Giurisprudenza Amministrativa
Misure cautelari monocratiche ai tempi del coronavirus e valutazione sulla sussistenza di gravità del pregiudizio.
Di Valentina Cappannella.
NOTA A TAR LAZIO - ROMA, SEZIONE TERZA QUATER
DECRETO 7 MAGGIO 2020, N. 3627
Misure cautelari monocratiche ai tempi del coronavirus e valutazione sulla sussistenza di gravità del pregiudizio
Di VALENTINA CAPPANNELLA
In tempi di emergenza Coronavirus, degno di nota risulta essere il decreto del Presidente della Sezione Terza Quater del TAR Lazio, il quale ha accolto la domanda di sospensione cautelare della determina regionale che limita il diritto alla prescrizione di farmaci dei Medici di Medicina Generale.
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Nello specifico, l’atto in relazione al quale è avanzata la domanda di sospensione è la determinazione n. GR/39/21 del 6 aprile 2020 della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – area farmaci e dispositivi della Regione Lazio recante “Terapia Domiciliare Pazienti Covid 19” nella parte in cui limita il diritto di prescrizione dei farmaci dei Medici di Medicina Generale, prevedendo l’accertamento di positività all’infezione per la somministrazione dei farmaci in questione.
Il decreto in esame è meritevole di attenzione sotto l’aspetto procedurale, per la valutazione compiuta dal Giudice Amministrativo in relazione alla sussistenza del presupposto della gravità del pregiudizio ai fini la concessione della misura cautelare.
Innanzitutto, è necessario premettere che, nel caso in esame, i ricorrenti avevano inizialmente proposto domanda di sospensione cautelare ante causam ex art. 61 CPA, la quale era stata però respinta sulla base della seguente motivazione, riportata nel decreto in esame: “la domanda di sospensione ex art. 61 cpa prevede una eccezionale gravità del pregiudizio, laddove la notificazione del ricorso in tempi brevissimi consentirà la riproposizione della domanda cautelare urgente in sede ricorsuale, con assoggettamento della delibazione monocratica alla sola gravità del pregiudizio, sussistente nella specie, ove l’amministrazione regionale, nel termine di 2 giorni dalla notifica, non dimostri con memoria dedicata la legittimità della previsione, se del caso mediante lettura interpretativa della nota impugnanda legittimante la somministrazione anche in caso di conclamata evidenza della patologia nelle more dell’accertamento sanitario disposto ( tampone)” (v. pag. 2 del decreto).
In pratica, quindi, nella fase precedente all’adozione del presente decreto, sono stati ritenuti insussistenti i presupposti per l’adozione di una misura cautelare ante causam, in ragione della possibilità di proporre la domanda cautelare urgente in sede di ricorso da notificare in tempi brevissimi, così da poter consentire il contraddittorio con l’Amministrazione in merito alla domanda di sospensione avanzata.
Tra l’altro, nel precedente decreto era stato chiarito che il pregiudizio sarebbe stato ritenuto sussistente ove l’amministrazione regionale non avesse dimostrato la legittimità della previsione, nel termine di due giorni dalla notificazione del ricorso.
Questo, peraltro, è proprio quanto avvenuto nella fase successiva di proposizione della domanda cautelare urgente in sede di ricorso, culminata nell’emanazione del decreto oggetto della presente nota.
Quest’ultimo, infatti, come anticipato, ha accolto la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato “ritenuto (…) allo stato, sussistendo il dedotto pregiudizio grave e non altrimenti riprisitinabile, di dare coerentemente seguito alla propria pronuncia urgente, sospendendo nelle more della cognizione collegiale l’efficacia della nota regionale impugnata, nella parte in cui richiede l’accertamento di positività dell’infezione per la somministrazione delle molecole indicate” (v. pag. 2 del decreto in esame).
Tale accoglimento trova, come suo unico presupposto, la considerazione che “nei due giorni successivi alla notifica del ricorso non è stata depositata dall’amministrazione resistente nessuna memoria come espressamente richiesto nel decreto richiamato” (v. pag. 2 del decreto in esame).
Così, la mancata presentazione da parte dell’Amministrazione resistente di alcun atto volto a dimostrare la legittimità del provvedimento impugnato assurge a elemento determinante per l’emissione di un giudizio positivo circa la sussistenza della gravità del pregiudizio, ai fini della concessione della misura cautelare urgente di cui all’art. 56 CPA.