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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



L'espressione di lode è un atto dovuto?

Di Remo Giovanelli
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NOTA A TAR ABRUZZO - L'AQUILA, SEZIONE PRIMA,

SENTENZA 21 settembre 2020, n. 319

L'espressione di lode è un atto dovuto?

Di REMO GIOVANELLI

 

 

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Fatto. – 3. La motivazione della sentenza in commento. - 3.1. La disparità di trattamento quale sintomo di eccesso di potere. –  4. Conclusioni.

 

Abstract.

 

La sentenza in commento affronta l'annosa questione dei giudizi scolastici -dotati di ampi margini di intrinseca opinabilità-, tipica espressione di discrezionalità tecnica.

Tuttavia, dalla lettura della sentenza in commento pare emergere un <<limite interno>> a tale particolare discrezionalità, riconducibile a quella particolare figura sintomatica dell'eccesso di potere che è la disparità di trattamento, raramente riscontrata in controversie analoghe.

 

  1. Introduzione.

 

In una precedente annotazione, si è già affrontata la tematica delle valutazioni scolastiche.

In particolare, in quella sede si dibatteva a proposito delle caratteristiche proprie del “giudizio di eccellenza”[1], e venivano date per assodate le seguenti coordinate ermeneutiche: “la scuola, nel valutare la preparazione degli alunni, non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco (come si verifica ad esempio nei casi di accertamento dell’altezza di un determinato candidato o del grado alcolico di una determinata sostanza), ma formula un giudizio tecnico connotato da un fisiologico margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese inattendibilità[2]”.

Come vedremo, il giudice di prime cure di L'Aquila nel caso in trattazione, con sentenza in forma semplificata seguirà un altro percorso argomentativo, mediante il quale viene tracciato un vero e proprio limite interno alla discrezionalità scolastica.

 

  1. Fatto.

 

I genitori del minore Caietto ricorrevano avverso il giudizio finale dell'esame di scuola media riportato dallo stesso, a seguito della “mancata attribuzione della lode al giudizio e al voto pari a 10/10[3]”.

Nella circostanza, parte ricorrente deduceva che tale valutazione non fosse in armonia con gli artt. 6, 8 d.l. 62/17 e con l'art. 7 c. 4 delll'ordinanza ministeriale n. 9 del 16.05.2020[4].

Sotto altro profilo poi, si deduceva che nella classe di Caietto vi fosse una studentessa in possesso di un curriculum sostanzialmente equivalente a quello del prevenuto, a cui era stata concessa la lode, ma al tempo stesso non erano state esplicitate nel “verbale del Consiglio di Classe, le ragioni del diverso trattamento che si è inteso riservare a casi evidentemente uguali”[5]

Inoltre, nel suddetto verbale mancavano i seguenti elementi: i voti di ogni studente nelle materie curriculari, il “criterio di attribuzione della lode all’unica alunna che l’ha conseguita, essendo a tal fine prescritto dalla legge un giudizio unanime”, la sottoscrizione del segretario[6].

 

  1. La motivazione della sentenza in commento.

 

Ciò posto, seguendo i criteri in tema di onere e valutazione della prova sanciti dall'art. 64 c. 2 del Codice del Processo Amministrativo, il ricorso veniva accolto per le seguenti ragioni:

  1. a) l'omogeneità dei curricula di Caietto e della sua collega di studi;
  2. b) la lettera dell'art. 8 c. 8 d.l. 62 del 1 aprile 2017: “la valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame”;
  3. c) la stessa media voti pregressa, ed il medesimo giudizio d'esame finale[7].

Pertanto, secondo il Collegio, “l’alunna che ha conseguito la lode non può aver ottenuto nell’esame finale una valutazione superiore a quella, pari al voto massimo attribuibile, conseguita da” Caietto[8].

Quindi, il Consiglio di Classe avrebbe dovuto motivare espressamente la decisione di concedere la lode solo alla suddetta alunna e contestualmente non attribuirla anche al figlio dei ricorrenti[9].

Depongono in tal senso anche le altre seguenti circostanze:

  1. il PTOF[10] vigente dell'Istituto comprensivo Alfa subordina la concessione della lode in sede di esame finale alla “discrezione della Commissione per i candidati eccellenti con 10/10”[11];
  2. non è presente nel verbale del Consiglio di Classe alcun elemento da cui possa desumersi la giustificazione del deteriore trattamento di Caietto[12].

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati venivano annullati per “disparità di trattamento in relazione alla carenza di motivazione”[13].

 

3.1. La disparità di trattamento quale sintomo di eccesso di potere.

 

L'espressione “eccesso di potere” ha origini francesi ed è stata originariamente concepita come “invasione di potere altrui”[14].

Tuttavia, a seguito dell'istituzione della IV Sezione di Palazzo Spada (1889), tale locuzione è stata intesa quale “contrarietà allo spirito della legge”[15], giungendo sino al significato attuale, ove si discorre di vizio della funzione, [...] forma di invalidità correlata all'uso non corretto del potere discrezionale”[16].

Come è noto, la giurisprudenza ha delineato “un elenco di figure sintomatiche”[17] di eccesso di potere, che permettono “di ritagliare, all'interno dei poteri discrezionali attribuiti all'amministrazione, un'area di sindacabilità giurisdizionale, con la correlativa erosione del merito, che resta, invece, insindacabile”[18].

In particolare, la disparità di trattamento, diretta espressione dei principi di uguaglianza ed imparzialità dell'azione amministrativa[19], può essere definita come “assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato alle stesse”[20].

Peraltro, è stato sottolineato che tale discriminazione non sussiste “qualora si assuma quale termine di paragone un atto o un comportamento illegittimo”[21].

 

  1. Conclusioni.

  

In conclusione, pur considerando l'indiscusso difetto di motivazione dei provvedimenti dell'Amministrazione resistente, si assiste ad un sensibile scostamento dalla giurisprudenza in materia, ove tendenzialmente non viene rilevato il vizio della disparità di trattamento, poiché si ritiene che “il giudizio finale degli esami di Stato è personalizzato e ontologicamente differenziato relativamente ai singoli alunni[22]”.

Tuttavia, in presenza di studenti eccellenti si nota negli ultimi tempi una particolare sensibilità della giurisprudenza, al punto da arrivare a rimodellare la struttura del  contenzioso amministrativo.

A tal fine, si consideri che in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, giudizio basato sul paradigma annullatorio, è stata riconosciuta l'azione di condanna al rilascio della lode[23].

Nel caso in esame invece, pur essendo stata apprestata una tutela cassatoria, il margine di riedizione del potere è piuttosto ristretto, poiché il verbale di scrutinio finale è stato annullato “nella parte in cui non attribuisce la lode al ricorrente”[24].

Premesso quanto sopra, pare che nei confronti degli studenti modello il rilascio della lode sia un “atto dovuto”, sulla scia della tedesca Verpflichtungsklage[25].

Però, non si comprende con sufficiente chiarezza come possano pacificamente convivere nell'esercizio della medesima discrezionalità tecnica “fisiologica opinabilità” ed “esatto adempimento”.

Invero, tra gli operatori del comparto scuola c'è chi suggerisce l'abolizione della lode[26].

Comunque, secondo il parere di chi scrive, ciò che emerge nitidamente è il “ruolo” dello studente contemporaneo, che a questo punto va considerato come un “consumatore di formazione”[27].

 

NOTE:

[1]             R. Giovanelli, Il giudizio di eccellenza è intrinsecamente opinabile. NOTA A TAR SICILIA – PALERMO, SEZIONE PRIMA, SENTENZA 26 gennaio 2018, n. 223, in www.ildirittoamministrativo.it

[2]             Tar Sicilia Palermo, sez. I, sentenza n. 223 del 2018.  

[3]             Sentenza in commento.

[4]             Cfr. con la sentenza in annotazione: “Evidenziano […] la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge […] per l'attribuzione della lode, ovvero il conseguimento dei massimi risultati nei tre anni del corso di scuola media”. 

[5]             Cfr. con la sentenza in commento.

[6]             Sentenza ult. cit.

[7]             Cfr. con la sentenza in commento.

[8]             Sentenza ult.cit.

[9]             Sentenza ult.cit.

[10]            Piano triennale dell'offerta formativa.

[11]            Sentenza ult.cit.

[12]            Sentenza ult.cit.

[13]            Sentena ult. cit.

[14]            Cfr. con A.Plaisant, Dal diritto civile al diritto amministrativo, Quarta edizione, Forumlibri, Cagliari, 2020,  p. 1031.

[15]            M. D'Orsogna, in L'invalidità del provvedimento amministrativo, in Diritto Amministrativo, a cura di F.G. Scoca, Terza Edizione, G. Giappichelli editore, Torino, 2014, p. 320, che evoca la decisione 7 gennaio 1892, n. 3, Presidente Silvio SPAVENTA, in merito al caso Vastarini c. Cresi ed altri, in Giust.amm., anno III (1891), pp. 1 ss. 

[16]            M. D'Orsogna, op. cit., p. 321, che richiama l'insegnamento di BENVENUTI.

[17]            Cfr. P. Caretti – U. De Siervo, Istituzioni di Diritto Pubblico, Sesta edizione, G. Giappichelli Editore, 2002, Torino, p. 311, che elenca le più frequenti: “contraddittorietà fra motivazione e dispositivo; contraddittorietà fra provvedimenti; contraddittorietà fra provvedimento finale ed atti del relativo procedimento; violazione immotivata di circolari amministrative, di istruzioni di servizio, di prassi amministrative; insufficienza, contraddittorietà, perplessitò della motivazione; travisamento o falsa supposizione dei fatti; disparità di trattamento, ingiustizia grave e manifesta”.

[18]            Cfr. con A. Plaisant, op.cit., p. 1033.

[19]            A. Plaisant, op.cit., p. 1034, nota 211.

[20]            Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 4868 del 2014.

[21]            Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza n. 2548 del 2013.

[22]            Tar Sicilia cit. Id., ordinanza n. 745 del 2011, ove a seguito di richiesta di sospensiva di un verbale di Commissione d'esame di Stato, che aveva assegnato il punteggio di 100 /100 senza conferimento della lode, in occasione della valutazione del fumus del ricorso presentato, il giudice di prime cure di Palermo ha affermato che “i motivi di censura dedotti non appaiono, allo stato, supportati […] avuto riguardo ai limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica delle commissioni esaminatrici in sede di valutazione delle prove di esame”.

[23]            Cfr. con  Consiglio di Stato, Sez. II, parere n. 1517 del 2018, par. 36: “Laddove, dunque, l’annullamento di un atto o di una sua parte – che resta l’oggetto del ricorso – risponda ad un interesse cosiddetto pretensivo del ricorrente, la soddisfazione piena ed immediata dello stesso non può che passare attraverso l’imposizione alla P.A. dell’azione, vincolata e non necessitante di ulteriore istruttoria, conseguente alla stessa pronuncia sulla fondatezza dello stesso. Diversamente opinando, in casi come quello di specie, si arriverebbe all’assurdo di cassare ex tunc e radicalmente il provvedimento impugnato  [...] rimettendo integralmente alla riedizione del potere dell’amministrazione l’opzione contenutistica, e con ciò costringendo la parte ad impugnare ulteriormente l’atto eventualmente difforme in sede di ottemperanza. Con buona pace dei principi di effettività della tutela, ed economia del procedimento, costituzionalmente garantiti”. Per un commento della controversia, sia consentito il rinvio a R. Giovanelli, La Seconda Sezione di Palazzo Spada ammette la Verpflichtungsklage in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE SECONDA, PARERE 11 GIUGNO 2018, n. 1517, in www.ildirittoamministrativo.it.

[24]            Sentenza in annotazione.

[25]            Cfr. con L. Biarella, 10/10 all'esame di terza media, genitori ricorrono per la Lode: il TAR la concede, ecco le ragioni. Sentenza, in www.orizzontescuola.it; P.A. Palumbo, Esami finali di terza media, la lode può essere attribuita anche dal Tar, in www.scuola24.ilsole 24ore.com.

[26]            Cfr. con M. Bocola, La guerra alla lode, meglio toglierla per evitare disparità, in www.tecnicadellascuola.it: “E' necessario togliere la lode agli esami di stato e assegnare solo il massimo dei voti […] al fine di evitare disparità di trattamento tra i candidati. Spesso accade […] che non tutti i membri della commissione d'esame sono d'accordo e, quindi, succede che un candidato brillantissimo non ottiene la lode e un candidato non brillantissimo la ottiene.

[27]            P. Barbieri, Dov'è la vittoria? - Diego Fusaro: Devastati dall'eurocrazia. Ma non tutto è perduto, in www.ilfattoquotidiano.it: “[...] tutto è ridotto al rito del consumo e dello scambio, […] Non vi si sottrae nemmeno più la scuola. […] Valutati [con un] sistema di “debiti” e “crediti”, gli studenti dello scuole secondarie [sono] oggi ministerialmente definiti “consumatori di formazione” [...]”. Cfr. con G. De Michele, Studenti consumatori: l'istruzione superiore fra mercato e logiche di profitto in www.lavoroculturale.org., ove l'autore riprende l'insegnamento di Roberto Ciccarelli, secondo il quale <<Non è un caso se, sin dalla scuola superiore, agli studenti oggi è insegnato a gestire un <<portfolio delle competenze>>, insieme al curriculum vitae. Il compenso per un apprendimento lungo una vita non è il salario o l'onorario, ma il riconoscimento del merito in quanto tale>>.