ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 12 - Dicembre 2025

  Studi



In tema di giustizia sportiva e tutela giurisdizionale caducatoria della sanzione disciplinare

Di Mario Piroli
   Consulta il PDF   PDF-1   

In tema di giustizia sportiva e tutela giurisdizionale caducatoria della sanzione disciplinare

 

Di Mario Piroli*

 

Abstract

Il saggio affronta in modo sistematico la questione della giustizia sportiva, con particolare riguardo alle norme e all’effettività della tutela giurisdizionale avverso le sanzioni disciplinari in ambito sportivo. L’analisi è condotta alla luce del quadro costituzionale italiano e dei più recenti sviluppi giurisprudenziali della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che contribuiscono a delineare i confini di legittimità dell’ordinamento sportivo in rapporto alle fonti del diritto e alla tutela multilivello dei diritti fondamentali. L’Autore evidenzia le criticità strutturali del sistema interno, rilevando come, allo stato, la giustizia sportiva italiana non garantisca una piena tutela giurisdizionale idonea ad annullare le sanzioni disciplinari emanate nell’ambito dell’ordinamento sportivo.

 

The essay systematically addresses the issue of sports justice, with specific regard to the rules and the effectiveness of judicial protection against disciplinary sanctions in sports. The analysis is conducted in light of the Italian constitutional framework and the most recent jurisprudential developments of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, which help to outline the boundaries of legitimacy of the sports legal system in relation to the sources of law and the multi-level protection of fundamental rights. The Author highlights the structural shortcomings of the domestic system, noting how, at present, the Italian sports justice system does not ensure full judicial protection capable of annulling disciplinary sanctions issued within the sports legal order.

 

Sommario: 1. L’ordinamento sportivo: cenni introduttivi; 2. I complessi rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo; 3. Il fondamento della giustizia sportiva e la sua tradizionale ripartizione in quattro categorie; 4. La natura e la rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari sportive; 5. La tutela giurisdizionale delle sanzioni disciplinari sportive; 6. Osservazioni conclusive: verso una full jurisdiction per le sanzioni disciplinari?

 

 

  1. L’ordinamento sportivo: cenni introduttivi

Massimo Severo Giannini concludeva nel 1996 il suo quasi cinquantennale percorso di riflessione e di elaborazione scientifica in tema di ordinamento sportivo, il quale era stato avviato nel 1949 con il primo fondamentale scritto titolato “Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi[1], ed era poi stato integrato nel più ampio contesto della teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici[2]. Tale percorso del Giannini rappresenta una progressiva elaborazione nell’individuazione degli elementi fondamentali di cui l’ordinamento sportivo si permea; la costruzione gianniniana, è bene ad ogni modo precisare, è in linea di continuità con l’originaria impostazione del Santi Romano in relazione agli elementi necessari ai fini della configurabilità di un dato ordinamento giuridico[3].

Ciò premesso, quanto emerso dal lavoro del Giannini è così sintetizzabile: l’ordinamento sportivo è un ordinamento giuridico originario, particolare, dotato di uniformità, autonomo e a carattere internazionale[4]. Orbene, trattasi di ordinamento originario in quanto da un lato è il risultato della spontanea aggregazione di una molteplicità di soggetti accomunati dall’interesse nella pratica sportiva; dall’altro lato, si tratta di un ordinamento che poggia le proprie fondamenta su di una Grundnorm, ovverosia la Carta Olimpica del 1894[5]. È un ordinamento particolare in ragione della natura dell’interesse perseguito, nonché della sua primigenia componente plurisoggettiva, la quale è, peraltro, costitutiva dell’elemento caratterizzante dell’ordinamento sportivo stesso, ossia l’insieme dei praticanti delle varie discipline sportive.

Con riferimento agli ulteriori tre elementi dell’ordinamento sportivo evidenziati dal Giannini – ossia l’uniformità, l’autonomia e l’internazionalità – giova sottolineare che nessun dubbio può emergere in relazione all’esercizio, da parte dell’ordinamento sportivo, di un potere di autodisciplina, il quale si rinviene, principalmente, nell’autonomia organizzativa e normativa[6]. Invero, ormai da decenni le strutture sportive nazionali ed internazionali sono organizzate a forma piramidale[7] e vengono disciplinate da direttive e normative di dettaglio che attraverso la loro riconoscibilità diretta o indiretta alle federazioni internazionali delle varie discipline sportive ed al Comitato Internazionale Olimpico (CIO), hanno addirittura cercato di porsi al di sopra, o quanto meno al di fuori, di ogni ordinamento giuridico statale. Tale autonomia si concretizza – a titolo esemplificativo – negli statuti e nei regolamenti che ogni organismo associativo e ogni federazione attuano, nella disciplina dei rapporti tra società sportive affiliate alle federazioni e tra tali società e gli atleti, nella normativa circa la regolamentazione da parte degli atleti dell’attività sportiva e via dicendo; senza volersi soffermare in un mera elencazione che, ad ogni modo, non potrà comunque mai essere tassativa, in ragione della costante evoluzione dell’ordinamento sportivo, ciò che, giova rilevare è che il complesso normativo facente parte dell’ordinamento sportivo non è riconducibile ad uno specifico ordinamento statale. Proprio in tale contesto emerge quell’elemento di internazionalità di cui il Giannini disquisiva, il quale non va ricondotto all’accezione consueta di un diritto proprio di un ordinamento giuridico costruito dalle comunità internazionali, bensì di un diritto (quello sportivo) esistente come normativa interstato e superstato, per certi versi senza Stato, per altri versi extra Stato, ma comunque positivamente vigente al fine di assicurare una quanto più possibile uniformità delle regole sportive, le quali si applicano ad una pluralità di soggetti decisamente più ampia di quella propria di uno specifico ordinamento giuridico statale[8].

Nonostante la formulazione così autorevole del Giannini, la materia dell’ordinamento sportivo non può ritenersi esaurita con quanto supra osservato. Gli sviluppi dottrinali a cui si è assistito nell’ultimo decennio, difatti, conducono ad una revisione soprattutto dell’elemento di “originarietà” in capo all’ordinamento sportivo. L’orientamento dottrinale, ad oggi, generalmente condiviso vuole che il concetto di ordinamento giuridico si sovrapponga fino a coincidere e fondersi con quello di ordinamento sociale – ubi societas, ibi ius – e, nel caso dell’ordinamento sportivo, si parla di un ordinamento giuridico settoriale[9], cioè dotato sì di una propria autonomia, ma comunque operante e subordinato all’ordinamento giuridico statale. La prevalenza di fonti extra-statali nella disciplina che caratterizza l’ordinamento sportivo non deve, infatti, far pensare che gli Stati ed il relativo diritto interno non abbiano alcun ruolo[10]; l’ordinamento sportivo deve, in ogni caso, rispettare i valori ed i principi fondanti dell’ordinamento giuridico statale in cui si esplica[11]. Proprio in quest’ottica va inquadrato l’ordinamento sportivo, il quale rappresenta uno degli esempi più avanzati e strutturati di ordinamento giuridico intermedio, la cui sussistenza si configura ogni qual volta si sia al cospetto di un insieme di soggetti organizzati in strutture predefinite e retti da norme certe[12]. Specularmente, sarebbe impensabile un’impostazione da parte degli Stati di totale indifferenza, considerando, in primis che la pratica sportiva costituisce un primario interesse e fine ed in secundis che le regole dettate dalle comunità sportive per disciplinare le loro attività hanno, nell’ordinamento dello Stato, potenzialmente la stessa rilevanza che hanno le regole di ogni altra comunità che rientri nel catalogo delle formazioni sociali riconosciute e garantite dallo Stato[13]. In questa logica, pertanto, pur se spesso determinati da situazioni contingenti, possono giustificarsi gli interventi dei legislatori statali nella materia, a dimostrazione di un concreto interesse, nelle sue diverse articolazioni, per il mondo sportivo e le regole che ne disciplinano tale attività[14].

 

  1. I complessi rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo

Al lume di quanto esposto nel precedente paragrafo, nessun dubbio deve sussistere circa la sussistenza di un vero e proprio ordinamento giuridico sportivo[15]. Volendo addentarsi maggiormente sul tema dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo – secondo parte della dottrina – questi possono essere circoscritti a tre zone, una retta in toto da norme di diritto statale, l’altra esclusivamente da norme di diritto sportivo ed un’ultima  zona retta congiuntamente sia da norme di diritto statale che di diritto sportivo[16]. Appare ictu oculi evidente che proprio tale ultima zona può rappresentare una “zona d’ombra” densa di potenziali conflitti tra i due ordinamenti, allorquando lo stesso fatto venga qualificato diversamente dai due ordinamenti ovvero qualora ad uno stesso fatto vengano ricollegati effetti diversi; tali ipotesi di conflitto potrebbero risolversi unicamente facendo prevalere, sempre, la norma statale. Vero è, infatti, che l’esplosione nel corso degli anni della rilevanza della dimensione socio-economica del fenomeno sportivo, e più in genere la capacità dello sport di raggiungere un pubblico più vasto, attraverso mezzi e modalità nuove, hanno aumentato a dismisura i contatti, le interferenze ed anche i conflitti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale[17].

 

La chiave di volta per la corretta (e, almeno teoricamente, pacifica) convivenza tra l’ordinamento sportivo (ma più in genere, per qualsivoglia ordinamento settoriale) e l’ordinamento statale pare costituita dalla necessaria applicazione del principio di gerarchia delle fonti e, conseguentemente, della gerarchia degli ordinamenti. In tal senso, all’ordinamento sportivo (così come a tutti gli ordinamenti settoriali), perseguendo degli interessi collettivi e non generali, è attribuita una sorta di potestà normativa secondaria, ossia il potere di emanare norme che possono soltanto regolamentare e che non possono assolutamente violare una norma di livello gerarchico superiore. Da ciò discende che una norma emanata dall’ordinamento sportivo deve necessariamente conformarsi alle norme costituzionali e legislative dell’ordinamento statale e alle norme dell’ordinamento eurounitario, ovvero non violare i principi stabiliti da tali norme superiori, ove ciò non accadesse, la norma dell’ordinamento sportivo potrebbe essere “incriminata” di illegittimità[18]. D’altronde, a sostegno della soluzione appena prospettata, si era già espressa la giurisprudenza di legittimità alla fine degli anni ’70, riconoscendo come la potestà attribuita all’ordinamento giuridico sportivo, con efficacia nell’ambito dell’ordinamento giuridico statale, fosse limitata alla potestà regolamentare nel settore sportivo e che, pertanto, le normative federali disciplinanti rapporti intersoggettivi privati e negoziali, non avrebbero efficacia anche nell’ambito dell’ordinamento giuridico statale[19].

Ciò posto, è innegabile che i rapporti tra i due ordinamenti in parola siano stati storicamente difficili, posto che, da una parte, l’ordinamento sportivo ha sempre rivendicato la propria autonomia rispetto a quello statale; dall’altra, l’ordinamento statale ha sempre ribadito la propria supremazia sull’ordinamento sportivo, come su ciascun ordinamento settoriale, e di conseguenza, frequenti sono stati gli interventi di organi giurisdizionali aditi da soggetti tesserati sportivi, interventi che il sistema sportivo non ha mai gradito, tanto da arrivare in più occasioni a disconoscere le decisioni assunte dalla giurisdizione statale[20]. Non è certamente un caso, difatti, che l’emanazione del decreto legge 19 agosto 2003, n. 220 (c.d. decreto salvacalcio), recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”, poi convertito, con alcune modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, sia scaturita dalla situazione di emergenza creatasi nel mondo del calcio nell’estate del 2003, quando un ricorso della società Catania calcio al TAR Sicilia diede il via ad una serie di ricorsi da parte di diverse società calcistiche, mettendo così in serio rischio il regolare inizio del campionato di calcio di Serie B per la stagione 2003-2004[21].

La ratio del richiamato intervento normativo è evidente: regolamentare definitivamente i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, posto che tali rapporti erano stati a lungo regolati da una sorta di jus receptum giurisprudenziale[22]. Proprio l’art. 1 della legge n. 280/2003 disciplina i rapporti tra gli ordinamenti in parola, riconoscendo, nel comma 1, l’autonomia dell’ordinamento sportivo[23], un principio di autonomia operante, tuttavia, ai sensi del comma 2, “salvi i casi di rilevanza per l’ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l’ordinamento sportivo[24]. Con detta norma, il legislatore ha voluto – presa coscienza della complessità di organizzazione e di struttura dell’ordinamento sportivo – ponderare due esigenze costituzionalmente rilevanti: da un lato, quella del garantire in capo all’ordinamento sportivo un’autonomia e dall’altro quella della garanzia della pienezza della tutela giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive che, poste in un rapporto di connessione con quell’ordinamento, rilevino per l’ordinamento giuridico in generale[25].

In definitiva, la legge de qua, seppure emanata in un contesto del tutto peculiare, ha rappresentato un punto di arrivo di un percorso lungo oltre mezzo secolo, caratterizzato dal diverso atteggiamento dell’ordinamento statale nei confronti dello sport e delle istituzioni sportive[26], ed ha avuto l’indubbio merito di codificare, in maniera compiuta, i limiti, o meglio gli esatti confini, dell’autonomia dell’ordinamento sportivo[27].

 

  1. Il fondamento della giustizia sportiva e la sua tradizionale ripartizione in quattro categorie

Coerentemente con l’impostazione finora descritta, il fenomeno sportivo è, dunque, sottoposto alla valutazione di due giustizie: quella sportiva, che opera in forza dell’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo e che risponde alla necessità, funzionale alla sopravvivenza dell’ordinamento stesso, di affidare ad organi a competenza specifica la risoluzione delle controversie e di ottenere decisioni in tempi rapidi, garantendo in tal modo alla comunità dello sport la propria indipendenza e la propria autonomia[28]; quella dello Stato, chiamata ad intervenire nelle ipotesi in cui l’attività sportiva venga ad assumere rilevanza esterna e, dunque, ad esplicare effetti nell’ordinamento statale.

È proprio questo, ora, il tema che si pone: quando può giustificarsi un’“invasione di campo” dell’ordinamento statale nei confronti dell’ordinamento sportivo? In altri termini, quando può essere adito il giudice statale per una questione sorta nell’ambito dell’ordinamento sportivo? Il dato da cui partire è rappresentato da quanto espresso dall’art. 2, comma 1, della già citata legge n. 280/2003, il quale elenca le questioni la cui disciplina è riservata in toto all’ordinamento sportivo, in quanto ritenute prive di rilevanza al di fuori dell’ambito sportivo. Invero, “è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l’osservanza e l’applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell’ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportiva; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive[29].

In ogni caso, giova precisare che, nell’ambito delle suddette materie riservate all’ordinamento sportivo, i soggetti facenti parte di tale ordinamento hanno l’onere di adire gli organi di giustizia sportiva[30] e, soltanto, “esauriti i gradi della giustizia sportiva[31] possono adire il giudice statale, in specie, il giudice amministrativo[32]. Infatti, il successivo art. 3 della legge n. 280/2003 così recita: “Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo ai sensi dell’articolo 2, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo[33]. La norma si preoccupa, poi, di precisare che “in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle clausole compromissorie previste da statuti e regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive […] nonché quelle inserite nei contratti di cui all’articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91[34].

Quanto supra esposto ci permette, ora, di distinguere quattro differenti tipologie di giustizia operanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo: la giustizia amministrativa, tecnica, economica e disciplinare[35].

La giustizia amministrativa si occupa di dirimere le questioni, per l’appunto, di carattere amministrativo, quali, ad esempio, il mantenimento dello status di tesserato ovvero le questioni attinenti l’affiliazione o, ancora, all’ammissione ai campionati. Tali questioni sono pacificamente riconosciute come rilevanti per l’ordinamento statale, con la diretta conseguenza che in ordine ad esse non è possibile negare la giurisdizione da parte del giudice statale[36].

La giustizia tecnica è riconducibile a tutte le questioni aventi ad oggetto l’applicazione delle regole tecnico-sportive, quali, ad esempio, le decisioni assunte dall’arbitro sul terreno di gioco. Tali questioni, in virtù della lett. a) dell’art. 2 della legge n. 280/2003 e secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa sono da considerarsi indifferenti per l’ordinamento statale e, di conseguenza, non passibili di controllo giurisdizione da parte del giudice statale[37].

Per quanto concerne la giustizia economica, questa concerne tutte le questioni di carattere patrimoniale tra pariordinati, sia che esse intercorrano tra società o associazioni sportive, sia che esse intercorrano tra una società ed un atleta o tra una società ed un proprio tesserato, e non è riservata – come già supra evidenziato – all’ordinamento sportivo[38].

Infine, alla giustizia disciplinare è demandato il compito di infliggere sanzioni nei confronti dei soggetti, individuali e/o collettivi, che non osservino i comportamenti qualificati come doverosi dall’ordinamento sportivo. Lo scopo di tale sistema di giustizia è quello di assicurare la salvaguardia e la conservazione degli irrinunciabili valori che permeano l’attività sportiva quali, in particolare, il dovere deontologico-morale di lealtà[39], nonché la parità competitiva e la connessa uniformità dei criteri di classificazione dei risultati[40]. Alla luce dei principi sanciti dalla legge n. 280/2003, le questioni disciplinari dovrebbero essere comunemente inquadrate nell’area dell’indifferenza giuridica per l’ordinamento statale, con la conseguenza che esse dovrebbero essere riconosciute come questioni non rilevanti ed in ordine alle quali non si potrebbe adire il giudice statale. Tale impostazione, tuttavia, non convince. Anche volendo riconoscere pienamente il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, sono da considerarsi, ad ogni modo, rilevanti per l’ordinamento statale le situazioni giuridiche soggettive connesse all’ordinamento sportivo; in giurisprudenza è ormai consolidato l’orientamento secondo cui le sanzioni disciplinari irrogate dalla giustizia sportiva sono da qualificarsi in termini di interessi legittimi e, pertanto, devono essere assoggettate alla giurisdizione statale[41]. Una considerazione, questa, avallata anche dalla Corte costituzionale che – con la nota sentenza n. 49 del febbraio 2011 [42] – ha ritenuto che la sanzione disciplinare sportiva è idonea a ledere una situazione di interesse legittimo, tale da giustificare lo “sconfinamento” dell’ordinamento statale verso l’ordinamento sportivo, limitandolo, in ogni caso, ad una tutela meramente risarcitoria per il soggetto leso ingiustamente.

 

 

  1. La natura e la rilevanza esterna delle sanzioni disciplinari sportive

Ai fini dell’indagine proposta, appare doveroso, in via preliminare, tentare di ricostruire la natura delle sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva. Il c.d. diritto disciplinare è una componente imprescindibile per l’efficace funzionamento dell’ordinamento sportivo; invero, la vita delle istituzioni dello sport non potrebbe essere garantita senza l’esercizio di una funziona represso-punitiva[43] insita nella sanzione disciplinare sportiva e nella correlata responsabilità che matura in capo all’autore della violazione, una sorta di potere gerarchico, in grado di imporre in via autoritativa l’osservanza delle regole proprie dell’ordinamento sportivo[44], finanche giungendo nelle ipotesi più gravi all’espulsione dei trasgressori ossia a recidere il rapporto di appartenenza all’ente[45].

Ciò premesso, la previsione normativa di cui alla legge n. 280/2003, che attribuisce una competenza giurisdizionale al giudice amministrativo, parrebbe far intendere che lo stesso abbia preferito qualificare la sanzione disciplinare sportiva come un vero e proprio atto amministrativo. La sanzioni disciplinari sportive sarebbero, dunque, dei singolari atti amministrativi sindacabili dal giudice statale nei limiti della mera tutela risarcitoria e non in punto di illegittimità del provvedimento in funzione dell’annullamento. In forza di tale orientamento, l’ormai consolidata giurisprudenza amministrativa, ammette che il giudice statale, nonostante la riserva a favore della giustizia sportiva, possa conoscere delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e diretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione[46].

Tuttavia, la mancanza di un potere di annullamento in capo al giudice amministrativo con riferimento agli atti della giustizia sportiva dotati di efficacia lesiva solleva non pochi dubbi di compatibilità con i principi fondamentali dell’ordinamento europeo[47]. Sul piano legislativo, il bilanciamento operato dalla legge italiana tra autonomia dell’ordinamento sportivo e tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi – inteso secondo le coordinate interpretative della Corte costituzionale – sembra entrare in rotta di collisione con i principi del diritto dell’Unione europea. L’art. 117, comma 1, della Costituzione impone infatti che l’esercizio della potestà legislativa da parte dello Stato e delle Regioni avvenga nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario. In tale prospettiva, l’ordinanza del TAR Lazio, Roma, Sez. I-ter, 6 giugno 2024, n. 11559[48], ha sollevato, ai sensi dell’art. 267  del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, dubitando della conformità dell’attuale sistema di tutela giurisdizionale – limitato alla sola tutela per equivalente e preclusivo della possibilità di ottenere l’annullamento o la sospensione della sanzione disciplinare sportiva – ai principi dell’Unione europea in materia di effettività della tutela giurisdizionale, legalità e tassatività delle sanzioni, libera circolazione dei servizi, libertà di concorrenza e diritto a un ricorso effettivo. Nel dettaglio, il giudice amministrativo ha rilevato che, nonostante la sanzione disciplinare sportiva incida su posizioni giuridiche rilevanti anche per l’ordinamento statale (quali, ad esempio, il diritto all’esercizio della professione), il diritto vivente nazionale non consente l’adozione di una misura demolitoria da parte del giudice statale. Al contrario, solo l’organo sportivo di secondo grado dispone del potere di annullare il provvedimento sanzionatorio. Ciò si pone, secondo il giudice rimettente, in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia che, in coerenza con la natura economica dell’attività sportiva, ha chiarito che le regole applicabili al settore sono soggette ai principi unionali in materia di concorrenza e di libertà fondamentali[49]. Ne discende che le sanzioni disciplinari, laddove producano effetti pregiudizievoli nell’ordinamento giuridico statale e incidano sull’attività economica di un soggetto (come nel caso di dirigenti apicali di società professionistiche), non possono restare immuni dal sindacato giurisdizionale pieno, pena la violazione del principio della full jurisdiction. A ciò si aggiunga che, sul piano sostanziale, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, a partire dalla celebre sentenza Engel c. Paesi Bassi[50], ha ritenuto applicabili le garanzie del giusto processo anche alle sanzioni amministrative connotate da una natura afflittiva e punitiva, ancorché non formalmente qualificate come penali dagli ordinamenti interni[51]. Tali garanzie, recepite nel diritto dell’Unione come principi generali, impongono il rispetto della legalità, della tassatività e della prevedibilità della sanzione, oltre che l’accesso effettivo a un giudice terzo e imparziale. Sotto questo profilo, la clausola generale di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, che impone il rispetto di principi ampi e indeterminati quali lealtà, correttezza e probità[52], appare difficilmente compatibile con il principio di legalità sancito dagli artt. 6 e 7 della CEDU e dagli artt. 47, 48 e 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

 

D’altronde, a sostegno della rilevanza per l’ordinamento statale delle sanzioni disciplinari sportive, si pensi che un illecito disciplinare non esclude che la condotta sia pure rilevante sul piano penale, ovvero che lo in sede civile, e ciò a prescindere dall’effettiva sanzionabilità innanzi alla giustizia sportiva[53]. Senza considerare che, gli interessi individuali coinvolti in un ordinamento settoriale, quale è l’ordinamento sportivo, anche se affidati a una gestione endoassociativa nel rispetto dell’autonomia privata[54], devono necessariamente rispettare i principi e i valori definiti dalla Costituzione, così come stabilito dall’art. 1322 c.c.[55]. Se così non fosse, verrebbe ad emergere una sorta di zona franca, ove il soggetto leso da un provvedimento disciplinare non potrebbe ricorrere al giudice statale per ottenere la tutela dei propri diritti, invocando, oltre che una domanda risarcitoria, anche una protezione di tipo demolitorio del provvedimento impugnato, tutto ciò, in palese violazione del disposto di cui all’art. 113 della Costituzione, atteso che contro gli atti amministrativi “è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa” e la tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti[56].

 

  1. La tutela giurisdizionale delle sanzioni disciplinari sportive

L’autonomia riconosciuta all’ordinamento sportivo, anche sotto il profilo normativo, consente l’adozione di regole e clausole che disciplinano in modo specifico lo svolgimento dei procedimenti disciplinari interni. Tuttavia, tale autonomia non può in alcun modo essere equivocata come forma di autarchia. L’ordinamento statale, com’è noto, ammette spazi di autoregolamentazione da parte dei privati, purché questi non si traducano in violazioni di principi fondamentali dell’ordinamento generale[57]. Il fenomeno sportivo deve, pertanto, rispondere alla medesima logica, essendo sottoposto ad analoghi limiti. Ne deriva che anche il fenomeno sportivo, pur nella sua specialità, deve ritenersi assoggettato al rispetto di quei valori costituzionali che strutturano l’architettura dello Stato di diritto. Pertanto, nell’ipotesi in cui le norme che presiedono al procedimento disciplinare sportivo risultino contrastanti con principi supremi o disposizioni inderogabili del diritto statale, esse dovranno considerarsi inapplicabili, in quanto vizianti la fattispecie concreta per violazione di norme imperative[58]. In sede di giustizia sportiva, anche nella sua manifestazione disciplinare, dunque, è necessario salvaguardare i principi fondamentali costituzionalmente garantiti e, pertanto, dovrebbe sempre essere garantito il ricorso al giudice statale volto all’annullamento della sanzione disciplinare sportiva.

 

Il punctum dolens che emerge dalla giurisprudenza amministrativa, la quale – lo ribadiamo – non ammette un sindacato in forma specifica volto all’annullamento o alla correzione della sanzione disciplinare sportiva, pur riconoscendo la possibilità di una tutela per equivalente, pare risiedere in un errore di fondo consistente nella convinzione che le situazioni soggettive necessariamente rilevanti nell’ordinamento statale sarebbero individuabili sul piano, per così dire “ontologico” della consistenza o qualità della situazione giuridica lesa[59]. Tuttavia, non si considera adeguatamente che il fenomeno sportivo ha oramai oltrepassato i confini dell’interesse ludico o dilettantistico, assumendo una dimensione economico-industriale di primissimo piano. Basti pensare che, a partire dal 1996, l’ordinamento statale consente alle società sportive di perseguire scopi di lucro; tale assetto ha trasformato lo sport in un settore produttivo connotato da logiche imprenditoriali, con ricadute rilevanti anche in termini di tutela del patrimonio aziendale, dell’immagine e delle prospettive professionali degli atleti e delle società coinvolte[60].

L’inventario delle criticità comprende, dunque, anche le difficoltà sistemiche connesse alla quantificazione dei pregiudizi risarcibili in sede di giustizia amministrativa[61]. Si pensi, ad esempio, alla complessità di attribuire un valore economico alle chance professionali di un atleta non professionista illegittimamente colpito da un provvedimento inibitorio. In tali contesti, la difficoltà non risiede soltanto nella valutazione del danno emergente, bensì nella più sfuggente determinazione del lucro cessante, che spesso coincide con potenzialità non realizzate, occasioni mancate, o carriere interrotte. A fronte di ciò, l’assetto vigente continua a mostrare un evidente “tallone d’Achille”[62]: il sistema, pur avendo compiuto significativi progressi nella direzione di un superamento della concezione autoreferenziale del diritto sportivo, resta ancora lontano da una tutela pienamente effettiva, conforme al dettato costituzionale. Tale criticità si accentua in tutte quelle ipotesi in cui la sanzione disciplinare, per la sua durata e gravità, incide in modo irreversibile sulla carriera dell’atleta, fino a costringerlo – di fatto – al ritiro[63]. È discutibile che esigenze ordinamentali, pur legittime, connesse alla certezza e alla stabilità dell’organizzazione delle competizioni, possano giustificare un sacrificio così estremo di interessi soggettivi primari, senza che vi sia spazio per un effettivo ripensamento degli effetti prodotti da sanzioni sproporzionate o illegittime.

Il postulato secondo cui le regole tecnico-sportive sarebbero generalmente inidonee a generare situazioni giuridiche rilevanti nell’ordinamento statale appare, oggi, insostenibile, almeno in relazione a tutte le fattispecie afferenti agli sport professionistici o economicamente rilevanti. In tali ambiti, l’intreccio tra attività sportiva, impresa e mercato produce inevitabilmente situazioni giuridiche soggettive che, per la loro valenza economica e sociale, meritano una protezione che travalica l’autonomia dell’ordinamento sportivo. In questo contesto, l’interrogativo non dovrebbe più essere se determinate regole della giustizia sportiva siano idonee a far sorgere diritti azionabili davanti al giudice statale, bensì perché e in che misura si possa ancora ritenere che l’ordinamento sportivo possa sterilizzare posizioni soggettive intrinsecamente meritevoli di tutela.

 

Ulteriori spazi di intervento del giudice statale possono aprirsi in ipotesi in cui non sia il provvedimento sanzionatorio in sé a ledere la sfera giuridica dell’interessato, bensì condotte accessorie, poste in essere nel corso del procedimento. Si pensi a un procedimento antidoping in cui vengano divulgate, in violazione del diritto alla riservatezza, informazioni intime dell’atleta, o a un’indagine per fair play finanziario in cui siano indebitamente esposti segreti industriali della società sportiva coinvolta. In questi casi, la lesione esula dal perimetro del vincolo sportivo, manifestandosi come ingerenza abnorme nella sfera giuridica dell’interessato, suscettibile di tutela dinanzi al giudice statale ordinario o amministrativo. Esemplificativa di questa evoluzione è la giurisprudenza che ha, in rare ma significative occasioni, riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni. Si ricorda, a tal proposito, il caso di una atleta di beach volley di livello internazionale, ingiustamente sospesa dall’attività agonistica prima dell’avvio del procedimento disciplinare, e destinataria di un’istruttoria carente, in cui era stata omessa l’audizione di un testimone decisivo[64]. Altro caso emblematico è quello di un ginnasta al quale era stato negato l’esercizio del diritto di voto come “grande elettore”, e successivamente squalificato per essersi rivolto al giudice amministrativo. Una volta riconosciuta l’illegittimità della squalifica, sia l’atleta sia la società sportiva di appartenenza hanno domandato il risarcimento dei danni patiti, compresi quelli derivanti dalla perdita di visibilità e occasioni commerciali[65].

L’idea, sostenuta da una parte della dottrina e avallata dalla giurisprudenza prevalente, secondo cui l’ordinamento statale garantirebbe una c.d. “tutela diversificata”, risolvendosi unicamente nella possibilità di agire per equivalente dinanzi al giudice amministrativo, implica una visione fortemente riduttiva della posizione soggettiva dell’associato sportivo[66]. Tale prospettiva, pur formalmente ancorata alla distinzione tra tutela risarcitoria e impugnatoria, appare in realtà inadeguata a soddisfare le esigenze di effettività che discendono dall’art. 24 della Costituzione, risultando idonea, nei fatti, a comprimere in modo rilevante il diritto alla difesa e all’integrale ripristino della posizione giuridica lesa. È, dunque, discutibile che la natura della situazione soggettiva fatta valere in giudizio e la sua astratta compatibilità con l’ordinamento generale possano legittimare una compressione così rilevante della tutela giurisdizionale, soprattutto in un contesto – quale quello sportivo – in cui le ricadute dell’illecito disciplinare possono essere gravi e irreversibili. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate più volte a pronunciarsi su conflitti di giurisdizione in materia sportiva, hanno delineato un assetto che, sebbene coerente con la riserva di giurisdizione di cui all’art. 2 della legge n. 280/2003[67], risulta comunque discutibile. Esse hanno infatti affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario sulle domande di risarcimento danni nei confronti delle federazioni sportive, riconoscendo in via esclusiva la giurisdizione del giudice amministrativo in punto di risarcimento, e negando, al contempo, qualsivoglia possibilità di ottenere tutela in forma specifica mediante l’annullamento dell’atto sanzionatorio. Una simile costruzione, tuttavia, non solo perpetua l’asimmetria tra potere federale e posizione soggettiva dell’atleta, ma rischia anche di tradursi in una tutela meramente simbolica, che vanifica il principio di effettività, relegando l’intervento statale a un ambito residuale e postumo, privo di reale capacità riparativa.

 

  1. Osservazioni conclusive: verso una full jurisdiction per le sanzioni disciplinari?

Le sempre più pressanti esigenze di tutela dei diritti fondamentali, tanto sul piano convenzionale quanto su quello unionale, impongono una seria riflessione sull’adeguatezza del sistema giurisdizionale attualmente predisposto a presidio delle sanzioni disciplinari sportive. Le garanzie minime di imparzialità, indipendenza e terzietà – componenti irrinunciabili del giusto processo ai sensi dell’art. 6 della CEDU e dei principi generali del diritto dell’Unione – risultano difficilmente conciliabili con l’attuale assetto della giustizia sportiva italiana, specialmente in presenza di decisioni vincolanti adottate da organi giurisdizionali privati, spesso insuscettibili di sindacato effettivo da parte di giudici statuali dotati di piena cognizione.

In tale contesto si inserisce con forza il paradigma della full jurisdiction, intesa come sindacato giurisdizionale pieno e sostitutivo, capace di estendersi a tutti i profili, di fatto e di diritto, della controversia[68], secondo quanto delineato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella nota pronuncia Grande Stevens c. Italia[69], resa il 4 marzo 2014[70]. In quella sede, la Corte ha chiarito che un organo giurisdizionale può ritenersi dotato di “piena giurisdizione” solo se in grado di riesaminare, senza limitazioni, ogni aspetto della decisione impugnata, incluse le valutazioni di merito e l’apprezzamento delle prove. È evidente, allora, che ogni modello di tutela che si limiti a un controllo formale o meramente estrinseco, ovvero che escluda ex ante il potere del giudice di sostituirsi all’amministrazione disciplinare, non soddisfa tale standard e, ipso facto, si espone a rilievi di non conformità convenzionale.

La recente giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea sembra ormai convergere verso simili approdi. Nella sentenza Royal Football Club Seraing (C‑600/23, 1° agosto 2025)[71], la Corte ha affermato il principio per cui i giudici nazionali devono poter esercitare un sindacato effettivo e penetrante sui lodi arbitrali resi dal TAS, soprattutto quando tali decisioni possano incidere su diritti garantiti dal diritto dell’Unione. Si consolida così un orientamento secondo cui l’autonomia dell’ordinamento sportivo – pur ancora formalmente tutelata – incontra limiti sempre più stringenti laddove vengano in rilievo diritti soggettivi riconosciuti in sede sovranazionale, come nel caso delle libertà economiche o della concorrenza. In tali ipotesi, il primato del diritto dell’Unione impone la possibilità di disapplicare le regole interne o statutarie che ostacolino l’effettività del controllo giurisdizionale[72].

Non meno significativo è il recente arresto della Grand Chamber della Corte EDU nella causa Semenya c. Svizzera, resa il 10 luglio 2025[73], in cui la Corte ha ravvisato una violazione dell’art. 6 della CEDU in ragione del difetto di sindacato effettivo sulle decisioni del TAS, sottolineando il carattere “particolarmente rigoroso” del controllo che deve essere assicurato quando siano in gioco diritti civili fondamentali e il ricorso all’arbitrato sia imposto ex lege o contrattualmente in via esclusiva[74]. In quella sede, la Corte ha altresì denunciato il deficit di tutela derivante dal fatto che l’unico organo giurisdizionale nazionale competente per l’impugnazione del lodo – il Tribunale Federale Svizzero – non abbia esercitato un controllo adeguato sulla compatibilità della decisione arbitrale con l’ordine pubblico, interpretato in modo restrittivo e, di fatto, deresponsabilizzante.

Queste pronunce, che segnano una linea evolutiva inequivocabile, impongono una riflessione di sistema: sino a che punto l’ordinamento sportivo può essere considerato autonomo quando entra in rotta di collisione con il diritto dell’Unione o con i parametri convenzionali di tutela? E soprattutto: può ancora ritenersi conforme all’art. 6 della CEDU un sistema che subordina la giustiziabilità piena delle sanzioni disciplinari a rimedi formalmente previsti ma concretamente inefficaci?

Il vulnus si annida anche nella configurazione giuridica del TAS quale organo arbitrale con sede in uno Stato extra-UE, soggetto a un ordinamento – quello svizzero – che, per quanto avanzato, non contempla né l’obbligo di rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, né l’obbligo di garantire l’applicazione diretta del diritto dell’Unione[75]. È questo un nodo cruciale, che mette in discussione la capacità stessa della lex sportiva internazionale di conformarsi, in toto, ai canoni europei di tutela[76]. In questa prospettiva, ipotizzare una full jurisdiction nazionale – intesa come possibilità, per il giudice statale, di riesaminare nel merito, punctum per punctum, le decisioni disciplinari sportive, anche quando adottate da organi arbitrali – si configura non più come una mera opzione riformatrice, ma come un’esigenza sistemica. Non si tratta, infatti, di rovesciare la logica dell’autonomia sportiva, ma di ricondurla entro i binari dello Stato di diritto. La piena giurisdizione, specie se accompagnata da un effetto sospensivo automatico, può rappresentare lo strumento più idoneo per bilanciare – ex post – le asimmetrie strutturali insite nel procedimento sportivo, garantendo all’atleta o alla società sanzionata non già una forma simbolica di tutela, ma un vero e proprio contraddittorio sul merito della pretesa punitiva.

In conclusione, il percorso verso una full jurisdiction delle sanzioni disciplinari appare non solo auspicabile, ma, alla luce degli sviluppi giurisprudenziali europei, ormai ineludibile. È tempo che anche il nostro ordinamento si interroghi – seriamente – sulla sua effettiva idoneità a presidiare diritti che, sempre più spesso, travalicano i confini del campo da gioco per collocarsi nel cuore dello spazio giuridico europeo.

 

 

* Dottore magistrale in Giurisprudenza, Docente formatore di Diritto dello Sport, FIFA Football Agent

[1] Lo scritto de quo è consultabile nella ristampa del primo volume della Rivista di diritto sportivo del 1949 alla seguente pagina web: https://images.rivistadirittosportivo.it/f/fascicoli/70anni.pdf.

[2] Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si vedano, tra gli altri, E. Allorio, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civ., 1955, p. 247; G. Bosco, La pluralità degli ordinamenti giuridici nell’ambito del diritto delle genti, in AA.VV., Studi in memoria di Guido Zanobini, Vol. IV, Milano, 1965, p. 93; G.P. Cammarota, Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania, 1926, ora in Formalismo e sapere giuridico, Milano, 1963; M.S. Giannini, Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in Atti del Congresso internazionale di sociologia, Roma, 1950; V. Gueli, La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni sulla loro consistenza, Milano, 1949; A. Lamberti, Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno, 1980, p. 148; S. Panunzio, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’unità dello Stato, in Studi filosofici-giuridici dedicati a G. Del Vecchio, Modena, 1931; L. Piccardi, La pluralità degli ordinamenti giuridici e il concetto di rinvio, in AA.VV., Scritti giuridici in onore di Santi Romano, Padova, 1985, p. 249; F. Satta, Introduzione ad un corso di diritto amministrativo, Padova, 1980; L. Di Nella, La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici: analisi critica dei profili teorici e delle applicazioni al fenomeno sportivo, in Riv. dir. sportivo, 1998, p. 5.

[3] Secondo la teoria c.d. istituzionalistica, sostenuta da Santi Romano, ai fini della configurabilità di un dato ordinamento giuridico, erano necessari tre elementi: la normazione, la società, intesa come unità concreta e distinta degli individui che la costituiscono (plurisogettività), e l’ordine sociale, nel quale ricomprendeva ogni elemento organizzativo extragiuridico (organizzazione), in S. Romano, L’ordinamento giuridico, Torino, 1966.

[4] A. Massera, Sport e ordinamenti giuridici: tensioni e tendenze nel diritto vivente in una prospettiva multilaterale, in L. Bruscuglia, R. Romboli (a cura di), Sport e ordinamenti giuridici, 2008, p. 42. La configurazione in termini di giuridicità dell’ordinamento sportivo ha, in ogni caso, trovato conferma anche sul piano giurisprudenziale: “Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata, sia in astratto, che in concreto, visto indipendentemente dal suo inserimento nell’ordinamento statale, si presenta come organizzazione a base plurisoggettiva per il conseguimento di un interesse generale. E’ un complesso organizzato di persone che si struttura in organi cui è demandato il potere-dovere, ciascuno nella sfera di sua competenza, di svolgere l’attività disciplinatrice, sia concreta, che stratta, per il conseguimento dell’interesse generale. E’, dunque, un ordinamento giuridico”, cfr. Cassazione, sez. III, 11 febbraio 1978, in Foro it, 1978, I, con osservazioni di C.M. Barone.

[5] La Carta Olimpica costituisce, inoltre, un momento cruciale per l’ampliamento definitivo della platea di partecipanti che abbracciano il principio fondamentale di una competizione basata sul fair play e sull’integrità, caratterizzata da uno spirito agonistico tra gli atleti.

[6] Cfr., per tutti, F.P. Luiso, La giustizia sportiva, Milano, 1975, p. 83; F. Verde, M. Sanino, Il diritto sportivo, Wolters Kluwer, 2015, p. 443.

[7] Tali strutture sono gerarchicamente organizzate. Al vertice vi è il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), al quale sono gerarchicamente subordinati i vari Comitati Olimpici Nazionali. Parallelamente, operano le federazioni internazionali, alle quali si subordinano, a loro volta, le federazioni nazionali. Gli atleti, infine, sono alla base di tale struttura piramidale.

[8] Così S. Carbone, in E. Greppi, M. Vellano (a cura di), Diritto internazionale dello sport, Torino, 2010, p. 245.

[9] Più specificatamente, un ordinamento settoriale è riconducibile a quelle che Santi Romano definisce “formazioni sociali intermedie” e che costituiscono, per l’appunto, dei veri e propri ordinamenti giuridici dal momento che prettamente giuridico è il sistema di norme e di sanzioni che è possibile rinvenire in esse, in A. MaiettA, Lineamenti di diritto dello sport, Torino, 2016, p. 4.

[10] Significativa è, in tal senso, la pronuncia del 4 maggio 2001 della Corte Federale FIGC. In tale pronuncia, la Corte, nel ritenere illegittima la previsione federale che poneva un limite l’utilizzo di giocatori provenienti da Paesi diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, ha affermato che “lordinamento sportivo pur dotato della sua autonomia e della sua specificità [...] deve assicurare la sua coerenza con le inderogabili disposizioni poste dallordinamento generale”. La pronuncia integrale è consultabile alla seguente pagina web: https://www.meltingpot.org/2001/05/decisione-della-corte-federale-della-federazione-italiana-gioco-calcio-del-4- maggio-2001/.

[11] L’ordinamento sportivo, nell’esercizio della sua autonomia, deve necessariamente tenere in considerazione i principi di ordine pubblico e/o le norme di applicazione necessaria degli ordinamenti statali nell’ambito dei quali le regole sportive andranno ad operare. Sono significative in questa direzione, sul piano del diritto sostanziale, le determinazioni della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) rivolte ad adeguare le disposizioni sportive alle norme internazionali sui diritti dei lavoratori ed in particolare alla Convenzione dell’ILO del 24 giugno 1975. Anche in relazione agli aspetti di diritto processuale, si assiste ad un costante ammodernamento dell’ordinamento della giustizia sportiva, il quale si fonda su principi garantistici relativi allo svolgimento del processo. In particolare, proprio al fine di assicurare l’applicazione dei suddetti principi, presenti negli ordinamenti statali più evoluti, sul fronte della giustizia sportiva internazionale, è stato istituito nel 1994 il Conseil International de lArbitrage en matière de Sport (CIAS); tale Consiglio è una fondazione di diritto privato svizzero con la specifica funzione di garantire l’autonomia e l’indipendenza del massimo organo giurisdizionale sportivo internazionale, ossia il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

[12] Nell’ambito del macrocosmo giuridico costituito dall’ordinamento giuridico statale, si rinvengono una moltitudine di piccole istituzioni che vengono comunemente definite come ordinamenti settoriali (o anche intermedi), costituenti ciascuna un microcosmo a sé; tali enti istituzionali hanno fini non di carattere generale bensì particolari, sono composti da soggetti che, per la loro appartenenza ad una specifica classe o professione o attività, perseguono un interesse comune. In altri termini, accanto al sistema-Stato, sussistono una vasta e variegata gamma di sistemi minori. Alcuni di tali sistemi minori (o ordinamenti settoriali), spesso a formazione spontanea, nella loro evoluzione hanno assunto una notevole complessità sia sotto il profilo quantitativo (ossia con riferimento al numero dei soggetti che ne fanno parte), sia sotto il profilo qualitativo (ovvero con riferimento alla struttura organizzativa, istituzionale e normativa) e conseguentemente una notevole importanza nel sistema economico-sociale complessivo. Oltre l’ordinamento sportivo, è possibile citare l’ordinamento ecclesiastico, l’ordinamento militare, l’ordinamento giudiziario, nonché tutti gli ordinamenti delle varie categorie professionali (avvocati, medici, ingegneri, ecc.), in A. Maietta, Op. cit., p. 5.

[13] Così G. Vidiri, Autonomia dell’ordinamento sportivo, vincolo di giustizia ed azionabilità dei diritti in via giudiziaria, in Corriere giur., 2007, p. 1115.

[14] Cfr. L. Giacomardo, Sanzioni disciplinari sportive e rapporti tra ordinamenti, in Giustiziasportiva.it, 2014, p. 127.

[15] In dottrina, non è mancato, tuttavia, chi ha sostenuto l’assoluta agiuridicità dell’ordinamento sportivo sottolineando come il fenomeno sportivo, pur rivestendo un interesse rilevante nella società, dovesse esser composto all’interno dei concetti dell’autonomia negoziale, dell’autoregolazione di interessi, senza riferimento alla nozione di ordinamento giuridico. Si veda, in tal senso, quanto espresso da C. Furno, Note critiche in tema di giuochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Riv. it. dir. proc. civ., 1952, p. 838, “il mondo del gioco è per eccellenza un mondo di azioni, comportamenti, situazione, relazione umane scuola da ogni vincolo e da ogni impegno d’ordine economico-giuridico […] l’organizzazione sociale che il diritto si adopera a comporre, si arresta e diviene inerte alle soglie del gioco, che è pure a suo modo la tecnica specifica di una diversa, antitetica organizzazione sociale”.

[16] Si veda M.S. Giannini, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Riv. dir. sportivo, 1949, p. 10.

[17] In realtà giova sottolineare come siano sempre più frequenti anche i conflitti tra ordinamento sportivo e ordinamento eurounitario, come dimostrano due vicende recenti e di particolare rilievo. Da un lato, la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-333/21, depositata il 21 dicembre 2023, ha sancito che le attività economiche svolte da FIFA e UEFA – in particolare l’organizzazione di competizioni calcistiche e lo sfruttamento dei relativi diritti – sono soggette al rispetto delle norme europee in materia di concorrenza e libera prestazione dei servizi. La Corte ha ritenuto incompatibili con gli artt. 101 e 102 del TFUE le disposizioni statutarie che subordinano l’istituzione di competizioni interclub da parte di terzi alla previa autorizzazione delle suddette organizzazioni, in assenza di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Dall’altro lato, ulteriori tensioni sono emerse in relazione al nuovo FIFA Football Agent Regulations (FFAR), adottato dalla FIFA per disciplinare l’attività degli agenti sportivi. Diverse disposizioni del regolamento – tra cui il tetto alle commissioni, il divieto di rappresentanza multipla e le limitazioni all’esercizio della professione – sono state contestate per presunta incompatibilità con i principi del diritto dell’Unione, in particolare con gli artt. 56, 101 e 102 del TFUE, nonché con il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR). La questione è attualmente all’esame della Corte di Giustizia dell’Unione Europea a seguito di un rinvio pregiudiziale operato dalla Corte distrettuale di Magonza (causa C-650/23), e oggetto anche di approfondimento da parte della Cour de Cassation belga nella causa C‑600/23. In tale contesto, appare significativo rilevare che, con circolare n. 1873 del 30 dicembre 2023, la FIFA ha disposto la sospensione parziale dell’efficacia del FFAR, in attesa del pronunciamento della Corte, segnale della crescente necessità di contemperare l’autonomia dell’ordinamento sportivo con i vincoli imposti dal diritto dell’Unione Europea. Sul tema, si vedano, A. Merone, Il caso Superlega e la decisione della Corte di Giustizia Europea, in Judicium, 2023; S. Francario, Ordinamento sportivo e diritto antitrust secondo la Corte di Giustizia dell'Unione Europea: il caso Superlega, in Il diritto dell’economia, 3/2024; R. Podszun, A. Kirk, FIFAs football agent regulations and European competition law, in Journal of Antitrust Enforcement, Vol. 13, 2025.

[18] Più specificatamente, un tesserato dell’ordinamento sportivo “colpito” da un provvedimento emanato in applicazione di una norma che viola norme di rango superiore, potrebbe impugnare dinanzi agli organi di giustizia statale non solo il provvedimento lesivo emanato nei suoi fornenti, ma anche la stessa norma “incriminata”.

[19] Si veda Cass., 11 febbraio 1978, n. 626, ove si statuisce che “nel caso in cui una norma dellordinamento federale sportivo vieti determinate contrattazioni tra società sportive e tesserati, il contratto di diritto privato concluso in violazione del divieto non può essere dichiarato nullo nellordinamento giuridico statale per contrarietà a norma imperativa, atteso che la norma imperativa che pone il divieto è efficace solo nell’ordinamento giuridico sportivo, nell’ambito del quale potranno essere emanati i provvedimenti sanzionatori da esso previsti”. Tale orientamento della Suprema Corte si conformava al criterio di c.d. rilevanza elaborato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea; in particolare, in base a tale criterio, si sarebbe dovuta riconoscere la giurisdizione statale su di una controversia di carattere sportivo solo laddove gli interessi lesi venissero ad acquisire una rilevanza, oltre che sportiva, anche sul piano economico-giuridico, con conseguente lesione della sfera giuridica del destinatario del provvedimento, da intendersi oltre che come tesserato sportivo anche come cittadino dello Stato, cfr. Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 12 dicembre 1974, Walrave/UCI, in Racc. delle sentenze della Corte di Giustizia, 1974, p. 1450.

[20] Così A. Maietta, Op. cit., p. 13. Si pensi, ad esempio, al caso del Catania calcio nel 1993, con cui i membri delle istituzioni sportive hanno rischiato di incorrere nella commissione di illeciti penali, quali l’omissioni di atti d’ufficio e l’inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, cfr. C. Coccia, Il caso Catania, in Riv. dir. sportivo, 1993, p. 247. Peraltro, va segnalato che la difficoltà di tali rapporti tra i due ordinamenti si rinviene principalmente nella questione relativa ai limiti della giurisdizione statale nei confronti delle controversie sorte nell’ordinamento sportivo e, più propriamente, in quella dei rapporti tra la c.d. giustizia sportiva e quella statale.

[21] La vicenda del Catania calcio, piuttosto complessa ma interessante, merita di essere descritta. Durante la gara Cosenza-Siena del 30 marzo 2003, il calciatore Martinelli del Siena subiva una ammonizione. In conseguenza di tale ammonizione il giudice sportivo emetteva un comunicato ufficiale con il quale squalificava per una giornata effettiva di gara lo stesso Martinelli. In data 5 aprile 2003 Martinelli non partecipava, in conseguenza della squalifica riportata, alla gara Siena-Napoli, valevole per la decima giornata del campionato di Serie B, ma veniva schierato dalla società di appartenenza nella gara Siena-Ternana, valevole per il campionato nazionale Primavera. In data 12 aprile 2003 Martinelli partecipava alla gara Catania-Siena conclusasi con il punteggio di 1-1. Al termine del campionato la squadra siciliana, retrocessa in C per i situati sul campo, ricorreva alla Commissione disciplinare della Lega chiedendo la “vittoria a tavolino” della partita Catania-Siena, sull’assunto che il giocatore toscano, impiegato in quella partita, doveva considerarsi squalificato poiché, l’impiego dell’atleta con la squadra primavera aveva di fatto impedito che lo stesso scontasse il turno di squalifica comminatogli dal giudice sportivo. La questione veniva a concentrarsi su questo interrogativo: Martinelli aveva, o meno, scontato la squalifica di una giornata non partecipando alla gara di prima squadra Siena-Napoli del 5 aprile 2003, oppure il fatto di essere stato schierato nella gara di campionato Primavera Siena-Ternana dello stesso giorno aveva impedito allo stesso di scontare la squalifica? Al termine del procedimento degli organi della giustizia sportiva, la Corte Federale ha sostanzialmente ritenuto che, nel caso in esame, non sussistessero i presupposti di fatto e diritto per poter dare luogo alla c.d. sconfitta a tavolino cosicché, il risultato del campo, doveva ritenersi valido. Il Catania, ritenendo la decisione dell’organo di giustizia sportiva lesiva dei propri diritti, ricorreva allora al TAR Sicilia, Da qui una serie di ricorsi e controricorsi con rimbalzi fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, fino alla sentenza con cui il giudice amministrativo attribuiva d’ufficio al Catania due punti in più, riammettendo la società, dopo una lunga battaglia giudiziaria, alla Serie B, nonostante le decisioni contrarie della FIGC e della Lega. Il caso Catania generava un vero e proprio effetto a cascata, con i ricorsi presentati da altre società di calcio (Il Napoli, per citarne una), che ritenevano anche esse di essere state vittime di trattamenti lesivi dei propri diritti da parte degli organi dell’ordinamento sportivo. A degna conclusione di questa complessa vicenda mette conto ricordare come gli organi sportivi, per poter dare avvio al campionato di calcio, siano stati costretti ad adottare la soluzione di un ampliamento della Serie B a 24 squadre. Anche quest’ultima decisione non ha certo brillato per cristallina chiarezza. Infatti, nella scelta delle squadre ripescate sono stati adottati criteri alquanto atipici, che solo parzialmente hanno tenuto conto dei meriti sportivi: è stata ammessa alla Serie B la Fiorentina per non meglio identificati meriti storico-sportivi, a discapito del Martina Franca, in C.G. Izzo, La giustizia sportiva, in Il diritto dello sport - Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale, 2007, p. 264.

[22] Invero, la legge n. 280/2003 ha codificato gli orientamenti emersi in ambito giurisprudenziale, basti citare il testo della Relazione di accompagnamento al decreto n. 220/2003: “il decreto-legge intende valorizzare tali orientamenti, che risultano dalla giurisprudenza consolidata e […] chiarire in modo preciso gli ambiti che assumono rilevanza per l’ordinamento giuridico dello Stato, separandoli da quelli che devono restare confinati nel giuridicamente indifferente nella prospettiva statuale”, in M. Piroli, La giurisdizione del giudice amministrativo in materia sportiva, in Diritto.it, 2021. Giova segnalare che secondo una parte della dottrina, con l’emanazione della legge n. 280/2003, si è assistito alla creazione di una sorta di giudice speciale non statuale, a cui sono attribuite le controversie da sempre comprese nel novero di quelle regolate dalla giustizia sportiva, con conseguente possibile violazione dell’art. 102, comma 2, della Costituzione, cfr. G. Manzi, Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea con le regole costituzionali, in Guida dir., 2003, p. 138.

[23] Art. 1, comma 1, legge n. 280/2003: “La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale”.

[24] Si riporta il dato testuale integrale del comma 2, dell’art. 1, legge n. 280/2003: “I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. Da notare il fatto che, ab origine, nel testo del decreto legge n. 220/2003, il principio di autonomia dell’ordinamento sportivo trovava un limite soltanto nei casi di “effettiva rilevanza” di situazioni giuridico-soggettive rilevanti anche per l’ordinamento statale, nella conversazione in legge, l’aggettivo “effettiva” è stato soppresso.

[25] Nonostante lo sforzo del legislatore di conciliare l’autonomia dell’ordinamento sportivo con le esigenze di tutela giurisdizionale dei diritti soggettivi, non mancano ipotesi in cui emergono tensioni e sovrapposizioni tra i due sistemi, specie in assenza di un presidio normativo interno all’ordinamento sportivo. Un esempio emblematico è rappresentato dalla questione dell’accesso agli atti, rispetto alla quale si è affermato in giurisprudenza il principio secondo cui, qualora una federazione sportiva eserciti funzioni di rilevanza pubblicistica, essa è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal principio di trasparenza, incluso quello di consentire l’accesso alla documentazione amministrativa (cfr. TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 20 settembre 2006, n. 984). La giurisprudenza amministrativa più recente ha riconosciuto che, in assenza di un rimedio interno specifico, la tutela del diritto di accesso deve ritenersi garantita dall’ordinamento statale, senza che ciò comporti violazione del principio di pregiudizialità sportiva sancito dall’art. 3, l. 17 ottobre 2003, n. 280. Tale approdo è stato recentemente confermato dal TAR Lazio, che ha ritenuto legittimo il sindacato del giudice statale in assenza di strumenti equivalenti predisposti dall’ordinamento sportivo, fondando tale esito sul necessario bilanciamento con i diritti costituzionalmente garantiti dagli artt. 24 e 111 Cost. Per un approfondimento sistematico sul tema si rinvia a M. Piroli, Osservazioni in tema di diritto di accesso nellordinamento sportivo, in Il diritto amministrativo, 2024.

[26] Cfr. A. De Silvestri, La c.d. autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, in P. MORO (a cura di), La Giustizia sportiva, 2004, p. 83.

[27] Così L. GIACOMARDO, Op. cit., p. 154.

[28] Non è pretesa del presente lavoro trattare l’articolazione della giustizia sportiva, ma, in estrema sintesi, si tenga in considerazione che il sistema di giustizia sportiva prevede una serie di organi e di procedure per la risoluzione delle controversie sorte nell’ordinamento sportivo. In particolare, ciascuna federazione sportiva emana appositi regolamenti in materia di giustizia, che costituiscono (congiuntamente al regolamento organico ed allo statuto) le c.d. normative federali, i quali contengono:

  1. una disciplina di carattere sostanziale, avente ad oggetto i precetti, cui tutti i soggetti in ambito federale devono conformarsi, e le relative sanzioni;
  2. l’istituzione dei vari organi di giustizia federale, sia ordinari che specializzati, disciplinandone le modalità di costituzione, le competenze e le modalità di funzionamento;
  3. una disciplina di carattere processuale per disciplinare le forme e le procedure da osservare dinanzi ai preposti organi di giustizia.

Per un approfondimento sul tema, si vedano, tra gli altri, P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, Il giusto processo sportivo, 2015; A. BENINCAMPI, Autonomia e indipendenza della giustizia sportiva endofederale e ruolo della commissione federale di garanzia, in Riv. dir. sportivo, 2016; M.P. FUIANO, Itinerari di giustizia sportiva, 2022; P. DEL VECCHIO, La giustizia sportiva alla luce della riforma, in Rass. dir. eco. sport, 2/2021.

[29] L’originario testo della normativa, dettata con il d.l. n. 220 dell’agosto 2003, prevedeva quattro ipotesi di tutela riservate all’ordinamento sportivo; oltre alle due contenute nelle menzionate lett. a) e b), sopravvissute alla conversione con la legge n. 280/2003, erano ipotizzati altri due casi riservati alla sola giustizia sportiva: il primo, previsto dalla lett. c), relativo “all’ammissione ed alla affiliazione alle federazioni di società, di associazioni sportive, di singoli tesserati”; il secondo, contenuto nella lett. d), inerente all’“organizzazione e allo svolgimento delle attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato e l’ammissione alle stesse delle squadre e degli atleti”. Tuttavia, il Parlamento in sede di conversione soppresse queste ultime due ipotesi, ritenendo di non doverle sottrarre al vaglio finale dei giudici statali.

[30] Ciò è statuito dall’art. 2, comma 2, della legge n. 280/2003: “Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l’onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo”. L’utilizzo del termine “onere” piuttosto che “obbligo” non è casuale. Il termine “obbligo”, infatti, indica una posizione soggettiva cui è tenuto il soggetto passivo di un rapporto obbligatorio a cui fa riscontro nel soggettivo attivo la pretesa, ovvero il potere di esigere il comportamento, mentre la figura dell’onere ricorre quanto ad un soggetto è attribuito un potere, ma l’esercizio di tale potere è condizionato ad un adempimento (che però, essendo previsto nell’interesse dello stesso soggetto, non è obbligatorio e quindi non prevede sanzioni per l’ipotesi che resti inattuato, in E. LUBRANO, La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280, 2003, in studiolubrano.it.

[31] Viene, così, ad emergere quella che la dottrina ha definito pregiudiziale sportiva, ovverosia una condizione di ammissibilità dei ricorsi in sede giurisdizionale amministrativa soltanto dopo, per l’appunto, aver esperito tutti i gradi di giustizia sportiva.

[32] L’ingresso volontario nell’ordinamento sportivo, mediante tesseramento o affiliazione, comporta l’assunzione di un vincolo di giustizia che impone l’obbligo di deferire ogni controversia insorta all’interno di tale ordinamento agli organi di giustizia sportiva, prima di poter accedere alla giurisdizione statale. Tale vincolo trova una compiuta espressione normativa, ad esempio, nell’art. 30 dello Statuto FIGC, che sancisce l’obbligo per tesserati, società affiliate e soggetti comunque coinvolti nell’attività federale, di osservare le norme federali e accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli organi sportivi, nazionali e internazionali. Solo una volta esauriti i rimedi interni, è ammesso il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, salvo i casi in cui sia prevista la devoluzione ad arbitri, ovvero ricorrano eccezioni specificamente contemplate (quali, ad esempio, controversie di lieve entità). Il vincolo trova fondamento nella necessità di assicurare autonomia, specializzazione e celerità nella risoluzione delle controversie interne, costituendo, secondo parte della dottrina, una “barriera” tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Esso incontra tuttavia limiti strutturali: non opera laddove manchino rimedi interni adeguati (cfr. CAF FIGC, dec. n. 65/2021), né può precludere l’esercizio dell’azione penale, che resta sottratta alla giurisdizione sportiva per evidenti ragioni di ordine costituzionale (artt. 24 e 25 Cost.). La giurisprudenza sportiva ha più volte ribadito che il diritto di proporre querela non può essere subordinato ad alcuna autorizzazione federale, pena la lesione di diritti fondamentali della persona (v. Collegio di garanzia, dec. n. 26/2020; TNAS, lodi Setten c. FIGC, 2020, e Guerra c. FIGC, 2010). Per ulteriori approfondimenti, si veda P. SANDULLI, M. SFERRAZZA, Op cit..

[33] Più specificatamente, il legislatore, col secondo comma della norma in parola, ha attribuito la competenza di primo grado nella materia sportiva, anche per l’emanazione di misure cautelari, al TAR Lazio con sede in Roma. Tale attribuzione della competenza territoriale al TAR Lazio è da scorgersi nella portata generalmente ultraregionale dei provvedimenti emanata in ambito sportivo e, probabilmente, anche nel fatto che la sede del CONI e delle varie federazioni sportive è a Roma.

[34] In materia di lavoro sportivo, invero, le controversie relative ai rapporti individuali di prestazione possono essere devolute alla cognizione arbitrale mediante apposite clausole compromissorie, previste nei contratti individuali o nei regolamenti delle federazioni e delle leghe professionistiche. Tale meccanismo trova fondamento nell’art. 4, comma 5, della legge 23 marzo 1981, n. 91, e oggi anche nell’art. 26, comma 5, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che confermano la legittimità del ricorso all’arbitrato per la risoluzione delle controversie insorte nel contesto del lavoro sportivo.

[35] Cfr. Cass., 23 marzo 2004, n. 5775, in Giust. civ., 2005, I, 1625, con nota di G. VIDIRI, Le controversie sportive e il riparto della giurisdizione.

[36] Tale profilo è ampiamente confermato dalla giurisprudenza. Si veda, in particolare, Consiglio di Stato, sentenza 9 luglio 2004, n. 5025: “la stessa soppressione (da parte della legge n. 280/2003) delle lettere c e d dell’art. 2 del D.L. n. 220/2003, costituisce un chiaro indice della volontà del legislatore di non considerare indifferenti per l’ordinamento statale controversie, quali quelle inerenti l’affiliazione delle società e i provvedimenti di ammissione ai campionati, trattandosi di provvedimenti di natura amministrativa in cui le Federazioni esercitano poteri di carattere pubblicistico in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI; del resto una assoluta riserva all’ordinamento sportivo anche di tale tipologia di controversie avrebbe determinato seri dubbi sulla costituzionalità della disposizione sotto il profilo della lesione del principio della tutela giurisdizionale, sancito dall’art. 24 della Costituzione”. Ad ogni modo, anche prima dell’emanazione della legge n. 280/2003, la giurisprudenza amministrativa era unanime nel ritenere che i provvedimenti assunti dalle federazioni sportive, essendo espressione di una potestà pubblicistica, sono assoggettati alla giurisdizione amministrativa, cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050.

[37] Si vedano TAR Lazio, 15 luglio 1985, n. 1099; TAR Lazio, 20 luglio 1987, n. 1449; TAR Lazio, 26 luglio 1986, n. 1486. Secondo E. Lubrano, I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in studiolubrano.it, la riserva su tali questioni dell’ordinamento sportivo, andrebbe interpretata in senso logico, teologico e sistematico, in combinato disposto con il principio di rilevanza di cui all’art. 1 della legge n. 280/2003, non in senso rigoroso, ma come mera indicazione programmatica, che stabilisca soltanto una “presunzione di irrilevanza” delle questioni tecniche, superabile nelle singole fattispecie, con la dimostrazione della specifica rilevanza di esse.

[38] Difatti, anche post legge n. 280/2003, continua a doversi ritenere applicabile il principio, sancito dalla giurisprudenza, della c.d. alternatività, il quale sancisce l’esistenza di una doppia facoltà dei soggetti interessati, di rivolgersi, in maniera alternativa, agli appositi organi della giustizia sportiva (es. collegi arbitrali) oppure agli organi della giustizia statale. Sul punto, per la giurisprudenza, si veda Pret. Roma, 9 luglio 1994, secondo cui “in tema di rapporto tra Società sportiva e tesserati della F.I.G.C., larbitrato instaurato ai sensi dellart. 4, comma quinto, legge n. 91/1981 e delle norme interne delle Federazioni, ha natura irrituale: pertanto, non essendo attribuito a tale arbitrato carattere di obbligatorietà, non è ravvisabile, nellipotesi di contrasto di natura economica, alcun ostacolo che impedisca a ciascuna delle parti di adire in via diretta ed immediata il giudice ordinario per la tutela dei propri diritti”. Nello stesso senso si veda anche Pret. Trento, 10 dicembre 1996, per il quale “nellambito dei rapporti di lavoro tra Società e tesserati della Figc, larbitrato di cui allart. 4 legge n. 91/1981 ha natura irrituale; lavvenuta pronuncia del loro arbitrale irrituale determina una causa di improponibilità della domanda in sede giurisdizionale”. Per la dottrina, si rinvia a C. Cecchella, Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport, in Riv. dir. proc., 1995, p. 841.

[39] Cfr. V. Frattarolo, Il procedimento disciplinare sportivo, in Riv. dir. sportivo, 1992, p. 574.

[40] Così G. Liotta, L. SANTORO, Lezioni di diritto sportivo, 2014, p. 278.

[41] Si vedano, per la giurisprudenza, TAR Lazio 9 marzo 2016, n. 3055, in Foro it., 2016, III, c. 289,  con nota di R. Pardolesi e Consiglio di Stato 22 giugno 2017, n. 3065, in Corr. giur., 2018, p. 200, con nota di G. FACCI, La responsabilità civile delle Federazioni sportive e la vexata quaestio dei rapporti tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo (che si occupano entrambe di una sanzione comminata a un’atleta affiliata alla federazione pallavolo); TAR Lazio 10 novembre 2016, n. 11146; TAR Lazio 23 gennaio 2017, n. 1163, illustrata in Riv. dir. econ. sport, 2017, 1, p. 19 da P. SANDULLI, Discutendo intorno ai limiti della giustizia sportiva ed al vincolo di giustizia, e Consiglio di Stato 22 agosto 2018, n. 5019, in giustizia-amministrativa.it (che si occupano tutti e tre di una sanzione comminata a un atleta affiliato alla federazione di ginnastica e dei conseguenti danni allo stesso e al suo gruppo sportivo). Per la dottrina, cfr. F. GOISIS, La giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato, 2007, p. 211; R. MORZENTI PELLEGRINI, Levoluzione dei rapporti tra fenomeno sportivo e ordinamento statale, 2007, p. 195; G. MANFREDI, Pluralismo degli ordinamenti e tutela giurisdizionale (I rapporti tra giustizia statale e giustizia sportiva), 2007; V. FRATTAROLO, Riflessioni sul tema della responsabilità delle federazioni sportive per i provvedimenti illegittimi degli organi di giustizia federali, in Riv. dir. econ. sport, 2017, 1, p. 33.

[42] Su tale sentenza vedasi, in particolare, L. DI NELLA, Costituzionalità della giustizia sportiva e principio di specificità dello sport, in Rass. dir. eco. sport, 2012, p. 45.

[43] Parla di funzione represso-punitiva, G. VALORI, Il diritto nello sport. Principi, soggetti, organizzazione, 2009, p. 127.

[44] In tal senso, F.P. LUISO, Op. cit., p. 38, ove evidenza come la potestà disciplinare trovi la sua ragion d’essere nel fatto che le federazioni sportive sono figure associative, il che rende così necessaria una gestione dell’appartenenza degli associati all’associazione, nel senso di reprimere i comportamenti contrari ai valori di base ed agli scopi per i quali l’associazione stessa si è costituita e vive. D’altronde, il potere disciplinare si esplica nella potestà di un soggetto d’imporre ad altri l’osservanza di un corpus di regole dettate per il conseguimento dei fini di una certa istituzione o ordinamento, garantendone così la auto-conservazione, in G. LANDI, Disciplina (diritto pubblico), Enc. dir., XIII, 1964, p. 27.

[45] Così M. ANGELONE, La “civilizzazione” della giustizia disciplinare sportiva, in Actualidad Jurìdica Iberoamericana, n. 2, 2015, p. 13.

[46] Si veda, tra le più recenti, la pronuncia del TAR Lazio, Sez. I ter, 15/01/2021, n. 556, ove viene statuito: “Al giudice amministrativo è, infatti, preclusa la tutela impugnatoria nei confronti dei provvedimenti disciplinari, anche idonei ad incidere su situazioni giuridiche protette dall'ordinamento statale, permanendo in capo allo stesso una cognizione meramente incidentale volta all'esclusiva valutazione dei presupposti del risarcimento del danno a favore dei soggetti che ritengano di aver subito, per l'effetto, una lesione”.

[47] A sostegno dell’impossibilità per il giudice amministrativo di annullare una sanzione disciplinare sportiva, la Corte costituzionale, con la già citata sentenza n. 49/2011, evidenzia che l’annullamento “difficilmente potrebbe produrre effetti ripristinatori, dato che in ogni caso interverrebbe dopo che sono stati esperiti tutti i rimedi interni alla giustizia sportiva, e che costituirebbe comunque, in questi casi meno gravi, una forma di intromissione non armonica rispetto all’affermato intendimento di tutelare l’ordinamento sportivo”. Sulla debolezza di tale argomentazione si veda, su tutti, E. LUBRANO, La giurisdizione meramente risarcitoria del giudice amministrativo in materia disciplinare sportiva: la Corte costituzionale (n. 160/2019) spreca” unoccasione per la riaffermazione delleffettività e della pienezza della tutela e della giurisdizione, in federalismi.it, n. 23/2019.

[48] Consultabile integralmente su: https://www.giustizia-amministrativa.it/-/105486-408.

[49] Cfr. Sentenze della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Walrave e Koch, causa 36/74 e Olympique Lyonnais, causa C-325/08.

[50] Consultabile integralmente su: https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2016/07/Engel-c.-Paesi-Bassi.pdf.

[51] Ex multis, Grande Stevens c. Italia, CEDU, 2014.

[52] In particolare, la norma citata impone ai soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo l’osservanza delle fonti normative federali, prescrivendo altresì l’obbligo di conformarsi “ai principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile allattività sportiva”. Tali clausole, in quanto disposizioni generali e di chiusura del sistema disciplinare, assumono una portata elastica e tendenzialmente onnicomprensiva, tale da ricomprendere condotte eterogenee che, pur non riconducibili alla violazione di una norma puntuale, si pongano comunque in contrasto con i canoni deontologici e valoriali dell’ordinamento sportivo. Come chiarito dalla giurisprudenza federale (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. I, decisione n. 38/2019-2020), l’obbligo di agire secondo correttezza e lealtà non si esaurisce nella mera osservanza del fair play in senso stretto, bensì si estende a ogni comportamento suscettibile di riflettersi sull’immagine, sul decoro o sull’integrità dell’ordinamento sportivo, anche al di fuori dell’ambito strettamente agonistico. In questo senso, la “lealtà sportiva” si configura come una vera e propria clausola generale, che da un lato funge da criterio oggettivo di valutazione della condotta e, dall’altro, integra un parametro normativo a contenuto variabile, la cui violazione è suscettibile di fondare responsabilità disciplinare anche in assenza di una tipizzazione specifica dell’illecito. Ne consegue, in termini sistemici, un parziale affievolimento del principio di legalità in senso stretto, in favore di un modello di responsabilità fondato sull’indeterminatezza normativa, cui si ovvia attraverso un’operazione ricostruttiva ex post del precetto effettivamente disatteso. È utile sottolineare che l’architettura normativa oggetto di scrutinio, lungi dal costituire una peculiarità della sola FIGC, bensì rappresenta un modello organizzativo condiviso dalla generalità delle federazioni sportive nazionali.

[53] E. INDRACCOLO, Arbitrato e concitazione nel diritto dello sport, in AA.VV., Mediazione e arbitrato nel sistema dei rapporti giuridici d’impresa, 2012, p. 285.

[54] L’autonomia dell’ordinamento sportivo, infatti, può di certo attribuire un’ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione, ma non di certo nella protezione degli interessi posti alla base dell’ordinamento giuridico, in M. COLUCCI, L’autonomia e la specificità dello sport nell’Unione europea. Alla ricerca di norme sportive necessaria, proporzionali e di buon senso, in Riv. dir. eco. sport, 2006, p. 17.

[55] Si riporta il dato testuale integrale dell’art. 1322 c.c.: “Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina  particolare,  purché  siano  diretti  a realizzare  interessi  meritevoli  di  tutela  secondo  l’ordinamento giuridico”.

[56] Si esprime in questi termini G. SANTAGATA, Le sanzioni disciplinari sportive: se non sono atti amministrativi, ma fatti storici non arbitrabili e la domanda risarcitoria si propone davanti al giudice ordinario, in Giust. civ., 2012, p. 2525.

[57] Già nel 1952, D. RUBINO, in Le associazioni non riconosciute, p. 220, evidenziava che le sanzioni adottate nell’ambito di un ordinamento settoriale possono essere ammesse purché non contraddicano a norme cogenti di legge o dell’ordine pubblico o al buon costume.

[58] Così P. PERLINGERI, Arbitrato e conciliazione, 2002, p. 289.

[59] Così T. MAUCERI, Sulla rilevanza esterna delle sanzioni sportive, in Riv. dir. sportivo, 2019.

[60] Sullo sport come attività economica, si vedano D. MAFFEIS, Lo sport come mercato, in Riv. dir. sportivo, 2024; A. PEDICINI, T. TIENI, Lo sport e le risorse finanziarie nell’Unione europea: l’inquadramento della disciplina a favore della costruzione e ristrutturazione degli impianti sportivi, in Riv. dir. econ. sport, 2012.

[61] Cfr., sul punto, L. DI NELLA, Costituzionalità della «giustizia sportiva» e principio di specificità dello sport, in Rass dir. econ. sport, 2012.

[62] Si esprime in questi termini M. ANGELONE, Op. cit., p. 23.

[63] Cfr. A. PALMIERI, Sanzioni disciplinari sportive, ricadute su interessi giuridicamente rilevanti e tutela giurisdizionale: la Consulta crea un ibrido, in Riv. dir. sportivo, 2012, n. 1.

[64] Si veda TAR Lazio, 10 novembre 2016, n. 11146. Per la dottrina, V. TURCHINI, Sanzioni disciplinari, risarcimento del danno e lealtà sportiva: alla ricerca di un difficile equilibrio, in Riv. dir. sportivo, 2016, n. 2.

[65] Si veda TAR Lazio, 23 gennaio 2017, n. 1163.

[66] Sul punto, F.G. SCOCA, I mezzi di tutela giurisdizionale sono soggetti alla discrezionalità del legislatore, in Corr. giur., 11/2011.

[67] Cfr. Cass., Sez. Un., 9 novembre 2018, n. 28652; Cass., Sez. Un., 1 febbraio 2022, n. 3057; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2021, n. 30714; Cass., Sez. Un., 7 maggio 2021, n. 12149; Cass., Sez. Un., 23 febbraio 2021, n. 4850; Cass., Sez. Un., 28 dicembre 2020, n. 29654; Cass., Sez. Un., 27 dicembre 2018, n. 33536.

[68] Cfr. F. GOISIS, La tutela del cittadino nei confronti delle sanzioni amministrative tra diritto nazionale ed europeo, Torino, 2015, p. 109; R. TINIERE, La notion de pleine juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et l’office du juge administratif, in RDFA, 2009, p. 729.

[69] La pronuncia integrale è consultabile alla seguente pagina web: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-146249%22]}.

[70] Si consideri, inoltre, che il concetto di full jurisdiction implica che la Corte che riesamina il caso non solo possa conoscere le censure ma altresì rimettere il caso ad un organo decidente imparziale ai fini di una nuova decisione. In tal senso, si veda, la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo resa il 7 novembre 2000, che statuisce: “The Court considers that it is generally inherent in the notion of judicial review that, if a ground of challenge is upheld, the reviewing court has power to quash the impugned decision, and that either the decision will then be taken by the review court, or the case will be remitted for a fresh decision by the same or a different body. Thus where, as here, complaint is made of a lack of impartiality on the part of the decision-making body, the concept of full jurisdiction involves that the reviewing court not only considers the complaint but has the ability to quash the impugned decision and to remit the case for a new decision by an impartial body. In the present case the domestic courts were unable to remit the case for a first decision by the Board or by another independent tribunal. The Court thus finds that, in the particular circumstances of the case, the High Court and the Court of Appeal did not have full jurisdiction within the meaning of the case-law on Article 6 when they reviewed the Panel's decision”.

[71] La sentenza è integralmente consultabile alla seguente pagina web: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=0110DCB7616659E578ABE7B3954209D2?text=&docid=303003&pageIndex=0&doclang=it&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9265122. Per un approfondimento della vicenda sia consentito rinviare a M. PIROLI, L'arbitrato TAS e il controllo del diritto UE: verso un'affievolimento del principio della res iudicata?, in excellentia11.net, 2024.

[72] Si veda la decisione della Corte di Giustizia dell’Unione europea del 21 dicembre 2023, C-124/21 P (International Skating Union/Commissione europea), consultabile su: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0124. Per la dottrina, si vedano A. SCHETTINO, A. CONI, La governance dello sport e le regole antitrust alla “VAR” dei giudici UE: i casi “European Superleague Company e International Skating Union, in Il diritto dell’Unione europea, n. 2, 2024; R. ROSSI, Arbitrato e “lex sportiva”: la giurisdizione del TAS come rafforzamento di una violazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea, in Rivista dell’arbitrato, n. 4, 2024; E. ZUCCONI GALLI FONSECA, Note sull'arbitrato TAS dopo la sentenza della Corte di Giustizia nel caso ISU [“International Skating Union” - Federazione Internazionale di Pattinaggio su Ghiaccio], in Riv. dir. sportivo, 2024.

[73] La sentenza è integralmente consultabile su: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-244348%22]}.

[74] La pronuncia trae origine dal contenzioso instaurato da Caster Semenya, atleta sudafricana specialista del mezzofondo, nei confronti della federazione internazionale di atletica leggera (World Athletics), in relazione al regolamento denominato Eligibility Regulations for the Female Classification (Athletes with Differences of Sex Development), noto anche come regolamento DSD. Tale disciplina impone alle atlete con livelli naturalmente elevati di testosterone di sottoporsi a trattamenti farmacologici volti a ridurne la concentrazione, quale condizione per poter partecipare a competizioni femminili. Avendo rifiutato il trattamento, Semenya è stata esclusa dalle gare internazionali a partire dal 2019. La legittimità del regolamento è stata confermata dal TAS e successivamente dal Tribunale Federale Svizzero. La ricorrente ha pertanto adito la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale, in prima battuta, ha ravvisato plurime violazioni dei suoi diritti fondamentali, in particolare in ordine al divieto di discriminazione e al diritto a un ricorso effettivo. La causa è stata successivamente deferita alla Grande Camera, la quale, con sentenza definitiva del 10 luglio 2025, ha accertato la violazione dell’art. 6 della CEDU da parte della Svizzera, per il difetto di un sindacato giurisdizionale effettivo sulle decisioni del TAS, evidenziando la necessità di un controllo particolarmente rigoroso quando siano coinvolti diritti civili fondamentali e l’arbitrato sia previsto come unico rimedio, per legge o per contratto. Per un approfondimento della vicenda, si vedano A. LIEBMAN, Arbitrato sportivo e ordine pubblico: quale ruolo per la Corte Europea dei Diritti dellUomo? Note a margine della sentenza Semenya contro Svizzera, in SIDIBlog, 2023; S. CECCHINI, Categorie sportive binarie e atleti non binari innanzi alla Corte Edu, in Diritti Comparati, 2023; C.M. REALE, Only the beginning? Limpatto della sentenza della Corte Edu Semenya v. Switzerland sui diritti umani in prospettiva di genere nella governance sportiva, in GenIUS, 2023; A. MARCHESE, Competizioni sportive e principio di non discriminazione. Profili civilistici dell'identità di genere, in Ordine internazionale e diritti umani, 2024.

[75] Sul punto, giova comunque evidenziare come in base a costante giurisprudenza arbitrale, il TAS riconosce la rilevanza delle norme dell’Unione europea, comprese le disposizioni dei Trattati in materia di libertà fondamentali e di concorrenza, interpretandole tuttavia quali norme imperative di diritto straniero, ai sensi dell’art. 19 della Legge federale svizzera sul diritto internazionale privato (LDIP). La disposizione de qua consente di tener conto di norme di applicazione necessaria appartenenti a un ordinamento diverso da quello individuato dalla legge applicabile, qualora, secondo la concezione giuridica svizzera, ricorrano interessi preponderanti meritevoli di protezione e la fattispecie presenti una connessione qualificata con l’ordinamento in questione. In tale prospettiva, come osserva A. DUVAL, Seamstress of transnational law: how the Court of Arbitration for Sport weaves the lex sportiva, in T.M.C. Asser Institute for International & European Law, 2020, il diritto dell’Unione non si pone in conflitto con la lex sportiva, ma ne costituisce componente sostanziale laddove l’oggetto della controversia implichi l’applicazione di principi inderogabili dell’ordinamento eurounitario. Peraltro, quanto appena asserito è stato, recentemente, ribadito anche dall’ICAS (Conseil International de lArbitrage en matière de Sport), a seguito della pubblicazione della citata sentenza Royal Football Club Seraing della Corte di giustizia dell’Unione europea, in un comunicato ufficiale datato 1° agosto 2025: “CAS resolves sporting disputes worldwide and already applies EU law when required. Whilst the vast majority of cases before CAS concern contractual and disciplinary issues not governed by EU law, matters related to EU competition law can already be challenged before EU state courts following a previous CJEU judgement (Case International Skating Union C-124/21)”. Detto comunicato è consultabile su: https://www.tas-cas.org/fileadmin/user_upload/ICAS_statement_CJEU_Seraing_ENG.pdf.

[76] Sebbene l’espressione lex sportiva sia divenuta di uso comune nella riflessione giuridica, non può sottacersi la sua improprietà linguistica, poiché priva di fondamento nella grammatica latina classica (non esistendo l’aggettivo sportivus). Sul piano concettuale, la nozione resta tutt’oggi controversa: una prima linea interpretativa nega l’autonomia sistemica della lex sportiva, considerandola come insieme di norme di altri settori giuridici applicate allo sport; una seconda, al contrario, ne afferma la natura di ordinamento autonomo, giustificato dalla specificità funzionale del fenomeno sportivo; una terza, infine, fonda l’autonomia della lex sportiva sull’intreccio tra produzione regolamentare delle federazioni e giurisprudenza arbitrale del TAS, prospettando un parallelismo con la lex mercatoria in quanto corpus normativo transnazionale, nonché metodo di giudizio privatistico. Permangono, tuttavia, divergenze circa l’esatta delimitazione delle fonti: taluni vi includono i soli lodi arbitrali; altri estendono la nozione ai regolamenti federali; altri ancora vi ricomprendono principi di diritto internazionale, norme antidoping, la Carta Olimpica, e persino disposizioni selezionate di diritto interno e sovranazionale, secondo un’impostazione marcatamente composita, cfr. M. PIROLI, La lex sportiva quale Grundorm dell’ordinamento sportivo internazionale, in NOMOS, 3/2024.