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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Amministrativo



Osservatorio sulla Giurisprudenza Amministrativa al 31 maggio 2016. A cura di Carlo di Cataldo e Tiziana Mastrojeni

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  • Corte costituzionale, ordinanza, 6 maggio 2016, n. 100

     

    Sull’ordinanza di acquisizione ex art. 42bis T.U. espropriazioni

    La Corte costituzionale ha giudicato inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Lazione e avente ad oggetto l’art. 42-bis del DPR n. 327/01, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117 Cost.

    Nel motivare il difetto di rilevanza, la Corte ha rilevato che “dalla stessa descrizione della fattispecie concreta esposta dal giudice a quo, risulta che l’emanazione del provvedimento ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni costituisce circostanza solo eventuale, non realizzatasi al momento dell’emissione dell’ordinanza di rimessione, il che esclude la necessità di fare applicazione, nel caso in esame, della norma sospettata di incostituzionalità”.

    Ad abundantiam, la Corte ha ricordato di avere già dichiarato non fondate delle identiche questioni di legittimità costituzionale, con la sentenza n. 71/2015 (cfr. osservatorio sulla giurisprudenza amministrativa del maggio 2015).

  • Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza, 12 maggio 2016, n. 1927

     

    Sull’applicabilità del rito speciale ex artt. 119 e 120 cpa alle concessioni di servizi

    Alle controversie relative ai “provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture” si applica un rito speciale, attualmente regolato dagli artt. 119 e 120 cpa. Tali norme rappresentano il punto di arrivo di un’evoluzione storica della disciplina processuale relativa al rito degli appalti, che si è articolata nelle seguenti fasi.

    Il primo antecedente storico è costituito dall’art. 19 d.l. 67/1997, che prevedeva l’applicabilità di un rito speciale nei giudizi su “provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità”. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione non era applicabile, in virtù della sua formulazione letterale, alle concessioni di servizi (ex multis, Cons. Stato 3354/2003).

    Tale norma è stata poi abrogata dalla l. 205/2000, che ha inserito nella l. 1037/1971 (c.d. legge TAR) l’art. 23-bis e generalizzato il rito speciale inizialmente riservato alle sole opere pubbliche o di pubblica utilità. Infatti, tale norma prevedeva l’applicazione del rito speciale anche ai “provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di servizi pubblici e forniture”. Pertanto, esso si applicava non solo alle procedure relative agli appalti di servizi, ma anche a tutti i casi in cui la controversia riguardasse l’affidamento di un pubblico servizio in senso ampio.

    Anche la riscrittura dell’art. 245 d.lgs. 163/2006 non ha impedito di ritenere il rito speciale applicabile anche alle concessioni di servizi pubblici, dato il rinvio effettuato dal citato art. 245 all’art. 23-bis l. 1034/1971.

    Il quadro è però mutato a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 53/2010, che ha novellato l’art. 245 d.lgs. 163/2006 (poi abrogato e inserito all’interno del codice del processo amministrativo, agli artt. 119 e 120). Secondo la nuova formulazione, il rito speciale si applica “agli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, relativi a lavori, servizi o forniture, di cui all’articolo 244, nonché i connessi provvedimenti dell’Autorità”.

    La nuova formulazione ha posto il problema dell’applicabilità del rito speciale alle concessioni di servizi.

    Per l’orientamento maggioritario (ex multis, Cons. Stato 3775/2015, 2704/2015, 3989/2014), l’affidamento di una concessione di pubblico servizio rientrerebbe fra le ipotesi di cui all’art. 119 cpa, con conseguente applicabilità del rito speciale previsto. In tal senso depongono sia un argomento testuale (la disposizione considera in modo unitario la procedura di affidamento), sia un argomento sistematico (una disciplina differenziata per appalti e concessioni si porrebbe in palese contrasto con le finalità perseguite dal legislatore, volte ad assicurare la massima speditezza nell’intera materia degli affidamenti pubblici di lavori, servizi e forniture).

    Per altro orientamento (sostenuto, fra l’altro, da Cons. Stato 5065/2014 e 152/2014), alle concessioni non sarebbe applicabile il rito speciale previsto per gli appalti. Infatti, alle concessioni di servizi sarebbero applicabili solo i principi generali dettati dal codice dei contratti pubblici, ma non il rito abbreviato, che ha natura eccezionale e derogatoria.

    Ravvisando il contrasto tra i suddetti orientamenti, l’ordinanza in esame ha rimesso la questione all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.

    Incidentalmente, la stessa ordinanza sottolinea peraltro come la problematica sia stata superata dal nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), che, attraverso la disposizione di cui all’art. 164, comma 2, realizza una “contrattualizzazione” delle concessioni di lavori o di servizi, con tendenziale strutturazione delle stesse secondo il modello dell’evidenza pubblica valido per gli appalti di lavori o di servizi. Ciò consente di far ritenere superato ogni dubbio, allo stato della legislazione vigente, circa l’applicabilità del rito degli appalti anche alle concessioni di servizi.

    Il problema, quindi, si pone solo con riferimento alla disciplina previgente all’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti pubblici.

  • Consiglio di Stato, sez. V, sentenza, 19 maggio 2016, n. 2095

     

    Sulla revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva

    La revoca di un provvedimento amministrativo costituisce esercizio del potere di autotutela decisoria della PA. Si tratta del potere di emanare atti incidenti su precedenti provvedimenti della stessa PA, avente il fine specifico di assicurare la perenne rispondenza dell’attività amministrativa all’interesse pubblico. L’interesse pubblico, infatti, può mutare nel tempo, in quanto possono mutare sia la percezione che la PA ha dell’interesse pubblico, sia la situazione di fatto o di diritto alla quale si riferisce l’esercizio del potere pubblico. La PA, pertanto, ha la necessità di modulare e adeguare l’attività amministrativa sulla base dell’interesse pubblico, come percepito in un dato momento.

    Ciò avviene, fra l’altro, attraverso l’esercizio del potere di revoca, che ha come effetto la cessazione ex nunc dell’efficacia durevole di un provvedimento. Presupposti dell’esercizio di tale potere sono una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (revoca per ius poenitendi) o sopravvenuti motivi di interesse pubblico o mutamento della situazione di fatto (revoca per sopravvenienza), come espressamente previsto dall’art. 21-quinques della l. 241/90.

    La sentenza in esame chiarisce alcuni profili concernenti la revoca del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

    Secondo il Consiglio di Stato, la revoca può sempre intervenire, ma deve essere accompagnata da ragioni convincenti sull’interesse della PA coinvolta tanto da non comprimere oltre la giusta misura l’affidamento del privato e soprattutto deve essere corredata da un’applicazione corretta delle norme in materia e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. Pertanto, è stata ritenuta illegittima una deliberazione di ritiro di un’aggiudicazione definitiva in vista del formarsi di un contenzioso giurisdizionale, in quanto ciò porterebbe ad una chiara ed evidente violazione della tutela dei diritti degli interessi dei soggetti, potendo portare facilmente ed assurdamente ad una continua elusione di qualsiasi forma di tutela giurisdizionale.

  • Corte costituzionale, sentenza, 20 maggio 2016, n. 108

     

    Leggi retroattive e tutela dell’affidamento del privato nei rapporti giuridici contrattuali

    Con la sentenza in esame, la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la q.l.c., per violazione dell’art. 3 Cost. sub specie di principio di affidamento, dell’art. 1 commi 44 e 45 della Legge di stabilità 2013 (L. 228/12) – disposizione che ha introdotto un regime retributivo deteriore per gli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico – nella parte in cui non ha escluso dalla sua applicazione i contratti di conferimento di mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore. Tale sentenza desta interesse nella misura in cui individua il punto di equilibrio tra la tutela dell’affidamento in un assetto giuridico, scaturente da un contratto previamente concluso, e il potere del legislatore di incidere retroattivamente sui rapporti contrattuali di durata.

    Preliminarmente, il Giudice delle Leggi osserva che “Il principio dell’affidamento, benché non espressamente menzionato in Costituzione, trova tutela all’interno di tale precetto (id est, l’art. 3 Cost.) tutte le volte in cui la legge ordinaria muti le regole che disciplinano il rapporto tra le parti come consensualmente stipulato. È bene in proposito ricordare che, pur non potendosi escludere che il principio per cui il contratto ha forza di legge tra le parti (art. 1372 del codice civile) possa subire limitazioni da fonte esterna, e quindi non necessariamente consensuali, non è consentito che la fonte normativa sopravvenuta incida irragionevolmente su un diritto acquisito attraverso un contratto regolarmente stipulato secondo la disciplina al momento vigente”.

    Secondo la Corte, nel caso di specie, l’affidamento del privato nella sicurezza e definitività dei rapporti giuridici nascenti dal contratto è stato compresso in modo irragionevole dal dato normativo successivo ispirato alle eccezionali esigenze di contenimento della spesa, in quanto:
    1) “Nel caso in esame, l’inserzione automatica di una clausola di legge …nel tessuto contrattuale già consolidato viene a stravolgere in modo sproporzionato alcuni elementi che caratterizzano in maniera pregnante il contratto in questione”;
    2) “non è inoltre indifferente il fatto che proprio il legislatore, dopo aver introdotto un sistema normativo basato sul principio della corrispettività, pretende di rimuovere le conseguenze contrattuali derivanti dall’assetto preesistente alla disposizione impugnata”;
    3) “non è altresì irrilevante l’elemento temporale che ha caratterizzato la scansione cronologica intercorrente tra la stipula del contratto e il mutamento normativo… assume rilievo, cioè, la brevità del lasso temporale, appena quattro mesi, tra il momento in cui il funzionario ha stipulato il contratto – sulla base di una normativa prevista nel contratto collettivo di lavoro e, per di più, stabile nel tempo – e quello di entrata in vigore della nuova disposizione, radicalmente differente proprio con riguardo alle modalità retributive. Queste ultime sono state presumibilmente decisive nell’esercizio della precedente opzione di chiedere l’assegnazione alle mansioni superiori. È evidente in questo caso la lesione dell’affidamento del dipendente che, dopo la stipula, ha ormai fatto aggio sulla remunerazione della funzione temporaneamente affidatagli”;
    4) l’affidamento dell’assistente amministrativo appare particolarmente meritevole, “considerata l’obiettiva configurazione incentivante del quadro normativo antecedente, il quale, attraverso una retribuzione certa, induceva l’assistente amministrativo ad accettare compiti e funzioni altrimenti non sufficientemente convenienti. Non vi è dubbio che la candidatura all’esercizio temporaneo alle mansioni superiori si fondi sullo stimolo normativo costituito dalla certezza della retribuzione. Insomma, l’esistenza di un nesso eziologico tra la retribuzione e la scelta di esercitare le mansioni superiori appare, almeno sotto il profilo astratto, difficilmente confutabile e, in quanto tale, rende recessive le ragioni del contenimento della spesa rispetto alla salvaguardia del legittimo affidamento”;
    5) “risulta non proporzionato il sacrificio imposto al titolare di una situazione soggettiva perfetta derivante da un contratto regolarmente stipulato rispetto all’esigenza di contenimento della spesa. Occorre ricordare che la norma non appare corredata da alcuna relazione tecnica circa i risparmi da conseguire e tale stima sarebbe obiettivamente difficile, considerato che la platea dei potenziali assuntori dell’incarico di mansioni superiori varia da soggetti che godrebbero della stessa retribuzione prevista dal vecchio assetto normativo ad altri che la perderebbero completamente”.

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, sentenza, 24 maggio 2016, causa C 396-2014

     

    Sullo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese in corso di gara e sulla sua sostituzione con l’unica impresa rimasta

    Con la sentenza in esame, la Corte di Giustizia ha affrontato la seguente questione: “se il principio di parità di trattamento degli operatori economici, di cui all’articolo 10 della direttiva 2004/17, in combinato disposto con l’articolo 51 della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a che un ente aggiudicatore autorizzi un operatore economico, che faceva parte di un raggruppamento di due imprese preselezionate e che avevano presentato la prima offerta in una procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, a continuare a partecipare in nome proprio a tale procedura in seguito allo scioglimento del raggruppamento di cui trattasi”.

    Secondo la Corte, il principio di parità di trattamento impone che tutti gli offerenti dispongano delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e implica quindi che queste siano soggette alle medesime condizioni per tutti i concorrenti.

    Una sua applicazione restrittiva dovrebbe dunque comportare che solo gli operatori economici, così come originariamente preselezionati, possano presentare offerte e diventare aggiudicatari. Non sarebbe allora possibile per la singola impresa, parte del raggruppamento originario, continuare a partecipare alla gara.

    Tale approccio troverebbe fondamento nell’art. 51, paragrafo 3, direttiva 2004/17, secondo cui le amministrazioni aggiudicatrici “verificano la conformità delle offerte presentate dagli offerenti così selezionati”, il che presuppone un’identità giuridica e sostanziale tra gli operatori economici preselezionati e quelli che presentano le offerte.

    Tuttavia, il requisito dell’identità giuridica e sostanziale può essere attenuato al fine di garantire, in una procedura negoziata, un’adeguata concorrenza. E, in tali ipotesi, secondo la sentenza, il principio di parità di trattamento non risulta violato se l’ente aggiudicatore “autorizza uno dei due operatori economici che facevano parte di un raggruppamento di imprese invitato, in quanto tale, da tale ente a presentare offerte, a subentrare a tale raggruppamento in seguito allo scioglimento del medesimo e a partecipare, in nome proprio, alla procedura negoziata di aggiudicazione di un appalto pubblico, purché sia dimostrato, da un lato, che tale operatore economico soddisfa, da solo, i requisiti definiti dall’ente di cui trattasi e, dall’altro, che la continuazione della sua partecipazione alla suddetta procedura non comporta un deterioramento della situazione degli altri offerenti sotto il profilo della concorrenza” (sottolineature aggiunte).

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza, 24 maggio 2016, n. 9

     

    Preventivo nulla osta dell’Ente parco e atti di programmazione e pianificazione urbanistica

    La questione sottoposta all’Adunanza Plenaria attiene all’applicabilità dell’istituto del silenzio assenso al nulla osta dell’Ente parco.

    Tale nulla osta costituisce presupposto necessario per il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 394 del 1991.

    L’istituto, secondo l’Adunanza Plenaria, svolge essenzialmente una funzione di accertamento dell’impatto dell’intervento richiesto sui valori naturali e paesaggistici del parco. Per questo, il legislatore ha costruito il nulla osta come un atto destinato a precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali.

    Per tale ragione, la previsione non è applicabile ad atti di programmazione e pianificazione urbanistica, anche se connotati da contenuti fortemente specifici e puntuali quanto a prefigurazione delle future trasformazioni del territorio. Da ciò discende la non rilevanza della questione sottoposta all’Adunanza Plenaria ai fini della decisione della controversia.

    Nella sentenza si aggiunge, peraltro, che l’eventuale anticipazione della richiesta di nulla osta alla fase di approvazione del piano attuativo non può mai determinare l’esclusione della necessità di acquisizione del nulla osta ex art. 13 nel momento successivo del rilascio dei titoli ad aedificandum, laddove solo è dato apprezzare in modo compiuto e globale l’impatto dell’intervento sul territorio.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza, 25 maggio 2016, n. 10

     

    Problematiche in tema di d.u.r.c.: giurisdizione del g.a. e preavviso di d.u.r.c. negativo

    L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata a risolvere due quesiti interpretativi:
    1) in primo luogo, “se rientri nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, ovvero al giudice ordinario, accertare la regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara”;
    2) in secondo luogo, in caso di adesione alla tesi della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo nella materia de qua, “se la norma di cui all'art. 31, comma 8, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, nella l. 9 agosto 2013, n. 98, sia limitata al rapporto tra impresa ed Ente preposto al rilascio del d.u.r.c. senza che lo svolgimento di tale fase riguardi la stazione appaltante (dovendo essa applicare comunque l’art. 38 del d. lgs. n. 163 del 2006, che richiede il possesso dei requisiti al momento della partecipazione alla gara), ovvero se la disposizione abbia sostanzialmente modificato, per abrogazione tacita derivante da incompatibilità, detto art. 38 e si possa ormai ritenere che la definitività della irregolarità sussista solo al momento di scadenza del termine di quindici giorni da assegnare da parte dell’Ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva”.

    1) Quanto al primo quesito, preliminarmente si deve ricordare che il d.u.r.c. è un requisito di partecipazione alle gare di appalto atteso che, ai sensi dell’art. 38 d.lgs. n. 163/06, “Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: [...] i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti”.

    Ciò premesso, il Supremo Consesso amministrativo ritiene che il giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’aggiudicazione di un appalto pubblico, possa accertare la regolarità del d.u.r.c., sebbene esso abbia natura di dichiarazione di scienza facente prova fino a querela di falso; ciò in quanto egli conosce il rapporto previdenziale solo in via incidentale ex art. 8 c.p.a. (id est, con efficacia limitata esclusivamente in relazione alla controversia concernente gli atti di gara), mentre in via principale egli verifica se il provvedimento adottato dalla stazione appaltante è illegittimo per eccesso di potere in ragione dell’erroneità del presupposto della regolarità contributiva. Tale conclusione è preferibile anche perché assicura l’effettività della tutela, nella misura in cui non costringe il privato ad adire un giudice ulteriore (il giudice ordinario) al fine di verificare la regolarità della documentazione contributiva. Resta ferma la possibilità per il privato di impugnare il d.u.r.c. davanti al giudice ordinario, al fine di ottenere un accertamento che produca effetti sul rapporto obbligatorio che lo lega all’ente previdenziale.

    In conclusione, l’Adunanza Plenaria ha risposto al primo quesito sottopostole enunciando il seguente principio di diritto: “Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, adito per la definizione di una controversia avente ad oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, l’accertamento inerente alla regolarità del documento unico di regolarità contributiva, quale atto interno della fase procedimentale di verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dal partecipante ad una gara. Tale accertamento viene effettuato, nei limiti del giudizio relativo all’affidamento del contratto pubblico, in via incidentale, cioè con accertamento privo di efficacia di giudicato nel rapporto previdenziale”.

    2) In ordine al secondo quesito, innanzitutto, l’Adunanza Plenaria ha inquadrato la problematica, rammentandoci che “In seguito all’entrata in vigore dell’art. 31 comma 8 d.l. n. 69 del 2013 (che riproduce sostanzialmente, la procedura già prevista dall’art. 7 D.M. 24 ottobre 2007) è stata introdotta una procedura di flesibilizzazione (c.d. “preavviso di d.u.r.c. negativo”) che consente all’impresa richiedente il rilascio della certificazione contributiva, di sanare la propria posizione, prima della definitiva certificazione negativa: in virtù di tale procedura, l’ente previdenziale, qualora riscontri delle irregolarità, deve invitare l’operatore richiedente a sanare la propria posizione entro il termine di quindici giorni. Soltanto qualora l’operatore non effettui la regolarizzazione della propria posizione, entro il termine anzidetto, l’ente previdenziale potrà adottare un d.u.r.c. negativo. L’introduzione, o meglio la “legificazione” del preavviso di d.u.r.c. negativo, ha posto il problema di individuare esattamente il momento a partire dal quale la violazione della legislazione in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, possa ritenersi definitiva, ai fini dell’applicazione dell’art. 38 d.lgs. n. 163 del 2006”.

    Ciò posto, l’Adunanza Plenaria ha confermato il principio di diritto che aveva già espresso nelle sentenze nn. 5 e 6 del 2016, ovvero ha sostenuto che “Anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, … convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell'offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, restando dunque irrilevante, un eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. L’istituto dell’invito alla regolarizzazione (il c.d. preavviso di DURC negativo), già previsto dall’art. 7, comma 3, del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto”.

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione VIII, sentenza, 26 maggio 2016, causa C 273/15

     

    Aiuti comunitari, proporzionalità ed equità

    La Corte di Lussemburgo è stata adita dal Giudice lettone per chiarire “se, in considerazione dell’obiettivo dei regolamenti nn.1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta, l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso a fronte dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, a causa dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo quinquennale di impegno, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie dell’azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento”.

    Preliminarmente, ci viene ricordato che, ai sensi degli artt. 22-24 reg. n. 1257/99, gli aiuti agroalimentari si sostanziano nell’assegnazione annuale, da parte del singolo Stato membro, di una somma pari al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In particolare, ex artt. 66 e 67 reg. n. 817/04, nel caso di un aiuto pluriennale, la presentazione di una domanda annuale di pagamento dell’aiuto è condizione di ammissibilità dei pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un’efficace verifica annuale del continuativo rispetto dell’impegno assunto da parte degli agricoltori interessati. Inoltre, ex art. 37 reg. n. 817/04, laddove, nel corso dell’esecuzione di un impegno, il beneficiario dell’aiuto aumenti la superficie del suo terreno di almeno due ettari rispetto alla superficie iniziale, si procede alla sostituzione dell’impegno originario con un nuovo impegno quinquennale.

    Occorre considerare, poi, che l’obiettivo dei reg. nn. 1257/99 e 817/04 è la tutela dell’ambiente, mediante una continua verifica dell’osservanza degli impegni sottoscritti per la concessione degli aiuti agroalimentari, su tutta la superficie dichiarate e per tutta la durata dell’impegno: tant’è che, nel caso di aiuti pluriennali, gli impegni assunti (ivi compreso l’obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento) devono essere rispettati continuativamente per tutto il periodo.

    A tanto si aggiunga che, e che, ex art. 71 par. 2 reg. n. 817/04, nell’ipotesi di mancato rispetto dei requisiti di concessione di tali aiuti, il beneficiario ha l’obbligo di restituire tutti gli aiuti già erogati: pertanto, non può ritenersi sproporzionato l’obbligo di restituzione di tutti gli aiuti ricevuti, nell’ipotesi in cui il beneficiario rispetti esclusivamente gli obblighi sottoscritti rispetto alla superficie inizialmente dichiarata.

    Né l’obbligo di restituzione dell’aiuto indebitamente erogato può essere assimilato a una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 17 della Carta, stante il chiaro disposto dell’art. 71 predetto.

    Sulla scorta di quanto appena detto, “l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, alla luce dell’obiettivo dei regolamenti nn. 1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità nonché del diritto di proprietà sancito dalla Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del diritto lettone in esame nel procedimento principale, che obbligano il beneficiario di quest’ultimo procedimento a restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali indebitamente versatigli”.

    Accertata la conformità del diritto nazionale a quello dell’Unione, la Corte di Giustizia ha precisato che la normativa nazionale non può essere disapplicata invocando il principio di proporzionalità- equità, così come declinato nell’ordinamento nazionale. Infatti, “secondo costante giurisprudenza, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dal legislatore dell’Unione, il diritto dell’Unione ignora un principio giuridico generale secondo il quale una norma vigente del diritto dell’Unione possa essere disapplicata da un’autorità nazionale qualora tale norma implichi, per l’interessato, un rigore che il legislatore dell’Unione avrebbe manifestamente cercato di evitare se avesse tenuto presente tale ipotesi nel momento di adozione della norma stessa (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑ 248/04, EU:C:2006:666, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    L’equità non consente, dunque, di derogare all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al di fuori dei casi previsti dalla normativa dell’Unione o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑ 248/04, EU:C:2006:666, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)”.

    In conclusione, la Corte di Lussemburgo ha risposto al quesito che “l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, in considerazione dell’obiettivo dei regolamenti nn.1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, per effetto dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie della sua azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento”.

  • Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sezione VIII, sentenza, 26 maggio 2016, causa C 273/15

     

    Aiuti comunitari, proporzionalità ed equità

    La Corte di Lussemburgo è stata adita dal Giudice lettone per chiarire “se, in considerazione dell’obiettivo dei regolamenti nn.1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta, l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004 debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso a fronte dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, a causa dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo quinquennale di impegno, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie dell’azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento”.

    Preliminarmente, ci viene ricordato che, ai sensi degli artt. 22-24 reg. n. 1257/99, gli aiuti agroalimentari si sostanziano nell’assegnazione annuale, da parte del singolo Stato membro, di una somma pari al mancato guadagno o ai costi aggiuntivi derivanti dall’impegno a praticare un’agricoltura rispettosa dell’ambiente. In particolare, ex artt. 66 e 67 reg. n. 817/04, nel caso di un aiuto pluriennale, la presentazione di una domanda annuale di pagamento dell’aiuto è condizione di ammissibilità dei pagamenti successivi a quello del primo anno di presentazione della domanda, tranne qualora lo Stato membro preveda un procedimento idoneo per un’efficace verifica annuale del continuativo rispetto dell’impegno assunto da parte degli agricoltori interessati. Inoltre, ex art. 37 reg. n. 817/04, laddove, nel corso dell’esecuzione di un impegno, il beneficiario dell’aiuto aumenti la superficie del suo terreno di almeno due ettari rispetto alla superficie iniziale, si procede alla sostituzione dell’impegno originario con un nuovo impegno quinquennale.

    Occorre considerare, poi, che l’obiettivo dei reg. nn. 1257/99 e 817/04 è la tutela dell’ambiente, mediante una continua verifica dell’osservanza degli impegni sottoscritti per la concessione degli aiuti agroalimentari, su tutta la superficie dichiarate e per tutta la durata dell’impegno: tant’è che, nel caso di aiuti pluriennali, gli impegni assunti (ivi compreso l’obbligo di presentazione della domanda annuale di pagamento) devono essere rispettati continuativamente per tutto il periodo.

    A tanto si aggiunga che, e che, ex art. 71 par. 2 reg. n. 817/04, nell’ipotesi di mancato rispetto dei requisiti di concessione di tali aiuti, il beneficiario ha l’obbligo di restituire tutti gli aiuti già erogati: pertanto, non può ritenersi sproporzionato l’obbligo di restituzione di tutti gli aiuti ricevuti, nell’ipotesi in cui il beneficiario rispetti esclusivamente gli obblighi sottoscritti rispetto alla superficie inizialmente dichiarata.

    Né l’obbligo di restituzione dell’aiuto indebitamente erogato può essere assimilato a una violazione del diritto di proprietà, riconosciuto dall’art. 17 della Carta, stante il chiaro disposto dell’art. 71 predetto.

    Sulla scorta di quanto appena detto, “l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, alla luce dell’obiettivo dei regolamenti nn. 1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità nonché del diritto di proprietà sancito dalla Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alle disposizioni del diritto lettone in esame nel procedimento principale, che obbligano il beneficiario di quest’ultimo procedimento a restituire tutti gli importi degli aiuti agroambientali indebitamente versatigli”.

    Accertata la conformità del diritto nazionale a quello dell’Unione, la Corte di Giustizia ha precisato che la normativa nazionale non può essere disapplicata invocando il principio di proporzionalità- equità, così come declinato nell’ordinamento nazionale. Infatti, “secondo costante giurisprudenza, fatti salvi casi particolari espressamente previsti dal legislatore dell’Unione, il diritto dell’Unione ignora un principio giuridico generale secondo il quale una norma vigente del diritto dell’Unione possa essere disapplicata da un’autorità nazionale qualora tale norma implichi, per l’interessato, un rigore che il legislatore dell’Unione avrebbe manifestamente cercato di evitare se avesse tenuto presente tale ipotesi nel momento di adozione della norma stessa (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑ 248/04, EU:C:2006:666, punto 63 e giurisprudenza ivi citata).

    L’equità non consente, dunque, di derogare all’applicazione delle disposizioni del diritto dell’Unione al di fuori dei casi previsti dalla normativa dell’Unione o nell’ipotesi in cui la normativa stessa sia dichiarata invalida (sentenza del 26 ottobre 2006, Koninklijke Coöperatie Cosun, C‑ 248/04, EU:C:2006:666, punto 64 e giurisprudenza ivi citata)”.

    In conclusione, la Corte di Lussemburgo ha risposto al quesito che “l’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004, in considerazione dell’obiettivo dei regolamenti nn.1257/1999 e 817/2004, del principio di proporzionalità e degli articoli 17 e 52 della Carta, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda l’obbligo, per il beneficiario di un aiuto concesso in cambio dell’assunzione di impegni agroambientali pluriennali, di restituire integralmente l’aiuto già erogato, per effetto dell’omessa presentazione di una domanda annuale di pagamento di tale aiuto in relazione all’ultimo anno del periodo di impegno quinquennale, qualora, da un lato, tale periodo quinquennale ne abbia sostituito uno precedente in conseguenza dell’aumento della superficie della sua azienda e, dall’altro, detto beneficiario non abbia cessato di adempiere i propri obblighi relativi all’utilizzo della superficie dichiarata prima di tale aumento”.