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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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La computabilità ai fini della determinazione del valore di subentro a beneficio del concessionario uscente del valore dei componenti dell’impianto oggetto di concessione idroelettrica per come rivalutati in bilancio a seguito della sopravvenienza di norme o interventi meramente finanziari.

Di Francesco Rossetti
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La computabilità ai fini della determinazione del valore di subentro a beneficio del concessionario uscente del valore dei componenti dell’impianto oggetto di concessione idroelettrica per come rivalutati in bilancio a seguito della sopravvenienza di norme o interventi meramente finanziari.

Di FRANCESCO ROSSETTI

 

  1. Introduzione e quadro normativo

La soluzione alla questione giuridica circa la computabilità, ai fini della determinazione del valore di subentro posto a carico del concessionario entrante e a beneficio del gestore uscente, del maggior valore di componenti degli impianti idroelettrici oggetto di rivalutazione in bilancio a seguito della sopravvenienza di norme, e quindi in assenza di un investimento che abbia determinato un effettivo incremento del valore degli impianti nonché della capacità di distribuzione, prende avvio da un’accurata analisi della normativa di riferimento.

Sulla base degli artt. 114 e 194 del TFUE, dal 1996 ad oggi, sono state adottate misure riguardanti l'accesso al mercato, la sua trasparenza e regolamentazione, la tutela dei consumatori, il sostegno all'interconnessione e livelli adeguati di approvvigionamento, per armonizzare e liberalizzare il mercato interno dell'energia dell'UE.

La prima direttiva in materia di liberalizzazione del mercato dell’energia elettrica (direttiva 96/92/UE - primo pacchetto energia) è stata adottata nel 1996 con recepimento negli ordinamenti giuridici degli Stati membri entro il 1998. Il secondo pacchetto energia è stato adottato nel 2003, con recepimento delle sue direttive nel diritto interno degli Stati membri entro il 2004 ed entrata in vigore di alcune disposizioni solo nel 2007. Le utenze domestiche e industriali erano ormai libere di scegliere i propri fornitori di energia elettrica attingendo a una più ampia gamma di concorrenti. Nell'aprile 2009, nell'intento di liberalizzare ulteriormente il mercato interno dell'elettricità, è stato adottato un terzo pacchetto energia, che ha modificato il secondo e costituisce un elemento essenziale per l'attuazione del mercato interno dell'energia. Infine, nel giugno 2019 è intervenuto un quarto pacchetto energia, il quale introduce nuove regole del mercato dell'elettricità per soddisfare le esigenze in materia di energie rinnovabili e per attrarre investimenti, fornisce incentivi per i consumatori e introduce un nuovo limite di ammissibilità perché le centrali elettriche possano beneficiare di sussidi. Inoltre, impone agli Stati membri l'obbligo di predisporre piani di emergenza per potenziali crisi dell'energia elettrica e aumenta le competenze dell'ACER (Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia) nella cooperazione transfrontaliera in ambito normativo quando vi è il rischio di una frammentazione nazionale e regionale.

Sul versante interno con il D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 il legislatore nazionale provvedeva, in ottemperanza agli obblighi comunitari, al recepimento delle direttive del primo pacchetto energia, ponendo così le basi per la progressiva apertura del mercato dell’energia elettrica italiano. In particolare, con l’art 12 del richiamato Decreto, provvedeva alla disciplina delle modalità di concessione delle grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico. La normativa subiva nel tempo più riformulazioni, l’ultima delle quali è stata introdotta con il D.L 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12.

Il legislatore, con questo ultimo intervento normativo, anche a seguito della procedura di infrazione n. 2011/2026 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia a causa dell’asserita iniquità della riforma della materia precedentemente intervenuta con l’articolo 37 del D.L 22 giugno 2012, n. 83 ("Decreto crescita"), ha determinato significativi mutamenti della normativa circa le concessioni idroelettriche di cui all’art. 12 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; mutamenti con la quale ha disposto la regionalizzazione della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni. In particolare, per quanto qui di interesse,  l’art. 12, comma 1 dispone per le opere bagnate (di cui all'articolo 25, primo comma  T.U. regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775), che al momento della riassegnazione della concessione, qualora siano state eseguiti, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle predette opere, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, sia “riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato. Diversamente, per le opere asciutte si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del T.U. di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, “con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.”

Con il neo-introdotto comma 1-ter, in primo luogo il legislatore poneva a carico della regioni l’obbligo di disciplinare, con propria legge, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel termine successivo di un anno; termine il quale è stato poi prorogato dal 31 marzo 2020 al 31 ottobre 2020 dall'articolo 125-bis del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni nella Legge n. 27/2020), in relazione allo stato d'emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica Covid-19 e, per le Regioni interessate dalle elezioni regionali del 2020, la predetta norma ha prorogato ulteriormente il termine del 31 ottobre 2020 di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

In secondo luogo, indicava alle regioni dei principi direttivi, gli orientamenti e le previsioni necessarie de iure condendo, stabilendo in particolare la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante; e “l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, (c.d. opere asciutte) del Testo Unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

   1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; […]

   2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;”

Successivamente, in ottemperanza dell’obbligo di provvedere introdotto dal comma 1-ter dell’art. 12 del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, sono state promulgate alcune leggi regionali di disciplina della materia, le quali hanno recepito la normativa nazionale prevedendo la regionalizzazione gratuita delle opere e dei beni previsti all'articolo 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 (c.d. opere bagnate) al termine dell’utenza, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, con la possibilità che venga riconosciuto un indennizzo per gli investimenti posti in essere a determinate condizioni; mentre per i beni diversi (c.d. opere asciutte) da quelli previsti al comma 1 del regio decreto richiamato, si prevede l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 e seguenti, del R.D. 1775/1933 e la corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999.

 

  1. Il valore di subentro nelle concessioni di impianti idroelettrici.

Da questo quadro normativo, possiamo dedurre che, il legislatore regionale, di concerto con il legislatore nazionale, per quanto attiene ai componenti degli impianti idroelettrici di cui all’art 25, comma 1, del R.D. 1775/1933 (c.d. opere bagnate), ha sancito il trasferimento della proprietà in capo alle regioni a titolo gratuito, salvo la possibilità di riconoscere un indennizzo pari al valore del bene non ammortizzato a carico del gestore entrate e a beneficio del gestore uscente in presenza di determinati requisiti.  Mentre per le opere non ricomprese nel predetto comma 1 dell’art. 25 (c.d. opere asciutte), il regime previsto è quello di cui al successivo comma 2 integrato, per quanto attiene a criteri di rimborso, dall’art 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999; dunque, per i beni non rientranti fra le c.d. opere bagnate del quale si prevede l’utilizzo nel progetto di concessione, vige a carico del gestore entrante l’onere di corrispondere al gestore uscente un prezzo determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata.

Sulla base del dato normativo sembra dunque possibile ritenere che il valore di subentro, benché non possa tener conto di eventuali rivalutazioni meramente finanziarie intervenute delle opere bagnate, per le opere asciutte possa altresì tener conto anche del valore delle stesse come indicato in bilancio e quindi come eventualmente rivalutato a seguito di sopravvenienze normative o incrementi meramente finanziari che non si siano tradotti in un effettivo aumento delle capacità produttive o distributive dell’impianto.

Tuttavia, anche se non operante nel ambito del valore di subentro da corrispondersi al concessionario uscente, sembra opportuno un richiamo del principio di remunerazione del patrimonio di matrice giurisprudenziale il quale in ogni caso contribuisce alla regolazione del mercato elettrico.

Infatti, in materia di definizione delle aliquote di integrazione tariffaria dovute alle cc.dd. “imprese elettriche minori” ai sensi dell'art 7 comma 3 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, vale a dire di quelle somme che dovrebbero servire a conservare l'equilibrio economico delle imprese elettriche rimaste operanti anche dopo la introduzione della c.d. tariffa unica, l’integrazione tariffaria deve avvenire “sulla base del bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici.”

Nella definizione delle controversie attinenti alla definizione delle aliquote di integrazione tariffaria tale principio ha assunto natura dirimente nei termini per cui dalla sua applicazione ne consegue che il riconoscimento della remunerazione del patrimonio non può tradursi in una indiscriminata remunerazione di esiti di operazioni sul capitale che non si riverberino in effettivi incrementi dei mezzi strumentali allo svolgimento dell'attività nel settore elettrico, e dunque si possono riconoscere solo gli incrementi di capitale effettivi, ossia gli effettivi apporti di mezzi di impresa capaci di assicurare gli obiettivi di efficienza gestionale e di miglioramento della qualità del servizio e non anche gli aumenti di capitale conseguenti ad operazioni di carattere meramente finanziario. Si evince che la ratio sottesa alla previsione di aliquote di integrazione tariffaria, similmente al meccanismo del valore di subentro, secondo un’interpretazione teleologica e sistematica mira a preservare l’operatore economico da oneri strutturali svantaggiosi presenti nel mercato di riferimento.[1]

Ora, per quanto qui di interesse, considerato quanto premesso in sede di quadro normativo e in particolare la disciplina delle modalità e dei criteri di determinazione del valore di subentro a beneficio del gestore uscente ai sensi dell’art. 12, comma 1-ter, lett. n) del D. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, alla luce del principio di remunerazione del patrimonio, ancorché sia stato applicato in sede di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria dovute alle cc.dd. “imprese elettriche minori” e non di definizione dei criteri di individuazione del valore di subentro a carico del gestore di una concessione idroelettrica entrante e a beneficio del gestore uscente, si ritiene che la determinazione del prezzo “sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili”, alla luce del principio richiamato, non potrebbe avere riguardo delle rivalutazioni dei beni intervenute in sede di bilancio ad opera di interventi meramente finanziari o rivalutazioni normative. Infatti, non sembra potersi escludere a priori l’operatività in via analogica del richiamato principio anche nella materia oggetto della presente indagine giuridica comunque animata da una simile ratio.

A questo punto, per comprendere se le rivalutazioni in bilancio di beni attinenti all’impianto idroelettrico oggetto di concessioni intervenute ad opera di sopravvenienze normative o rivalutazioni meramente finanziarie siano computabili ai fini della determinazione del valore di subentro, sembra opportuno porre l’attenzione alla regolamentazione di altri mercati dell’energia, ovvero del mercato del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale.

 

  1. Il servizio idrico integrato

La disciplina del servizio idrico integrato era posta all’art 113 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rubricato “Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”. Essa veniva riscritta dall’art 35 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), per poi essere nuovamente modificata con la riforma dei servizi pubblici locali attuata dal regolamento governativo di delegificazione n. 168 del 7 settembre 2010, emanato ai sensi del citato art. 23-bis, comma 10, del decreto legge n. 112/2010, come modificato dall’ art. 15 del decreto legge n. 135/2010.

Il regolamento, teso a implementare i principi comunitari in materia di attività economiche attinenti alla tutela della concorrenza e delle libertà fondamentali delle imprese, disciplina all’art. 10 la cessione dei beni in caso di subentro, la quale deve avvenire a titolo gratuito, libera da pesi e gravami, ma con la previsione di un indennizzo a beneficio del gestore uscente nel caso di beni non interamente ammortizzati. Infatti, il comma 2 prevede che “il gestore subentrante corrisponde al precedente gestore un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai beni stessi”.

Ciò riportato, benché la disciplina del servizio idrico integrato, nella parte in cui espressamente indica l’importo di subentro “pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato”, possa apparire dirimente per la questione giuridica da noi affrontata nel senso di non consentire di tenere in considerazione un’eventuale rivalutazione dei valori contabili, può tuttavia fungere solo da indice presuntivo dell’esistenza nell’ordinamento di un principio ostativo alla valorizzazione del valore formale dei beni in bilancio in sede di indennizzo da subentro, in quanto l’art 1, comma 3 del regolamento richiamato espressamente esclude dal suo campo di applicazione il servizio di distribuzione dell’energia elettrica e il servizio di distribuzione del gas naturale, come a voler evidenziare la particolarità del regime di disciplina del settore in questione, non suscettibile di porre un principio di ordine generale in materia dei mercati regolamentati dell’energia. Ci rivolgiamo dunque alla regolamentazione servizio di distribuzione del gas naturale per individuare l’esistenza di un principio per noi dirimente.

 

  1. La regolamentazione del servizio di distribuzione del gas naturale

Specularmente al mercato della distribuzione dell’energia elettrica, anche per la distribuzione del gas sin dagli anni 90 sono intervenute una serie di direttive comunitarie volte alla liberalizzazione del settore e all’apertura del mercato.

Con il D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 il legislatore ha dato attuazione alla direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144. L’art 14 di detta disciplina, come riformulato dal D.Lgs 1° giugno 2011, n. 93, pone le prescrizioni in materia di attività di distribuzione. Dai commi 8 e 9 possiamo apprendere che al termine della durata delle concessioni di distribuzione del gas naturale, “il valore di rimborso al gestore uscente è pari al valore delle immobilizzazioni nette di località del servizio di distribuzione e misura, relativo agli impianti la cui proprietà viene trasferita dal distributore uscente al nuovo gestore, incluse le immobilizzazioni in corso di realizzazione, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei contributi privati relativi ai cespiti di località, calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà.

La situazione a regime vigente prevede a carico del nuovo concessionario un indennizzo in favore del gestore uscente per quelle opere il cui ammortamento non si sia esaurito nel corso della precedente gestione. La previsione si giustifica in considerazione della ratio della disciplina, intesa - per naturali ragioni di equilibrio contrattuale e di non disincentivazione degli investimenti - a consentire al gestore uscente il recupero economico degli investimenti relativi alla realizzazione degli impianti di rete non ancora da lui ammortizzati, ponendone il rimborso a carico del nuovo gestore, sempreché questo ne acquisisca la proprietà, così essendo tenuto a sopportare i costi non ancora recuperati dal precedente concessionario.[2]

Il legislatore ha inteso dunque riferirsi alla RAB (Regulatory Asset Base), con ciò comportando che il rimborso dovrà essere determinato in base al criterio di regolazione tariffaria vigente al momento in cui è stata bandita la gara apparendo doveroso garantire al gestore uscente il rimborso contrattualmente determinato nel rispetto della legislazione vigente al momento della gara.

Ciò per quanto attiene alla regolamentazione a regime. Mentre, la disciplina del mercato dei servizi di distribuzione del gas naturale nel periodo transitorio era all’uopo prevista all’art 15 del richiamato D.Lgs. Per l’individuazione del valore di indennizzo a favore del gestore uscente, l’art 15, comma 5, dispone che per il periodo transitorio esso venisse calcolato nel rispetto di quanto previsto dalle convenzioni o dai contratti, purché stipulati antecedentemente al 12 novembre 2011, ovvero all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 12 novembre 2011, n. 226 [3]. La ratio della norma è evidente: si è voluto evitare che accordi stipulati successivamente all’entrata in vigore del Decreto Ministeriale ponessero nel nulla le previsioni in esso contenute. Per quanto non desumibile dalla volontà delle parti nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, il rimborso era altresì stabilito sulla base delle “Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale” di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Per il vero la versione originaria dell’art. 15, comma 5, del D.Lgs 23 maggio 2000, n. 164 indicava come criterio integrativo quanto previsto alle lettere a) e b) dell'art. 24 del R.D. 2578/1925 (il cosiddetto valore industriale residuo o V.I.R.). La novella legislativa, introdotta dall’ art. 1, comma 16, D.L. 23 145/2013 convertito con legge 9 del 21 febbraio 2014 n 9, ha modificato tali regole suppletive disponendo che il rimborso, in mancanza di specifiche indicazioni contenute nelle convenzioni, sia calcolato in base alle Linee Guida. Inspiegabilmente la norma non richiama il D.M. che pur regola dettagliatamente la materia; tuttavia, la corrispondenza tra la disciplina ivi contenuta e le richiamate Linee Guida rende irrilevante tale omissione.

Il D.M del 12 novembre 2011, n. 226, all’art 5, disciplina meticolosamente il rimborso al gestore uscente nel primo periodo, ossia nel periodo transitorio; mentre per il rimborso al gestore uscente nel periodo a regime prevede, all’art 6, un breve rimando ai criteri di valutazione previsti all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e sue modificazioni.

Parallelamente, le Linee guida, approvate con Decreto del Ministro dello sviluppo economico il 22 maggio 2014, dopo un’approfondita disanima delle ipotesi di applicabilità al paragrafo 2 la quale termina con l’affermazione che “le Linee Guida non si applicano a valutazioni del valore di rimborso a regime, a cui si applica la metodologia della regolazione tariffaria, ai sensi dell’articolo 14, comma 8, del D.Lgs. 164/00, come modificato dall’articolo 24, comma 1, del D.Lgs 93/2011”, stabiliscono al comma 5, come criterio integrativo delle disposizioni contrattuali eventualmente stipulate, che il valore di rimborso è calcolato tenendo conto del valore di ricostruzione a nuovo ridotto del computo del degrado dei componenti dell’impianto, deducendo dal valore industriale i contributi pubblici e privati, rivalutati e degradati secondo la regolazione tariffaria, ed è aggiunto il valore residuo dell’eventuale premio pagato dal distributore al Comune, rivalutato e opportunamente degradato.

Il comma 6, specifica che tale costo deve essere determinato tenendo conto dello stato di consistenza dell'impianto e applicando allo stesso i prezzari contenuti nei documenti contrattuali. Secondo quanto precisato al comma 7, qualora i documenti contrattuali non prevedano alcun prezzario, o si limitino al mero richiamo di un prezzario regionale o provinciale, devono utilizzarsi i prezzari applicabili per i lavori edili e per l’installazione di impianti tecnologici fissati dalla Camera di Commercio provinciale di competenza o, in mancanza di questi, occorre fare riferimento ai prezzari regionali.

In assenza di un’evidente soluzione di continuità tra il regime transitorio e la situazione a regime, sembra lecito desumere che, se nel regime transitorio il computo del valore di subentro avrebbe potuto tener conto dell’adeguamento dei prezzi in sede di calcolo del valore per la ricostruzione a nuovo solo in assenza di una precisa e completa previsione contrattuale in merito,  e nella situazione a regime il valore di subentro è pari al costo degli ammortamenti non ancora esauriti calcolato secondo la regolazione tariffaria vigente al momento della gara e alla consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà, sembra possibile affermare che, secondo un’interpretazione teleologica e sistematica del dettato normativo, non sembra possibile computare ai fini della determinazione del valore di subentro rivalutazioni in bilancio degli impianti dovute a sopravvenienze di norme o a investimenti meramente finanziari.

 

 

 

  1. Conclusione

In conclusione, considerato il quadro normativo in materia di distribuzione dell’energia elettrica, in un’ottica comparata con la regolamentazione del servizio idrico integrato e con la regolamentazione del servizio di distribuzione del gas, non è possibile evidenziare l’esistenza nell’ordinamento di un principio favorevole al riconoscimento di una rivalutazione formalistica che consenta la valorizzazione di incrementi meramente finanziari che non si sostanzino in effettivi apporti di mezzi d'impresa capaci di assicurare gli obiettivi di efficienza gestionale e di miglioramento della qualità del sevizio oggetto di concessione, ai fini del computo del valore di subentro; per converso un principio ostativo a tale riconoscimento risulterebbe avvalorato dalla giurisprudenza in materia di determinazione delle aliquote di integrazione tariffaria dovute alle cc.dd. “imprese elettriche minori”.

Inoltre, deve essere considerato che il prezzo pagato dal gestore entrante per acquisire gli impianti influisce sulle tariffe che pagheranno gli utenti del servizio: il risultato della valutazione del valore di subentro assume perciò una valenza pubblicistica. Perciò avuto riguardo ai criteri di computo del rimborso del valore aggiunto in favore del gestore uscente anche del servizio idrico integrato, in particolare alla disciplina di cui all’art 10, comma 2, del D.P.R. del 7 settembre 2010, n. 168, nella parte in cui affida la determinazione del valore di subentro a “un importo pari al valore contabile originario non ancora ammortizzato”, nonché dei servizi di distribuzione del gas naturale, tanto nel periodo transitorio con la disciplina di cui all’art 5 del D.M del 12 novembre 2011, n. 226, e con il paragrafo 5 delle Linee guida, in particolare laddove basano il criterio di calcolo sul “valore di ricostruzione a nuovo dell’impianto”,  quanto nella situazione a regime di cui all’art 14, comma 8, del D.Lgs 164/00, in particolare nella parte in cui afferma che il prezzo sia pari al valore delle immobilizzazioni, “calcolato secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente e sulla base della consistenza degli impianti al momento del trasferimento della proprietà”, non sembra possibile desumere un principio favorevole alla computabilità, nella determinazione del valore di subentro da corrispondere a beneficio del gestore di impianti idroelettrici entrante, della rivalutazione in bilancio dei componenti degli impianti oggetto di concessione operata a seguito di sopravvenienze normative o di investimenti meramente finanziari.

 

[1] Si vd. Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1598, del 19-03-2013

[2] Consiglio di Stato sez. V, sentenza n.3873, 16/06/2020

[3] Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222