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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Studi



Sanzioni consob: una “nuova” violazione del ne bis in idem all’attenzione della Corte Costituzionale

Considerazioni a margine de T.A.R. Lazio, Sezione Seconda Quater, ordinanza 29 gennaio 2018, n. 1043. A cura di Michele Pappone
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il doppio binario sanzionatorio. – 3. La vicenda. – 4. I dubbi di legittimità costituzionale. – 5. In attesa della Consulta: possibili scenari.

1. Premessa.

Il dibattito giurisprudenziale nazionale ma soprattutto europeo, in materia di “ne bis in idem”, che si è registrato nel corso degli ultimi anni ha riguardato, in particolare, la compatibilità tra tale divieto e il “doppio binario sanzionatorio”, ovverosia l’impianto normativo costituito da sanzioni penali e sanzioni soltanto formalmente amministrative.  

Tale premessa si ricollega, come noto, alla nozione autonoma di “materia penale”, elaborata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, a partire dal celebre caso Engel[1], secondo cui deve considerarsi afferente alla “matière pénale” una determinata sanzione, ancorché non qualificata in termini penali, laddove risponda – anche alternativamente – ai seguenti requisiti: a) generalità dei consociati cui è indirizzata la norma; b) scopo repressivo e preventivo della medesima; c) connotazione afflittiva e grave sul piano degli effetti. Gli indici appena menzionati, di cui si è servita la Corte di Strasburgo per accertare il carattere penale di un determinato istituto, si pongono in un rapporto di alternatività e non di necessariamente cumulabilità[2].

Facendo applicazione di siffatte coordinate, i giudici di Strasburgo, e conseguentemente i giudici nazionali, hanno attratto nell’orbita delle garanzie penali anche le sanzioni formalmente amministrative ma sostanzialmente penali. Ciò significa, in altri termini, che le garanzie tipicamente previste nel diritto penale convenzionale - compendiate, in primo luogo, nei principi del giusto processo (art. 6 CEDU), di legalità e irretroattività (art. 7 CEDU), e del ne bis in idem (art. 4, Prot. 7 CEDU) – si applicano anche a settori, come le sanzioni irrogate dalla CONSOB[3], che prescindono da un regime normativo tradizionalmente garantista come quello penale. Se si guarda, infatti, all’accezione allargata, accolta dalla giurisprudenza europea, che prescinde dal nomen e valuta l’effettiva carica afflittiva della sanzione per determinarne la natura penale, il divieto del bis in idem, quale “principio di civiltà giuridica”[4], osta alla possibilità di essere sottoposti a un secondo giudizio penale per lo stesso fatto. 

La qualifica “sostanzialmente penale” di una sanzione formalmente amministrativa comporta, dunque, la sua inapplicabilità qualora una punizione stricto sensu penale sia stata già irrogata dall’organo giudiziario. Allo stesso modo, quando la sanzione “sostanzialmente penale” sia stata già applicata per prima, la conseguenza è rappresentata dal divieto di instaurare un successivo ed eventuale procedimento penale avente ad oggetto il medesimo fatto.

È stato già evidenziato, sia da parte della dottrina che dalla giurisprudenza costituzionale, come la qualificazione di “sanzione penale” alla stregua del parametro convenzionale non comporti, a favore delle sanzioni amministrative, una trasfusione dell’intero apparato di garanzie previste dal nostro ordinamento penale. Di ciò si è avuta conferma dapprima con la sentenza n. 193 del 2016[5], in merito alla possibilità di estendere o meno il principio della lex mitior a livello generale anche nel sistema delle sanzioni amministrative. Nel solco di quella sentenza, ma in maniera più restrittiva, si è inserita poi la sentenza n. 43 del 2017 della stessa Corte, con cui quest’ultima ha escluso la possibilità di rimuovere il giudicato di condanna in caso di illegittimità sopravvenuta della base legale di una sanzione formalmente amministrativa ma sostanzialmente “penale”[6]. 

2. Il doppio binario sanzionatorio.

Proprio il rapporto tra sanzioni penali e sanzioni amministrative, come anticipato in premessa, è stato oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali nell’intento di verificare la compatibilità tra la disciplina nazionale - che ammette in astratto la possibile applicazione congiunta delle due sanzioni in ordine al medesimo fatto storico (c.d. “doppio binario sanzionatorio”)[7] - col divieto convenzionale di cui all’art. 4, Prot. 7 CEDU.  

Diversi sono i settori in cui viene in rilievo il doppio binario sanzionatorio penale-amministrativo: con formula di sintesi, possono menzionarsi i settori di contrasto agli illeciti tributari, agli illeciti in materia insider trading, nonché a quelli di market abuse[8]. 

Proprio rispetto a questi ultimi, i Giudici di Strasburgo – facendo applicazione dei c.d. criteri Engel - hanno condannato lo Stato italiano in ragione del fatto che le sanzioni amministrative in materia di market abuse  previste dal TUF (per quanto riguarda la manipolazione di mercato dall'art. 187 ter), benché formalmente amministrative, siano da ritenersi sostanzialmente penali, con conseguente contrasto della normativa italiana rispetto all'art. 4 del protocollo 7 CEDU[9]. 

Lo scenario è mutato sensibilmente alla luce dell’intervento della Grande Chambre della Corte europea, con la sentenza A e B c. Norvegia, con cui è stato attuato un significativo freno alla progressiva espansione dell’ambito applicativo del ne bis in idem europeo[10]. La Grande Camera, infatti, ha ammesso che i procedimenti sanzionatori, penale ed amministrativo, possano coesistere a condizione che tra essi vi sia una “connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta”, elaborando una serie di parametri di riferimento per accertare l’esistenza di tale condizione[11]. L’arresto giurisprudenziale dei giudici di Strasburgo, pur delimitando la portata del ne bis in idem convenzionale, ha trovato una prima conferma nella successiva decisione Jóhannesson e a. c. Islanda[12], con cui si è proceduto al test europeo alla stregua del parametro della “sufficiently close connection in substance and time”, portando ad un esito positivo circa l’accertamento della violazione del divieto in questione.

3. La vicenda.

Come emerge sinteticamente da quanto esposto, la verifica circa la compatibilità del doppio binario sanzionato interno con i parametri convenzionali è stata, fino a questo momento, perimetrata all’interno del binomio sanzione penale-sanzione amministrativa. La peculiarità dell’ordinanza in commento[13], invece, si coglie nella contestuale applicazione di due “sanzioni amministrative”, previste entrambe dal Testo Unico Finanziario (D.lgs. 58/1998) e di competenza dell’Autorità di vigilanza dei mercati regolamentati. 

I fatti che hanno dato origine alla questione sollevata dal T.A.R. capitolino concernono l’impugnazione della delibera CONSOB, con cui veniva disposta, ai sensi dell'art. 55, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998[14], la sospensione in via cautelare dall'esercizio dell'attività del consulente finanziario. La norma citata, invero, è stata abrogata poche settimane più tardi l’udienza svoltasi dinanzi al Giudice amministrativo, per effetto dell’art. 2, comma 44, D.Lgs. 3 agosto 2017, n. 129, e contestualmente riproposta all’interno del nuovo art. 7-septies del medesimo Testo Unico[15]. 

La ricorrente, in particolare, lamenta di essere già stata destinataria di una ordinanza cautelare del G.I.P. del Tribunale con cui veniva disposta l’interdizione dall'esercizio dell'attività di promotore finanziario per la durata di un mese[16], misura già interamente eseguita al momento dei fatti oggetto di causa nonché – per quanto ivi di interesse – di un provvedimento adottato dalla stessa CONSOB, con cui si disponeva la sospensione dall'Albo Unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196 TUF[17], anch’essa già interamente eseguita.

La sovrapposta applicazione delle due misure disposte dalla CONSOB ha dato così origine alla censura mossa dalla ricorrente dinanzi al T.A.R. Lazio, contestando, per l’appunto, la violazione del combinato disposto degli artt. 55 e 195 ss. del TUF, nonché del principio del ne bis in idem processuale.

4. I dubbi di legittimità costituzionale.

In primo luogo, ad essere contestata è la circostanza che l'art. 55, comma 2, del TUF non contenga alcuna clausola che imponga di considerare l'avvenuta irrogazione della sospensione ai sensi dell'art. 196 del TUF, con ciò determinando un’irragionevole parificazione di due situazioni radicalmente diverse, e dunque una violazione dell’art. 3 Costituzione. 

In secondo luogo, la ricorrente censura l’art. 55, comma 2, del TUF, letto congiuntamente all’art. 196 del TUF, per violazione del ne bis in idem ex art. 4 del Protocollo 7 della CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza europea, e affermato altresì in maniera identica all’art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. La misura sospensiva irrogata ai sensi dell’art. 55, comma 2, del TUF, infatti, avrebbe natura afflittiva - e quindi “penale”-  al pari di quella prevista dall’art. 196 del medesimo decreto. Il novum dell’ordinanza di rimessione, pertanto, è rappresentato dalla contestuale presenza di non “una”, bensì “due” sanzioni amministrative che, prescindendo dalla loro qualifica formale, condividono una medesima finalità “punitiva”. In particolare, la sospensione di un anno applicata con il provvedimento impugnato: “i) ha natura pubblicistica; ii) è tesa al perseguimento di finalità di carattere generale, legate all’esigenza di evitare il rischio che lo strepitus fori derivante dal coinvolgimento del promotore in gravi vicende penali possa compromettere la fiducia del pubblico degli investitori nella correttezza degli operatori di quel mercato; iii) si contraddistingue per la gravità e l’afflittività degli effetti sanzionatori, potendo precludere definitivamente al promotore finanziario la possibilità di continuare a svolgere la propria professione, essendo impossibile che la stessa possa essere ravviata dopo un così lungo periodo, anche perché l’intrinseca gravità della sanzione appare tale da escludere la ricostituzione di un rapporto di fiducia con la clientela” (§7.1).

Il giudice rimettente, in particolare, esclude possa ravvisarsi una piena assimilazione del potere di cui all’art. 55 con quello prettamente sanzionatorio ex art. 196 TUF. Dalla lettura congiunta delle due disposizioni emerge, infatti, che mentre l’art. 196 è disciplinato con chiaro riferimento alla disciplina delle sanzioni amministrative – avente ad oggetto violazioni accertate e considerate nella loro obiettiva gravità con la connessa graduazione della sanzione –, il potere di adottare una sospensione per un termine di durata massima annuale, ai sensi dell’art. 55, comma secondo, non richiede che si tenga conto delle eventuali sanzioni amministrative precedentemente adottate, bensì della sola avvenuta applicazione di misure cautelari personali ovvero della sopravvenuta assunzione della qualità di imputato nell’ambito del procedimento penale relativo ad una serie di reati indicati dal TUF. 

Ciononostante, come previamente esposto, due sono i profili di censura che inducono il giudice amministrativo ad escludere la manifesta infondatezza della questione. Sotto un primo aspetto, la circostanza che “l’art. 55, comma 2, del TUF non contenga una clausola che imponga espressamente di considerare (quantomeno) la circostanza dell’avvenuta irrogazione della sospensione ai sensi dell’art. 196” (§12), con la conseguenza di determinare una irragionevole parificazione di due situazioni radicalmente diverse. La sospensione annuale ex art. 55, co. 2 TUF, ha un’immediata incidenza sulla posizione del singolo, che viene lesa allo stesso modo – se non addirittura in misura maggiore  - rispetto a quanto avviene per effetto del provvedimento sanzionatorio di cui all’art. 196. Sotto un secondo aspetto, poi, viene in rilievo il profilo del ne bis in idem, soprattutto in relazione ai principi affermati dalla Corte di Strasburgo con riguardo all’art. 4 del Protocollo 7. 

In quest’ottica, e valorizzando, dunque, la natura “punitiva” per la nuova sospensione (annuale)[18] e l’idem factum che lega le due misure irrogate, il giudice rimettente procede all’accertamento della sussistenza o meno della connessione sostanziale e temporale sufficientemente stretta - di cui si è fatta menzione in precedenza – onde valutarne la compatibilità con il divieto di bis in idem. Il giudice amministrativo, orbene, condivide i rilievi della parte ricorrente, affermando che: i) entrambi i procedimenti (quello sanzionatorio e quello “cautelare”) hanno non solo la medesima finalità di interrompere l’attività svolta dal promotore finanziario, ma hanno ad oggetto gli stessi profili di condotta accertati in sede penale, oltre ad essere indirizzati a proteggere il medesimo bene giuridico (c.d. “test della diversità di scopo”); ii) era altresì prevedibile che l’Autorità di vigilanza, con l’applicazione della sanzione ex art. 196 TUF, avesse esaurito il proprio potere sanzionatorio, senza che vi fosse possibilità di riesercitarlo pochi mesi più tardi (test della c.d. “prevedibilità della duplicità dei procedimenti”); iii) infine, l’applicazione della seconda misura sospensiva non ha tenuto conto della sanzione applicata per prima (test della c.d. “considerazione reciproca dei procedimenti). 

Acclarata, dunque, la materia penale cui afferisce la misura di cui all’art. 55, co. 2 del d.lgs. 58/1998, il giudice rimettente solleva la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione per violazione degli artt. 3 e 117, co. 1, della Costituzione, per tramite della norma interposta costituita dall’art. 4 del Protocollo 7 della CEDU. In particolare, viene domandata – in via principale –  l’integrale declaratoria di incostituzionalità della norma in questione, e –  in via subordinata – l’illegittimità della stessa nella parte in cui non impone alla CONSOB di tenere conto dell’eventuale pregressa irrogazione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del medesimo interessato.

5. In attesa della Consulta: possibili scenari.

Così ricostruita la vicenda ed esposti i profili di censura, una prima “difficoltà” che potrebbe presentarsi al vaglio costituzionale è rappresentata dalla sopravvenuta abrogazione del censurato art. 55, comma 2, del TUF a seguito dell’entrata in vigore, circa un mese più tardi dell’udienza dinanzi al T.A.R. Lazio, del D.Lgs. n. 129/2017, avente ad oggetto la riforma della disciplina degli intermediari finanziari. Se è vero, come anticipatamente esposto, che la norma abrogata è stata al contempo trasfusa nel nuovo art. 7-septies del TUF[19], un atteggiamento rigoroso e estremamente formale da parte della Consulta potrebbe condurre ad una restituzione degli atti al giudice a quo per ius superveniens, al fine di modificare il parametro normativo censurato ovvero per effettuare una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione. 

Se tale soluzione, eccessivamente formalistica ma processualmente corretta, non dovesse risultare ostativa ad un esame nel merito da parte della Consulta, lo scenario in ordine ai possibili esiti della pronuncia si caratterizza per una non agevole definizione.

Conferma di tale difficoltà, infatti, è rappresentata proprio dalla considerazione che nella vicenda di specie ad essere messe a confronto sono due sanzioni amministrative derivanti da due autonomi procedimenti amministrativi, venendo a mancare, invero, il “tradizionale” presupposto di un procedimento penale già esauritosi o ancora da instaurare. La copiosa giurisprudenza che sino a questo momento si è occupata circa la compatibilità del doppio binario sanzionatorio nazionale col ne bis in idem, infatti, ha sempre posto alla base della rispettiva verifica il raffronto tra una pacifica sanzione penale e una dubbia sanzione penale, “mascherata” da sanzione amministrativa, rispetto ad un medesimo fatto storico. Ad avviso di chi scrive, orbene, non appare condivisibile l’assunto di partenza dell’ordinanza, laddove sembra presumere la natura “penale” della sanzione di cui all’art. 196 TUF anziché soffermarsi (anche) sul suo grado di afflittività, limitandosi invece il giudice rimettente a precisare soltanto le ragioni sottese al riconoscimento della natura penale in capo alla misura cautelare ex art. 55, co. 2 del TUF. 

Pur condividendo - con evidenti perplessità - l’assunto secondo cui l’art. 196 TUF configuri una sanzione penale nella sua sostanza, l’ulteriore ricostruzione dell’art. 55, co. 2, in termini di sanzione penale presta il fianco ad alcuni rilievi: a) in primo luogo, la finalità marcatamente cautelare della misura, ricollegata ad un procedimento penale che sia stato avviato nei confronti del medesimo destinatario della misura; b) la collocazione sistematica della disposizione censurata, posta non già nel Titolo relativo alle sanzioni amministrative[20], bensì in quello concernente i “provvedimenti ingiuntivi”; c) la facoltà, e non già l’obbligatorietà, dell’applicazione della misura in quanto il comma 2 dell’art. 55 dispone che la Consob “può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dell’esercizio dell’attività”; d) l’assenza, in astratto, di un vero e proprio grado afflittivo della misura, atteso che l’Autorità di vigilanza potrebbe ben infliggere una sospensione per un termine sensibilmente esiguo.

Resta da chiedersi, a questo punto, se la Corte - laddove dovesse optare per la scelta di entrare nel merito della questione – potrà sentirsi pronta per spingersi “beyond the wall”, ossia al di là del tradizionale binomio sanzionatorio penale-amministrativo, estendendo di conseguenza le maglie del ne bis in idem ma soprattutto la nozione di “sanzione penale”, ovvero se manterrà ferma la necessità di distinguere con ponderazione i due piani, quello penale e quello amministrativo, dei quali il primo risulta a ben vedere doppiamente assente all’interno della vicenda in commento. 

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[1] Corte Edu, 8 giugno 1976, Engel c. Paesi Bassi.

[2] Cfr., ex multis, Corte Edu, 25 agosto 1987, Lutz c. Germania; 23 luglio 2002, Janosevic c. Svezia e, da ultimo, 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia.

[3] Con riferimento alle sanzioni irrogate dalla CONSOB, cfr. W. TROISE MANGONI, Il potere sanzionatorio della CONSOB. Profili procedimentali e strumentalità rispetto alla funzione regolatoria, Milano, 2012. 

[4] Corte cost., 31 maggio 2016, n. 200 e, prima, Corte cost. 21 novembre 2006, n. 381.

[5] Corte Cost. 20 luglio 2016, n. 193, in www.cortecostituzionale.it, con nota di P. PROVENZANO, Sanzioni amministrative e retroattività in mitius: un timido passo in avanti, in Dir. Pen. Cont., 3/2016, 270; A. CHIBELLI, La problematica applicabilità del principio di retroattività favorevole alle sanzioni amministrative, ibidem, 247; ex multis, cfr. anche D. FALCINELLI, L’analogia vietata e le riserve di sistema secondo la Corte costituzionale, in Archivio penale, n. 3/2016 e M. GALDI, La Corte esclude ancora l’estensione generalizzata alle sanzioni amministrative dell’applicazione retroattiva del trattamento più favorevole, ma apre la porta a valutazioni caso per caso, in Osservatorio Costituzionale dell’AIC, fasc. 3/2016. 

[6] Corte Cost. 10 gennaio 2017, n. 43, in www.cortecostituzionale.it, con nota di A. CHIBELLI, L’illegittimità sopravvenuta delle sanzioni “sostanzialmente penali” e la rimozione del giudicato, in Dir. Pen. Cont., 4/2017, 15;  M. C. UBIALI, Illegittimità sopravvenuta della sanzione amministrativa "sostanzialmente penale": per la corte costituzionale resta fermo il giudicato, ibidem, 3/2017, 293; N. CANZIAN, Le sanzioni amministrative ‘incostituzionali’ fra CEDU e Costituzione (sentenza n. 43 del 2017): coesistenza, e non assimilazione, in Quaderni Costituzionali 2/2017, 378-380. 

[7] G. MARINUCCI, E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale, VI ed., Milano, 191.

[8] Sul doppio binario sanzionatorio, ex multis, E. BOFFELLI, Principio del ne bis in idem nella recente giurisprudenza europea: considerazioni sul doppio binario sanzionatorio in materia tributaria, in Dir. Prat. Trib., 2014, 1089; I. CARACCIOLI, Superato il “doppio binario” tributario-penale?, in Corr. trib., 2014, 1007; G. CESARI, Illecito penale e tributario. Il principio del ne bis in idem alla luce della più recente giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e di Cassazione, in Riv. dir. trib., 2014, 74; G. DE AMICIS, Ne bis in idem e “doppio binario” sanzionatorio: prime riflessioni sugli effetti della sentenza “Grande Stevens” nell’ordinamento italiano, in Dir. pen. cont., 30 giugno 2014; ancora, G. DE AMICIS, Diritto dell’UE e della CEDU e problema del bis in idem, in Enc. giur. Treccani, 2015; M. DOVA, Ne bis in idem e reati tributari: una questione ormai ineludibile, in Dir. pen. cont., 11 dicembre 2014; G. M. FLICK, Reati fiscali, principio di legalità e ne bis in idem: variazioni italiane su un tema europeo, in Dir. pen. cont., 14 settembre 2014; A. GIOVANNINI, Trattato di diritto sanzionatorio tributario, Milano, 2016, 1265 ss.; A. GIOVANNINI – L. P. MURCIANO, Il principio del “ne bis in idem” sostanziale impedisce la doppia sanzione per la medesima condotta, in Corr. trib., 2014, 1548. 

[9] Corte Edu, 04 marzo 2014, n. 1864, Grande Stevens c. Italia; Cfr. V. ZAGREBELSKY, Le sanzioni Consob, l'equo processo e il ne bis in idem nella Cedu , in Giur. It., 2014, 1196; G.M. FLICK, V. NAPOLEONI, Cumulo tra sanzioni penali e amministrative: doppio binario o binario morto ?, AIC, fasc. 3/2014. 

[10] Corte Edu, 15 novembre 2016, n. 24130; F. VIGANÒ, La Grande Camera della corte di Strasburgo su ne bis in idem e doppio binario sanzionatorio, in Diritto penale contemporaneo, 18 novembre 2016. 

[11] Nel dettaglio occorre considerare: a) se i procedimenti abbiano scopi diversi e assumano a oggetto aspetti differenti della stessa condotta antisociale; b) se la duplicità dei procedimenti sia un effetto prevedibile della condotta; c) se i due procedimenti siano condotti in modo da evitare per quanto possibile ogni duplicazione nella raccolta e nella valutazione della prova; d) se la sanzione imposta all'esito del procedimento che si conclude per primo sia presa in considerazione nell'altro procedimento, in modo da assicurare l'esigenza di proporzionalità della pena. Per quanto concerne, invece, la correlazione cronologica tra i due procedimenti, essa non implica che debbano svolgersi necessariamente in maniera strettamente parallela, considerando invece la più elevata probabilità di ricorrenza della violazione convenzionale, e dunque la possibile entità del pregiudizio individuale, quando il soggetto, a causa di procedimenti consecutivi, sia esposto a una condizione di perdurante incertezza circa la propria sorte. 

[12] Corte Edu, 18 maggio 2017, ric. n. 22007/11, Jóhannesson e a. c. Islanda; cfr. F. VIGANÒ, Una nuova sentenza di Strasburgo su ne bis in idem e reati tributari, in Dir. Pen. Cont., 22 maggio 2017. 

[13] T.A.R. Lazio, Sez. II quater, ord. 29 gennaio 2018, n. 1043

[14]Art. 55 T.U.F., Provvedimenti cautelari applicabili ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: 1. La CONSOB, in caso di necessità e urgenza, può disporre in via cautelare la sospensione del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede dall'esercizio dell'attività per un periodo massimo di sessanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l'esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla CONSOB.  2. La CONSOB può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:  a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d) reati previsti dal presente decreto.

[15] D.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, in G.U. n. 198 del 25/8/2017.

[16] G.I.P. Trib. Firenze, ord. 27 marzo 2013, § 5.

[17]Art. 196 T.U.F., Sanzioni applicabili ai consulenti finanziari: 1. I soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 31, comma 4 che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali o particolari emanate in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:  a) richiamo scritto; b) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.580 a euro 129.110; c) sospensione da uno a quattro mesi dall'albo; d) radiazione dall'albo. [Omissis] 

[18] In particolare, facendo applicazione dei criteri Engel, vengono accertate: a) la natura pubblicistica della misura; b) la sua finalità di carattere generale; c)la sua gravità ed afflittività nei confronti del promotore finanziario, tale da precludergli definitivamente la possibilità di continuare a svolgere la propria professione. 

[19]Art. 7-septies, Poteri cautelari applicabili ai consulenti finanziari autonomi, alle società di consulenza finanziaria ed ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede: 1. L’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, in caso di necessità e urgenza, dispone in via cautelare la sospensione del consulente finanziario autonomo, della società di consulenza finanziaria e del consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede dall’esercizio dell’attività per un periodo massimo di centottanta giorni, qualora sussistano elementi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari emanate in forza del presente decreto. 2. L’Organismo di cui al comma 1 dispone in via cautelare, per un periodo massimo di un anno, la sospensione dall’esercizio dell’attività qualora il soggetto iscritto all’albo sia sottoposto a una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell’articolo 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati: a)  delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare; b)  delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l’ordine pubblico, contro l’economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria; c)  reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario; d)  reati previsti dal presente decreto. 

[20] Il riferimento è al Titolo II, Parte V del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.