Giurisprudenza Amministrativa

Sul demanio marittimo
A cura di Marco Ferrucci
(Corte Costituzionale - Sentenza 7 giugno 2018, n. 118)
La Corte Costituzionale, con la sentenza in esame, ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per le parti impugnate, la Legge regionale abruzzese sul demanio marittimo.
Con ricorso notificato il 4-5 luglio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, aveva impugnato l'art. 3 comma 3 della Legge Regionale n. 30 abruzzese in tema di demanio marittimo.
L'Abruzzo si era visto infatti sollevare profili di incostituzionalità dallo Stato riguardo il proprio provvedimento che, in materia di concessioni balneari, tendeva a riproporre in capo agli attuali concessionari il concetto di "legittimo affidamento".
La Legge abruzzese recependo un orientamento regionale pressochè generalizzato teso contemporaneamente all'esaltazione delle proprie prerogative e alla tutela degli attuali concessionari, disponeva infatti che " nell'esercizio delle proprie funzioni i comuni garantiscono che il rilascio di nuove concessioni avvenga senza pregiudizio del legittimo affidamento degli imprenditori balneari titolari di concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 2009" e che quindi per le stesse si evitassero le procedure di evidenza pubblica.
Proprio per questo, con delibera del 28 giugno 2017, il Consiglio dei Ministri, rilevando un esercizio arbitrario e oltre i propri poteri del legislatore regionale, aveva deciso per l'impugnazione della Legge Abruzzese affermando che "dettando una disciplina regionale dell'assegnazione delle concessioni demaniali marittime, la legge regionale abruzzese è invasiva delle competenze in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, riconosciute in via esclusiva allo Stato dall'art. 127 della Costituzione"
Il tema affrontato è quindi quello, di grande attualità, della tutela del legittimo affidamento dei concessionari balneari e dei poteri esercitabili dalle Regioni e per delega dagli Enti Locali, prerogative che in questo caso i ricorrenti tendevano a riaffermare in capo allo Stato in applicazione dell'art. 117 secondo comma lettere e) ed l) della Costituzione.
In un momento di generale incertezza del quadro normativo sul tema, di relativa vicinanza alla scadenza della proroga del 31 dicembre 2020, di attese e speranze alimentate anche dai mezzi di comunicazione, grande era l'attesa da parte degli operatori del settore per l'esito finale dell'impugnazione e quindi la sentenza della Corte Costituzionale.
Anche perchè il quadro generale appare in realtà ancora in via di definizione, dottrina e giurisprudenza tendono infatti, su piani diversi, a interpretare di volta in volta, spesso in modo del tutto differente, le regole dell'ordinamento europeo ora valorizzando il valore precettivo dell'art. 12 paragrafo 2 della Direttiva 2006/1237CE, ora piuttosto visioni mediate da un'interpretazione estensiva della sentenza "Promoimpresa" del 14 luglio 2016. Ed era questo uno dei casi in cui, proprio interpretando la sentenza "Promoimpresa" del 14 luglio 2016, si era cercato di trovare tutele agli operatori balneari che avevano investito sulle proprie attività prima dell'evoluzione normativa scaturita dalla procedura di infrazione comunitaria.
La Corte Costituzionale ha tuttavia smentito ogni possibile evoluzione difforme dai prorpi precedenti e con sentenza n.118/2018 ha invece giudicato fondato il ricorso.
Riprendendo in particolare la propria consolidata giurisprudenza ed in particolare le sentenze n. 40 e 157 del 2017, la Corte torna a fare il quadro delle prerogative attribuite, per quanto concerne le concessioni demaniali marittime, rispettivamente alle Regioni e allo Stato.
Mentre la Corte Costituzionale infatti riconosce alle Regioni e ai Comuni le competenze amministrative in ordine al rilascio delle concessioni, resta ferma tuttavia nel rivendicare il limite di queste competenze e nell' enunciare ogni tentativo di espansione "invadendo" sfere di competenza attribuite dalla Costituzione allo Stato.
La legislazione abruzzese aveva infatti previsto che le modalità in concreto con cui tutelare il legittimo affidamento dei concessionari titolari di concessioni rilasciate anteriormente al 30 dicembre 2009 fossero demandate in modo generico ai comuni.
Così operando i comuni, secondo l'opinione della Corte, sarebbero stati investiti di una discrezionalità eccessiva e in ogni caso incidente e limitante la competenza su una materia, quella della tutela della concorrenza, attribuita alla legislazione statale.
La Corte a tal proposito specifica nella sentenza che "il profilo di incostituzionalità di cui all'impugnazione non concerne il contrasto della disposizione con i vincoli derivanti dal diritto dell'Unione Europea, bensì solo la sua incidenza in una sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale.." e afferma in modo secco che proprio allo Stato "unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i limiti dell'affidamento dei titolari delle concessioni già in essere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni."
Una sentenza chiara e perentoria quindi, che si riporta senza tentennamenti ai propri precedenti (in specie alla sentenza n. 157/2017 relativa alla Legge regionale toscana) riaffermando la centralità della competenza statale anche rispetto a temi nuovi e più controversi, come quello della tutela del legittimo affidamento degli operatori balneari.
Uno scontro che vede frustrare di continuo in Tribunale i tentativi di allargamento della propria potestà da parte delle Regioni ma che non accenna a concludersi dal momento che, in assenza di evoluzioni normative nazionali, le Autonomie Locali tenderanno sempre più al recepimento di sensibilità e istanze provenienti dall'economia dei propri territori.
Di certo c'è che il Disegno di Legge di riordino del Demanio marittimo è stato archiviato insieme alla passata Legislatura e che la scadenza delle proroghe del 31 dicembre 2020 ora non è poi così lontana.