ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Le nuove frontiere della giustizia amministrativa: la decisione predittiva. Modelli a confronto.

Di Anna Laura Rum
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Le nuove frontiere della giustizia amministrativa:

la decisione predittiva. Modelli a confronto.

Di ANNA LAURA RUM

 

 

Abstract [It]: Il presente contributo si propone di indagare sul tema di recente emersione della giustizia predittiva, sulla sua ammissibilità nel nostro sistema processuale e su come il ricorso a questo strumento possa coadiuvare il giudice amministrativo nella sua azione, al fine di migliorare la risposta della giustizia, qualitativamente e in tempi più brevi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta Costituzionale.

La giustizia predittiva, se da un lato rappresenta una prospettiva tangibile di supporto e implemento del sistema giustizia, dall’altro, tuttavia, può costituire rischi concreti di pregiudizio alle ragioni delle parti processuali e, soprattutto, ai principi di uguaglianza e del giusto processo, fortemente tutelati dalla Carta Costituzionale.

Verrà dato conto, inoltre, dell’attuale dibattito in corso fra i due modelli di giustizia predittiva proposti dagli studiosi della materia.

 

Abstract [En]: This article explores how artificial intelligence can be used in the  Italian judicial system to support the work of legal professionals and courts and ensure a better quality of justice, while respecting Italian Constitution’s fundamental principles.

Also, this article considers two models of predictive justice with their limitations and perspectives.

 

 

Sommario: 1. Introduzione: la giustizia predittiva. 2. Lo stato dell’arte. 3. I modelli a confronto: induttivo e deduttivo. 4. Bibliografia.

 

 

  1. Introduzione: la giustizia predittiva.

La giustizia predittiva viene definita come la possibilità di prevedere e calcolare l’esito di un giudizio, ovvero la probabile sentenza, tramite il ricorso ad algoritmi.

Il principio di certezza del diritto può portare a concepire il diritto in termini di scienza esatta, sì da offrire, attraverso un composto sistema di diritti e doveri, certezza alle relazioni umane e prevedibilità degli esiti di azioni volte a difendere i diritti che si invocano.

Il giudice non può discostarsi dalla legge, interpretandola in modo arbitrario, perché violerebbe la norma sull’interpretazione, di cui all’art. 12 preleggi al Codice Civile.

Pertanto, se si riconosce che il diritto ha base oggettiva e si fonda su regole predeterminate e vincolanti e se ne assume la certezza, allora può prevedersene l’applicazione.

I processi di digitalizzazione permettono di eliminare errori, discrezionalità e incertezze propri della tradizionale decisione affidata ai giudici, robotizzando alcune funzioni, risolvendo conflitti su piattaforme elettroniche ed aprendo all’uso di algoritmi: insomma, la digitalizzazione configura una rivoluzione non solo grafica ma anche antropologica.

La predittività della decisione giurisdizionale può essere studiata secondo due prospettive: la prevedibilità del contenuto della sentenza e l’idoneità della macchina a sostituirsi all’interprete uomo.

Invero, la questione della giustizia predittiva è già oggi divenuta di rilievo pratico: la calcolabilità della sentenza può agevolare sistemi di risoluzione alternative alle controversie (c.d. a.d.r.) come la mediazione (d.lgs. 28/2010), l’arbitrato (artt. 806 e ss. c.p.c.), la negoziazione (d.l. 132/2014) ed, ancora, la proposta conciliativa di cui all’art. 185 bis c.p.c.

Infatti, più la sentenza è prevedibile, più le parti sono indotte a trovare soluzioni alternative, proprio assumento la sentenza predittiva come base di partenza per raggiungere la composizione dei propri interessi.

La prevedibilità delle decisioni, secondo molti, costituisce una legittima aspettativa nelle società contemporanee, fondate sullo Stato di diritto.

Inoltre, la coerenza giurisprudenziale nell’interpretazione delle norme rinforza la fiducia dei cittadini nel sistema giudiziario, giacché offre attuazione al principio di uguaglianza dettato dall’art. 3 della Costituzione, assicurando parità di trattamento fra casi simili.

La digitalizzazione, tuttavia, può rappresentare un rischio: ancorché dovrebbe aiutare ad evitare errori giudiziari e un’eccessiva discrezionalità e quindi aiutare a generare una giustizia più oggettiva, talvolta, si osserva come ogni sistema giuridico moderno prevede più gradi di giudizio proprio per correggere eventuali errori.

Inoltre, la legge può essere lontana da un concetto di giustizia rispetto al caso concreto: il giudice, infatti, applica una legge, per definizione astratta, a casi concreti, quindi l’errore è sempre possibile, ancorché correggibile.

La giustizia predittiva, poi, rischia di fondarsi sulla base delle sentenze del passato e sulle precedenti decisioni di un giudice, pene e risarcimenti compresi e non più sull’analisi e sulla valutazione complessa del caso di specie.

Ancora, taluno ha sottolineato come si verifichi, di fatto, un’evoluzione efficientistico-produttivistica della giustizia, fondata sul solo calcolo, accrescendosi la delega alle macchine, a sua volta funzionale all’autonomizzazione della tecnologia e della giustizia digitale: da una valutazione e da un controllo umani, si passa ad una valutazione operata non dalla norma di legge, ma dalla norma che fa funzionare l’algoritmo, la quale effettivamente decide in punto di diritto su questioni che incidono sulla vita umana.

Per questo, molti autori sostengono l’importanza di mantenere la giustizia in un contesto “umano”, composto da relazioni, scambi linguistici e “sguardi”: il ricorso alla tecnica da parte dell’uomo  può e dovrebbe realizzarsi in modo consapevole e responsabile, posto che la giustizia è creata dagli uomini per gli uomini.

Dunque, l’uso delle tecnologie digitali, secondo l’orientamento prevalente fra gli studiosi della materia, deve avvenire come supporto alla decisione dell’uomo, senza che il supporto prenda il sopravvento sull’esercizio della giustizia da parte dell’uomo: la giustizia deve potersi confrontare con il mutare dei contesti e dei valori di una società.

  1. Lo stato dell’arte.

Ad oggi, nel processo amministrativo sono già presenti forme di decisione robotica.

Con l’avvento del processo telematico, infatti, gli atti di parte sono inviati con un file contenente il materiale da depositare, che, installato sul server istituzionale, riempie automaticamente i campi del database del contenzioso.

Lo stesso file assegna un numero di ruolo e annota l’identità delle parti, l’oggetto della domanda e gli atti e i documenti depositati, sostituendosi all’operato della cancelleria.

All’uopo, si richiede che il file rispetti rigide prescrizioni tecniche: diversamente, viene respinto con una comunicazione di c.d. mancato deposito, generata dall’elaboratore, senza alcun diretto concorso umano.

Tale comunicazione, in concreto, ha efficacia di una sentenza di rigetto in rito della domanda, specie quando sopravvenga alla scadenza del termine, precludendone una nuova presentazione.

Si osserva, infatti, che prima del processo telematico, la cancelleria non avrebbe potuto rifiutare un deposito, per quanto irrituale, e sarebbe stato compito del giudice verificarne la ricevibilità.

Dunque, in sostanza, si tratta di una decisione robotica sulla verifica di elementi formali.

Ci si chiede se una tale possibilità possa estendersi alla verifica sostanziale della domanda, ovvero, se sia calcolabile la sentenza amministrativa.

Per configurare un modello capace d’integrare i canoni dell’interpretazione analogica, sistematica, o teleologica occorre fissare un’unità di misura del bene giuridico, sulla cui base indirizzare il funzionamento dello stesso modello: la predittività non necessariamente deve inquadrarsi come antitetica rispetto alla decisione del giudice.

La decisione giurisdizionale predittiva è ancora oggi foriera di perplessità e incertezze per gli studiosi della materia.

In particolare, se viene automatizzato il processo decisionale, la macchina, allo stesso impulso, restituirebbe sempre la stessa risposta. E, quindi, la decisione dipenderebbe da come l’algoritmo è stato concepito.

Ancora, rispetto all’azione amministrativa, assume rilievo il sindacato sull’eccesso di potere, la cui ricognizione è difficilmente riconducibile a schemi calcolabili, perché l’articolazione della motivazione della decisione dipende da variabili contingenti e afferenti il caso concreto.

Con riferimento alla struttura del processo amministrativo, ma tale constatazione può estendersi anche al processo civile e penale, la predittività ha maggiori probabilità di successo se riferita ad un giudizio in cui l’istruttoria sia limitata. La sentenza amministrativa, però, anche quella del Consiglio di Stato, non ha ad oggetto soltanto la valutazione giuridica, ma anche la definizione storico-fattuale e probatoria del caso.

Si osserva, comunque, come la stessa azione delle Pubblica Amministrazione possa agevolare un’analisi predittiva, specialmente quando residuino margini di discrezionalità per quest’ultima: la discrezionalità amministrativa, sia pura che tecnica, è sottratta al sindacato del giudice e questo è un fattore di consistente semplificazione, anche nella logica predittiva.

 

  1. I modelli a confronto: induttivo e deduttivo.

I due modelli di giustizia predittiva che possono essere messi a confronto sono l’induttivo e il deduttivo.

Il modello induttivo si fonda su una previsione su base statistico-giurisprudenziale: la prevedibilità delle decisioni è calcolata in base ai precedenti giurisprudenziali.

Nel caso della giustizia amministrativa predittiva, la base dati sulla quale l’algoritmo viene applicato è costituita dalle decisioni dei TAR e del Consiglio di Stato.

Rispetto al modello induttivo, possono cogliersi alcuni aspetti critici: primo fra tutti, quello per cui se ben può operare quando sulla questione oggetto del giudizio vi siano numerosi precedenti, tuttavia, questo modello presenta forti limiti in presenza di novità normative, rispetto alle quali gli apporti giurisprudenziali sono ancora minimi, se non del tutto assenti.

Ancora, deve evidenziarsi che nel nostro sistema, di civil law, il giudice può discostarsi da un precedente, liberamente.

Inoltre, sotto un profilo squisitamente tecnico-matematico, il modello induttivo può andare incontro al rischio della riproduzione dell’errore – potenzialmente all’infinito – dunque, se una sentenza è errata in punto di diritto, allora vi è il rischio che, nonostante ciò, venga seguita solo perché precedente giurisprudenziale, così reiterando il vizio.

Il modello deduttivo di giustizia predittiva, invece, si fonda su base algoritmico-normativa, tramite combinazione di dati.

In particolare, viene assunto quale base di partenza l’art. 12 preleggi al Codice Civile, la norma che regolamenta l’interpretazione della legge nel nostro sistema giuridico: essa, in particolare, presenterebbe i connotati empirici di un algoritmo, in quanto contenente una sequenza di operazioni (interpretazioni, con gerarchia diversa) per giungere alla corretta interpretazione.

L’art. 12 cit., infatti, prevede un iter procedimentale che inizia con l’interpretazione letterale e teleologica e procede con quella per analogia e per principi generali, così potendo giungere ad un modello matematico.

Nel modello deduttivo, l’interprete è l’unico soggetto capace di inserire le corrette variabili, date dalle argomentazioni: la correttezza del risultato dell’equazione dipende dalla disposizione di cui all’art. 12 cit., nonché dall’esattezza e completezza degli argomenti utilizzati.

Il carattere matematico-deduttivo dell’iter decisionale, così composto, permetterebbe la prevedibilità delle sentenze, superando i limiti del modello induttivo.

 

  1. Bibliografia
  • ANCONA, “Decisioni automatizzate: qualcosa già esiste”, in La Nuova Procedura Civile, 5, 2019
  • GARAPON, LASSEGUE, “La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà.”, Il Mulino Editore, 2021
  • RUFFOLO, “Intelligenza artificiale e diritto – intelligenza artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo”, in  It., 2019, 7, 1689
  • RUFFOLO, “Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica.”, Giuffré Editore, 2020
  • VIOLA (a cura di), Giustizia predittiva e interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2019
  • VOLPE, intervento tenutosi a Padova il 24 ottobre 2018 al Convegno su “Certezza del diritto, prevedibilità della decisione e giustizia predittiva. Verso una nuova calcolabilità del futuro giuridico?”