ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 10 - Ottobre 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Sentenza n. 97/2022 del TRGA di Trento in materia di ambiente, atti amministrativi e appalti pubblici.

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Sentenza 17 maggio 2022, n. 97 – Pres. F. Rocco, Est. A. Tassinari

Atti amministrativi – Atto generale – Non necessità dell’intermediazione di provvedimenti applicativi –Immediata impugnabilità

L’atto generale, pur quando abbia natura regolamentare, è immediatamente impugnabile quando incide, senza la necessaria intermediazione di provvedimenti applicativi, sui comportamenti e sulle scelte dei suoi destinatari [ex multis, Cons. Stato, sez. IV, 17 marzo 2022, n. 1937].

Atti amministrativi – Atto regolamentare – Regolamenti di volizione-azione – Concetto

I cd. “regolamenti di volizione-azione” sono atti contenenti previsioni destinate a un'immediata applicazione e quindi capaci di produrre un immediato effetto lesivo nella sfera giuridica dei destinatari [TAR Lazio, Roma, sez. II quater, 8 luglio 2021, n. 8135], con la conseguenza che sono immediatamente impugnabili, a prescindere dall'adozione dell'atto attuativo che ne renda evidente e concreto il contenuto afflittivo [TAR Campania, Salerno, sez. I, 21 giugno 2021, n. 1494], e ciò in quanto contengono disposizioni cogenti per l'operatore economico e lesive dei suoi interessi, senza necessità di attendere l’intervento di alcun ulteriore atto amministrativo [TAR Veneto, sez. III, 21 gennaio 2019, n. 77].

Atti amministrativi – Atti generali – Misure provinciali per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici, nella ristorazione e negli eventi – Lesività diretta e immediata – Impugnabilità immediata

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell’utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti, pur essendo un provvedimento a carattere generale e astratto, lede direttamente e immediatamente le posizioni giuridiche soggettive dei suoi destinatari (ed è quindi immediatamente impugnabile) in quanto, da un lato, i provvedimenti esecutivi, quali ad esempio i bandi di gara, devono pedissequamente applicarne le prescrizioni, senza margine di discrezionalità; dall’altro, le misure introdotte incidono, in maniera diretta e immediata, sui comportamenti e sulle scelte dei destinatari, poiché implicano la necessità: a) per le imprese che producono prodotti monouso e per quelle che li utilizzano, di riorganizzare sin da subito la propria attività; b) per le associazioni rappresentative di categoria, di effettuare specifiche e gravose scelte circa il loro apparato organizzativo e produttivo.

Atti amministrativi – Atti generali – Misure ambientali provinciali per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso nella ristorazione e negli eventi ­ Legittimità – Ragioni

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell’utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti, è legittima con riferimento all’introduzione di specifiche misure ambientali (i.e.: CAM e altre azioni) riguardanti sia gli eventi organizzati, patrocinati o finanziati dalla Provincia, sia la ristorazione privata soggetta a specifici criteri per ottenere il marchio “Eco-Eventi Trentino” e “Ecoristorazione Trentino”; più precisamente, la scelta della Provincia, nell’ambito delle azioni amministrative di organizzazione e di finanziamento di eventi di propria competenza, di utilizzare servizi di ristorazione, certificati con il nuovo marchio, al fine di limitare la produzione di rifiuti e salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica, non configura alcuna illegittimità , in quanto, in relazione a tali interventi, non si fa questione di “tutela della concorrenza”, materia trasversale, di competenza esclusiva dello Stato.

Competenza legislativa – Ambiente e appalti pubblici – Norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica – Materie trasversali – Standard minimi di tutela – Derogabilità in melius – Consentita

Le disposizioni che attengono all’ambiente e al codice dei contratti pubblici sono ascritte all’area delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica che limitano anche la competenza primaria delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome (art. 4 Statuto speciale), le quali non possono dettare una disciplina da esse difforme [cfr. ex multis: Corte Cost. n. 263 del 2016, n. 36 del 2013, n. 328 del 2011, n. 411 e n. 322 del 2008], come ribadito, in materia di appalti, dal decreto legislativo 7 settembre 2017, n. 162 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici); ne consegue che, qualora tali materie trasversali, capaci di pervadere ambiti e materie spettanti alla potestà regionale, si intreccino funzionalmente con competenze attribuite alla Provincia autonoma, quest’ultima può derogare, solo in melius, rispetto agli standard di tutela fissati dal legislatore statale.

Atti amministrativi – Atti generali – Misure per la riduzione delle plastiche e dei prodotti monouso negli acquisti pubblici – CAM provinciali – Illegittimità – Ragioni

La deliberazione della Giunta provinciale di Trento che ha adottato un programma di interventi finalizzato alla graduale riduzione dell’utilizzo dei prodotti monouso, in plastica e non, e dei rifiuti, è illegittima con riferimento all’introduzione, dal 1 gennaio 2023, di specifiche misure ambientali (i.e.: i CAM provinciali) che attengono all’affidamento di servizi di ristoro a mezzo di distributori pubblici, di gestione di bar e di somministrazione di panini, a seguito di procedure di gara indette dagli enti pubblici trentini, dagli enti strumentali e dalle società partecipate, in quanto, spetta esclusivamente allo Stato introdurre CAM governativi o comunque di fonte statale (ai sensi dell’art. 4, co. 4, d.lgs. n. 196 del 2021 o dell’art. 34 d.lgs. n. 50 del 2016), quale strumento di bilanciamento uniforme, sul tutto il territorio, dei contrapposti interessi tra le materie della tutela ambientale e della concorrenza, sottratte alla potestà legislativa e amministrativa provinciale.