituzioni scolastiche (All.1 e All. 2 Delib. 430 del 13/04/2016).

Nell’elenco esemplificativo dei processi a maggior rischio corruttivo riguardanti le istituzioni scolastiche, sono indicati in primis i documenti principali di progettazione del servizio scolastico, quali il PTOF ( Piano triennale dell’offerta formativa, previsto dalla L.107/2015, cd. “Buona Scuola” ) ed il Programma annuale.

Ebbene, in relazione a tali processi, l’evento rischioso viene individuato nell’utilizzo e comunicazione di informazioni e di dati non corretti, mentre la misura di prevenzione principale rimane la Trasparenza.

Continuando la disamina dei processi a maggior rischio corruttivo, troviamo poi citati quelli di valorizzazione delle risorse umane, come l’ attribuzione di incarichi aggiuntivi ai docenti e al personale ATA delle scuole.

L’ evento rischioso, in tal caso, è dato dalla possibile attuazione di discriminazioni e favoritismi, al fine di avvantaggiare o svantaggiare particolari soggetti.

Le misure di prevenzione previste dalle suddette linee guida consistono, in primis, nel definire, anche attraverso la consultazione con gli organi collegiali, e pubblicare sul sito internet della scuola, i criteri oggettivi per l’attribuzione degli stessi incarichi.

Occorre inoltre, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 33/2013[7], la pubblicazione tempestiva degli incarichi conferiti e dei destinatari, con indicazione della durata e del compenso spettante.

Tuttavia, con particolare riferimento alla valutazione e incentivazione dei docenti, richiamata dalle citate linee guida, è d’obbligo fare qualche precisazione.

A tal fine, di particolare utilità è  la sentenza 463/2017 del Tar del Veneto, pubblicata il 10 maggio 2017, inerente alla pubblicazione dei dati relativi ai compensi erogati ai docenti destinatari del “bonus premiale”.

Nello specifico, la Gilda di Treviso, appellandosi all’ “accesso civico”, aveva chiesto ad un Dirigente scolastico di una scuola di visionare sia il prospetto di liquidazione del bonus premiale, comprensivo di cifre corrisposte a ciascuno, motivazioni e criteri stabiliti dal Comitato di valutazione, sia i compensi dei beneficiari del FIS, anche questi con relativi nominativi. Dal suo canto, il dirigente della scuola aveva ritenuto opportuno fornire esclusivamente le cifre aggregate.

Ebbene, il TAR Veneto ha dato ragione al Dirigente scolastico, il quale, in tal modo, ha tutelato sia la riservatezza dei dati che la trasparenza delle informazioni.

Secondo l’associazione dei presidi (Anp)[8], la suddetta sentenza è rispettosa sia del “parere del Garante della privacy del 13/10/2014 (l’accesso ai dati relativi ai compensi è ammesso solo se tali dati sono forniti in forma aggregata) che dell’art. 20[9] del D. Lgs. 33/2013 che prevede la pubblicazione dei dati riguardanti l’ammontare dei premi stanziati ed effettivamente distribuiti solo in forma aggregata”.

Del resto il GARANTE per la protezione dei dati personali, con DELIBERA del 15 maggio 2014, si era già espresso in questi termini nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati” (GU 134 del 12-06-2014 - S.O. 43).

Le Linee guida del Garante mostrano quindi la possibilità di un’integrazione dei principi della protezione dei dati (pertinenza, non eccedenza, minimizzazione) con quelli di trasparenza.[10]

In questa direzione va anche l’art. 3, c. 1-bis, del D. Lgs 33/2013, come modificato dal D.Lgs 97/2016, in base al quale l’ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, “può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale e' sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione”.

Ed ancora il successivo c. 1-ter dello stesso art. 3, in base al quale “ L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte..”.

 

  1. Il Codice dei contratti pubblici ed il Codice di comportamento come meccanismi di prevenzione della corruzione nelle scuole

Con riferimento alle Procedure di acquisizione di beni e servizi, l’All. 1 delle succitate Linee guida ANAC sull’applicazione alle istituzioni scolastiche delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e al D. Lgs n. 33/2013, rinvia al PNA e più precisamente all’ Aggiornamento 2015 al primo PNA, Parte speciale, sez. I - Contratti pubblici, di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Ricordiamo che l’ANAC svolge anche il ruolo di autorità di vigilanza in materia di contratti pubblici, con la conseguenza di una stretta integrazione tra il campo dei contratti e quello della prevenzione della corruzione.

D’altra parte, il campo dei contratti pubblici è tra quelli che la legge anticorruzione aveva individuato come settore ad alto rischio di corruzione.

Le scuole di ogni ordine e grado, in quanto PP.AA., sono tenute ad applicare la nuova disciplina dei contratti pubblici, contenuta nel Codice dei contratti pubblici, adottato con il già citato D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. 56/2017, cd. correttivo al Codice.

Come stazioni appaltanti, infatti, esse stipulano contratti pubblici, di appalto o di concessione, per l’acquisizione di servizi o di forniture.

Nella scelta del contraente, pertanto, devono attenersi alle procedure indicate dal Codice e seguire i criteri di scelta tra le offerte presentate, previsti dalla nuova disciplina.

Quanto alle procedure, nella maggior parte dei casi, trattandosi di affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, si procede con affidamenti diretti previa indagine comparativa.

A tal proposito, particolare attenzione deve essere rivolta al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.

Su quest’ultimo aspetto della nuova disciplina dei contratti pubblici, si richiamano le Linee Guida ANAC n.4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018[11].

Alla luce di quanto appena detto, si comprende facilmente come sia mutato il quadro normativo in cui si muovono gli istituti scolastici nello svolgimento dell’attività negoziale.

In altri termini, il riferimento oggi non è solo alle leggi o ai regolamenti (come ad es. il regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche, D.I. 44/2001, ormai superato dalle nuove norme, per quanto sia ancora in vigore), ma anche agli atti dell’Autorità anticorruzione, cui appunto competono, anche in materia di contratti, importanti poteri di regolazione previsti per legge, che si esplicano attraverso le “linee guida”, accanto alla funzione di vigilanza che pur le spetta.

Quanto ai criteri di scelta dell’offerta migliore, la preferenza attuata nel D. Lgs. 50/2016 a favore del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha fatto sì che anche le scuole potessero avere una maggiore discrezionalità e compiere una valutazione qualità/prezzo più rispondente all’ esigenza sia di garantire una buona qualità del servizio o della fornitura richiesta, che di ottenere un prezzo economico per l’amministrazione.

Si comprende facilmente come nelle scuole, anche in considerazione delle scarse risorse economiche, tali esigenze siano avvertite con particolare attenzione da chi le dirige.

Ritornando all’elenco degli obblighi di pubblicazione, di cui al D. Lgs. n. 33/2013,  applicabili alle istituzioni scolastiche ( All. 2 Delib. 430 del 13/04/2016 ), di cui sopra, merita particolare attenzione l’obbligo per le scuole di pubblicare, nella sezione “Amministrazione trasparente” - sottosezione “Disposizioni generali”:

  • il Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni disciplinari e relative sanzioni
  • ed il Codice di condotta, inteso quale codice di comportamento.

Il Codice di comportamento, già previsto nel nostro ordinamento, si colloca tra quei provvedimenti, citati all’inizio di questo contributo, da cui discende la struttura     fondamentale del sistema italiano di prevenzione della corruzione.

Con il DPR n. 62/2013[12] viene appunto adottato il Regolamento che disciplina il nuovo codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Ebbene, la disciplina del codice adottata nel quadro della legislazione anticorruzione, risponde alla evidente esigenza di rafforzare i meccanismi di anticorruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Inoltre, la nuova normativa in materia di anticorruzione prevede che al codice nazionale, uniforme per tutte le pubbliche amministrazioni, si affianchino quelli specifici che ogni amministrazione è tenuta ad adottare, come previsto dall’art.1[13], e su cui vigila l’Autorità anticorruzione.

La violazione dei doveri indicati sia nel codice nazionale che in quelli specifici è rilevante dal punto di vista disciplinare, con la possibile conseguenza del licenziamento disciplinare in caso di violazione grave o reiterata.

Con specifico riferimento al MIUR, con Decreto ministeriale del 30 giugno 2014, prot. n. 525[14], è stato approvato il nuovo Codice di comportamento[15], che integra e specifica il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR 62/2013.

Uno sguardo particolare, prima di soffermarsi su alcuni articoli del codice, va sicuramente rivolto ai principi generali indicati all’art.3, i quali rimandano al testo costituzionale e alle principali leggi relative al rapporto di pubblico impiego.

A titolo esemplificativo, riporto i commi 1 e 2 dell’appena citato art. 3:

c.1. - “Il dipendente osserva la Costituzione e si pone al servizio dello Stato, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare”

c.2 - “Il dipendente rispetta, altresì, i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi”.

L’obbligo di astensione in caso di conflitto d’interesse è ripreso anche dal successivo art. 7, confermando la centralità di tale dovere che riguarda il pubblico dipendente in generale, ma che diviene particolarmente significativo e vincolante per coloro che nella pubblica amministrazione hanno poteri decisionali.

Invero, la legislazione anticorruzione, con i connessi poteri attribuiti all’ANAC, rivolge particolare attenzione alle ipotesi di conflitto d’interesse, anche attraverso le regole di inconferibilità e di incompatibilità previste dal sopra citato D.Lgs. 39/2013.

L’ANAC, in questo settore, è intervenuta in modo significativo con i suoi poteri di regolazione, prevedendo nuovi casi di conflitto d’interesse non disciplinati a livello legislativo.

Nel settore scuola, a modesto parere di chi scrive, un intervento volto a rafforzare l’imparzialità e a limitare possibili situazioni di conflitto d’interesse, potrebbe essere quello di porre un limite alla conferma degli incarichi triennali dei Dirigenti scolastici nello stesso istituto, anche ricorrendo al meccanismo della rotazione del personale, già previsto dalle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione 2016.

Nel dettaglio, si precisa che il Codice di comportamento del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca si compone di 20 articoli, di cui l’art. 8 riguarda in modo specifico la “Prevenzione della corruzione”.

Le relative disposizioni fanno riferimento anche alla tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, di cui all’art. 54bis del D.Lgs. 165/2001.

Sul punto va ricordato che l’ANAC, con determinazione n. 6 del 2015, ha successivamente adottato apposite le Linee guida, riprese poi dal PNA 2016, dove l’istituto del “whistleblowing” trova una sua specifica collocazione.

L’ultimo intervento legislativo in materia è stato attuato con la L.179/2017, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 15/12/2017, la legge recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”.

Per quanto riguarda la Pubblica amministrazione, in caso di misure ritorsive dovute alla segnalazione, l'ANAC informerà il Dipartimento della Funzione pubblica per gli eventuali provvedimenti di competenza e potrà irrogare sanzioni da 5.000 a 30.000 euro nei confronti del responsabile, mentre in caso di licenziamento il lavoratore sarà reintegrato nel posto di lavoro[16].

Infine, al Codice di comportamento del MIUR è allegata una TABELLA con l’indicazione delle violazioni e relative sanzioni disciplinari[17], alla quale si rinvia per un’analisi dettagliata dei doveri e/o divieti di comportamento, la cui violazione comporta l’applicazione di sanzioni che possono portare fino al licenziamento.

  1. La prevenzione della corruzione e la retorica dell’ adempimento “burocratico”

Un ultimo accenno va rivolto alla Prolusione del Presidente dell’Anac, R. Cantone, tenuta al Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Perugia il 21 novembre 2017, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2017/18[18].

 

Titolo dell’intervento: Il sistema della prevenzione della corruzione in Italia.

Nella parte finale della relazione, da elogiare sia per la chiarezza espositiva che per la capacità di sintesi di una tematica complessa e oggetto di continui interventi legislativi e non, si legge “Il sistema amministrativo italiano, purtroppo, è spesso debole, sfibrato, privo di adeguate competenze e vede nelle regole dell’anticorruzione un ostacolo dipinto come insormontabile, il che non è. Però questa retorica dell’adempimento “burocratico” e la connessa resistenza od ostilità, cui l’Autorità cerca di rispondere con piani e misure sempre più “semplici” ma “mirati” alle diverse amministrazioni ed ai diversi settori di intervento, rischiano di alimentare ulteriori resistenze e spinte al superamento di un’esperienza evidentemente osteggiata soprattutto da chi nella “maladministration” trova spazi per la soddisfazione dei propri interessi personali o politici”.

Al contempo, riporto uno stralcio dell’articolo “Anticorruzione nelle scuole: emanate le linee guida”, pubblicato sul sito della FLC CGIL SCUOLA il 26/04/2016.

Il sindacato afferma di aver già lamentato “la totale irragionevolezza mostrata nel pretendere dalle scuole altri adempimenti  burocratici, con conseguenti controlli e sanzioni, in un contesto mai toccato dal dilagare dei fenomeni corruttivi che ha caratterizzato altre pubbliche amministrazioni”. Ed ancora: “Non lasceremo le scuole ad affrontare da sole questa ennesima emergenza scaricata su di esse dai burocrati di turno[19].

Ebbene, premesso che la cd. “maladministration” può trovare spazio in tutte le pubbliche amministrazioni (scuole comprese), che gli interessi personali o politici possono condizionare l’attività di funzionari e dirigenti pubblici a qualsiasi settore essi appartengano, che gli “adempimenti burocratici” sono, come in questo caso, funzionali ad un’esigenza sempre più avvertita nella sua gravità, vale a dire il contrasto della corruzione, appare evidente come “la resistenza od ostilità” di cui parla il Dott. Cantone nella prolusione sopra citata, in alcuni casi venga alimentata da atteggiamenti e condizionamenti di soggetti che hanno di mira evidentemente obiettivi diversi dall’esigenza di prevenire la corruzione e di garantire una buona amministrazione.

 

  1. Considerazioni conclusive

 

Il presente contributo rappresenta una breve, e sicuramente non esaustiva, disamina di una tematica complessa e oggetto di continua evoluzione normativa: la prevenzione della corruzione riferita alle scuole di ogni ordine e grado.

Si è cercato di focalizzare l’argomento nei suoi tratti fondamentali, partendo da una sintesi ai riferimenti normativi e applicandoli alla realtà scolastica.

Tuttavia, la specificità del “sistema scuola” pone, in alcuni casi, la necessità di ulteriori regole e/o linee guida, finalizzate ad adattare meglio la normativa anticorruzione al contesto scolastico.

A tal fine, risulta evidente che l’ANAC debba necessariamente essere coadiuvata da operatori del settore e dal Ministero dell’istruzione.

Si è cercato di mettere in luce più volte come le misure di prevenzione debbano essere ritagliate sulle peculiarità delle singole realtà, attraverso una differenziazione che tenga conto, oltre che della naturale ritrosia delle istituzioni al cambiamento, anche della scarsità di risorse finanziarie e umane.

Nel “ Rapporto[20] sullo stato di attuazione e la qualità dei piani triennali di prevenzione della corruzione

nelle amministrazioni pubbliche 2015-2017”, il Presidente dell’ANAC afferma che “ l’anticorruzione è prima di tutto una scelta amministrativa”, con ciò intendendo che la prevenzione della corruzione può trovare piena realizzazione solo laddove si sia in presenza di dirigenti e funzionari pubblici consapevoli che ormai l’efficienza non può più prescindere dal rispetto della legalità.

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[1] D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33  “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (GU n.80 del 05-04-2013)

[2] D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97  “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” (GU n.132 del 08-06-2016)

[3] R. Cantone,E. Carloni, La prevenzione della corruzione e la sua Autorità:il modello italiano, pp. 6 ss., 2ott.2017, in "Diritto pubblico, 3, 2017"

[4] Professore associato di diritto amministrativo Dipartimento di scienze Politiche - Università degli studi di Perugia

[5] https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6481

[6] https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6482

[7] Art. 18 D.LGS.14 marzo 2013, n. 33  “ Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti ai dipendenti pubblici “: 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni incarico.

[8] https://www.tecnicadellascuola.it/compensi-fis-e-bonus-non-vanno-pubblicati

[9] Art. 20 D.LGS.14 marzo 2013, n. 33 “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi  alla  valutazione  della performance e alla distribuzione dei premi al personale” : 1.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'ammontare  complessivo  dei  premi  collegati  alla   performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  i   dati   relativi all'entità  del  premio  mediamente   conseguibile   dal   personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi  alla  distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei  premi e  degli  incentivi,  nonché   i   dati   relativi   al   grado   di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i  dirigenti sia per i dipendenti.  3.  Le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano,  altresì,  i  dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

[10] E. Carloni, M. Falcone, L’equilibrio necessario. Principi e modelli di bilanciamento tra trasparenza e privacy, pp. 30 ss.,  in "Diritto pubblico, 3, 2017"

[11]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Deliberazioni/2018/del.206.2018.LineaGuida.n.4agg.pdf

[12] D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

[13] Art. 1 “Disposizioni di carattere generale”:  c.1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti ad osservare.   c.2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001.  

[14] http://www.istruzione.it/allegati/2014/CodiceComportamento.pdf

[15] http://www.istruzione.it/allegati/2014/Codice_di_comportamento_DEF.pdf

[16]https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/News/_news?id=5af61a300a7780424b509df16e3b3f78

[17] http://www.istruzione.it/allegati/2014/Codice_di_comportamento_DEF.pdf, cit., pp. 14 ss.

[18] http://www.scipol.unipg.it/files/generale/documenti/eventi-del-dipartimento/prolusione-dott-cantone.pdf

[19] http://www.flcgil.it/scuola/anticorruzione-nelle-scuole-emanate-le-linee-guida.flc

[20]https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Pubblicazioni/RapportiStudi/Anac.RappAttuazionePianiPrevenzioneCorruzionePA.dic2015.pdf