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Anno XVII - n. 02 - Febbraio 2025

  Studi



Sul termine di rimozione delle cause d’ineleggibilità in caso di interruzione anticipata della legislatura regionale.

Di Gaetano Armao.
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Sul termine di rimozione delle cause d’ineleggibilità in caso di interruzione anticipata della legislatura regionale.

 

Di Gaetano Armao*

 

Abstract

La nota approfondisce la questione - oggetto della sentenza del Tribunale di Palermo Sez. I civ., 27 maggio 2024, n. 3323 - concernente gli effetti delle dimissioni del Presidente della Regione ed il conseguente scioglimento dell’organo consiliare regionale (nel caso di specie l’Assemblea regionale siciliana), sull’applicazione del termine (ordinario o abbreviato) per la rimozione delle cause d’ineleggibilità da parte dei candidati al parlamento regionale. Dimissioni e scioglimento che nel caso di intervenuta interruzione anticipata della legislatura regionale intervenuti, quando siano già spirati i termini ordinari previsti dalla normativa di settore (180 e 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale) per la rimozione delle condizioni di ineleggibilità da parte dei candidati.

 

The essay analyse the issue - the subject of the ruling of the Court of Palermo, Civil Section I, 27 May 2024, no. 3323 - concerning the effects of the resignation of the President of the Region and the consequent dissolution of the regional council body (in this case the Sicilian Regional Assembly), on the application of the term (ordinary or abbreviated) for the removal of the causes of ineligibility by candidates to the regional parliament. Resignation and dissolution that in the event of early interruption of the regional legislature occurred, when the ordinary terms provided for by the sector legislation have already expired (180 and 90 days before the completion of a five-year period from the date of the previous regional election) for the removal of the conditions of ineligibility by candidates.

 

Sommario. 1. Il caso. - 2 I tempi per la rimozione delle cause d’ineleggibilità e la preminenza delle norme in tema di elettorato passivo. 3. Considerazioni critiche.

 

  1. In un aureo contributo sul ragionamento giuridico, Giuseppe Terranova sottolineava come piuttosto che il conflitto tra precetti sia il contrasto tra principi (siano essi espliciti o impliciti) che rende gravosa l’attività dell’interprete e complessa la ponderazione che ne deve costituire l’elaborazione e corroborarne l’approdo ermeneutico[1]. E, ci si permette di aggiungere, tale travaglio appare ancora più arduo quanto tale bilanciamento riguarda principi costituzionali e diritti fondamentali, connotati da profili estesi quanto da confini cangianti e mutevoli.

Nel giudizio in esame, ex artt. 22 d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies e ss. c.p.c., si confrontano due principi, peraltro costituzionalmente sanciti, ed alcuni conseguenti corollari: da un lato, il diritto di elettorato passivo e la conseguente necessità di stretta interpretazione delle relative previsioni normative. Dall’altro, la libera formazione della volontà popolare nelle elezioni, con la conseguente preclusione nei confronti di coloro che ricoprano un determinato incarico pubblico di trarne profitto, in termini d’incremento del consenso elettorale, proprio attraverso un esercizio, anche potenziale, della “captatio benevolentiae” e tale da arrecare un vulnus alla par condicio dei candidati nella contesa elettorale.

La sentenza che si annota in termini critici, ha raggiunto un bilanciamento di tali principi ritenendo preminente il primo tra i diritti indicati e sulla base di un’interpretazione letterale.

Il Giudice palermitano interviene infatti su una questione di diritto insorta in ordine all’applicazione del termine di rimozione delle cause d’ineleggibilità da parte dei candidati nel caso di intervenuta interruzione anticipata della legislatura regionale, quando, tuttavia, siano già spirati i termini ordinari previsti dalla normativa di settore (artt. 8, secondo comma e 10 secondo comma, della l.r. n. 29 del 1951 e s.m.i., rispettivamente 180 e 90 giorni prima del compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale, nel caso di specie il termine sarebbe stato il primo).

Appare utile ricordare che le elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell’Assemblea regionale del 25 settembre 2022 si sono svolte anticipatamente rispetto all’ordinaria conclusione della XVII legislatura (4 novembre 2022) (dies ad quem del semestre o trimestre ordinario).

Il Presidente della Regione Siciliana ha infatti ritenuto di presentare le dimissioni a soli tre mesi dal termine naturale, determinando, in tal guisa, la conclusione anticipata della legislatura[2], e quindi quando era già spirato il termine ordinario prescritto. Nel caso della naturale conclusione della legislatura, il termine per la rimozione della causa di ineleggibilità nella quale sarebbe incorso il parlamentare del quale è stata invocata la illegittimità dell’impugnazione sarebbe stato quello dei centottanta giorni “dal compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale” (art. 8 secondo comma, l.r. n. 29 del 1951)[3].

È principio generale dell’ordinamento, infatti, quello secondo il quale sussistono condizioni di ineleggibilità: “qualora le attività o le funzioni svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari situazioni delle regioni, possano turbare o condizionare in modo diretto la libera decisione di voto degli elettori ovvero possano violare la parità di accesso alle cariche elettive rispetto agli altri candidati” (art. , primo comma, lett. a), l. n. 2 luglio 2004, n. 165)[4].

A questo riguardo, giova ricordare che per cessazione delle funzioni, ai fini del venir meno di una causa di ineleggibilità, giusta il terzo comma del medesimo art. 8 prima citato, deve intendersi: “l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, dalla formale presentazione delle dimissioni; e negli altri casi dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa” e non solo l’adozione di atti formali o peggio ancora soprassessori.

Secondo il Tribunale palermitano la circostanza che il candidato sia posto in aspettativa nel (solo) rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali consentirebbe comunque di superere i limiti prescritti dal legislatore e quelli scaturenti da un’interpretazione sistematica della materia a tutela del libero esercizio del diritto di voto degli elettori.

A tale riguardo è stato infatti ritenuto che l’operatività dell'art. 10 bis non sia limitata alle “sole ipotesi in cui lo scioglimento anticipato della legislatura avvenga prima dei 180 o dei 90 giorni rispettivamente previsti dagli artt. 8 comma 2. e 10 comma 2” della citata normativa regionale, ma anche successivamente in guisa da “funzionare come una sorta di rimessione in termini per il candidato che, spirato il predetto termine ordinario di 180 o 90 giorni previsto per l'ipotesi fisiologica di elezioni svolte in coincidenza con la conclusione ordinaria della legislatura, voglia approfittare”. A dire del medesimo giudice nessuna norma di legge autorizzerebbe una diversa interpretazione.

In tal senso il Giudice ha posto a base del proprio convincimento l’interpretazione offerta dalla Corte d’Appello di Palermo (ma tra gli obiter dicta vertendo la questione su diversa fattispecie) che, con la sentenza del 22 febbraio 2024, n.301/2024, ha ritenuto eleggibile un candidato eletto che ha cessato dall'esercizio delle funzioni nell'estate del 2022, rilevando come “sia la data di presentazione delle dimissioni (26 luglio 2022), che quella di presentazione della richiesta di modifica dei componenti del CdA (2 agosto 2022)” fossero “anteriori perfino alla data di indizione dei comizi elettorali”, e, dunque, ritenendo preminente l’ultima data richiamata “ai fini della valutazione della tempestività della rimozione della causa di ineleggibilità, piuttosto che quella del rispetto dei 90 o 180 giorni anteriori alla scadenza ordinaria della legislatura[5].

Una lettura meramente formale della previsione in esame, come quella adottata dal Tribunale, anche in forza del criterio della norma speciale e di maggior favore per l’elettorato passivo, impone di ritenere che nel caso che ci occupa possa trovare applicazione la disposizione di favore di cui al citato art. 10-bis della l.r. n. 29 del 1951, e, segnatamente, avuto riguardo alla fattispecie in esame, la tempestività dell’effettiva cessazione della carica o delle funzioni entro il termine abbreviato del 20 agosto 2022[6].

 La ricostruzione svolta dal Giudice di Palermo non appare condivisibile poiché accedendo da una mera interpretazione letterale della parola “tutte” menzionata dal citato art. 10 bis[7], che deve intendersi riferita all’esigenza di ricomprendere integralmente le diverse tipologie di cause di ineleggibilità, la estende prescindendo dal considerare il sistema di garanzie che deve presiedere al corretto ed ordinato svolgimento della competizione elettorale e quindi lo stesso criterio interpretativo teleologico.

In merito, invece, un’interpretazione sistematica e teleologica della disciplina in materia, correlata all’applicazione dei principi generali in materia di disposizioni sulle cause di ineleggibilità e sulla esigenza irrinunciabile della loro tempestiva rimozione avrebbe dovuto indurre a ritenere inapplicabile l’art. 10-bis della l.r. 20 marzo 1951, n. 29 alle elezioni del Presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell’Assemblea regionale del 25 settembre 2022.

Giova ricordare che giusta la norma in argomento viene disciplinata la peculiare fattispecie concernente i termini abbreviati.

Nel caso di conclusione anticipata della legislatura regionale (contemporanee dimissioni della maggioranza dei deputati regionali, approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente, revoca, impedimento permanente, morte o dimissioni di quest’ultimo), le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla normativa di settore non possono ritenersi applicabili nei confronti di “coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”.

Appare, quindi, di tutta evidenza che l’obiettivo della norma sia quello di garantire il libero svolgimento della competizione elettorale senza che soggetti che rivestano cariche che danno luogo all’ineleggibilità possano svolgere attività di raccolta del consenso esercitando forme di “captatio benevolentiae” o il “metus publicae potestatis”, ossia di influenza sulla libera e trasparente formazione del consenso popolare nella competizione elettorale.

 

  1. 2. Le cause di ineleggibilità, sancite dall’ordinamento sia statale che da quello regionale siciliano, sono stabilite allo scopo di garantire l’eguale e libera espressione del voto e quindi dell’elettorato attivo e ciò nel rispetto dall’ 48, secondo comma, primo periodo, e 51, primo comma, Cost., rispetto a qualsiasi possibilità del citato “metus potestatis”, dovendosi ritenere volte a garantire pari opportunità tra coloro che concorrono alle cariche pubbliche (Corte Cost. n. 84 del 2006)[8].

Infatti, coloro che ricoprono un incarico pubblico o una pubblica funzione rilevante sul piano amministrativo, politico o istituzionale, possono trarne immediato beneficio, in termini di prestigio personale e d’incremento del consenso elettorale, proprio attraverso un esercizio, anche potenziale, della già menzionata “captatio benevolentiae”.

Ed è proprio in tale profilo che risiede la nota distinzione di regime dell’istituto in questione rispetto a quello dell’incompatibilità, che è volta, invece, a scongiurare il conflitto di interessi nel quale venga a trovarsi il soggetto che sia stato eletto ad una carica rispetto ad altra carica rivestita, di per sé ritenuta inidonea dal legislatore ad incidere, alterandone anche solo potenzialmente gli esiti, sul confronto elettorale ed arrecando un vulnus alla par condicio tra i candidati (Cass. nn. 2006/22280; 2010/12563), nonché al libero esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini-elettori.

Il principio della libera formazione della volontà popolare nelle elezioni deve ritenersi talmente preminente da giungere a comprimere non solo l’attività di coloro che si candidano alle elezioni e rivestono cariche amministrative, ma assurge, addirittura, a vincolo per il legislatore regionale.    

Da qui le pronunce del Giudice delle leggi che hanno ritenuto illegittima, sotto il profilo costituzionale, addirittura una legge regionale, adottata in prossimità dell’elezione del nuovo consiglio, configurando tale intervento legislativo una patente violazione del principio costituzionalmente tutelato della rappresentatività e del rispetto della volontà del corpo elettorale, come tale espressione di evidente “captatio benevolentiae” degli elettori, in assenza dei requisiti di urgenza e indifferibilità che avrebbero potuto giustificarne l’approvazione (Corte cost. sent. n. 68 del 2010 e n. 243 del 2016).

In questa propositiva non si intende in alcun modo revocare in dubbio il consolidato orientamento, invero ricordato dal medesimo Tribunale di Palermo, Sez. I civ., con la sentenza n. 387 del 2024, alla stregua del quale l’elettorato passivo va inquadrato tra i diritti politici fondamentali con il conseguente divieto di interpretazione analogica in materia di cause di ineleggibilità, ritenute eccezionali e, pertanto, di stretta interpretazione, limitando il diritto soggettivo fondamentale di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizione di eguaglianza (art. 51 Cost.).

Resta, tuttavia, incontroverso che le relative disposizioni possono essere interpretate, nel rispetto del canone della ragionevolezza, in senso "estensivo" rispetto alla mera interpretazione letterale della norma. In linea con il consolidato orientamento ermeneutico del Giudice di nomofilachia va, altresì, ritenuto che il carattere eccezionale delle norme limitanti l’eleggibilità precluda l’interpretazione analogica, ma non quella estensiva, che non altera la portata delle disposizioni, ma è diretta ad identificarne il contenuto in base alla ratio delle disposizioni (Cass. civ. I, n. 3245 del 1977, n. 12806 del 2004) ai sensi degli artt. 12 e 14 disp. prel. c.c.

 

  1. 3. Per trarre una prima conclusione, quindi, in termini di bilanciamento tra principi dell’ordinamento: se non può revocarsi in dubbio che l’elettorato passivo costituisca un diritto fondamentale, che ogni cittadino deve poter esercitare in condizioni di uguaglianza, risulta parimenti incontroverso (Cass. n. 5449 del 2005) che ineleggibilità ed incompatibilità costituiscano puntuali e ragionevoli limiti al libero esercizio di tale diritto, di guisa che le relative ipotesi stabilite dal legislatore, sebbene in termini indispensabili, hanno quale finalità quella di garantire, a monte, la par condicio nello svolgimento del confronto elettorale ed, a valle, l’imparzialità ed il buon andamento dell’amministrazione (Corte cost. n. 162 del 2019).

Alla stregua degli approdi della giurisprudenza richiamata, nell'ambito degli interessi posti a base della disciplina delle condizioni di ineleggibilità ragionevolmente apprezzati dal legislatore siciliano, va annoverato il rischio che l'esercizio della carica rivestita determini indebite pressioni sulla competizione elettorale alterandone gli esiti mediante l’influenza captativa sugli elettori, in guisa da garantire l’obiettivo del “corretto andamento dei pubblici uffici ricoperti dagli aspiranti candidati; e questo proprio perché il naturale carattere bilaterale dell'ineleggibilità finisce con il tutelare, attraverso il divieto a candidarsi in determinate condizioni, non solo la carica per la quale l'elezione é disposta, ma anche la carica il cui esercizio é ritenuto incompatibile con la candidatura in questione” (Corte cost. n. 276 del 1997, da ultimo, Corte d’Appello Palermo, I, n. 285 del 2024).

Impregiudicato quindi le garanzie del diritto di elettorato passivo (per il quale vige pur sempre il principio alla stregua del quale l’eleggibilità è la regola, l’ineleggibilità l’eccezione) - lo si è ricordato con riferimento alla consolidata giurisprudenza - non può tuttavia revocarsi in dubbio la sicura preminenza del principio di garanzia per il corretto e libero svolgimento delle elezioni e dell’imparziale esercizio delle funzioni pubbliche. Ma di tale bilanciamento, tuttavia, si rinviene solo qualche traccia nel ragionamento del giudice nella sentenza in commento.

Dall’assunto posto a base della statuizione discende quindi, con riguardo alla fattispecie in esame, che nel caso in cui le dimissioni del Presidente della Regione ed il conseguente scioglimento dell’ARS intervengano quando siano già decorsi i centottanta (o novanta per talune fattispecie) giorni “dal compimento di un quinquennio dalla data della precedente elezione regionale”, debba necessariamente trovare applicazione la disposizione di favore di cui all’art. 10-bis l.r. n. 29 del 1951 e s.m.i. nel rispetto del criterio ermeneutico letterale (come ricordato la lettura onnicomprensiva della parola “tutte”) e della carenza di una disposizione che testualmente sancisca il contrario.

Ma a tale conclusione non si può aderire ed in tal senso militano non solo le richiamate ragioni di ordine testuale e sistematico, ma sopratutto quelle di ordine teleologico, peraltro già chiare in giurisprudenza.

A questo riguardo soccorre infatti una nota pronuncia della Suprema Corte di Cassazione (sez. I civile, 24 marzo 2011, n. 6845) la quale, seppur relativa alla disciplina legislativa di altra Regione (l.r. Sardegna. 10 luglio 2008, n. 1, art. 25, commi 2 e 3), attiene tuttavia a fattispecie del tutto analoga e che ha opportunamente ritenuto preminente il criterio ermeneutico teleologico[9].

Sicché, tornando alla disposizione regionale siciliana in argomento (art. 10 bis) se non dovesse trovare applicazione il decorso del termine più rigoroso dei centottanta giorni dalla conclusione della legislatura, - così come statuito dal giudice nella sentenza in commento -, entro tale periodo rientrerebbe nel mero arbitrio del Presidente della Regione (o della maggioranza dei deputati), attraverso le proprie dimissioni, di rimettere in termini potenziali candidati interessati e già passibili di ineleggibilità[10].

Il che configura un evidente aggiramento della previsione di garanzia introdotta dal legislatore regionale per le finalità declinate ed un sicuro pregiudizio alla libera formazione del consenso d al corretto svolgimento della competizione elettorale in alcun modo considerata nella prospettazione posta a base della sentenza in commento.

In altre parole, considerare il termine a regime entro il quale rimuovere la causa di ineleggibilità come invalicabile, anche nel caso di conclusione anticipata della legislatura intervenuta dopo che esso sia spirato termine, consente di far prevalere le ragioni di supremo interesse pubblico e trasparenza della competizione elettorale, sulle norme, pur di stretta interpretazione, quali quelle in tema di elettorato passivo.

Né può trascurarsi la circostanza che nel caso di specie, decorso il termine semestrale ordinario anteriore allo scadere del quinquennio della legislatura, il potenziale candidato ineleggibile abbia deliberatamente ritenuto di non rimuovere, tempestivamente ed effettivamente, la causa d’ineleggibilità, con ciò manifestando, per facta concludentiae, la convinzione di non ritenere sussistente l’ineleggibilità stessa. Non si comprende poi perché, solo successivamente (e quindi tardivamente) possa ritenersi rimovibile tale causa all’imprevisto ed imprevedibile sopravvenire della fattispecie di cui all’art. 10-bis l.r. n. 29 del 1951, con l’evidente conseguenza di conservare la carica e/o le funzioni causative dell’ ineleggibilità quando il semestre (o per altre cause di ineleggibilità trimestrale) indicato dalla legge sia già in buona parte consumato.

In altre parole, quel che ha inteso stabilire il legislatore è un termine insormontabile e di garanzia per la rimozione delle cause di ineleggibilità ed il conseguente corretto e trasparente svolgimento della competizione elettorale al riparo dal potenzialmente vulnus determinato dal mantenimento di cariche pubbliche che ne potrebbero inficiare gli esiti.

In tal guisa, quindi, la norma speciale di cui alla disposizione citata dell’art. 10-bis, deve invece ritenersi possa operare soltanto se le dimissioni del Presidente, o le altre cause di conclusione anticipata della legislatura individuate dall’ordinamento, intervengano prima dell’inizio della decorrenza dell’indicato periodo semestrale (o trimestrale a seconda delle fattispecie) antecedente alla naturale scadenza del quinquennio.

La conclusione prospettata determina, in particolare, che per le elezioni del Presidente della Regione e dei deputati dell’ARS nel caso di interruzione anticipata della legislatura decorsi i termini ordinari di rimozione delle cause di ineleggibilità di cui agli artt. artt. 8, secondo comma e 10 secondo comma, della l.r. n. 29 del 1951 e s.m.i., al contrario di quanto statuito dal giudice con la sentenza annotata, le cause di ineleggibilità non possano poi considerarsi effettivamente ed improrogabilmente rimosse.

Nel caso, invece, in cui un candidato alle medesime elezioni abbia rimosso una causa di ineleggibilità entro il più breve termine stabilito dall’art. 10-bis della medesima normativa deve ritenersi sussistente la nullità dell’elezione e la decadenza dalla carica assunta del soggetto la cui candidatura è stata presentata, e parte della campagna elettorale svolta, in costanza di causa di ineleggibilità, non avendo tempestivamente adempiuto all’inderogabile prescrizione di legge.

 

 

Tribunale di Palermo, Sez. I civ., 27 maggio 2024, n. 3323. Pres. F. Micela, rel. G. Giammona, S.O.P. (Avv. S.O.R.) c. S. G. (Avv. G. R., G.I., S.G.V.) e nei confronti di Assemblea regionale siciliana, Presidenza Regione Siciliana, Uff. centr. reg. presso Corte d’Appello di Palermo, e con l’int. del P.M.

 

È eleggibile all’Assemblea regionale siciliana il candidato che rimuova la carica ostativa dell’eleggibilità nel termine breve di 90 giorni previsto dall’articolo 10 bis della l.r. n. 29 del 1951 e s.m.i. a seguito dell’interruzione anticipata della legislatura, ancorché siano già decorsi i 180 giorni anteriori alla conclusione della legislatura previsti in termini ordinari dalla medesima normativa regionale.

 

omissis

MOTIVI DELLA DECISIONE

  1. Con ricorso ex artt. 22 D.Lgs. 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 12/3/2024, P.S.O., premettendo di essere risultato il secondo dei non eletti alle elezioni dei Deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana del 25/9/2022 nel Collegio Circoscrizionale Provinciale di omissis, lista n. 1 “omissis”, e che il candidato G.S., primo dei non eletti, era subentrato nella carica di deputato regionale a V.D.M., dichiarato ineleggibile con pronuncia del Tribunale di Palermo confermata dalla Corte di Appello di Palermo, chiedeva accertarsi e dichiararsi la ineleggibilità e/o incandidabilità del predetto G., con decadenza dello stesso da tale carica, e, per l'effetto, correggersi il risultato delle elezioni, con sostituzione del ricorrente al G. e proclamazione del primo a consigliere e/o deputato nella XVIII legislatura della Regione Siciliana.

A sostegno del ricorso, il P. esponeva: che il G., dirigente della Regione Siciliana omissis, era stato collocato in aspettativa soltanto in data 19/8/2022, e che, quindi, non risultava rispettato il termine di 180 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (4/11/2022) prescritto dall'art. 8 L.R. n. 29/1951 per privare di effetto la causa di ineleggibilità, né l'analogo termine di 90 giorni prescritto dall'art. 10 L.R. cit.; che non poteva ritenersi applicabile in favore del G. l'art. 10 bis della predetta legge (“Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura”), in quanto lo stesso risultava già decaduto dalla possibilità di porsi in aspettativa, avendo superato i termini perentori di 180 o 90 giorni sopra indicati; che, in ogni caso, il provvedimento di collocamento in aspettativa del G. (D.D.S. n. omissis) era affetto da nullità, in quanto, per un verso, era stato emesso “per cariche pubbliche elettive” ai sensi dell'art. 35 comma I del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana del 25/1/2022, piuttosto che ai sensi dell'art. 33 comma I di detto Contratto (“per esigenze personali”), e risultava sprovvisto del nulla osta del datore di lavoro (e, segnatamente, del Segretario Generale della Presidenza della Regione, omissis), chiamato a valutare la compatibilità della aspettativa richiesta con le esigenze organizzative o di servizio, e, per altro verso, per impossibilità giuridica dell'oggetto, essendo stato concesso in ragione di un presupposto inesistente, non rivestendo il G. in quel momento alcuna “carica pubblica elettiva”; che, inoltre, durante l'intero periodo della campagna elettorale, il G. aveva continuato a ricoprire e ad esercitare le funzioni di RUP (responsabile unico del procedimento) e di DEC (direttore esecuzione contratto) presso la stessa omissis in cui ricopriva le funzioni di dirigente.

Con comparsa di risposta depositata il 7/5/2024 si costituiva in giudizio G.S., il quale chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso. In particolare, il G. contestava, anzitutto, di essere un dirigente apicale della Regione Siciliana, in quanto preposto ad una semplice unità operativa di base (quella dei “servizi interni presso la sede di Catania della Segreteria Generale”), e, quindi, negava l'applicabilità dell'art. 8 comma I lettere d) ed e) L.R. 29/1951; in secondo luogo, invocava l'applicazione dell'art. 10 bis L.R. cit., essendosi posto in aspettativa con decorrenza 19/8/2022 e, quindi, nel rispetto del termine di 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (intervenuta il 10/8/2022) prescritto da tale disposizione per le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura; osservava, in terzo luogo, che, al momento del verificarsi dell'evento che aveva determinato le elezioni anticipate (costituito dalle dimissioni del Presidente della Regione S.M., intervenute il 4/8/2022), non risultava ancora spirato il termine ex art. 10 L.R. cit. di 90 giorni prima della scadenza naturale della legislatura (prevista per il 4/11/2022), termine scaduto piuttosto il 6/8/2022; eccepiva, in quarto luogo, l'inammissibilità ed infondatezza del rilievo di nullità del provvedimento di concessione dell'aspettativa (D.D.S. omissis), deducendo la carenza di interesse in capo al ricorrente, e, nel merito, evidenziando che trattavasi di atto vincolato, il quale aveva raggiunto

immediatamente il proprio scopo e consumato i propri effetti, non avendo effettivamente il G. svolto, per tutto il periodo dell'aspettativa (protrattosi fino al 25/9/2022), le funzioni connesse al proprio incarico dirigenziale (ivi comprese quelle connesse di RUP o DEC) né percepito la relativa retribuzione; in via subordinata, per l'ipotesi di ritenuta non applicabilità dell'art. 10 bis L.R. 29/1951, chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 comma II e dell'art. 10 comma II per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost.

Con memoria depositata il 13/5/2024 si costituiva l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva della Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo. 

All'udienza del 24/5/2024, le parti discutevano la causa, insistendo nei rispettivi atti difensivi. Il PM concludeva per il rigetto del ricorso ed il Collegio tratteneva la causa in decisione.

  1. Va, anzitutto, esaminata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Avvocatura dello Stato nell'interesse dell'Assemblea Regionale Siciliana, della Presidenza della Regione Siciliana e dell'Ufficio Elettorale Centrale Regionale presso la Corte d'Appello di Palermo.

Tale eccezione risulta fondata: invero, la chiamata in giudizio di tali Enti, in assenza di domande specifiche rivolte nei loro confronti, assume la veste di mera litis denuntiatio per i conseguenti eventuali adempimenti derivanti dalla definizione del giudizio. 

  1. Nel merito, occorre prendere le mosse dalla seguente incontestabile premessa: le elezioni regionali siciliane del 25/9/2022 sono state determinate – ai sensi dell'art. 10 comma II dello Statuto speciale della Regione Siciliana (in caso di dimissioni, di rimozione, di impedimento permanente o di morte del Presidente della Regione, si procede alla nuova e contestuale elezione dell'Assemblea regionale e del Presidente della Regione entro i successivi tre mesi”) – dalle dimissioni del Presidente della Regione S.M. intervenute il 4/8/2022, dalle quali è scaturita la convocazione dei comizi elettorali, giusta decreto dello stesso Presidente M., fatto oggetto di pubblicazione nella GURS del 10/8/2022.

Si è pertanto pacificamente verificata un'ipotesi di conclusione anticipata della  legislatura: la conclusione della XVII legislatura, invero, avrebbe dovuto coincidere con il giorno 4/11/2022, data in cui si sarebbe completato il quinquennio rispetto alla data di svolgimento delle precedenti elezioni (5/11/2017), mentre, a causa delle dimissioni del Presidente della Regione rassegnate il 4/8/2022, la legislatura in questione si è conclusa anticipatamente, con conseguente pubblicazione in data 10/8/2022 del decreto presidenziale di convocazione dei comizi elettorali.

Ebbene, la conclusione anticipata della legislatura determina, ai fini del computo del termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità, l'applicazione dell'art. 10 bis L.R. n. 29/1951 (rubricato Termini abbreviati in caso di conclusione anticipata della legislatura”), il quale così statuisce: in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi  elettorali”.

Pertanto, dato il chiaro tenore letterale della disposizione in commento, in tutte le ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, indipendentemente dal momento in cui tale evento si verifichi - se, cioè, a ridosso della scadenza naturale, oppure con anticipo di oltre 180 o 90 giorni -, il termine per rimuovere qualunque causa di ineleggibilità è pari a 10 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Ne consegue che, nella fattispecie in esame, essendo tale pubblicazione intervenuta il giorno 10/8/2022, il termine per la rimozione di qualsiasi causa di ineleggibilità andava a scadere, ai sensi dell'art. 10 bis cit., il 20/8/2022: pertanto, il collocamento in aspettativa del G., domandato dal medesimo con richiesta del 12/8/2022 e decretato con decorrenza iniziale dal 19/8/2022 (e finale al 25/9/2022), rispettava pienamente il termine di legge.

E tale conclusione mantiene valore a prescindere dalla ritenuta applicabilità al G. di una delle cause di ineleggibilità di cui all'art. 8 – previste per le figure c.d. apicali, tra cui “i dirigenti di strutture di massima dimensione e di dimensione intermedia” (comma 1., lettera d), ovvero “i capi (…) degli uffici di diretta collaborazione (…) del Presidente della Regione e degli Assessori regionali” (comma 1., lettera e) – ovvero di quella prevista dall'art. 10 L.R. n. 29/1951 – estesa ai dirigenti e funzionari dipendenti della Regione” (comma 1 bis) –, cause da rimuovere, in tutte le ipotesi di conclusione a termine della legislatura, mediante la cessazione dalle funzioni almeno centottanta giorni prima (art. 8 comma 2) o, rispettivamente, almeno novanta giorni prima (art. 10 comma 2) del compimento di un quinquennio dalla data delle precedenti elezioni regionali.  

Invero, osservato che il G., in quanto dirigente dell'unità operativa A3.1 sede di Catania, non risulta riconducibile ad alcuna delle figure apicali previste dall'art. 8 L.R. cit. (non avendo ricoperto né funzioni dirigenziali in “strutture di massima dimensione” om“di dimensione intermedia”, né a capo di “uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali”), e che lo stesso ha piuttosto diretto una mera unità operativa di base (v. art. 4 L.R. n. 10/2000) della Segreteria Generale della Presidenza della Regione (la pendenza di un giudizio dinanzi al giudice del lavoro, proposto dal G. proprio al fine di ottenere il riconoscimento del diritto “all'attribuzione dell'incarico di Dirigente generale del Dipartimento affari extraregionali”, non fa che confermare la attuale non inquadrabilità dello stesso quale dirigente apicale), con conseguente applicabilità del più breve termine (90 giorni) prescritto dall'art. 10 comma 2 L.R. 29/1951 per i “dirigenti e funzionari dipendenti della Regione” ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, tuttavia, nella fattispecie in esame la verifica del rispetto o meno di tale termine a ritroso appare del tutto priva di rilevanza. Invero, come già osservato, la fattispecie in esame configura un caso di conclusione anticipata della legislatura, dalla quale consegue l'applicazione, a prescindere dal disposto degli artt. 8 e 10, del più breve termine di giorni 10 dalla pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, termine testualmente previsto dal citato art. 10 bis per la rimozione, proprio in ipotesi di conclusione anticipata della legislatura, di “tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione”.   

Giova, sul punto, richiamare un precedente provvedimento emesso da questo Tribunale, e, segnatamente, l'ordinanza del 25/1/2023 resa nel giudizio proposto da V.D. contro S.D. iscritto al n. 14707/2022 R.G., in cui si afferma espressamente: “poiché il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 491 dell'8/8/2022 di convocazione dei comizi per l'elezione del Presidente della Regione e dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana è stato pubblicato nella G.U.R.S. del 10/8/2022, il termine per la rimozione delle cause di ineleggibilità va individuato nella data del 18/8/2022” (recte 20/8/2022).

  1. In proposito, non risultano invero in alcun modo condivisibili le argomentazioni svolte dal ricorrente al fine di sostenere che l'operatività dell'art. 10 bis sia limitata alle sole ipotesi in cui lo scioglimento anticipato della legislatura avvenga prima dei 180 o dei 90 giorni rispettivamente previsti dagli artt. 8 comma 2. e 10 comma 2. L.R. cit., e non possa funzionare come una sorta di rimessione in termini per il candidato che, spirato il predetto termine ordinario di 180 o 90 giorni previsto per l'ipotesi fisiologica di elezioni svolte in coincidenza con la conclusione ordinaria della legislatura, voglia approfittare del più breve termine dei 10 giorni per rimuovere la causa di ineleggibilità e presentare la propria candidatura. Nessuna norma di legge autorizza questa interpretazione.

Al riguardo, giova anzitutto richiamare la consolidata giurisprudenza costituzionale, per la quale le cause di ineleggibilità – stabilite, com'è noto, allo scopo di garantire la eguale e libera espressione del voto, tutelata dall'art. 48 Cost., rispetto a qualsiasi possibilità di captatio benevolentiae o di metus potestatis derivante dalla titolarità di determinare cariche o uffici potenzialmente idonei ad influire sulla libera scelta degli elettori e tali da arrecare un vulnus alla par condicio dei candidati nella contesa elettorale – sono di stretta interpretazione e devono essere contenute entro i limiti rigorosamente necessari al soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse, ricollegantisi alla funzione elettorale, cui sono di volta in volta preordinate (Corte Cost. nn. 46 e 108 del 1969, nn. 38 e 189 del 1971, n. 58 del 1972; v. anche Corte Cost. n. 166 del 1972, nella cui motivazione si legge: “É vero che l'art. 51 Cost. rimette alla legge di stabilire i requisiti d'eleggibilità, i quali possono essere così positivi come negativi od ostativi (sent. n. 38 del 1971, testé rammentata); ma, proprio perché questi ultimi, risolvendosi in cause d'ineleggibilità, formano altrettante eccezioni al generale e fondamentale principio, enunciato in apertura dallo stesso art. 51, del libero accesso, in condizione d'eguaglianza, di tutti i cittadini alle cariche elettive, é necessario che siano tipizzati dalla legge con determinatezza e precisione sufficienti ad evitare, quanto più possibile, situazioni di persistente incertezza, troppo frequenti contestazioni, soluzioni giurisprudenziali contraddittorie, che finirebbero per incrinare gravemente, in fatto, la proclamata pari capacità elettorale passiva dei cittadini”)

Proprio sulla base di questi insegnamenti, la costante giurisprudenza di legittimità ha affermato che le disposizioni che stabiliscono limiti al diritto di elettorato passivo o attivo costituiscono norme di stretta interpretazione, con la conseguenza che, ferma la possibilità di un'interpretazione estensiva (purché rispettosa del canone della ragionevolezza e contenuta nei limiti strettamente indispensabili a garantire l'interesse pubblico tutelato), deve ritenersi preclusa quella analogica (cfr. Cass. 5449/2005; Cass. 626/2008; Cass. 5060/2021).

Del resto, ove il legislatore regionale avesse voluto limitare l'applicabilità dell'art. 10 bis alle sole ipotesi di conclusione anticipata della legislatura verificatasi in data anteriore ai 180 o 90 giorni sopra citati, lo avrebbe stabilito in modo espresso, come invero ha fatto agli articoli 13 comma 02 e 14 comma 5 L.R. cit., con i quali ha disciplinato le conseguenze (“riduzione della metà”) che l'anticipo della data delle elezioni determina sulla quantificazione del numero delle firme richiesto per la sottoscrizione delle liste provinciali e regionali, prevedendo espressamente i giorni di anticipo (oltre 120) rispetto alla naturale scadenza della legislatura (in linea con tale opzione ermeneutica, può richiamarsi il commento alla L.R. n. 29/1951, pubblicato sul sito internet dell'Assemblea Regionale Siciliana dall'Ufficio della I Commissione Legislativa “Affari istituzionali”- Servizio delle Commissioni).

Esempi di analogo tenore si rinvengono in altri settori dell'ordinamento, e in particolare: nella legislazione nazionale, dove l'art. 7 D.P.R. n. 361/1957 limita l'operatività del termine speciale dettato per la rimozione della causa di ineleggibilità in caso di scioglimento anticipato della Camera dei Deputati alle sole ipotesi in cui lo scioglimento “ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni”; nella legislazione della Regione Sardegna, in cui l'art. 24 della legge statutaria n. 1/2008 in tema di cause di ineleggibilità alla carica di Presidente della Regione prescrive il termine dei sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento del Consiglio regionale per la rimozione delle cause di ineleggibilità “in caso di cessazione anticipata della legislatura, che intervenga prima dei centottanta giorni antecedenti la scadenza naturale”

Di nessun rilievo risulta al riguardo la circostanza che, con sentenza della Corte di Cassazione n. 6845/2011 – richiamata dal ricorrente a sostegno della propria opzione interpretativa –, tale ultima norma, dettata per l'elezione alla carica di Presidente della Regione Sardegna, sia stata ritenuta applicabile estensivamente anche alle cause di ineleggibilità dei consiglieri regionali della medesima Regione, per i quali l'art. 25 nulla prevede espressamente: la Corte ha, invero, ritenuto, di potere accedere ad un'interpretazione estensiva del limite di cui all'art. 24, ricomprendendovi anche i consiglieri regionali, facendo espressa applicazione, come consentito dalla sopra citata giurisprudenza, del criterio interpretativo teleologico e rinvenendo nelle due norme in questione un'eguale ratio. 

Non altrettanto può farsi con riferimento alla legislazione elettorale della Regione Sicilia.

Invero, tenuto conto che, con riferimento alle norme elettorali siciliane, non è letteralmente prevista alcuna limitazione all'operatività dell'art. 10 bis né per i candidati alla Presidenza né per i candidati all'Assemblea Regionale, nulla autorizza ad introdurre in via interpretativa una simile regola, se non violando il principio della eccezionalità e tassatività delle cause di ineleggibilità.  

La stessa Corte di Appello di Palermo, come opportunamente evidenziato dal resistente, proprio con riferimento alle medesime elezioni regionali oggetto del presente giudizio, ha ritenuto applicabile l'art. 10 bis L.R. cit. per l'ipotesi di cessazione anticipata della legislatura, a prescindere dal fatto che tale cessazione fosse avvenuta quando era ormai decorso il termine di 90 o 180 giorni previsto dagli artt. 10 e 8.

Invero, la Corte, con la sentenza n. 301/2024 del 22/2/2024  ha ritenuto eleggibile il candidato D.D.L. in quanto lo stesso era cessato dall'esercizio delle funzioni nell'estate del 2022, rilevando come “sia la data di presentazione delle dimissioni (26 luglio 2022), che quella di presentazione della richiesta di modifica dei componenti del CdA (2 agosto 2022)” fossero “anteriori perfino alla data di indizione dei comizi elettorali”, e, dunque, valorizzando tale ultima data come decisiva ai fini della valutazione della tempestività della rimozione della causa di ineleggibilità, piuttosto che quella del rispetto dei 90 o 180 giorni anteriori alla scadenza ordinaria della legislatura.

Omissis.

 

 

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* Professore associato abilitato ordinario di diritto amministrativo nell’Università di Palermo.

[1] Il riferimento è al contributo del Maestro siciliano, recentemente scomparso, G. Terranova, Il ragionamento giuridico, Milano, 2021, pp. 40 e ss., alla cui memoria è dedicato questo breve scritto.

[2] Ne è conseguita la convocazione dei comizi elettorali con Decreto del Presisente della Regione 8 agosto 2022, n. 491 per il 25 settembre 2022, in concomitanza con le elezioni nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale R.S. del 10 agosto 2022 (dies a quo del termine breve).

[3] Tale termine deve farsi risalire all’8 maggio 2022, mentre quello più breve, comunque non applicabile alla fattispecie sarebbe stato del 6 agosto 2022, risulta anteriore alla rimozione effettiva della causa di ineleggibilità nel caso che ha dato luogo al pronunciamento che si commenta. 

[4] Sulla normativa statale v. B. Caravita (a cura di), La legge quadro n. 165 del 2004 sulle elezioni regionali, Milano, 2005; M. Olivetti, L’attuazione delle norme costituzionali in materia di sistemi elettorali regionali, in Giorn. dir. amm., 1, 2005, pp. 11 ss.; C. Tucciarelli, Legislazione di principio e forma di governo regionale, in www.federalismi.it, n. 10/2005.

[5] in merito la Corte ha avuto modo di osservare che il sistema delineato dalla L.R. n. 29/1951 ai fini della rimozione della causa di ineleggibilità, si caratterizza invero per la necessità di avere riguardo alla effettiva cessazione dalla carica, cosicché, come chiarito dalla S.C., non rilevano eventuali irregolarità formali …a siffatta interpretazione della disposizione in esame, che privilegia l'integrazione tra elementi probatori formali e sostanziali, conducono sia, come già sottolineato, lo stesso tenore della disposizione medesima, sia – e soprattutto – le concorrenti considerazioni che: il diritto di elettorato passivo, riconosciuto e garantito a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza dall'art. 51 Cost., comma 1, è diritto politico fondamentale connotato dai caratteri dell'inviolabilità (cfr., ex plurimis, le sentenza della Corte Costituzionale nn. 235 del 1988 e 141 del 1996); le restrizioni del contenuto di un diritto inviolabile sono ammissibili solo nei limiti indispensabili alla tutela di altri interessi di rango costituzionale, e ciò in base alla regola della necessarietà e della ragionevole proporzionalità di tale limitazione (Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., n. 3 del Considerato in diritto); è principio costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la eleggibilità costituisce la regola, mentre la ineleggibilità rappresenta una eccezione; sicché le norme che disciplinano quest'ultima sono di stretta interpretazione (cfr., ex plurimis, Corte costituzionale, sentenza n. 283 del 2010, n. 7 del Considerato in diritto), nel senso che esse devono contenersi entro i limiti di quanto è necessario a soddisfare le esigenze di pubblico interesse cui sono preordinate (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 141 del 1996 cit., ibidem), entro i limiti cioè di una stretta strumentalità rispetto all'obiettivo perseguito” (così Cass. n. 27832/2011, ripresa anche da Cass. n. 4227/2021)”.

[6] Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione n. 27832/2011: in tema di elezioni del consiglio regionale siciliano, l'art. 10 bis l. reg. 20 marzo 1951 n. 29, introdotto dalla l. reg. 3 giugno 2005 n. 7, nel prevedere il termine entro il quale devono essere rimosse le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale, pone l'accento non tanto sul titolo della cessazione delle funzioni che danno luogo all'ineleggibilità (dimissioni, collocamento in aspettativa o altra causa), quanto soprattutto sull'effettività di tale cessazione, da intendersi, così come precisato dall'art. 8, comma 3, della medesima legge reg., come "effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito". Ne segue che la prova di tale cessazione - il cui onere incombe sul candidato - può emergere non solo da elementi formali, attestanti la cessazione dalla carica che inibisce l'eleggibilità, ma anche da altri elementi probatori, dalla complessiva considerazione dei quali risulti, comunque, che tale cessazione si è verificata” (nel medesimo senso, cfr. Cass. n. 18716/2012 e n. 4227/2021, in motivazione).

[7] Alla stregua del quale: “in caso di conclusione anticipata della legislatura ai sensi degli articoli 8 bis e 10 dello Statuto ovvero in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto, tutte le cause di ineleggibilità alla carica di deputato regionale previste dalla vigente legislazione non sono applicabili a coloro che, per dimissioni, collocamento in aspettativa od altra causa, siano effettivamente cessati dalle loro funzioni entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione del decreto di convocazione dei comizi elettorali”.

[8] Nell‘ampia dottrina in merito si vedano, tra gli altri: T. Martines, In tema di ineleggibilità e di incompatibilità parlamentari, in Annali seminario giuridico dell’Università di Catania III (1948-1949), Napoli, 1949, 478 e ss. G.F. Ferrari, Elezioni (teoria generale), in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, pp. 644 e ss.; L. Elia, Incertezza dei concetti e di pronunzie in tema di ineleggibilità nella giurisprudenza più recente della Corte costituzionale, in Giur. cost,, 1972, pp. 1054 ss.; D. Sorace, A proposito della giurisprudenza costituzionale sulle ineleggibilità”, ivi., 1975, II., 2705 ss.; M. Midiri, sub art. 65, in Comm. Cost., Bologna-Roma, 1986, pp. 83 ss.; V. Di Ciolo, ad vocem Incompatibilità ed ineleggibilità parlamentari, in Enc. Dir., XXI, Milano, 1987, pp. 41 e ss.; G. Long, ad vocem Ineleggibilità e incompatibilità, in Dig. Disc. Pubbl., VIII, Torino, 1993, pp. 272 e ss.; L. Imarisio, La degradazione“ delle ineleggibilità a incompatibilità e la razionalizzazione giurisprudenziale del sistema delle ineleggibilità e incompatibilità amministrative, in Giur. it., 2001, pp. 1796 ss.; P. Massa, Parlamentare (status), in Dizionario dir. pubb., dir. da S. Cassese, V, Milano, 2006, pp. 4095 e ss.; G. Rivosecchi, Sub Art. 65 Cost., 1249 ss. e A. Pertici, Sub Art. 122 Cost., in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, (a cura di), Comm. Cost., Milano, 2006, pp. 2438-2443; G. Meloni (a cura di), I sistemi di ineleggibilità e incompatibilità ai differenti livelli rappresentativi: profili normativi e orientamenti giurisprudenziali, Roma, 2007; N. Lupo, G. Rivosecchi, La disciplina delle incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità con il mandato parlamentare, in La legislazione elettorale italiana. Come migliorarla e perché, a cura di R. D'Alimonte e C. Fusaro, Bologna, 2008, pp. 259 e ss.; J. Rosi, Incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità del presidente, degli altri componenti della giunta regionale e dei consiglieri regionali, in www. federalismi.it, 20 maggio 2009, 1 ss.; G. Perniciaro, La censura della Corte sul cumulo dei mandati: un monito anche per il giudice” parlamentare?, 24 luglio 2010, in www.forumcostituzionale.it; G. Rivosecchi, La Corte costituzionale garante dell’isonomìa democratica e le resistenze del parlamento sul cumulo dei mandati elettivi, in Giur. cost., vol. 56, fasc. 5, 2011, pp. 3826 e ss.; ID., Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità in Italia, https://www.poloniaeuropae.it, n.3/2012, al quale si rinvia per più completi riferimenti dottrinari ed un’articolata rassegna della giurisprudenza in materia.

[9] Il Giudice di nomofilachia ha sottolineato in merito che il parametro teleologico, dev’essere “apprezzato in sede ermeneutica, anche per norme di stretta interpretazione, quali quelle in tema di elettorato passivo (art. 12, disp. gen.)”, concludendo poi stentoreamente che qualora: “la durata ordinaria dell’organo da rinnovare subisca una prematura interruzione dopo la scadenza del termine anzidetto [i 180 gg.], non vi e spazio per una riapertura dei termini degli ineleggibili: a pena di violazione della par condicio, insita nella procrastinata rimozione della condizione di vantaggio rispetto ad eventuali candidati, parimenti ineleggibili, che abbiano rinunciato, per tempo, alla loro carica”.

[10] Con specifico riferimento alle ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, v. per tutti F. Sciola, Ineleggibilità e incompatibilità dei membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale, in Parlamenti regionali, 2004, pp. 99 e ss.; T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano 2008, pp. 36 ss., e, più recentemente, G.P. Di Giovanni, Mancata riapertura dei termini per la rimozione delle cause di ineleggibilità dei candidati alle elezioni regionali, in https://www.lagazzettadeglientilocali.it, 3 aprile 2023.