Studi

Niente inceneritore senza opere di mitigazione
A cura di Carola Parano
Con la sentenza n. 3109/2018 su ricorso n. 9381/2016 proposta dalla ATO Toscana centro SPA per la riforma della sentenza TAR Toscana – Firenze sez. II n.01602/2016 , il Consiglio di Stato sez. Vè chiamato a pronunciarsi sulla sentenza del Tar che aveva annullato il provvedimento del responsabile della qualità ambientale della città metropolitana di Firenze n. 4688/2015 concernente il rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione e la messa in esercizio del termovalorizzatore in località Case Passerini.
Il Tar Firenze annullava il provvedimento anche a seguito dei ricorsi promossi da WWF, Italia Nostra e comitati cittadini i quali chiedevano l’annullamento della delibera di giunta , dei verbali della conferenza dei servizi , dei pareri via e vis e tutti gli atti prodotti dall’ATO Toscana centro.
Con le seguenti motivazioni:
violazioni dei principi e indirizzi e delle norme di attuazione degli atti di programmazione territoriale e di settore della regione Toscana; violazione di legge per carenza di istruttoria; violazione della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti; per eccesso di potere , irrazionalità, contraddittorietà, travisamento, violazione del principio di ragionevolezza, del principio di precauzione e carenza di motivazione.
Con i motivi aggiunti chiedevano l’annullamento delle determinazione dirigenziale della città metropolitana di Firenze, della delibera di giunta di Sesto Fiorentino, di tutti i pareri favorevoli di sovrintendenza ai beni ambientali e paesaggistici.
Anche il comune di Bisenzio si costituisce associandosi alle stesse richieste.
Il Tar riuniti i ricorsi dichiarava in parte inammissibile per difetto di legittimazione e carenza di interesse ed accoglieva in parte i ricorsi e per effetto annullava il provvedimento del responsabile della qualità ambientale della città metropolitana di Firenze n. 4688/2015.
Avverso la sentenza propone appello l’ATO Toscana lamentando la violazione dell’art. 14 ter della L.241/90 – travisamento, illogicità manifesta e contraddittorietà; per illogicità e contraddittorietà della motivazione; difetto di istruttoria, erroneità ed illogicità della sentenza; violazione del principio di legalità e tassatività degli atti amministrativi.
Si sono costituiti i comuni di Sesto fiorentino precisando di aver espresso parere contrario ad approvare la variante al PRG e il Comune di Bisenzio lamenta che la provincia metropolitana non abbia rispettato gli obblighi di realizzare l’intervento di riqualificazione ambientale e rimboschimento.
Il consiglio di Stato dopo avere analizzato tutte le doglianze e censure, compresi gli appelli incidentali, definitivamente pronunciando respinge gli appelli principali della associazioni e della ditta appellante confermando la sentenza impugnata.
Dalla norma in materia di Via si desume che il principio di bilanciamento tra benefici e svantaggi derivanti dall’impianto, in un quadro che tenga conto della compatibilità ambientale della nuova opera se bilanciato da misure di compensazione e mitigazione ambientale.
Tutto ciò non si traduce in una modificazione peggiorativa di un quadro ambientale già molto compromesso ma così da consentire che l’impatto della nuova opera sia trascurabile o anche annullato se realizzato da opportune e necessarie misure di riqualificazione ambientale.
Ribadisce il Consiglio di Stato che il bilanciamento tra gli interessi in gioco è azione discrezionale della P.A. e quindi giustamente in TAR ha ritenuto che il monitoraggio epidemiologico sulla salute della popolazione residente e il biomonitoraggio delle popolazioni animali e delle produzioni agroalimentari possano avere una funzione preventiva nell’ottica del principio di precauzione e a tutela dei beni potenzialmente incisi.
Sulla censura di illogicità o non erroneità della sentenza va respinta lì dove afferma che l’interesse e la legittimazione dell’amministrazione a sollevare censura deriva sia dalla qualità di firmataria del protocollo sia dalla natura di ente esponenziale degli interessi ambientali e sanitari di una collettività interessata all’intervento di insediamento del termovalorizzatore.
Continua il Consiglio di Stato che risultano corrette le conclusione del giudice di prime cure che ha annullato la autorizzazione in parola in quanto la necessità di mantenere fermi gli esiti della precedente attività amministrativa in materia di scelta e localizzazione dell’impianto di Case Passerini deve valere a tutela non solo degli esiti localizzativi dei procedimenti ma anche del condizionamento alla realizzazione degli interventi di mitigazione evidenziatosi nel corso della complessa programmazione che ha preceduto l’intervento come contrappeso al peggioramento ambientale derivante dal nuovo insediamento.