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Obbligo generale di motivazione e polimorfia delle situazioni giuridiche coinvolte negli atti amministrativi. Pronuncia del TAR Catania.
TAR Catania, Sez. I, sent. del 29 aprile 2025, n. 1426.
L'obbligo generale di motivazione dell’atto amministrativo ex articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 non assume caratteri assoluti e indistinti, ma relativi, declinandosi diversamente alla luce della sua natura autoritativa o non autoritativa (art. 1, comma 1-bis della l. n. 241 del 1990), del rapporto in cui si innesta e in ragione del destinatario cui è diretto.
L'intensità della motivazione della p.a. in tema di mantenimento o risoluzione del contratto di appalto, in caso di inadempimento della controparte contrattuale, assume una differente valenza nel caso in cui un terzo, con un’autonoma istanza, faccia valere l’autonomo e separato interesse alla risoluzione del contratto, ove funzionale alla riedizione della gara o allo scorrimento della graduatoria, poiché, in tale ipotesi, la p.a. è chiamata ad esercitare la propria discrezionalità amministrativa comparando plurimi e confliggenti interessi pubblici e privati.
La situazione giuridica soggettiva del terzo, estraneo al rapporto contrattuale tra stazione appaltante e aggiudicatario, il quale proponga una domanda alla p.a. volta ad ottenerne la risoluzione per inadempimento al fine della riedizione della gara, assume la natura giuridica di interesse legittimo, pertanto la controversia va devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo.