Temi e Dibattiti
Osservazioni in tema di diritto di accesso nell’ordinamento sportivo.
Di Mario Piroli
Osservazioni in tema di diritto di accesso nell’ordinamento sportivo
Di Mario Piroli*
Abstract
Il presente lavoro, dopo aver operato delle premesse di carattere introduttivo circa l’inquadramento del diritto di accesso nell’ordinamento italiano ed europeo, vuole fornire una panoramica sull’esistenza e la giustiziabilità di tale diritto nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Al riguardo, si approfondiranno le più recenti pronunce della giurisprudenza endo ed esofederale e amministrativa sul tema, le quali hanno condotto all’emersione di una vacatio legis in materia di diritto di accesso nell’ordinamento sportivo, con conseguente impossibilità per i soggetti facenti parte di tale ordinamento di rivolgersi agli organi di giustizia sportiva per accedere alle informazioni relative ai procedimenti in corso a loro carico. In tal contesto, l’Autore effettua alcune osservazioni su possibili prospettive di riforma, che appare non più rinviabile, se si vuole evitare un’ulteriore escalation nei (già complessi) rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.
This paper, after having made introductory premises regarding the classification of the right of access in the italian and european legal system, aims to provide an overview of the existence and the justiciability of this right in the field of the sports system. In this regard, we will deepen the most recent rulings of sports and administrative jurisprudence on the subject, which have led to the disclosure of a vacatio legis on the right of access in the sports system, with consequent impossibility for the subjects part of such system to apply to the organs of sporting justice in order to access the information relative to the proceedings in course against them. In this context, the Author makes some observations on possible prospects for reform, which no longer seems to be postponed, if we want to avoid a further escalation in the (already complex) relations between the state and the sports system.
Sommario: 1. Principio di trasparenza e diritto di accesso; 2. Il diritto di accesso nella prospettiva europea; 3. La natura giuridica del diritto di accesso; 4. L’esistenza e la giustiziabilità del diritto di accesso nell’ordinamento sportivo; 5. Il riconoscimento del diritto di accesso nell’ordinamento sportivo; 6. La vacatio legis in materia di diritto di accesso nell’ordinamento sportivo; 7. Osservazioni conclusive e prospettive di riforma.
- Principio di trasparenza e diritto di accesso
L’azione amministrativa, come noto, si permea di una serie di principi tra i quali è possibile menzionare quello di legalità, di imparzialità, nonché di buona amministrazione. Accanto a tali principi si annovera, inoltre, il principio di trasparenza, il quale se da un lato ha permesso di ridefinire in chiave democratica il rapporto tra amministratori ed amministrati, trasformando questi ultimi da spettatori a protagonisti dell’operato dei pubblici poteri, dall’altro lato rischia di essere interpretato a principio bon a tout faire, senza una sua precisa caratterizzazione e spesso fatalmente poco tecnico[1]. Il principio de quo si concretizza, in primis, nell’attribuzione ai cittadini del potere di esercitare un controllo democratico sullo svolgimento dell’attività amministrativa e sulla conformità della stessa agli interessi sociali ed ai precetti costituzionali. A ciò si aggiunga che la conoscibilità degli atti e dei documenti riconducibili all’attività amministrativa rappresenta il fondamento della democrazia degli Stati moderni[2].
Volendo addentrarsi ancor di più in radice, la trasparenza si contrappone a tutto ciò che si occulta allo scopo di favorire interessi personali e di gruppo, configurandosi come esigenza di chiarezza, di comprensibilità, di non equivocità di una struttura (in tal caso di natura amministrativa) e del suo agire, anche al fine di garantire l’affidamento dei cittadini[3].
Orbene, il diritto di accesso rappresenta, senza dubbio, una concreta esplicazione del principio di trasparenza[4]. Ciò, tuttavia, non deve condurre all’erronea statuizione secondo cui il principio di trasparenza sia esclusivamente riconducibile all’accesso. Invero, al principio di trasparenza va riconosciuta una connotazione ben più ampia, che coincide con la visibilità, conoscibilità e comprensibilità dell’azione amministrativa, dei suoi atti e della sua organizzazione[5]. In altri termini, l’accesso rappresenta uno strumento di garanzia e di assicurazione della trasparenza e, pertanto, tutte le disposizioni ivi contenute nella legge n. 241 del 7 agosto 1990 (così come novellata dal decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80) a tal principio riconducibili hanno la ratio di imporre all’amministrazione di agire correttamente, al di là di mere prescrizioni formali, nella consapevolezza che la democrazia ha bisogno di un’esplicitazione comprensibile del potere[6].
In tal senso, è esemplificativo l’art. 22, comma 2, della legge n. 241/1990[7], che definisce l’accesso ai documenti amministrativi come principio generale dell’azione amministrativa, essenziale ai fini della salvaguardia dei diritti di partecipazione dei cittadini, dell’imparzialità e della trasparenza a ciò necessariamente connessi, tanto da essere considerato ai livelli essenziali delle prestazioni riguardanti i diritti civili e sociali costituzionalmente garantiti[8].
- Il diritto di accesso nella prospettiva europea
In maniera analoga al diritto amministrativo nazionale, anche quello europeo si caratterizza per la presenza di numerosi poteri amministrativi, di varia natura, in capo alle pubbliche amministrazioni. Anche nel diritto europeo gli effetti giuridici, conseguenti allo svolgimento delle funzioni amministrative, spesso non sono direttamente prodotti dalle norme ma mediati da decisioni delle amministrazioni competenti, le quali sono soggette a un regime giuridico che si può sintetizzare nell’espressione “potere amministrativo”[9].
Al lume di quanto esposto, altresì nel diritto dell’Unione si possono individuare alcuni principi di carattere generale, che tendono ad applicarsi a tutti i poteri amministrativi sia in relazione al procedimento di formazione delle decisioni, sia per il loro contenuto. Tali principi trovano il loro fondamento nei Trattati e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; a titolo esemplificativo, si pensi al principio di legalità[10], al principio di leale cooperazione tra istituzioni europee[11], al principio di trasparenza o, ancora, al principio di buona amministrazione, quest’ultimo enunciato come “diritto a una buona amministrazione” nell’art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[12].
Oltre ai principi di carattere generale, il regime giuridico europeo dei poteri amministrativi si permea di alcuni principi maggiormente settoriali, tra i quali si annovera il diritto di accesso. In particolare, l’art. 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — rubricato, per l’appunto, “Diritto d’accesso ai documenti” — stabilisce che “ogni cittadino dell’Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto”. La disciplina del diritto di accesso, tuttavia, non si fonda esclusivamente sulla norma poc’anzi richiamata, bensì su di una pluralità di fonti, sia scritte che giurisprudenziali, sia di diritto primario che derivato; l’art. 15 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce che “al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell’Unione operano nel modo più trasparente possibile” e che “qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione”.
A ciò si aggiunga quanto dettato dal Regolamento CE n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2001[13]. Tale Regolamento delinea i soggetti titolari del diritto di accesso, i suoi soggetti passivi, le modalità di esercizio, nonché gli interessi a tutela dei quali l’accesso può essere negato; su tal ultimo punto, il Regolamento prevede delle eccezioni c.d. assolute, che coprono i casi in cui l’accesso è rifiutato automaticamente (ad es. per motivi di pubblica sicurezza, difesa, relazioni internazionali, politica economica, monetaria o finanziaria, o protezione della vita privata) ed eccezioni c.d. relative, che coprono i casi in cui viene rifiutato l’accesso (ad es. per tutelare gli interessi commerciali di una ditta o di un privato, una consulenza legale, un processo decisionale o indagini in corso), fatto salvo un interesse pubblico prevalente che giustifichi la divulgazione del documento.
Seppur risulti evidente come, anche nella prospettiva europea, il diritto di accesso sia, in concreto, riconducibile al principio di trasparenza, possono essere sollevati alcuni profili critici con specifico riferimento al sindacato, operato dalle autorità europee, delle domande ricevute per accedere a taluni documenti. Invero, la procedura delineata dal supra citato Regolamento conferisce una notevole discrezionalità alle istituzioni nel decidere sulle istanze di accesso e la giurisprudenza europea tende spesso a non entrare nel merito della sussistenza o meno di cause di esclusione dell’accesso. Si veda, per es., la causa C-266/05 P della Corte di Giustizia dell’Unione europea[14], ove è stato affermato che in presenza di cause di esclusione, l’accesso va escluso senza che l’interesse da esso minacciato debba essere bilanciato con quello di chi chiede di accedere. Non sono mancate, tuttavia, delle decisioni di accoglimento di ricorsi contro il diniego di accesso, che fanno emergere un atteggiamento gradualmente più favorevole alla più ampia esplicazione del principio di trasparenza da parte dei giudici europei[15].
Si consideri, inoltre, che più recentemente la Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione europea, ha statuito l’applicazione del citato Regolamento anche alle memorie depositate dagli Stati membri nelle cause cui partecipino le istituzioni europee. A giudizio della Corte, gli atti processuali non possono, infatti, ritenersi in via di principio esclusi dal novero dei documenti accessibili per il solo fatto che si tratta di copie di atti redatti da terzi soggetti, in specie uno Stato membro, in occasione di un procedimento giurisdizionale e, pertanto, eventuali eccezioni al diritto di accesso dovranno essere esaminate sulla base delle disposizioni del già citato Regolamento[16].
- La natura giuridica del diritto di accesso
Una delle più rilevanti problematiche attinenti al diritto di accesso concerne l’esatta individuazione della sua natura giuridica. Va, anzitutto, premesso che la problematica non è meramente teorica, in quanto l’adesione alla soluzione che prospetta la riconducibilità del diritto di accesso al diritto soggettivo o, per contro, all’interesse legittimo, fa originare opposte conseguenze di ordine processuale, riguardo ad es. la necessità della notifica ai controinteressati e il tipo di cognizione spettante al giudice amministrativo[17], nonché riguardo la risarcibilità del danno causato dal diniego di accesso o, viceversa, ove si reputasse il diritto di accesso quale interesse legittimo, la risarcibilità ex art. 2043 c.c..
Prima degli interventi legislativi del 2005, già menzionati nei precedenti paragrafi, coesistevano due tesi diametralmente opposte.
I sostenitori della prima tesi ricostruivano in termini di interesse legittimo la posizione del titolare del diritto di accesso, in quanto — a dispetto del nomen “diritto di accesso” — la funzionalizzazione espressamente stabilita dal legislatore della possibilità di accedere agli atti al raggiungimento di obiettivi di trasparenza e imparzialità dell’agire amministrativo conduce ad assumere che il diritto di accesso non viene tutelato di per sé, come è proprio dei diritti, ma trova soddisfazione nei limiti e in quanto strumento atto ad assicurare il miglior perseguimento del pubblico interesse ad una pubblica amministrazione che agisce secondo i classici dettami dell’interesse legittimo[18]. Pertanto, sarebbe da ritenersi che l’uso del termine “diritto” con riferimento all’accesso ai documenti non ha alcun significato tecnico, ma trattasi di espressione adoperata in senso generico, come spesso accade nella legislazione ordinaria[19].
La seconda tesi si è, invece, schierata a sostegno della configurazione del diritto di accesso come vero e proprio diritto soggettivo. Oltre al sostegno di numerosi Autori[20], è chiarificatrice anche la giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto modo di affermare che “Nell’impianto normativo di cui all’art. 22 e ss. L. 7 agosto 1990, n. 241, il diritto di accesso ai documenti amministrativi si configura come autonomo diritto soggettivo all’informazione, con la conseguenza che l’azione per il giudizio di cui all’articolo 25, comma 5 della legge cit. va ritenuta non come demolitoria di atti amministravi, bensì di accertamento del diritto fatto valere dal privato e di condanna dell’amministrazione; inoltre, in mancanza di specifica norma processuale, il relativo accertamento, affidato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, segue le regole proprie delle controversie sui diritti soggettivi, anche sotto il profilo processuale”[21].
Orbene, la novella legislativa del 2005 depone, certamente, a favore di una delle due soluzioni supra esposte, portando acqua alla tesi del diritto soggettivo. Invero, la definitiva ed esplicita attribuzione delle controversie in tema di diritto di accesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, oltre a consentire al giudice dell’accesso l’utilizzo degli strumenti processuali offerti dalla giurisdizione esclusiva, dovrebbe far concludere per il riconoscimento della natura di diritto soggettivo dell’accesso agli atti[22].
Si consideri, peraltro, che la giurisprudenza successiva al 2005 ha ritenuto ormai superato il dibattito sulla consistenza del diritto di accesso, ritenendo la questione puramente astratta. Il Supremo Consesso di giustizia amministrativa ha, difatti, avuto modo di sottolineare che la qualificazione della natura giuridica del diritto di accesso — alla stregua di diritto soggettivo ovvero di interesse legittimo — non ha, in realtà, influenze sul versante applicativo e che, tuttalpiù, è possibile riconoscere un carattere strumentale al diritto in parola, in quanto esercitabile per la tutela di ulteriori situazioni giuridiche che presentino i connotati tipici delle due situazioni giuridiche che il privato può vantare nei confronti della pubblica amministrazione[23].
In definitiva, sebbene oggi la tesi del diritto soggettivo parrebbe essere prevalente[24], il dibattito correlato all’esatta qualificazione giuridica del diritto di accesso più che essere definitivamente risolto, appare sopito, in virtù, soprattutto, della strumentalità dell’accesso di cui il Consiglio di Stato disquisiva e dell’attribuzione del relativo contenzioso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[25].
- L’esistenza e la giustiziabilità del diritto di accesso nell’ordinamento sportivo
Giunti a tale punto della trattazione è bene interrogarsi, anzitutto, sull’esistenza o meno di un “diritto di accesso” nell’ordinamento sportivo e se sussista una conseguente giustiziabilità dello stesso, nonché se l’esercizio del diritto di accesso debba permeare l’attività delle istituzioni sportive, con la finalità di permettere l’esercizio di tale diritto da parte dei soggetti facenti parte l’ordinamento sportivo, in modo tale da consentire una reale conoscenza ed un effettivo controllo sulle attività.
Tali questioni sono state portate all’attenzione delle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport[26], il quale con la decisione n. 74 del 2017[27], ha osservato che in virtù del principio pluralistico, il quale — come noto — ammette la coesistenza tra ordinamenti a fini generali e ordinamenti a fini settoriali, si deve ritenere l’asimmetria del rapporto tra i sistemi ordinamentali, ove i primi riconoscono i secondi, tale che il carattere dell’autonomia non assorba anche quello dell’autosufficienza, con la conseguenza che l’ordinamento settoriale sportivo si debba trovare necessariamente in rapporto di collegamento con il corrispondente ordinamento giuridico esprimente interessi generali[28]. Per tale ragione, gli interessi e le situazioni giuridiche soggettive interne l’ordinamento sportivo devono essere valutati anche in correlazione alle norme statali. In particolare, ove le norme dell’ordinamento statale statuiscano dei principi che possano essere in un certo modo espressione anche dei principi su cui si fonda l’ordinamento settoriale, quest’ultimo — si legge nella decisione citata — “è chiamato a recepirli e ad adattarli al proprio diritto positivo, attesa anche la propria non autosufficienza e il suddetto rapporto di collegamento con l’ordinamento statale esprimente interessi generali”. Pertanto, anche i principi dello Stato in tema di trasparenza amministrativa assumono un valore fondamentale negli ordinamenti settoriali e la loro applicazione, anche all’ordinamento sportivo, non può essere sottaciuta o ulteriormente rimandata[29].
Invero, secondo la c.d. Cassazione dello Sport, il principio di trasparenza può essere enucleato e posto accanto ai principi generali attinenti alle modalità di svolgimento del rapporto tra CONI, Federazioni sportive e Leghe nei confronti dei tesserati ed affiliati, congiuntamente ai principi di lealtà, probità e correttezza.
Nel coacervo di interessi e situazioni giuridiche soggettive che emergono in seno all’ordinamento sportivo, infatti, è impensabile, a giudizio del Collegio, che la governance dello sport italiano non si conformi a quei principi di economicità, efficacia e pubblicità. Il binomio pubblicità-trasparenza deve, infatti, permeare l’attività delle istituzioni sportive, permettendo agli associati l’esercizio del diritto di accesso, in modo da consentirgli di accedere alle informazioni relative ai procedimenti in corso, con il dovere, altresì, di comunicare agli stessi tutte le informazioni richieste. D’altronde, consentire ciò all’associato ovvero al tesserato avente un interesse diretto, concreto e attuale, garantirebbe una piena tutela degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive coinvolte, prima che venga adottata la decisione finale di un dato procedimento.
In conclusione, il Collegio auspica una riforma che si occupi di adeguare le regole dell’ordinamento sportivo ai principi generali di libertà e diritto di accesso di ciascun soggetto alle informazioni possedute dagli organismi che del sistema sportivo sono componenti. Più specificatamente, gli stessi giudici del Collegio suggeriscono l’istituzione di una disciplina ad hoc di fronte ai tribunali federali, mutuando quanto avviene nella sostanza di fronte ai tribunali amministrativi, riconoscendo agli organi di giustizia sportiva una competenza specifica in merito all’accertamento del diritto di un tesserato o affiliato ad ottenere dei documenti richiesti avverso il diniego di ostensione documentale, in ragione della la loro cognizione estesa al merito delle controversie sportive[30].
- Il riconoscimento del diritto di accesso nell’ordinamento sportivo
Sulla scorta della decisione n. 74/2017 del Collegio di Garanzia dello Sport, la Corte Federale d’Appello della FIGC, con decisione n. 97 del 2020[31], ha ulteriormente riconosciuto l’esistenza, nonché l’importanza, del diritto di accesso anche nell’ordinamento sportivo.
A sostegno di ciò, la Corte ha, dapprima, osservato che il diritto di accesso sia una situazione giuridica sostanziale innegabilmente rilevante nell’ordinamento sportivo e correlata ad un generale obbligo di trasparenza dell’esercizio del potere, sia sotto il profilo morfologico, sia in termini funzionali. In specie, secondo i giudici federali, il diritto di accesso è riconducibile ai principi di giustizia sportiva che sanciscono la piena tutelabilità dei diritti e degli interessi dei soggetti dell’ordinamento settoriale[32].
In maniera ancor più incisiva, la Corte ha, poi, correttamente osservato che l’esercizio del diritto di accesso è condizione per l’esercizio di altri diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto all’informazione, o l’esercizio del diritto di difesa, o semplicemente correlato allo status del richiedente ai fini dell’esercizio di diritti politici[33]. La natura servente e strumentale rende, pertanto, il diritto di accesso una situazione giuridica di nuova generazione legata alla generale clausola della tutela dei diritti fondamentali e della dignità della persona riconosciuta nelle formazioni sociali in cui si espleta la personalità dell’individuo, che è matrice irrinunciabile del riconoscimento operato dall’ordinamento generale dell’ordinamento settoriale. Il diritto di accesso, dunque, appartenendo al decalogo di diritti derivanti da fonti superprimarie, appare esistente, nonché tutelabile, dinanzi agli organi di giustizia sportiva.
Senza considerare che sarebbe paradossale ammettere che il diritto di accesso sia riconosciuto e confinato all’ordinamento generale e non abbia un diritto di cittadinanza anche nell’ambito degli ordinamenti settoriali (in specie, quello sportivo), allorquando sia funzionale alla tutela di diritti ed interessi la cui tutela appare pienamente soddisfatta solo attraverso l’attivazione di sistemi giustizia endofederale o comunque presenti nell’ordinamento sportivo. Invero — si legge nella decisione — “la conclusione opposta implicherebbe che l’armamentario a disposizione dell’istante lo costringerebbe ad una impropria digressione verso i mezzi di tutela esperibili solo di fronte al giudice amministrativo (titolare di giurisdizione esclusiva in materia), per poi tornare di fronte agli organi di giustizia sportiva una volta accolta la doglianza, senza che tra le due questioni (l’accesso per un verso e la vicenda disciplinare per l’altro) vi sia un nesso di pregiudizialità necessaria”.
Muovendosi in altra ottica, tuttavia, quanto asserito dai giudici federali non fa altro che evidenziare la vacatio legis (che, peraltro, era stata già sollevata dal Collegio di Garanzia nel 2017) in tema di diritto di accesso nell’ordinamento sportivo. Invero, non sussiste alcuna puntuale articolazione normativa in materia, bensì il diritto di accesso sembra vivere di una sorta di autocoscienza nell’ordinamento sportivo, questo in virtù della sua natura di diritto fondamentale e strumentale, come già detto, all’esercizio di diritti almeno di pari rango.
- La vacatio legis in materia di diritto accesso nell’ordinamento sportivo
Indubbio è che l’applicazione del principio di trasparenza faccia emergere in capo alle amministrazioni sportive gli obblighi legati al diritto di accesso. Tale assunto, tuttavia, non si fonda esclusivamente su quanto osservato dalla giurisprudenza esofederale ed endofederale di cui si è supra disquisito, ma anche sulla giurisprudenza amministrativa.
In tal senso, già nel 2006, il TAR Calabria, con sentenza n. 984[34], aveva avuto modo di statuire che le federazioni sportive nazionali presentano una duplice natura; operano in qualità di associazioni di diritto privato nel momento in cui applicano norme che attengono alla vita interna della federazione ovvero ove si occupano dei rapporti tra le società sportive e tra le società stesse e gli sportivi professionisti, per contro, è indubbio come si occupino anche di svolgere delle funzioni avente natura pubblicistica, quali, nel caso trattato nella citata sentenza, la formazione degli istruttori di nuoto[35]. Pertanto, le federazioni, nel momento in cui svolgono una funzione di rilevanza pubblicistica non sono esonerate dall’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione amministrativa.
La problematica che, tuttavia, emerge è la mancanza di una puntuale disciplina di tutela dell’accesso nell’ordinamento sportivo, una mancanza che, a ben vedere, ha condotto ad una interferenza fra ordinamento statale e ordinamento sportivo, con la diretta conseguenza di un indebolimento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, giustificato, secondo una recente pronuncia del TAR Lazio[36], da un bilanciamento degli interessi in gioco e dal preminente e primario rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti di cui all’art. 24 e all’art. 111 della Costituzione[37].
Invero, secondo i giudici del TAR Lazio, non esistendo alcuna tutela specifica all’interno dell’ordinamento sportivo in materia di diritto di accesso, deve ritenersi opportuno un intervento in sostituzione ad opera dell’ordinamento statale. In altri termini, non rinvenendosi un’apposita azione di accesso agli atti esercitabile dinanzi agli organi di giustizia sportiva, non sussiste violazione della pregiudiziale sportiva, in quanto il meccanismo previsto dall’art. 3 della legge n. 280 del 2003[38] — il quale impone l’onere di esperire tutti i gradi della giustizia sportiva prima di poter adire la giurisdizione statale, nei casi considerati rilevanti per l’ordinamento statale — rappresenta un istituto ancorato a dati normativi ed istituzionalizzati tipizzati nel rispetto dei principi del giusto processo e, dunque, non è interpretabile come divieto generico di accesso agli organi giurisdizionali dello Stato, soprattutto dinanzi all’inerzia delle amministrazioni sportive di prevedere percorsi volti ad evitare il presentarsi di vicende potenzialmente lesive di diritti costituzionalmente rilevanti.
D’altro canto, la pregiudiziale sportiva non comporta, in alcun caso, una preclusione assoluta ad adire la giurisdizione statale, soprattutto in ipotesi ove vi sia il coinvolgimento di garanzie costituzionali, quanto, piuttosto, una preclusione relativa, consistente nel previo e necessario espletamento di tutti i gradi interni di giustizia sportiva[39].
- Osservazioni conclusive e prospettive di riforma
I recenti sviluppi giurisprudenziali hanno evidenziato, in maniera netta, che gli sforzi compiuti dal legislatore sportivo nel corso degli anni non sono stati sufficienti a colmare in toto i vuoti di tutela per i soggetti dell’ordinamento sportivo. Come si è avuto modo di approfondire, la ponderazione degli interessi coinvolti in materia di diritto di accesso — ovverosia il contemperamento tra i principi sanciti dalla Costituzione, la legislazione statale e la normativa federale — conduce, almeno attualmente, ad una nuova escalation nel ciclico conflitto tra l’ordinamento statale e quello sportivo.
In tal senso, è opportuno rammentare che nel 2011, la Corte costituzionale, con sentenza n. 49, aveva già avuto modo di esprimersi in tema di conflitto tra i due ordinamenti in parola; tale sentenza ha, difatti, affermato che l’esclusione della giurisdizione statale sugli atti con i quali sono state irrogate le sanzioni disciplinari non consente che sia altresì esclusa la possibilità, per chi lamenti la lesione di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, di agire in giudizio per ottenere il conseguente risarcimento del danno[40].
Il suddetto principio è stato, poi, confermato dalla stessa Corte nel 2019 (con sentenza n. 160), la quale ha ribadito la giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo sulle questioni disciplinari sportive[41].
La soluzione prospettata dalla Consulta, tuttavia, limitandosi a rafforzare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, non sembra occuparsi del problema più arduo, ossia la demarcazione del confine tra ciò che è giuridicamente rilevante e ciò che è indifferente per l’ordinamento statale.
In definitiva, appare evidente che i contrasti tra l’ordinamento statale e quello sportivo sono tutt’altro che terminati[42]. L’assenza nelle normative eso ed endofederali di una previsione tutelante un diritto riconosciuto dalla legislazione statale (in specie, il diritto di accesso), ha rappresentato il fattore decisivo dell’ennesimo capitolo della lotta tra i due ordinamenti, che, nella vicenda legata al diritto di accesso, ha visto la giurisdizione amministrativa segnare un punto importante nel trascinare nella propria sfera le controversie sportive[43].
In tal contesto, occorre aderire all’auspicata riforma sostenuta nel 2017 dal Collegio di Garanzia dello Sport, con cui si attribuirebbe la possibilità, in capo ai soggetti facenti parte l’ordinamento sportivo, di instaurare innanzi ai giudici federali i procedimenti aventi ad oggetto il diritto di accesso. Non appare più rinviabile, infatti, l’adeguamento delle regole dell’ordinamento sportivo al generale principio di trasparenza, con la conseguente possibilità di poter accedere alle informazioni possedute da istituzioni che, pur operando in un sistema di carattere privatistico, esprimono delle funzioni pubblicistiche.
* Dottore magistrale in Giurisprudenza, Docente formatore di Diritto dello Sport, FIFA FootballAgent
[1] R. Marrama, La pubblica amministrazione tra trasparenza e riservatezza nell’organizzazione e nel procedimento amministrativo, in Dir. proc. amm., 1989, p. 418.
[2] M.A. Sandulli, Accesso alle notizie e ai documenti amministrativi, in Enc. Dir., IV agg., Milano, 2000, secondo cui “[…] nell’ambito delle misure finalizzate al miglior raggiungimento del suddetto obiettivo di trasparenza dell’azione dei pubblici poteri un ruolo di primo piano, ancorché sicuramente non esaustivo, spetta evidentemente, oltre che alla pubblicità degli atti amministrativi, alla possibilità di accesso ai medesimi presso gli uffici in cui sono conservati”.
[3] Così, R. Marrama, Op. cit., p. 419.
[4] In tal senso, vedasi F.M. Nicosia, Il procedimento amministrativo. Principi e materiali. Commento alla legge 241/1990 e alla sua attuazione con i D.P.R. 300 e 352/1992, Napoli, 1992, p. 75, che definisce il diritto di accesso quale sinonimo del principio di trasparenza.
[5] Vedasi G. Abbamonte, La funzione amministrativa tra riservatezza e trasparenza. Introduzione al tema, in AA.VV., L’amministrazione pubblica tra riservatezza e trasparenza. Atti del XXXV Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione 1989, Milano, 1991, p. 13.
[6] Per un approfondimento sulla legge n. 241 del 7 agosto 1990, si vedano A. Giordano (a cura di), Il procedimento amministrativo tra regole e responsabilità, Giuffrè, 2021; M. Clarich, Manuale di diritto amministrativo, il Mulino, 2022; G. Melis, Per una storia del procedimento amministrativo prima della legge sul procedimento, in Riv. tri. dir. pub., 2/2021, p. 571; M. Macchia, Il procedimento amministrativo a trent’anni dalla legge generale, in Giornale di dir. amm., 6/2020, p. 697; G. Urbano, Aspetti evolutivi della partecipazione al procedimento amministrativo: la legge sulla partecipazione della Regione Puglia, in Dir. e pro. Amm., 3/2018, p. 967; G. Taccogna, Principi del diritto privato e procedimento amministrativo, in Persona e Amministrazione, 1/2018, p. 185.
[7] Si riporta il dato testuale integrale della norma citata: “2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”.
[8] Sul tema, si vedano C. Pinelli, Sui “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”, in Dir. pub., 2002, p. 881; E. Balboni, Il concetto di “livelli essenziali e uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le istituzioni del federalismo, 2001, p. 1105; G.P. Rossi, A. Benedetti, La competenza legislativa esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2002, p. 25; L. Cuocolo, I livelli essenziali delle prestazioni: spunti ricostruttivi ed esigenze di attuazione, in Il Diritto dell’economia, 2003, fasc. 2-3, p. 389; G.U. Rescigno, I diritti civili e sociali fra legislazione esclusiva dello Stato e delle regioni, in S. Gambino (a cura di), Il nuovo ordinamento regionale, Milano, 2003, p. 107; A. Truini, Federalismo e regionalismo, in Italia e in Europa, vol. II, p. 277.
[9] Cfr. B.G. Mattarella, in M.P. Chiti (a cura di), Diritto Amministrativo Europeo, Milano, 2013, p. 327.
[10] Il principio di legalità, peraltro, nel diritto europeo assume una duplice valenza. Invero, in relazione alla soggezione dell’amministrazione al diritto, il principio de quo non trova un’enunciazione espressa con riferimento ai poteri amministrativi, ma è implicito in quelle disposizioni (si pensi, ad es., all’art. 263 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) che attribuiscono ai giudici il compito di operare un controllo di legittimità sugli atti delle istituzioni dell’Unione. In relazione, poi, al fondamento dei poteri dell’amministrazione, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha statuito il principio di diritto secondo il quale: “gli interventi dei pubblici poteri nella sfera di attività privata di ogni persona, sia fisica che giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere giustificati da motivi contemplati dalla legge” (cfr. le cause riunite 46/87 e 227/88 del 21/9/1989).
[11] Il principio di leale cooperazione ha notevoli implicazioni anche in ambito amministrativo, ciò in quanto mira ad orientare il comportamento delle amministrazioni nazionali in sede di applicazione del diritto europeo e, soprattutto, in presenza di un contrasto tra quest’ultimo e il diritto nazionale. In particolare, sul regime giuridico dell’atto amministrativo nazionale contrastante con il diritto europeo si vedano M. Macchia, Legalità amministrativa e violazione dei diritti non statali, Milano, Giuffrè, 2012; G. Greco, Incidenza del diritto comunitario sugli atti amministrativi nazionali, in Trattato di dir. amm. eu., Milano, Giuffrè, 2007.
[12] La norma citata così recita: “1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale; c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua”.
[13] Il Regolamento è consultabile alla seguente pagina web: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=celex:32001R1049. Per un approfondimento, si vedano D.U. Galletta, Trasparenza e governance amministrativa nel diritto europeo, in Riv. it. dir. pubbl. com., 2006; F. Donati, L’accesso ai documenti nell’Unione europea, 2010; C. Tommasi, Il diritto di accesso nell’ordinamento europeo: trasparenza o opacità amministrativa?, 2018; G. Locchi, Il principio di trasparenza in Europa nei suoi risvolti in termini di Governance amministrativa e di comunicazione istituzionale dell’Unione, in Amministrazione in Cammino.
[14] Consultabile alla seguente pagina web: http://www.europeanrights.eu/index.php?funzione=S&op=2&id=81.
[15] Si vedano Tribunale dell’Unione europea, causa T-124/96 del 6/2/1998; Corte di Giustizia dell’Unione europea, causa C-174/98 del 11/1/2000; Tribunale dell’Unione europea, causa T-211/00 del 7/2/2002.
[16] Si tratta della causa C-213/15 P del 18 luglio 2017. Per un commento si veda F. Balducci Romano, Diritto di accesso ai documenti delle Istituzioni europee ed atti processuali: la Corte di Giustizia alla ricerca di un equilibrio tra principi di trasparenza e buon andamento della giustizia, in federalismi.it, 2017.
[17] Mentre infatti nella logica del ricorso impugnatorio avverso un atto lesivo di un interesse legittimo il terzo titolare di un interesse alla riservatezza si pone come controinteressato al quale il ricorso stesso deve essere notificato a pena di inammissibilità, nell’ottica — ormai prevalente in giurisprudenza — secondo la quale il diritto di accesso di configura come un diritto soggettivo all’informazione, l’azione giurisdizionale va intesa come diretta all’accertamento del diritto e alla condanna dell’amministrazione all’esibizione dei documenti richiesti: sicché il relativo giudizio, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione esclusiva sul pubblico impiego, segue le regole proprie delle controversie sui diritti soggettivi e, in particolare, l’art. 102 c.p.c. sull’ipotesi di litisconsorzio necessario, con conseguente ammissibilità del ricorso, salva la necessità di integrazione del contraddittorio, così M.A. Sandulli, Op. cit..
[18] In dottrina sostengono tale tesi, tra gli altri, G. Paleologo, La legge 1990 n. 241: procedimenti amministrativi ed accesso ai documenti dell’amministrativo, in Dir. proc. amm., 1991; A. Sandulli, L’accesso ai documenti amministrativi, in Giorn. Dir. amm., 1995, n. 11; F. Fracchia, Riti speciali a rilevanza endoprocedimentale, Torino, 2003; S. Cimini, Diritto di accesso e riservatezza: il legislatore alla ricerca di nuovi equilibri, in www.giustamm.it.
[19] Cfr. M. Ciammola, Il diritto di accesso ai documenti dopo la legge n. 15 del 2005: natura, soggetti legittimati e ambito applicativo, in Amministrazione in Cammino, p. 23.
[20] In dottrina si sono espressi per la tesi secondo cui si tratterebbe di un diritto soggettivo F. Caringella, Corso di diritto amministrativo, II, 2001; F. Figorilli, Alcune osservazioni sui profili sostanziali e processuali del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Dir. proc. amm., 1994; G. Arena, Trasparenza amministrativa, in Enc. Giur. Treccani, vol. XXXI, 1995; M. Occhiena, Diritto di accesso, atti di diritto privato e tutela della riservatezza dopo la legge sulla privacy, Dir. proc. amm., 1998, n. 2; L. Leva, Il diritto di accesso agli atti privatistici dei gestori di servizi pubblici, Foro amm., 2002, n. 3;
[21] TAR Marche, 20 novembre 1997, n. 1181.
[22] Cfr. M. Ciammola, Op. cit., p. 32. Ciononostante, parte della dottrina, ha rilevato che non fosse logicamente corretto desumere da una norma processuale una conseguenza sul piano sostanziale posto che, peraltro, nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo coesistono, in uno stretto intreccio, diritti soggettivi e interessi legittimi, in tal senso, vedasi E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2022, p. 521.
[23] Si veda Consiglio di Stato Ad. Plen., 18/04/2006, n. 6.
[24] Si veda TAR Sicilia, sez. I, n. 828/2015.
[25] Cfr. S. Giacchetti, Diritto d’accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima, in www.giustizia-amministrativa.it, 2011.
[26] Il Collegio di Garanzia dello Sport rappresenta il terzo grado di giudizio sportivo. Si tratta di un organo che svolge funzioni nomofilattiche analoghe a quelle che, nell’ordinamento statale, riveste la Suprema Corte di Cassazione, nell’ottica di vigilare sull’esatta e uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale. In dottrina, è stato osservato che il Collegio di Garanzia assicura che lo svolgimento dei processi sportivi si articoli in due gradi di merito e uno di legittimità, in maniera differente dal precedente sistema di giustizia del CONI, in cui potevano sussistere (addirittura) tre gradi di giudizio di merito, con palese violazione del principio di tempestività della risoluzione delle controversie, in B. Agostinis, M. Vigna, Il nuovo codice di giustizia sportiva: una vera rivoluzione per lo sport italiano, in Giustiziasportiva.it, n. 2/2014, p. 78. Per un approfondimento sul tema, si veda P. Sandulli, M. Sferrazza, Il giusto processo sportivo, Milano, Giuffrè, 2015.
[27] Consultabile alla seguente pagina web: https://www.coni.it/images/collegiodigaranzia/Decisione_n._74-2017_-_ricc._72_73_e_75-2017_-_Forlì_Vibonese_e_R.C._Roma-Lega_Pro-FIGC.pdf.
[28] Per quanto rileva in questa sede, il rapporto fra ordinamento statale e ordinamento sportivo viene regolato dalla legge n. 280 del 2003, con la quale è stato convertito il decreto legge 19 agosto 2003, n. 220, “recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”. La legge de qua sancisce “l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale” (art. 1, comma 1), premurandosi, inoltre, di evidenziare che “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo” (art. 1, comma 2). Al lume di ciò, è possibile rilevare come l’ordinamento statale e quello sportivo convivano; da un lato, infatti, il primo riconosce l’autonomia del secondo, dall’altro lato, però, lo stesso ordinamento statale riserva a sé la disciplina di situazioni rilevanti cui, anche volendo, non può abdicare. Sul tema si vedano A. Randazzo, Lo sport tra ordinamento nazionale e ordinamento sovranazionale, in Sport e ordinamenti giuridici, 2008; M. Paladino, Il complesso rapporto fra ordinamento statale e ordinamento sportivo in tema di sanzioni disciplinari sportivi, in Amministrativ@mente, n. 3/2021; A. Basilico, L’autonomia dell’ordinamento sportivo e il diritto di agire in giudizio, in Giorn. di dir. amm., n. 2/2020; P. D’Onofrio, Il rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo nell’attuale contesto costituzionale, in federalismi.it, 12/2019; P. Grossi, Sui rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, in Diritto amministrativo, 1-2/2012; A. Di Meo, Rapporti tra giustizia sportiva e giurisdizione statale: legge 280/2003 ed evoluzione giurisprudenziale, in Amministrativ@mente, n. 7-8/2018.
[29] Cfr. C. Facchin, Un commento a prima lettura della sentenza del Collegio di Garanzia del C.O.N.I. in materia di diritto di accesso agli atti nell’ordinamento sportivo, in Giustiziasportiva.it, n. 3/2017.
[30] Così, L. Zambelli, La natura pubblicistica degli atti della CoViSoC. Una questione che riapre lo scenario in tema di giustizia sportiva?, in Diritto dello Sport, Vol. 5, n. 1, 2024, p. 47.
[31] Consultabile alla seguente pagina web: https://www.figc.it/media/123197/sezioni-unite-decisione-n-097-cfa-del-29-luglio-2020.pdf.
[32] Principi contenuti nell’art. 2, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, il quale statuisce che “Tutti i procedimenti di giustizia regolati dal Codice assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti”, nonché nell’art. 47, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, il quale prevede che “I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti legittimati dall'ordinamento federale hanno diritto di agire innanzi agli organi di giustizia sportiva per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo”. Senza dimenticare, poi, che il processo sportivo, ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, “attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo” e sussiste, pertanto, in capo agli organi di giustizia sportiva (e, specularmente, sugli enti sportivi) un obbligo di pubblicità.
[33] Si veda, sul tema, CEDU, Grande Camera, 8 novembre 2016, Magyar Helsinki Bizottsàg v. Hungary, in ric. n. 18030/11.
[34] Consultabile alla seguente pagina web: https://www.rdes.it/RDES_3_06_tarcalabria.pdf.
[35] Sul punto, giova rammentare che sin dalla metà degli anni ’80 dottrina e giurisprudenza concordavano nell’attribuire alle federazioni sportive una natura “mista”. Invero, è del tutto pacifico, che un soggetto privato possa svolgere altresì delle funzioni pubbliche e, in tal modo, le federazioni potrebbero adottare atti lesivi di interessi legittimi e come tali assoggettabili alla giurisdizione amministrativa. Sul tema si vedano, per la dottrina, S. Pensa, Federazioni Sportive: enti privati o organismi di diritto pubblico?, in Sportsex.it, 2023; A. Saporito, Le federazioni sportive. Natura giuridica e discipline applicabili, in Ambientediritto.it, n. 4/2020; P. Sandulli, Discutendo intorno alla natura giuridica delle federazioni sportive, in avvocatisport.it, 2020; A. Giordano, Sull’obbligo della pubblica gara per le federazioni sportive, in Dir. e pro. amm., n. 3/2020; E. Senatore, La “geometria variabile” delle federazioni sportive, in Rass. dir. eco. sport, n. 2/2020; per la giurisprudenza, Consiglio di Stato, sez. V, 15/07/2021, n. 5348; Consiglio di Stato, sez. VI, 18/01/1996, n. 108; TAR Bari, n. 3477/2001.
[36] TAR Lazio, sez. I ter, n. 03693/2023, consultabile su: https://82b39e0a-f5ac-4e68-80b8-e59324612f07.usrfiles.com/ugd/82b39e_578366fb2f104cfd91ceb272be77990b.pdf.
[37] Cfr. M. Piroli, M. Montanari, Diritto di accesso e ordinamento sportivo: verso un affievolimento della pregiudiziale sportiva?, in Sportslex.it, 2023.
[38] Si riporta il dato testuale integrale dell’art. 3 della legge n. 280 del 2003: “1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra societa', associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In ogni caso e' fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonche' quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
- La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio.
- Davanti al giudice amministrativo il giudizio e' definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis della stessa legge.
- Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 e' sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata puo' riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto e ridotto alla meta’”.
[39] Sul punto, peraltro, parte della dottrina ha sollevato alcune perplessità circa la legittimità costituzionale del sistema delineato dalla pregiudiziale sportiva. Invero, tale sistema si porrebbe in contrasto con il più elementare principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nonché in violazione degli artt. 23 (diritto alla tutela giurisdizionale) e 113 (diritto di impugnare tutti i provvedimenti immediatamente lesivi innanzi al giudice amministrativo) della Costituzione, ciò in quanto determina un blocco del diritto alla tutela giurisdizionale ed il momento di sblocco avviene solamente quanto la piena reintegrazione della propria sfera giuridica è ormai impossibile da realizzare. Sul punto, emblematico è il caso della Juventus nell’estate del 2006; detta società è stata destinataria di un provvedimento di ultimo grado di giustizia federale con cui le sono stati revocati due scudetti e le è stata inflitta la sanzione della retrocessione in Serie B con 17 punti di penalizzazione. Orbene, dovendo impugnare un provvedimento di tale portata, la società “stanca” di attendere inutilmente l’espletarsi dei “tempi biblici” del giudizio innanzi alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport (ultimo organo di giustizia sportiva a quel tempo) e dato l’imminente inizio dei campionati, ha proposto ricorso innanzi al TAR Lazio, ma, alla luce della prevedibile emanazione di una decisione di inammissibilità dello stesso per mancato esperimento della pregiudiziale sportiva, ha rinunciato, cfr. E. Lubrano, La “pregiudiziale sportiva” e il ruolo della camera di conciliazione del C.O.N.I.: un sistema da riformare?!, in www.studiolubrano.it, 2006. Sul medesimo tema si veda E. Sanna, La giustizia sportiva. La Legge 280/2003 e successivi orientamenti giurisprudenziali, CUEC, 2007.
[40] Sulla sentenza de qua, si veda, su tutti, E. Lubrano, La Corte costituzionale n. 49/2011: nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva..?.., in Riv. dir. eco. sport, 1/2011.
[41] Secondo la Corte, peraltro, tale principio costituiva il giusto punto di equilibrio tra i contrapposti interessi in gioco, ovvero tra l’interesse a garantire l’autonomia dell’ordinamento sportivo da una parte e la tutela giurisdizionale dall’altra parte, cfr. E. Lubrano, La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in materia disciplinare sportiva: la Corte costituzionale (n. 160/2019) “spreca” un’occasione per la riaffermazione dell’effettività e della pienezza della tutela e della giurisdizione, in federalismi.it, n. 23/2019, p. 25.
[42] Ulteriore tema che potrebbe condurre ad un conflitto tra i due ordinamenti concerne il recente rinvio pregiudiziale del TAR Lazio alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, avente ad oggetto la compatibilità della disciplina nazionale di cui alla legge n. 280 del 2003 con il diritto eurounitario. I giudici italiani, avvalendosi dell’art. 267 del TFUE, hanno posto i seguenti quesiti alla Corte: “1) se il diritto dell’Unione vada interpretati nel senso che ostano a che il diritto interno di uno Stato Membro, una volta esauriti i gradi della giustizia sportiva nazionale, escluda il ricorso a una tutela giurisdizionale che preveda il potere del giudice nazionale (nel caso di specie il giudice amministrativo) di annullamento della sanzione disciplinare sportiva e dei suoi effetti futuri, nonché di sospendere in via cautelare l’efficacia delle sanzioni medesime, così limitando il potere del giudice nazionale alla sola tutela risarcitoria per equivalente, laddove risulti che l’esercizio del potere disciplinare è stato in concreto illegittimo; 2) se il diritto dell’Unione deve essere interpretati nel senso che, al fine di assicurare il rispetto dei principi di legalità, di tassatività e di sufficiente determinatezza delle fattispecie incriminatrici, nonché del giusto processo, ostano a che una normativa nazionale che, in applicazione del principio di autonomia dell’ordinamento sportivo come sancito dalla legge nazionale ed interpretato nel diritto vivente italiano, consenta agli organi dell’ordinamento sportivo di irrogare ad un dirigente sportivo una sanzione disciplinare a carattere inibitorio dell’attività professionale in conseguenza della violazione di una disposizione dell’ordinamento federale (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC), la quale stabilisce, con una clausola generale a carattere indeterminato, che tutti i tesserati e dirigenti sono tenuti ad osservare, oltre che lo Statuto e le altre norme federali, i principi di lealtà, correttezza e probità; 3) se il diritto dell’Unione vada interpretati nel senso che ostano a che la normativa nazionale consenta l’irrogazione da parte degli organi sportivi di una sanzione disciplinare interdittiva, per effetto della quale è inibito ad un dirigente apicale di società sportiva di livello internazionale lo svolgimento dell’attività professionale per 24 mesi in ambito nazionale e sovranazionale”, cfr. https://www.calcioefinanza.it/2024/06/06/ricorso-agnelli-stravolgere-giustizia-sportiva-italiana/?refresh_ce.
[43] L. Zambelli, Op. cit., p. 48.