ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Studi



Offese e discriminazioni in violazione delle regole del buon andamento.

Di Maurizio Lucca.
   Consulta il PDF   PDF-1   

Offese e discriminazioni in violazione delle regole del buon andamento

Di MAURIZIO LUCCA

La sez. III Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 4 novembre 2019 n. 2300, interviene nel sanzionare la condotta irriguardosa nei confronti di un alunno tenuta da un compagno di scuola, segnando inevitabilmente una chiara indicazione precettiva nel censurare quelle manifestazioni di “violenza verbale” (c.d. bullismo) che operano all’interno di ambienti che dovrebbero “educare” la prole.

La sentenza è di vivo interesse giacché indica “la via” di condotta nei rapporti tra alunni ma estensibile, per ovvie ragioni di etica pubblica, nelle relazioni umane, ovvero nei rapporti tra “colleghi di lavoro” (sia con il pubblico) che devono essere improntati al rispetto reciproco e ai «doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare», ex art. 1 del D.P.R. n. 62/2013.

Un dovere di comportamento in servizio (sarebbe più corretto di mera educazione) che esige - sotto il profilo negoziale - il rispetto costante della dignità della persona, censurando tutte quelle forme generative di rimprovero, umiliazione, diverbio che vengono rivolte agli altri, sia equiparati che superiori, specie ove poste ad un proprio subordinato, in una posizione di debolezza rispetto al datore di lavoro (dirigente o superiore gerarchico), con una evidente lesione all’integrità fisica e morale del soggetto passivo[1].

Non sfugge, invero, che nel dibattito politico, nelle aule delle Amministrazioni (a tutti i livelli di governo), si assista a interventi che vanno ben oltre la c.d. critica politica (o duello dialettico) per costituire vere e proprie forme di violenza (verbale) o discredito professionale/personale da ledere l’onore e il decoro[2], tali da integrare reati o, quanto meno richieste risarcitorie, senza poter invocare alcuna scriminante[3].

L’esigenza di ricorrere al diritto di critica, non potrà essere avanzata in questi casi, ove è palese l’esistenza di un’offesa, quando l’espressione della critica comporta necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario, dovendo affermare l’insussistenza di un collegamento alla critica che scrimina l’offesa, dunque illecita e non motivata dall’esercizio del diritto costituzionalmente garantito.

Stesse considerazioni, quando vengono utilizzate quelle espressioni che la giurisprudenza definisce “gratuite”, nel senso di non necessarie all’esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti per il destinatario, dimostrando, ancora una volta, l’aggressività non minore dell’espressione o dell’asprezza dei toni: ciò determina inesorabilmente l’abuso del diritto quando la gratuità delle aggressioni non sono pertinenti ai temi apparentemente in discussione[4].

Nemmeno possono ritenersi valide le considerazioni di ricoprire le offese di un possibile carattere scherzoso (degli epiteti verbali), specie se in presenza di altri colleghi e posti da un superiore gerarchico, atteso che la rilevanza della condotta può incidere la sfera emotiva dell’interessato per la lesione della dignità e dei diritti inviolabili, fonte di danno non patrimoniale[5].

È noto che il danno non patrimoniale può derivare dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, risarcibile - sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. - anche quando non sussiste un fatto - reato, né ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni che:

  • l’interesse leso - e non il pregiudizio sofferto - abbia rilevanza costituzionale;
  • la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità;
  • il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità[6].

Nello specifico, un Dirigente Scolastico di un Istituto professionale comunicava ai genitori di un alunno la sanzione disciplinare a carico di quest’ultimo, consistente nella sospensione di alcuni giorni dall’attività scolastica «per avere usato frasi offensive nei confronti di un compagno di scuola».

Sanzione e atti del procedimento disciplinare che venivano impugnati, tra l’altro, per:

  • violazione del diritto di difesa e di partecipazione al procedimento, rilevando che la contestazione di addebito/comunicazione di avvio del procedimento sarebbe stata generica non specificando né i fatti né le circostanze di tempo e di luogo;
  • violazione del principio di motivazione/istruttoria, di cui all’art. 3 della Legge n. 241/90 non avendo adeguatamente valutata la vicenda in tutte le sue componenti, con una mancanza di proporzionalità e di gradualità della sanzione.

Il Tribunale prima di entrare nel merito, analizza i fatti sulla base degli elementi documentali a disposizione (le prove): «il ricorrente è uscito piangendo dalla classe, e si è recato al bagno. Al rientro, a fronte della richiesta dell’insegnante di spiegare i motivi dell’accaduto ha risposto “Se lo faccia dire da loro”, indicando i compagni di classe in generale, che tuttavia non sono intervenuti. L’alunno allora ha dichiarato di essere stanco degli insulti ricevuti da altri due compagni di classe».

Segue la convocazione del Consiglio di Classe in seduta disciplinare, con la presenza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni “per esaminare e valutare il comportamento” dei tre studenti, pure convocati insieme ai rispettivi genitori, dove si appura, dalla lettura del relativo verbale, che uno dei tre studenti coinvolti riceveva a sua volta insulti e parole offensive da parte del ricorrente, che avrebbe anche tentato di farlo cadere; mentre, l’altro studente, sottolineava il continuo atteggiamento di istigazione da parte del ricorrente.

Viene rilevato che la “sanzione disciplinare” del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto scolastico prevede, tra i comportamenti disciplinarmente rilevanti, la mancanza di rispetto per le persone, declinata in varie fattispecie concrete, tra le quali l’utilizzo di parole offensive nei confronti dei compagni, cui corrisponde, quale sanzione, la sospensione dalle lezioni con possibile svolgimento di attività socialmente utili.

In definitiva, si censura il comportamento tenuto e la sanzione si presenta come momento di riflessione dello studente sulla propria condotta offensiva («I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica», comma 2 dell’art. 4 del D.P.R. n. 249/1998)[7] che in contradittorio non viene smentita: i fatti contestati risultano intellegibili, rilevanti sotto il profilo disciplinare, ai sensi della disciplina di cui all’art. 4 «Disciplina» del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, «Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria», donde si passa al merito.

La sanzione applicata risulta coerente con la norma citata, annota il Tribunale, ruotando intorno ai principi ineludibili della personalità della responsabilità disciplinare e del diritto di difesa (comma 3), di proporzionalità della sanzione (comma 4) e della sua finalità educativa e volta al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica (comma 2), con il conseguente rigetto del ricorso.

La sanzione è stata «attuata con lo svolgimento di attività socialmente utili, presso una Onlus convenzionata con la Scuola, ed è stata rispettato il principio di proporzionalità, tenuto conto della maggiore gravità della sanzione comminata agli altri due studenti».

La questione affrontata pone in luce un fenomeno non positivo sulle relazioni tra compagni di scuola, e sul clima che può insistere all’interno di un determinato ambito, aspetti che non possono essere sottovalutati ma che richiedono un intervento immediato, quale è emerso in sede di giudizio avanti al T.A.R. nella sua ritenuta adeguatezza e proporzionalità della sanzione, anche con riferimento a quelle inflette agli altri alunni coinvolti.

Un ambiente scolastico, ovvero un ambiente istituzionale di lavoro, non può tollerare condotte denigratorie rivolte a colleghi (o terzi) mediante frasi offensive o ingiuriose (anche episodiche), configurandosi di rilievo disciplinare tale comportamento che può ben costituire una “molestia o un atto di violenza fisica o morale”, dovendo intervenire efficacemente per ristabilire il benessere organizzativo[8].

A ben vedere, quando le condotte violente travalicano le ordinarie relazioni tra le parti (datore di lavoro e dipendente) possono anche costituire manifestazioni indebite di “pressioni” (rectius intimidazioni) che alterano il rapporto, sfociando - sotto il profilo squisitamente fattuale - nel reato di abuso d’ufficio.

In effetti, il comportamento materiale posto in essere per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni consolida il requisito della violazione di legge, nella sua conformazione di inosservanza dell’art. 97 della Costituzione e nella parte immediatamente precettiva, che impone ad ogni pubblico funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, di non usare il potere che la legge gli conferisce per compiere deliberati favoritismi e procurare ingiusti vantaggi, ovvero per realizzare intenzionali vessazioni o discriminazioni e procurare ingiusti danni[9].

È noto che l’articolo 97 Cost., da valutare in sinergia con l’articolo 54 Cost., stabilisce che le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina ed onore e che i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni d legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’Amministrazione.

Solo in apparenza, precisa la giurisprudenza, per tale via sono introdotti canoni di carattere generale, in quanto in realtà siffatte direttive contengono un immediato risvolto applicativo imponendo:

  • il rispetto della causa di attribuzione del potere, in modo che lo stesso non sia esercitato al di fuori dei suoi presupposti;
  • dall’altro l’imparzialità dell’azione, la quale non deve essere contrassegnata da profili di discriminazione e ingiustizia manifesta, da ricomprendere le offese (o le violenze), aspetti di per sé contrastanti con l’intero assetto costituzionale dei poteri amministrativi, come in concreto poi disciplinati dalla legge[10].

Donde, si potrebbe argomentare, che la condotta del pubblico ufficiale che:

  • sia svolta in contrasto con le norme regolatrici dell’esercizio del potere;
  • risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito;

realizza - in tale ipotesi - il vizio dello sviamento di potere ed integra la violazione di legge, poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione, con l’inevitabile sua illeceità[11].

La vicenda analizzata, farebbe, quindi, riflettere per la sua attualità, specie quando viene posta all’attenzione della “Giustizia”, richiedendo uno sforzo maggiore sul piano della tolleranza e del rispetto degli altri, regole minimali del vivere civile che devono praticarsi sia negli ambienti scolastici (educativi), e, più in generale, nei luoghi di lavoro, soprattutto pubblici dove il fine è orientato al perseguimento dell’interesse generale e al servizio esclusivo della Nazione (ex art. 98 Cost.).

Le offese, che si possono manifestare in diverse e/o specifiche vessazioni, esigono un risarcimento che si riflette inesorabilmente sul danno all’immagine della P.A., ovvero quella aspettativa di buona amministrazione che dovrebbe e deve governare l’intera azione amministrativa partendo dai propri rappresentanti e intessendo tutti gli ambienti pubblici, pena in questo processo virtuoso ed eclettico, la proiezione nella violazione dell’art. 97 della Cost., quel diritto inviolabile della persona giuridica, che viene leso quando l’Amministrazione, a causa della condotta illecita perpetrata dai dipendenti perde credibilità e la fiducia dei cittadini - amministrati, poiché ingenera in questi ultimi la convinzione che il comportamento illecito posto in essere dal dipendente rappresenti il modo in cui essa agisce ordinariamente[12].

Astraendo l’intera vicenda “giovanile” nel diritto vivente, nel diritto delle grandi corporate dei beni immateriali (della I.A.), tutto questo può diventare ingovernabile e nell’era digitale, dove ognuno - entrando in rete - può diventare un protagonista anonimo, perdere l’essenza dei rapporti personali.

Nella Pubblica Amministrazione (forse), spinta inesorabilmente in un mondo della “transizione digitale” vi è il rischio, oltre alla perdita dei dati personali e della riservatezza[13], di assumere nuove “identità virtuali” (pur riconoscibili), e quando i rapporti perdono la componente personale, quando il contratto/contatto si realizza in piattaforme informatiche, quando la comunicazione si trasferisce ad un “linguaggio 5G” (solo attraverso e - mail o pec, o lasciato a link e algoritmi) non si può escludere il mutamento della mente a scapito dell’etica e della sua umanità, perdendo il rapporto con il reale.

L’incessante progresso tecnologico, con il perfezionamento e la pericolosità degli strumenti di raccolta dati e notizie, potrebbero condurre a «inedite, per il passato del tutto impensabili e, talora gravissime, aggressioni agli aspetti più intimi della personalità», ad indurre il diritto ad introdurre efficaci e adeguate difese del «diritto alla riservatezza (o all’intimità della sfera privata dell’individuo)»[14].

 

NOTE:

[1] Cass., 12 marzo 2001, n. 10090.

[2] Il danno recato alla reputazione, da inquadrare nell’ambito della categoria del danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c., può essere inteso in termini unitari, senza distinguere tra “reputazione personale” e “reputazione professionale”, trovando la tutela, a prescindere dall’entità e dall’intensità dell’aggressione o dal differente sviluppo del percorso lesivo, proprio nell’art. 2 Cost. e, in particolare, nel rilievo che esso attribuisce alla dignità della persona in quanto tale, Cass. Civ., sentenza n. 18174 del 2014.

[3] Cfr. Corte Appello Roma, sez. III, 4 aprile 2019, n. 2317, che ha riconosciuto il risarcimento danni patiti da un dirigente pubblico a seguito di espressioni lesive dell’onore e del decoro.

[4] Cass. Pen., sez. V, 18 novembre 2016, n. 4853.

[5] Cass. Civ., sez. Lav., 19 febbraio 2019, n. 4815; vedi, anche, sentenze n. 11269 del 2018 e n. 7471 del 2012. Sussiste il risarcimento del danno non patrimoniale per la lesione della personalità del dipendente venendo in rilievo l’inadempimento datoriale che abbia provocato la lesione dei medesimi, Cass., Sez. U., sentenza n. 26972 del 2008.

[6] Cass. Civ., Sez. U., sentenza n. 26972 del 2008.

[7] Cfr. T.A.R. Abruzzo L’Aquila, sez. I, 10 novembre 2012, n. 551.

[8] Cass. Civ., sez. Lav., 17 ottobre 2018, n. 26013.

[9] Cass. Pen., sez. II, 27 ottobre - 20 novembre 2015, n. 46096. Vedi, anche, Corte Cost., ordinanza 14 luglio 2016, n. 117.

[10] Cass. Pen., sez. VI, 23 maggio 2019, n. 22871.

[11] Cfr. Cass., Sez. U., sentenza n. 155/2012 e Cass., sez. 6, 2 aprile 2015, n. 27816.

[12] Corte Conti, sez. giurisdizionale Puglia, 15 maggio 2013, n. 766, soffermandosi sul necessario collegamento tra la condotta illecita, da cui scaturisce il vulnus al prestigio dell’amministrazione, ed il rapporto di servizio dell’agente pubblico.

[13] Quando vi è un interesse pubblico prevalente, il diritto ad esigere una corretta gestione dei propri dati personali, pur se rientrante nei diritti fondamentali di cui all’art. 2 Cost., non è un totem al quale possono sacrificarsi altri diritti altrettanto rilevanti sul piano costituzionale (cfr. CGUE, 20 maggio 2003, C-465/00, Rechnungshof); tuttavia, la deroga al divieto di trattamento di dati personali senza il consenso dell’interessato, quindi, incidendo la sfera privata è legittima, se finalizzata a perseguire interessi pubblici “proporzionali e necessari” rispetto al sacrificio imposto al diritto alla riservatezza, Cass. Civ., sez. III, 20 maggio 2015, n. 10280.

[14] Cass. Civ., sez. I, 19 maggio 2014, n. 10947 e 20 maggio 2016, n. 10512.