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Anno XVI - n. 11 - Novembre 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Le conseguenze del ritardo nel versamento all’Erario dei proventi riscossi dal concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto.

Di Jacopo Fronticelli Baldelli
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NOTA A CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE QUARTA,

SENTENZA 20 maggio 2020, n. 3195

 

DI JACOPO FRONTICELLI BALDELLI

 

Le conseguenze del ritardo nel versamento all’Erario dei proventi riscossi dal concessionario di una ricevitoria del gioco del lotto.

 

Nell’ipotesi in cui il concessionario di una ricevitoria del gioco del Lotto ometta di versare all’Erario i proventi riscossi in forza della concessione e persista nel proprio inadempimento anche a seguito del ricevimento della diffida da parte dell’Ufficio dei Monopoli di Stato, il rapporto fiduciario si considera automaticamente venuto meno e l’Amministrazione non dispone di alcun margine di ulteriore apprezzamento in merito alla gravità della condotta di inadempimento, potendo procedere esclusivamente alla revoca della concessione.

Questo il principio espresso dalla IV sezione del Consiglio di Stato con sentenza n. 3195 del 20 maggio 2020, emessa all’esito di un giudizio radicato innanzi al giudice amministrativo dal gestore di una ricevitoria del gioco del Lotto nei cui confronti l’Agenzia Dogane e Monopoli aveva disposto, oltre alla revoca della concessione a seguito della mancata corresponsione dei proventi di gioco entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della raccomandata previsto dall’accordo per la disciplina del rapporto di concessione della menzionata ricevitoria, anche l’immediata decadenza dalla titolarità della rivendita di generi di monopolio.

La decisione in commento è di particolare interesse perché supera il precedente orientamento della sezione che in una vicenda analoga[1], aderendo alla tesi sposata dalla Cassazione[2], aveva ricordato come i principi civilistici materia di adempimento dell’obbligazione, ed in particolare l’art. 1455 cc. in tema di importanza dell’inadempimento, impongano all’Amministrazione di valutare in concreto la violazione degli obblighi nascenti dalla concessione, tenendo conto in particolare sia dell’elemento oggettivo della mancata prestazione nel quadro dell’economia generale del negozio, sia degli aspetti soggettivi rilevabili tramite una indagine unitaria sul comportamento del debitore e sull’interesse del creditore all'esatto adempimento.

Ed infatti, diversamente dall’orientamento di cui si è appena dato conto, nel caso in rassegna il Consiglio di Stato ha affermato che la valutazione dell’Amministrazione concedente in ordine alla consistenza dell’inadempimento del concessionario deve intendersi già compiuta (e quindi cristallizzata) attraverso la previsione di clausole del disciplinare contenenti ipotesi di inadempimento che precludano la prosecuzione del rapporto di concessione poiché lesive del rapporto fiduciario.

In altri termini, il nuovo indirizzo inaugurato dalla IV sezione pone l’accento sul diverso momento in cui si esaurisce il potere amministrativo discrezionale relativo alla valutazione dell’inadempimento del concessionario: più precisamente, mentre la precedente giurisprudenza riteneva che detto potere andasse esercitato “a valle” (una volta realizzatosi la condotta “incriminata” al fine di indagarne la gravità), la sentenza de qua ha specificato che le valutazioni della Pubblica Amministrazione si esauriscono sin dalla fase “a monte” con la previsione delle suddette clausole del disciplinare, per cui una volta inveratasi la fattispecie astratta in esse individuata non residuerà alcun margine di ulteriore apprezzamento, dovendosi pertanto procedere alla revoca della concessione.

Tale conclusione, inoltre, è avvalorata non solo dal regime di particolare severità cui è sottoposta la vendita dei generi di monopolio[3] e dalla centralità del ruolo che, nei rapporti in questione, è assunto dall’elemento fiduciario; ma anche dalla natura del disciplinare, il quale rientrando all’interno della categoria degli accordi ex art. 11 l. 241/90 dispone di un contenuto che cristallizza valutazioni e scelte discrezionali compiute dall’Amministrazione allo scopo di comporre gli interessi in gioco per poter disciplinare in modo efficace il rapporto con il privato.

In definitiva, la pronuncia esaminata offre una interpretazione condivisibile degli obblighi gravanti in capo al concessionario e delle relative conseguenze in caso di inadempimento, i quali vengono entrambi “ancorati” al principio di certezza dei rapporti tra Amministrazione e soggetti privati attraverso la previsione di clausole del disciplinare che, per un verso, esauriscono “a monte” il potere di valutazione discrezionale dell’Amministrazione impedendo la nascita di incertezze relative all’applicazione della disciplina convenzionale “a valle”, e per un altro rafforzano la natura vincolata – nell’an e nel quomodo – del potere di revoca, privando l’Amministrazione della facoltà di adottare misure diverse e più tenui nei casi in cui si assista ad una grave lesione del rapporto fiduciario.

 

Note:

[1] Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 497 del 25 gennaio 2018. In quella circostanza, il Consiglio di Stato aveva affermato che, dato il mancato richiamo all’art. 1456 cc. nell’articolo 2 del disciplinare della concessione, l’effetto della revoca non poteva ritenersi una conseguenza diretta della decorrenza del termine di adempimento, dovendo piuttosto trovare applicazione il principio dell’art. 1455 cc..

[2] Cass. Civ., Sez. II, 8 settembre 2015, n. 17748.

[3] Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2020, n. 1790.