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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



L’arresto in itinere del procedimento pregiudiziale. Detronizzazione di competenze o coordinamento giudiziario?

Di Gaia Troisi.
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NOTA A CONSIGLIO STATO, SEZIONE QUINTA,

ORDINANZA 30 settembre 2019, n. 6551

L’arresto in itinere del procedimento pregiudiziale.

Detronizzazione di competenze o coordinamento giudiziario?

 

A cura di GAIA TROISI

 

 

Il contributo in esame si propone di sciogliere gli insidiosi nodi ermeneutici avvolti intorno a un solo quesito: acclarare la legittimità del ritiro, a cura di un giudice nazionale, di una domanda di pronuncia pregiudiziale già rivolta alla Corte di Giustizia.

Trattasi, in altri termini, di ridefinire i contorni di discrezionale operatività della giurisdizione domestica, allo scopo di scongiurare il rischio che un sano e auspicabile dialogo tra Corti possa tradursi in un’erosione di competenze.

Avuto riguardo al factum occorso nella vicenda, l’appellante S. s.r.l. aveva preso parte a una procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico presso la città di B. .

Avverso il provvedimento espulsivo la partecipante proponeva ricorso innanzi al T.A.R. territorialmente competente; tuttavia, anche in tale sede le sorti giudiziarie avevano in serbo un’ulteriore serrata d’uscio.

Con rituale atto di appello la S. s.r.l. invocava la riforma della pronuncia resa in primo grado; tuttavia, la Sezione adìta disponeva la sospensione del giudizio, rimettendo la questio pervenuta all’attenzione della Corte di Giustizia[1].

Sorprendentemente, alle stesse sorti soggiaceva la determinazione del Giudice europeo, per effetto della contestuale pendenza di un gravame vertente sul medesimo thema decidendum, sul quale poi era addivenuto a un epilogo definitorio.

Sicché, il Comune di B. – parte intimata – promuoveva il ritiro della domanda pregiudiziale, stante la caducazione dei motivi che l’avevano resa necessaria, ancorché la sopravvenuta inopportunità della sospensione del giudizio, la quale avrebbe sortito (quale unico effetto) un’improvvida dilatazione dei tempi processuali.

Orbene, tra l’istanza di ritiro e il suo rituale iter di accoglimento si frapponeva un ostacolo innestato dalla S. s.r.l., la quale denunciava l’inammissibilità della richiesta per violazione degli artt. 55 e 100 del regolamento di procedura della Corte di Giustizia, norma che precluderebbe alle parti di un giudizio di promuovere atti di impulso riferibili, anche indirettamente, alla decisione sulla prosecuzione del giudizio.

Premesso quanto sinora esposto, il supremo Consesso di Palazzo Spada, ritenendo che l’istanza di ritiro formulata dal Comune di B. fosse meritevole di accoglimento, deduceva le osservazioni che seguono, compendiabili in tre punti salienti.

Il primo enunciato meritevole di riflessione investe il combinato disposto dell’art. 78 c.p.a. con l’art. 298, comma 1, c.p.c., dal quale emergerebbe un evidente veto al compimento di atti del procedimento nel corso della sospensione di un giudizio.

Ciò posto, a ben vedere, l’istanza con la quale una parte invoca il ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale non integra di per sé un atto del procedimento stricto sensu, ma piuttosto un elemento sostanziale e doveroso del procedimento incidentale, giammai precluso alle parti in causa.

Il secondo assunto da analizzare concerne l’asserita lesione dell’art. 100 del Regolamento di procedura della Corte di Giustizia, censura (quest’ultima) sfociata in un’ulteriore disfatta dialettica.

Invero, tale norma assolve al precipuo compito di eleggere il Giudice europeo quale dominus della sede pregiudiziale fintantoché l’autorità giudiziaria nazionale non ritiri la sua domanda.

Trattasi, in altri termini, di un cammino ampiamente percorribile sino al perfezionamento della notifica, in favore degli interessati, della domanda di pronuncia pregiudiziale.

D’altronde, osservava il Collegio, atteso che il mònito della Corte non può prescindere dall’effettiva pendenza di un giudizio innanzi al giudice di rinvio, compete a quest’ultimo renderla edotta di qualsiasi evento incidentale frattanto occorso, dal quale possa discendere la caducazione del giudizio, ovvero una rinunzia alla decisione.

Il terzo profilo, in parte qua intimamente connesso ai precedenti e per questo da essi assorbito, affronta l’insopprimibile necessità di contemperamento dell’agire giudiziario – in qualunque sede voglia estrinsecarsi la sua attività – con l’art. 111, comma 2, Cost., atto a consacrare il baluardo della ragionevole durata del processo.

Invero, l’accoglimento dell’opposta soluzione ermeneutica (circa l’inammissibilità della revoca della domanda di pronuncia pregiudiziale) condurrebbe a un’ingiustificabile lesione di tale principio; senza contare l’infruttuoso aggravio per la Corte di rendere pronuncia su una contesa già compiutamente definita.

Concludendo, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, accoglie l’istanza di ritiro della domanda di pronuncia pregiudiziale, disponendo la trasmissione del provvedimento alla Cancelleria della Corte di Giustizia.

Orbene, a un’approfondita analisi della vicenda sin qui esposta è ragionevole ritenere che la risoluzione cui è pervenuto il Supremo Consesso di Palazzo Spada non avrebbe potuto condurre a un esito alternativo.

D’altronde, i riferimenti legislativi, la prassi giudiziaria e, a ben vedere, anche il buon senso continuano a dimostrare l’esigenza di investire i singoli giudici nazionali dell’egida del rinvio pregiudiziale, quanto meno nella sua fase propulsiva.

Soltanto costoro infatti, in virtù della posizione privilegiata di cui godono di adiacenza ai fatti di causa potenzialmente minacciosi per l’eurodiritto, possono valutare la concreta doverosità di avvio dello strumento pregiudiziale.

Peraltro, il pacifico dialogo tra autorità giudiziarie – sia pur poste a livelli distinti – esclude che la Corte di Giustizia possa sindacare le motivazioni del provvedimento di rinvio e la pertinenza delle questioni ivi contenute; sicché, per analogia, lo stesso potere dovrebbe esserle precluso avuto riguardo all’arresto in itinere del procedimento a cura del giudice di rinvio.

[1] Sul punto, in omaggio a insopprimibili esigenze di chiarezza espositiva, si riportano i termini della questione formulati in sede di rinvio pregiudiziale: se il diritto e i princìpi euro-unitari ostano a una normativa nazionale, quale quella italiana, la quale (definita quale causa di esclusione obbligatoria di un operatore economico il “grave illecito professionale”) statuisca che, nel caso in cui l’illecito professionale abbia causato la risoluzione anticipata di un contratto di appalto, l’operatore possa essere escluso solo se la risoluzione non è contestata o è confermata all’esito di un giudizio.