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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

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Profilassi vaccinale del personale militare – l’art. 206-bis Codice dell’ordinamento militare al vaglio della Consulta.

Di Alessandra Talamonti
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NOTA A CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA 20 febbraio 2023, n. 25

Profilassi vaccinale del personale militare – l’art. 206-bis Codice dell’ordinamento militare al vaglio della Consulta

 

Di ALESSANDRA TALAMONTI

 

 

Abstract

Il presente scritto ripercorre il caso portato dinanzi alla Corte Costituzionale e deciso con sentenza numero 25 del 2023 concernente il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 206-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) in riferimento all’art. 32 della Costituzione.

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 206-bis, comma 1 nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che esse siano previamente individuate in via legislativa.

 

This paper traces the case brought before the Constitutional Court and decided by ruling number 25 of 2023 concerning the judgment on the constitutional legitimacy of Article 206-bis of Legislative Decree No. 66 of March 15, 2010 (Code of Military Order) in reference to Article 32 of the Constitution.

The Constitutional Court ruled that Article 206-bis, paragraph 1 is unconstitutional insofar as it authorizes military health care to require military personnel to administer specific vaccine prophylaxis, without their prior legislative identification.

 

 

I fatti di causa

Il caso portato dinanzi alla Corte Costituzionale e deciso con la sentenza n. 25 del 2023 riguardava un Tenente- Colonnello dell’Aeronautica Militare imputato del reato aggravato, previsto dagli articoli 81 cpv c.p., 47 n.2 e 173 c.p.m.p. di disobbedienza in quanto si era rifiutato di sottoporsi a una profilassi vaccinale resa necessaria per il suo impiego in operazioni fuori dai confini nazionali.

Tale profilassi era richiesta dal “Modulo di Prevenzione Vaccinale per il Teatro Operativo prescelto” atto adottato in base all’articolo 206-bis del Codice dell’ordinamento militare.

Questo articolo, sottoposto all’attenzione del Giudice delle leggi, al comma 1, stabilisce che “la Sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione, secondo appositi protocolli, di specifiche profilassi vaccinali al personale militare per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

Il successivo comma 2 stabilisce le modalità di adozione e i contenuti necessari di tali “ protocolli sanitari”, che devono essere approvati con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della salute e recare altresì l’indicazione analitica degli adempimenti riferiti alle modalità di somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

Il comma 3, infine, precisa che, qualora il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenti documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi stessa, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio.

Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale militare di Napoli dubita, in riferimento all’articolo 32 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’articolo 206- bis  del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), introdotto dall’articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 aprile 2016, n.91.

Il predetto articolo, infatti, conferendo a un organo amministrativo il potere di dichiarare indispensabili e obbligatorie specifiche profilassi vaccinali, si porrebbe in contrasto con la “riserva di legge statale e rinforzata” prevista dall’articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

La questione posta dal GUP è significativa: dalla declaratoria di incostituzionalità della previsione di legge contenuta all’articolo 206-bis del Codice dell’ ordinamento militare, discenderebbe il difetto del presupposto normativo per l’emissione dell’ordine in questione con chiare ricadute sulla sussistenza dell’elemento materiale e soggettivo del contestato reato aggravato di disobbedienza.

L’ordinanza di rimessione

L’ordinanza di rimessione si articola in tre distinte censure.

Con la prima si lamenta che le profilassi vaccinali siano, da un lato, dichiarate indispensabili da apparati amministrativi del Ministero della Difesa, allo scopo di impiegare il militare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio. L’articolo 206- bis renderebbe, in questo modo, evidente come l’interesse preponderante perseguito sia la pronta, rapida e proficua organizzazione del servizio militare e non la tutela della salute dei singoli e della collettività. Infatti, secondo il giudice rimettente, per quanto l’efficienza dello strumento militare rilevi costituzionalmente ai sensi dell’articolo 52, tale esigenza non potrebbe prevalere sul “fondamentale diritto individuale alla salute, comprensivo della scelta di non sottoporsi ad un determinato trattamento sanitario”.

Con la seconda censura, il giudice rimettente evidenzia come non sarebbe sufficiente prevedere che la sanità militare possa obbligare a specifiche profilassi indispensabili per particolari e individuate condizioni operative e di servizio. Ai sensi dell’articolo 32 secondo comma della Costituzione, infatti, non si può, se non per disposizione di legge, essere sottoposti a un determinato trattamento sanitario e dunque spetta alla fonte legislativa individuare ogni singola tipologia di detti trattamenti mentre le fonti sub-legislative sarebbero abilitate a intervenire solo con disposizioni di dettaglio tecnico- operative. Deve, infatti, essere consentito all’Amministrazione militare, in ossequio ad esigenze organizzative del sistema “Difesa” già garantite costituzionalmente all’articolo 52 della Costituzione, dettare le modalità operative per la somministrazione dei vaccini.

La terza censura, infine, sottolinea la violazione del carattere rinforzato - per contenuto-  della riserva di legge de qua.

La riserva di legge

Le tre distinte censure formulate dal rimettente presentano come comune denominatore la dedotta violazione della riserva di legge -rinforzata- ex art. 32 della Costituzione.

Una doglianza assume rilievo logicamente prioritario sulle altre e dunque potenzialmente assorbente; si tratta della censura secondo cui la riserva di legge in questione non sarebbe soddisfatta nell’ipotesi in cui il legislatore abbia delegato a fonti secondarie o ad atti amministrativi e dunque non abbia operato la scelta in merito all’individuazione delle singole tipologie di trattamenti sanitari obbligatori.

La questione, secondo la Consulta, è fondata.

Si tratta di chiarire che cosa significhi, nell’ambito dell’articolo 32 secondo comma della Costituzione, l’aggettivo “determinato” che accompagna la locuzione “trattamento sanitario” e a quale fonte spetti stabilirne l’individuazione.

Nello statuire che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, la Costituzione ha introdotto una riserva di legge relativa ma rinforzata per contenuto, stante il necessario rispetto della persona umana prescritto dall’ultimo periodo dell’articolo 32, secondo comma.

La natura relativa della riserva di legge consente un’attività regolatoria secondaria ma non può relegare la legge sullo sfondo. Lo strumento legislativo, in altre parole, non può ridursi ad una prescrizione normativa “in bianco”, afferma la Corte Costituzionale, senza definire contenuti e modi dell’azione amministrativa limitativa della sfera generale di libertà dei cittadini.

L’aggettivo “determinato”, quindi, non può che riferirsi all’intervento legislativo che deve, appunto, stabilire a quali trattamenti sanitari obbligatori/ obblighi vaccinali è necessario sottoporsi.

La sentenza sottolinea che è proprio attraverso l’individuazione del trattamento vaccinale relativo alla patologia da contrastare che la legge può operare il difficile bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva. Inoltre, questa stessa indicazione è essenziale per consentire, alla Corte costituzionale, il sindacato di non irragionevolezza della scelta legislativa di imporre la vaccinazione.

Il difficile bilanciamento tra libera determinazione individuale e tutela della salute collettiva

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito il contenuto dell’articolo 32 della Costituzione affermando in precedenti pronunce (si vedano, ex multis , sentenze nn. 307/ 1990, 258/ 1994 e 5/2018) che lo stesso “postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività”; quindi: “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost. se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell’ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria”.

Inoltre, i giudici costituzionali, con la pronuncia n. 85 del 2013, hanno ritenuto necessario “realizzare un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione” i quali “si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile, pertanto, individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri”; se così non fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “ tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona.

Con l’ulteriore più recente pronuncia n. 58 del 2018, la Consulta ha precisato che “il bilanciamento” tra diritti “deve, perciò, rispondere a criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, in modo tale da non consentire né la prevalenza assoluta di uno dei valori coinvolti, né il sacrificio totale di alcuno di loro, in modo che sia sempre garantita una tutela unitaria, sistemica e non frammentata di tutti gli interessi costituzionali implicati”.

La scelta della riserva di legge, seppur relativa, come visto, è dunque deputata proprio ad assicurare questo delicato bilanciamento di valori che debbono dialogare tra loro: è pertanto il Parlamento l’organo deputato a stabilire l’obbligatorietà o meno di un provvedimento.

La previsione dell’obbligo di profilassi vaccinale ex articolo 206- bis del Codice dell’ordinamento militare che non specifichi per quale scopo o a prevenzione di quale malattia la somministrazione viene imposta, renderebbe non “ determinato” il trattamento sanitario e vanificato il carattere di precisione che la stessa Assemblea Costituente ha voluto imprimere all’articolo 32 della Costituzione.

Questa stessa indicazione permette altresì di realizzare l’equilibrio tra libera determinazione individuale e salute collettiva, rendendo le scelte legislative conoscibili ai destinatari.

I comprovati motivi di esenzione che la legge accorda al militare per sottrarsi all’obbligo vaccinale, invece, sono sottoposti al vaglio della commissione medica della struttura ospedaliera competente per territorio neutralizzando così ogni libera scelta dell’individuo.

L’articolo 206- bis del Codice dell’ ordinamento militare introduce effettivamente un obbligo al cui mancato rispetto conseguono sanzioni disciplinari e penali, come previsto dalla direttiva tecnica del 16 maggio 2018 al punto 5.6: il rifiuto del militare, laddove non vi siano controindicazioni alla somministrazione, deve essere annotato e controfirmato sulla scheda vaccinale e notificato al Comandante di Corpo per i provvedimenti di competenza.

L’obbligatorietà contenuta nella disposizione censurata entrerebbe in contrasto dunque con il fondamentale principio di autodeterminazione del singolo nel sottoporsi o meno ad un determinato trattamento sanitario.

Conclusioni

Tutto ciò premesso, la Corte Costituzionale conclude evidenziando che il comma 1 dell’articolo 206- bis del Codice dell’ordinamento militare non predetermina i vaccini che possono essere imposti al militare o le patologie che, con gli stessi, si intendono contrastare e, di conseguenza non rispetta il  requisito di determinatezza richiesto dall’articolo 32 Costituzione in merito ai trattamenti sanitari da imporre.

La Consulta, per questi motivi, dichiara l’articolo in questione costituzionalmente illegittimo nella parte in cui autorizza la sanità militare a imporre al personale militare la somministrazione di specifiche profilassi vaccinali, senza che le medesime siano individuate per via legislativa.

Fino a quando il legislatore non avrà assolto l’onere di determinatezza nei termini di cui sopra, il comma 1 dell’articolo 206- bis non potrà fondare un obbligo vaccinale per il militare.

Il tema è ricco di spunti di riflessione che non possono essere compiutamente esaminati in questa sede ma che saranno, con alta probabilità, oggetto di attenzione da parte di giurisprudenza e dottrina nel tentativo di conseguire il migliore punto di equilibrio tra salute collettiva e scelte individuali.