Studi
La protezione giuridica dell’onore nell’era digitale: il diritto all’oblio.
Di Mara Di Fabio
La protezione giuridica dell’onore nell’era digitale: il diritto all’oblio
Di Mara di Fabio[1]
Abstract
Il diritto all'oblio costituisce la «proiezione», anche nel mondo virtuale, del diritto alla riservatezza della persona e alla tutela del suo onore, un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione. Con tale riferimento normativo il diritto all’oblio riceve la qualifica di essere una «una creazione dottrinale e giurisprudenziale che oscilla tra il rispetto della dignità e dell’identità della persona e il diritto alla riservatezza».[2] Il diritto all’oblio è un diritto specifico di tutela e un limite al diritto di cronaca giudiziaria.
Il diritto all’oblio, qualificato come diritto fondamentale dalla CEDU nella sua attività ermeneutica, si caratterizza per la natura ibrida e per la peculiarità di essere l’epifania del diritto alla riservatezza, del diritto al nome, all’identità personale, valori che devono essere garantiti in concreto anche nel mondo virtuale, inteso quale riflesso del mondo reale. In una pronuncia giurisprudenziale della Corte di Cassazione, i Giudici di Piazza Cavour, elaborano i parametri legali della verità, della continenza e della pertinenza, il quale costituisce la genesi della tutela del diritto all’oblio, in quanto prescrive che i fatti esposti siano qualificati dal pubblico interesse e soddisfino il diritto ad essere correttamente e tempestivamente informati, per quanto riguarda il diritto di cronaca e di critica, frutto di elaborazione dottrinaria e intesi come precipitati logici dell’art. 21 Cost., la guarentigia della libertà di manifestazione del pensiero. Il canone legale della pertinenza rappresenta il requisito che identifica il diritto all’oblio. L’attualità e il pubblico interesse della cronaca, se violati, si traducono in un vulnus del diritto all’oblio, quindi nella violazione del diritto stesso.
Tali parametri legali di verità, continenza e pertinenza, costituiscono dei limiti alla cronaca e se superati si configura, il reato di diffamazione, ai sensi dell’art. 595 c.p., che si contrappone alla libertà di manifestazione del pensiero, ai sensi dell’art. 21 della Costituzione.
The right to be forgotten constitutes the "projection," even in the virtual world, of the right to privacy and the protection of honor, an inviolable and constitutionally guaranteed right, pursuant to Article 2 of the Constitution. With this normative reference, the right to be forgotten receives the doctrinal qualification of being a "doctrinal and jurisprudential creation that oscillates between respect for the dignity and identity of the person and the right to privacy." The right to be forgotten is a specific right and a limit to judicial news.
The right to be forgotten, qualified as a fundamental right by the ECHR in its hermeneutic activity, is characterized by hybrid nature and by peculiarity of being the epiphany of the right to confidentiality, the right to name, to personal identity, values that must be guaranteed in concrete terms even in the virtual world, understood as a reflection of the real world. In a jurisprudential ruling of the Court of Cassation, the Judges of Piazza Cavour, elaborate the legal parameters of truth, continence and relevance, which constitutes the genesis of the protection of the right to oblivion, as it prescribes that the facts exposed are qualified by the public interest and satisfy the right to be correctly and promptly informed, with regard to the right of chronicle and criticism, the result of doctrinal elaboration and understood as logical precipitates of art. 21 Const., the guarantee of freedom of expression of thought. The legal canon of relevance represents the requirement that identifies the right to be forgotten. The topicality and public interest of the news, if violated, result in a vulnus of the right to be forgotten, therefore in the violation of the right itself.
These legal parameters of truth, continence and relevance, constitute limits to the chronicle and if exceeded, the crime of defamation is configured, pursuant to art. 595 c.p., which is opposed to the freedom of expression of thought, pursuant to art. 21 of the Constitution.
Parole chiave: diritto all’oblio, strumenti giuridici
Key words: the right to be forgotten
Sommario: 1. Introduzione: Il diritto all'oblio, l’epifania della tutela dei diritti fondamentali della persona, della riservatezza, dell’onore, della reputazione e dell’identità personale; - 2. Gli strumenti giuridici di tutela per la violazione del diritto all’oblio, quale vulnus al requisito della pertinenza nella diffamazione anche a mezzo di Internet. Il ruolo dell’Autorità Garante della Privacy e i relativi nodi ermeneutici; - 3. Casi interpretativi: la responsabilità omissiva di per un reato commesso mediante internet dal c.d. content provider, la responsabilità dell’Internet point, la fattispecie Google Italia; - 4. La fattispecie applicativa di tutela del diritto all’oblio oncologico: il provvedimento ISVASS dell’autorità garante; - 5. Considerazioni finali
- Il diritto all'oblio, l’epifania della tutela dei diritti fondamentali della persona, della riservatezza, dell’onore, della reputazione e dell’identità personale.
Il diritto all'oblio si inquadra nell’ambito del diritto alla riservatezza della persona e alla tutela del suo onore, un diritto inviolabile e garantito al livello costituzionale nell’art. 2 della Costituzione. Esso rappresenta una «una creazione dottrinale e giurisprudenziale che oscilla tra il rispetto della dignità e dell’identità della persona e il diritto alla riservatezza».[3]
Tale diritto si caratterizza, sotto il profilo ontologico, per la sua natura giuridica ibrida e complessa e di essere un precipitato logico giuridico del diritto prodotto dal diritto alla riservatezza, per il quale è proprio il diritto alla privacy a conferirgli la caratteristica di essere un diritto specifico di tutela.
L’oggetto della presente analisi rinviene la sua genesi nel diritto romano con l’istituto giuridico della damnatio memoriae, ossia quell’istituto che rappresenta la cancellazione della memoria in qualità di sanzione nel diritto romano stesso.
La damnatio memoriae nel diritto romano assolve ad una vera e propria funzione sanzionatoria per coloro che erano stati condannati perché considerati nemici di Roma, quindi dello Stato. E, in questa sede, l’oblio funge da strumento di ripristino dell’ordine pubblico e della pace.
Nel corso dell’evoluzione storica non si può non menzionare il processo di Norimberga, che costituisce la deroga del diritto all’oblio, in virtù della tutela della memoria collettiva per i crimini di guerra perpetrati contro l’umanità e a tutela di tutti i crimini contro l’umanità. La memoria collettiva deve essere intesa come base per la democrazia e deve essere tutelata anche nel mondo virtuale di Internet, quale luogo di diffusione dell’informazione.
Alla luce di quanto esposto fino a qui, il diritto all’oblio si sostanzia nel bilanciamento con il diritto di cronaca giudiziaria e la riservatezza. Google, quale luogo virtuale, è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico di ogni Stato di diritto, anche il diritto all'oblio è riconducibile nell'alveo dei diritti fondamentali della persona, come diritti inviolabili e presidiati al livello costituzionale in Italia, ai sensi dell'art. 2 della Costituzione e art. 3 della Costituzione.
A sua volta il Regolamento della Unione Europea n. 679/2016, concede protezione al bene giuridico della privacy, in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati.
Il Diritto all'oblio è «il diritto della persona ad essere dimenticato», diritto declinato nel diritto dell'utente ad ottenere la cancellazione dei dati personali visibili in una ricerca on line come su Google, (Caso Google Spain, Corte di Giustizia della Unione Europea).
La giurisprudenza si è espressa sul diritto all'oblio e individua la tutela della persona a non restare esposta a danni ulteriori e lesivi dell'onore e della reputazione per un tempo indeterminato, a causa di una pubblicazione di una notizia che lo ha riguardato. Lo scopo del diritto all'oblio, the right to be forgotten, è di impedire la ripubblicazione di notizie, per le quali si è resa l'informazione priva di interesse per la collettività per un significativo lasso temporale trascorso, perché non più attuali. In Italia, la Cassazione considera che qui vengono in rilievo la tutela del diritto della persona ed elabora dei parametri legali che, se superati, si configura il reato di Diffamazione, il quale si contrappone all'art. 21 della Costituzione, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca e critica per la dottrina, cioè il diritto ad informare e il diritto ad essere correttamente informati.
I parametri o i limiti legali che elabora la Cassazione, nella sua attività ermeneutica sono:
1) la verità: il fatto narrato deve essere corrispondente al vero. In particolare, «il principio di verità comporta la corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati»[4];
2) la continenza: il fatto narrato nella notizia non deve diventare occasione di offesa alla persona, a cui il fatto si riferisce, lesiva della sua dignità, dell'onore e della reputazione, i cui valori si sostanziano in diritti fondamentali.
«Il principio di continenza richiede la correttezza dell’esposizione dei fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni dell’altrui reputazione»[5];
3) la pertinenza: è l'espressione rappresentativa della nascita di tutela del diritto all'oblio, in quanto
prescrive che i fatti esposti siano di pubblico interesse e soddisfino il diritto ad essere correttamente e tempestivamente informati, vale a dire il diritto di cronaca e critica, ex art. 21 della Costituzione, come innanzi appena esposto.
Tale parametro legale si caratterizza per l'attualità, cioè non possono essere pubblicate notizie risalenti nel tempo, prive di una connessione con i fatti coevi al momento della pubblicazione.
Il canone legale della pertinenza è il requisito che identifica il diritto all’oblio. L’attualità e il pubblico interesse, se violati, si traducono in un vulnus del diritto all’oblio, quindi la violazione del diritto all’oblio stesso.
Si evince l'esistenza di un rapporto tra il diritto all'oblio e il diritto alla rievocazione storica, (anche sul web), di eventi accaduti in tempi lontani.
La ratio è la deindicizzazione, cioè la cancellazione dei dati visibili sul motore di ricerca.
I Giudici di Piazza Cavour della Cassazione, con sentenza n. 2062/2025 del 30/05/2025, rievocano l'importanza dei tre parametri legali elaborati dalla Cassazione in passato, parametri legali che si sostanziano in veri e propri canoni, i quali se violati, si traducono in un difetto del requisito della continenza, della venuta meno dell'attualità della notizia e del non soddisfacimento dell'interesse pubblico della collettività ad essere correttamente informata, in ossequio al bilanciamento tra il diritto all'oblio e l'esercizio del diritto di cronaca, tra tutela dei dati personali e l'interesse collettivo all'informazione. Nell'ipotesi di violazione, di tale bilanciamento, si realizza una indebita lesione della propria immagine personale nella società. L'attuale disciplina della protezione dei dati personali è composta da un mosaico di fonti normative, il cui fulcro risiede nella normativa europea di carattere generale approdata al regolamento n. 679/2016/UE, che trova integrazione e completamento nelle fonti nazionali, a partire dal D.lgs. n. 196/2003, modificato e integrato, e dal D.lgs. n.101/2018, che ha coordinato le disposizioni nazionali vigenti in materia di protezione dei dati personali con il regolamento sulla protezione dei dati.
Il diritto all’oblio, qualificato come diritto fondamentale dalla CEDU nella sua attività ermeneutica, rappresenta il diritto alla cancellazione dei dati personali e la considerazione dell’illegittimità dell’esposizione perpetua, anche sul web, di una notizia, priva del requisito dell’attualità e del requisito della pertinenza, risulta inidoneo a soddisfare un interesse pubblico, cioè il diritto ad essere correttamente informati.
Il diritto all’oblio, oggetto della presenta trattazione, subisce una serie limitazioni come l’interesse pubblico, la libertà di espressione, ex art. 21 della Costituzione, anche sotto il profilo funzionale, « sulla base del quale tale diritto si propone come strumento di partecipazione del singolo alla vita democratica della comunità».[6] L'art. 17 del Regolamento n. 679/2016 ( GDPR Ue, disciplina normativa della privacy), cristallizza la deindicizzazione dei dati ed enumera i casi in cui l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, prevedendo che, in tali ipotesi, il titolare debba adottare le misure ragionevoli, anche tecniche per informare i titolari del trattamento della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
Nel suo originario significato, il diritto all'oblio, avente come presupposto una doppia pubblicazione della stessa notizia distanziata nel tempo, rappresenta una ulteriore frontiera di tutela dei tradizionali diritti della personalità (riservatezza, identità personale, onore, reputazione), attivabile quando il disvalore connesso alla divulgazione di una informazione risieda nel lasso temporale che la separa dal momento dell'originaria diffusione. Un presidio, dunque, a tutela della identità dinamica del soggetto, per come venutasi a conformare nel corso del tempo. Quando intercorre un intervallo temporale di una certa consistenza tra la narrazione e il fatto costituente l'oggetto della notizia medesima, la libertà di manifestazione del pensiero è controbilanciata dalla pretesa del soggetto di essere dimenticato, ovvero di non essere ricordato in relazione a quel fatto, che è stato oggetto di cronaca nel passato legittimamente.
Gli Ermellini, affermano come principio di diritto la prevalenza del fondamentale diritto all'oblio in sé e per sé considerato, con il richiamo ad un altro orientamento giurisprudenziale antecedente e precisamente con la sentenza della Prima Sezione n. 6919 del 2018, quando la Corte di Cassazione esamina la questione giuridica se la pretesa all'oblio costituisce un diritto assoluto, nel senso che il semplice trascorrere del tempo pone l'interesse del titolare del dato o dell'informazione in una posizione di preminenza rispetto a quello di chi lo abbia divulgato, ovvero se contempli, tra i propri presupposti, il necessario riscontro di un ulteriore profilo lesivo della personalità dell'individuo, con riferimento, per esempio, al diritto alla reputazione, alla riservatezza, alla identità personale.
Pertanto, da ciò consegue che il diritto all'oblio prevale se ha come presupposto il decorso del tempo e si verifica una lesione alla sua persona.
Secondo la Cassazione è necessario valutare l'interesse pubblico concreto in ordine alla notizia.
La Cassazione, nel suo orientamento nomofilattico, statuisce che nella rete il diritto all'oblio assume una dimensione particolare, poiché viene in rilievo, non la ripubblicazione di una notizia legittimamente divulgata in passato, ma la sua permanenza, senza soluzione di continuità, nel momento in cui la notizia fotografa una realtà non più corrispondente.
Con il noto caso Google Spain, la Corte di Giustizia della Unione Europea qualifica l'attività dei motori di ricerca come Google come «trattamento dei dati personali», con la conseguenziale investitura in capo al gestore della qualifica di titolare e responsabile del trattamento dei dati personali, pertanto diviene così il destinatario della richiesta di cancellazione o deindicizzazione da parte dell'interessato. Inoltre, la Corte di Giustizia col caso Google v. Spain sostenne la prevalenza delle prerogative personali, ai sensi dell'art. 7 e art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sugli interessi economici e sull'interesse pubblico ad avere accesso ad una informazione.
- Gli strumenti giuridici di tutela per la violazione del diritto all’oblio, quale vulnus al requisito della pertinenza nella diffamazione anche a mezzo di Internet. Il ruolo dell’Autorità Garante della Privacy e i relativi nodi ermeneutici.
In considerazione dell’orientamento nomofilattico della Suprema Corte di Cassazione, con una storica sentenza, i giudici di Piazza Cavour sanciscono la natura giuridica del dritto all’oblio, qualificato dagli Ermellini come un diritto inviolabile della persona grazie alla nota sentenza n. 3679/1998. La Corte di Cassazione approda alla creazione di tale fattispecie peculiare incentrata sulla tutela della persona e dell’immagine della persona stessa, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione e dell’art. 10 del codice civile, affrontando il caso riguardante l’attività giornalistica, di cui sono indicati i requisiti per il corretto esercizio del diritto di cronaca, ai fini dell’uso sociale dell’informazione, dotata dei requisiti della continenza, dell’attualità e della pertinenza dei fatti narrati.
Con l’avvento di internet, quale luogo virtuale e globale, diviene rilevante la persistenza della notizia in rete.[7]
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione esamina il caso di un politico arrestato per il reato di corruzione all’epoca di Tangentopoli, il cui adattamento giornalistico risulta essere privo della rilevante menzione riguardante la successiva assoluzione, continua ad essere consultabile nell’archivio web di una giornale al livello nazionale indicizzato dai motori di ricerca, mediante una riproposizione costante e continua, ma sprovvista e deficitaria dei successivi sviluppi processuali, riabilitanti l’onore e la reputazione dell’interessato, che vede, in tal modo, lesionata la sua dignità, il suo onore e la sua reputazione.
Gli Ermellini della Cassazione Civile, nella propria funzione nomofilattica, sanciscono un importante principio di diritto per quanto concerne la persistenza dell’interesse pubblico alla diffusione della notizia.
La Cassazione chiarisce un dato significativo in merito alla memorizzazione su internet dell’informazione, che è legittima se integrata e completata con gli opportuni aggiornamenti dall’azienda titolare del sito web, apportando le evoluzioni della cronaca dei fatti accaduti nel prosieguo, a tutela dell’utente, nella sua qualità di persona e di cittadino ad avere una correttezza esposizione dei fatti oggetto del relativo diritto di informazione.
Il diritto all’oblio è la mera proiezione del diritto alla riservatezza, del diritto al nome e del diritto all’identità personale, valori che devono essere garantiti in concreto anche nel mondo virtuale, inteso quale riflesso del mondo reale.
Per quanto riguarda la completezza e la veridicità della notizia di cronaca si è pronunciata anche la Cassazione Penale.[8]
I Giudici di Piazza Cavour sanciscono che l’autenticità e la completezza della notizia di cronaca sono requisiti necessari per la tutela della reputazione della persona interessata.
La Corte precisa che, « ai fini della configurabilità della scriminante del diritto di cronaca, anche sotto il profilo putativo, occorre avere riguardo della verità della notizia quale risulta nel momento in cui viene diffusa, con la conseguenza che, nel caso in cui la notizia riguardi un fatto oggetto di denuncia risalente nel tempo- bisognevole di una verifica da parte del giudice e, quindi, suscettibile di modifiche- è necessario che il giornalista verifichi nel momento della sua pubblicazione se siano nelle more intervenute circostanze capaci di aver influito sulla verità del fatto.
Ne consegue che il giornalista che diffonda notizie inerenti ad una vicenda giudiziaria, risolta a distanza di tempo dal momento dell’acquisizione della notizia, è tenuto a completare e quindi aggiornare la verifica di fondatezza della notizia; invero chiunque sia convolto in indagini di natura penale è titolare di un interesse primario a che, caduta ogni ragione di sospetto, la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell’iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l’esito positivo delle indagini stesse».[9]
Sotto il profilo penalistico, il diritto di cronaca e di critica rinvengono il limite di cui all’art. 21 della Costituzione, quindi il diritto di cronaca incontra una scriminante, ovvero una causa di giustificazione per la rilevanza sociale, come l’attualità, l’esistenza dell’interesse pubblico della notizia e la «correttezza delle espressioni adoperate.
Detto limite all’esercizio del diritto resta, quindi, travalicato quando l’agente trascenda in attacchi personali volti a colpire sul piano individuale il bersaglio della critica, senza alcuna finalità di pubblico interesse, ma con l’unico scopo di aggredire la sfera morale altrui».[10]
I confini della liceità sono molto precisi e devono essere sempre indagati e analizzati rigorosamente caso per caso.
«Il diritto di cronaca non esime dunque di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possono contribuire alla formazione di una pubblica opinione sui fatti oggettivamente rilevanti per la collettività».[11]
Superati tali limiti legali e parametri elaborati dalla giurisprudenza si configura nel reato di diffamazione, ai sensi dell’art. 595 del codice penale.
L’art. 21 della Costituzione che sancisce la libertà di manifestazione del pensiero rinviene il suo riferimento normativo anche al livello comunitario nella Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 10 CEDU, guarentigia che assicura tale diritto inviolabile anche nell’era digitale con Internet.
La «rete», considerata quale luogo virtuale di esercizio dei diritti fondamentali, consacrati nella Costituzione, è il luogo di sviluppo della persona umana, ai sensi dell’art. 2 Cost., e si caratterizza per la sua essenza di essere un servizio pubblico essenziale e uno strumento all’esercizio dei diritti fondamentali. L’accesso alla rete, per la dottrina, costituisce un nuovo diritto sociale.[12]
Parimenti, è un diritto inviolabile il diritto all’oblio, ma a volte con alcuni limiti, in quanto in presenza di un interesse pubblico e di una notizia che investe un personaggio pubblico[13], il diritto all’oblio cede il passo alla prevalenza dell’interesse pubblico che lambisce un personaggio pubblico, qui prevale l’interesse per la collettività e cioè il diritto ad essere informati, ex art. 21 della Costituzione.
Per quanto concerne la violazione del diritto all’oblio su Internet per diffamazione mediante l’uso di Internet sorgono delle problematiche relative alla configurabilità del risarcimento del danno, ex art. 2043 c.c., per gli illeciti commessi sui motori di ricerca come Google e per i quali si può chiedere tutela giuridica.
Un orientamento giurisprudenziale consolidato, a fronte di illeciti commessi sul web, presume l’esistenza dalla fattispecie applicativa della responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 2051 c.c., comportante un’inversione dell’onere probatorio, in quanto il titolare del Google provider, nella sua qualifica di fornitore di servizi digitale su rete, detiene il potere di controllo e di vigilanza delle notizie pubblicate mediante web e, pertanto, grava su di lui, una posizione di garanzia sotto il profilo giuridico, di vigilanza, monitoraggio e controllo che le attività di pubblicazione svolte sul web non siano inficiate dalla patologia della lesione alla reputazione e all’onore della persona.
Vengono in rilievo, sul punto, delle problematiche aventi ad oggetto questioni di competenza e di giurisdizione per la tutela giuridica della violazione del diritto all’oblio sul web.
L’individuazione del giudice territorialmente competente a giudicare un fatto illecito perpetrato in rete risulta molto complessa e segue dei criteri costituenti dei nodi interpretativi non indifferenti.
Nello specifico, la problematica impatta sull’utilizzo dell’art. 20 c.p.c., riguardante il giudice territorialmente competente, «da individuare nel luogo dove è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione, in alternativa a quello del foro generale delle persone fisiche e giuridiche fissate dagli art. 18 e 19 c.p.c.
In caso di illecito extracontrattuale, proprio la capillare diffusione di Internet e di qualunque informazione immessa in rete potrebbero creare incognite relative all’individuazione del giudice competente».[14]
E’ necessario predisporre uno sforzo ermeneutico[15] e considerare la natura giudica del fatto illecito che consta del momento evento- danno e dell’azione illecita, momenti entrambi costituenti il nesso causale.
Esiste un filone dottrinario e giurisprudenziale che identifica la competenza al giudice del luogo ove si è realizzato il danno.
Si registra, nell’evoluzione storica, la pronuncia del Tribunale di Cagliari,[16] che ha costituito una rivoluzione copernicana, in quanto «viene affermato il principio, in netto contrasto con il dettato costituzionale, per cui ogni tribunale situato sul territorio nazionale è competente, e può comunque essere adito, in caso di controversie aventi ad oggetto illeciti compiuti a mezzo di Internet.
La Corte isolana, infatti, chiamata a dirimere una controversia in tema di illecito extracontrattuale, nel cui ambito deve ricomprendersi l’azione di concorrenza sleale, ha decretato che in presenza di condotte illecite consumate attraverso la rete Internet- le cui pagine sono accessibili da qualunque luogo- la lesione del diritto deve considerarsi verificata in tutti i luoghi in cui la divulgazione avviene. Così il giudice territorialmente competente a decidere, a norma dell’art. 20 c.p.c., è con riferimento al locus commissi delicti, il giudice di ciascun luogo in cui si è verificata la divulgazione medesima, idonea a pregiudicare l’altrui diritto».[17]
Ai fini di dare gli strumenti giuridici concreti per la soluzione di approntare tutela a tali fattispecie peculiari, si estende alle obbligazioni originate da fatto illecito l’art. 20 c.p.c., e vengono elaborati dei criteri, fra loro residuali e risolutivi di attribuzione della giurisdizione e della competenza.
Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., si individua il foro competente nel luogo dove la notizia diviene pubblica, in quanto la pubblicazione della notizia rappresenta il momento massimo di realizzazione del danno e del pregiudizio del diritto, reso vulnerabile mediante l’immissione su rete informatica accessibile agli utenti indistintamente.
Altro criterio residuale, la giurisprudenza lo identifica nel luogo di residenza o di domicilio dell’autore dell’illecito. Il criterio giurisprudenziale migliore per la giurisprudenza sembra coincidere «con il criterio oggettivo unico con il luogo dove si trova il server sul quale sono caricate le pagine che compongono il sito contenente le dichiarazioni infamanti».[18]
In casi incerti, si opta sempre, e in via residuale, «per il foro del domicilio o della residenza del danneggiante».[19]
Alla luce di queste considerazioni il Regolamento CE n. 44/2000, cristallizza il criterio del giudice del luogo ove si è verificato il danno. Il criterio italiano che viene applicato per gli illeciti commessi sul web si sostanziano nel luogo in cui sorge l’obbligazione e nel luogo di adempimento dell’obbligazione stessa.
La Cassazione, nella sua attività nomofilattica esprime un punto fermo e cioè imprime il principio di diritto secondo cui «il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione mediante l’inserimento nella rete telematica (Internet) di frasi offensive e/o di immagini denigratorie anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all’estero, purché l’offesa sia stata percepita in Italia».[20]
Pertanto, gli Ermellini, nella loro attività di attuazione del procedimento ermeneutico, identificano la competenza del giudice nel luogo dell’offesa percepita, quale luogo di estrinsecazione della lesione, intesa come architrave, o meglio come canone di riferimento normativo su cui radicare la giurisdizione del giudice italiano e non di quello straniero.
- Casi interpretativi: la responsabilità omissiva per un reato commesso mediante internet dal c.d. content provider, la responsabilità dell’Internet point, la fattispecie Google
In virtù dello sviluppo e dell’evolversi delle tecnologie informatiche, sempre in rapida espansione e crescita, è sorta la necessità di regolamentare e di disciplinare normativamente gli illeciti commessi mediante l’utilizzo di Internet, inclusa anche la normativa relativa ai reati informatici, appunto quei fatti costituenti reati originati dall’uso di Internet.
La tematica in oggetto investe non solo il diritto civile, sotto il profilo del risarcimento del danno, conseguenziale alla lesione del diritto all’onore e alla reputazione, elementi costituitivi del diritto all’oblio, ma impatta anche sul diritto penale e, nello specifico, in materia di reati omissivi per quanto riguarda «la responsabilità del c.d. service provider per il reato commesso dal content provider mediante l’utilizzo delle infrastrutture delle comunicazioni del primo».[21]
L’esempio è rappresentato dal «dato normativo fornito dall’art. 600-ter, comma 3, c.p., che punisce chi “con qualsiasi mezzo, anche per via tematica, distribuisce o pubblicizza materiale o divulga notizie finalizzate all’adescamento e allo sfruttamento dei minori di 18 anni”, il problema si riferisce a tutti quei soggetti che, pur non avendo immesso in rete dei dati illeciti, risulta però che li distribuiscano, pubblicizzano e divulgano.
Nell’esperienza concreta si delineano figure molteplici, ciascuna con un ruolo definito: il service provider, chiamato nella prassi ISP, fornisce l’accesso a Internet., l’access provider, che è una sottocategoria del primo, il content provider, che fornisce contenuti sia testuali sia multimediali su un sito».[22]
Il tema della responsabilità del provider per il contenuto illecito di dati immessi sul suo sito la giurisprudenza civile, in origine, e poi in sede penale si è pronunciata, statuendo un importante principio di diritto, cioè l’esclusione della responsabilità del gestore per gli illeciti perpetrati dagli utilizzatori dello spazio virtuale di Internet, spazi forniti dallo stesso.
Ma in materia esiste una difficoltà oggettiva nel ricondurre la responsabilità del service provider nell’alveo del reato omissivo e qualificarlo come posizione di obbligo di garanzia in capo al gestore di Internet, in quanto sussiste l’ostacolo interpretativo insormontabile dell’applicazione analogica in mala partem e del rispetto del principio di legalità, per cui non esiste una previsione legislativa che attribuisce la posizione di garanzia in capo al provider e la conseguenziale assenza dell’obbligo di vigilanza e di sorveglianza a carico dello stesso. Solo l’obbligo di garanzia può giustificare una responsabilità penale, che nel mondo fenomenico in Internet è molto difficile da individuare per la presenza di numerosi fattori, quali l’anonimato, per i numerosi accessi facili alla rete di Internet, un luogo virtuale indefinito e immateriale, dove risulta in concreto molto difficile controllare la circolazione e l’immissione di notizie e di dati.
Il provider è esente da responsabilità per la violazione normativa del trattamento dei dati personali attuata dagli utenti, salvo che gli stessi non attivino la richiesta di immediata rimozione e siano a conoscenza dell’illecito.
Solo in tal caso il provider è considerato titolare del trattamento dei dati personali, in applicazione del Codice della privacy, anche sotto il profilo penalistico.
Ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 70/2003, si esclude l’obbligo generale di sorveglianza e si effettua una scelta diretta ad assicurare l’equilibrio tra la tutela dell’informazione del provider con la sua responsabilità e la tutela della libertà economica.
Il contemperamento di questo equilibrio risiede nel prevedere l’obbligo di informazione alle autorità relativamente agli illeciti perpetrati sul web.
Viene in rilievo il caso di un’ulteriore fattispecie: la responsabilità del titolare dell'Internet point, dove si conferma l'impossibilità oggettiva di effettuare un controllo sull'attività posta in essere dall'utente della postazione internet e dell’impossibilità a riconoscere l’esistenza una posizione di garanzia in capo al titolare o gestore di un Internet point, per quanto concerne gli illeciti commessi dall'utente, il quale si sia servito di internet. Con «delibera 467/2000 del Consiglio delle Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, in qualità di autorità garante, prevede l'obbligo per il titolare di un Internet point di identificare l'utilizzatore del terminale internet, mentre la legge 155 del 2003, nonché il decreto del Ministero dell'Interno del 16 agosto del 2005, recante misure urgenti per il contrasto al terrorismo internazionale, impongono al titolare o gestore di un esercizio pubblico o di un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale siano poste a disposizione del pubblico terminali dotati di connessione telematica, di memorizzare e mantenere i dati relativi alla data ed all'ora della comunicazione telematica ed alla tipologia del servizio, abbinabili univocamente al terminale utilizzato dal cliente, ed allo stesso tempo, al contrario, vietano di memorizzare e mantenere i contenuti della medesima comunicazione.
Tale ultima precisazione risulta, inoltre, concorde con l'art. 617 quater c.p., che vieta l'intercettazione di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, nonché la divulgazione del contenuto delle stesse attraverso qualunque mezzo di informazione al pubblico.
Il titolare di un Internet point è, dunque, tenuto all'identificazione dell'utente della singola postazione Internet messa a disposizione ed alla registrazione della data e dell'ora di inizio e di termine dell'utilizzo del servizio, ma non all'intercettazione del contenuto delle comunicazioni dallo stesso poste in essere attraverso il medesimo terminale. Al contrario, al titolare o gestore dell'Internet point è esplicitamente vietato memorizzare e mantenere tali comunicazioni. Pertanto, considerato tale divieto, ma soprattutto l'impossibilità molto spesso tecnica di operare un controllo sull'attività posta in essere dall'utente della postazione internet, non può riconoscersi alcuna posizione di garanzia in capo al titolare o gestore di un Internet point relativamente agli illeciti commessi dall'utente che abbia goduto dei suoi servizi internet. A tale conclusione deve pervenirsi, infatti, non solo per l'espresso divieto di legge di cui sopra, ma anche per la difficoltà di esigere una condotta di questo tipo soprattutto quando si tratti di Internet point di dimensioni tali da impedire completamente l'esercizio un immediato controllo sulle singole postazioni, nonché in caso di reati perpetrati attraverso l'invio di e-mail, magari a contenuto diffamatorio, delle quali il titolare o gestore dell'Internet point non può conoscere il contenuto non potendo violare l'altrui posta privata.
Inoltre, perché possa riconoscersi una posizione di garanzia in capo al titolare o al gestore dell'Internet point, per gli eventuali reati posti in essere dall'utente, attraverso l'uso delle postazioni internet da loro messe a disposizione, e, quindi, un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, è necessario individuarne la fonte di legge. Dal momento che, come risulta evidente dalla normativa citata, tale obbligo di garanzia non emerge, deve escludersi che il titolare di un Internet point, che non vigili sul contenuto delle comunicazioni poste dai propri utenti, possa ritenersi responsabile delle stesse, qualora queste integrino un'ipotesi di reato, per concorso commissivo mediante omissione ex art. 40 cv c.p. (Cass. pen., sez. V, 11 febbraio 2009, n. 6046). Il medesimo titolare dell'Internet point potrà, infatti, rispondere di tali reati solo quando concorra, ex art. 110 c.p., materialmente o moralmente con l'autore degli stessi, avendo conoscenza del contenuto penalmente rilevante della comunicazione ed agendo con dolo».[23]Alla luce di quanto considerato fino a qui, il titolare dell’Internet point è responsabile penalmente solo se ha la consapevolezza e la conoscenza del contenuto penalmente rilevante dei dati fruibili sul web.
In base alla disciplina normativa, gli hosting provider non sono responsabili civilmente e penalmente in merito ai contenuti illeciti caricati dagli utenti, ma esiste la condizione per gli stessi che essi svolgano un ruolo neutro e che pongano in essere atti di rimozione dei contenuti illeciti. La giurisprudenza amministrativa specifica, nel caso di pubblicità di giochi d’azzardo con vincite di denaro, che la verifica deve essere sempre effettuata caso per caso.
Anche la giurisprudenza nazionale[24] sostiene che «il prestatore dei servizi di hosting possa essere chiamato a rispondere della illiceità dei contenuti ospitati quando non abbia provveduto alla immediata rimozione dei contenuti illeciti, oppure abbia continuato a pubblicarli, quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: sia a conoscenza legale dell’illecito perpetrato dal destinatario del servizio, per averne avuto notizia dal titolare del diritto leso oppure aliunde; sia ragionevolmente constatabile l’illiceità dell’altrui condotta, onde l’hosting provider sia in colpa grave per non averla positivamente riscontrata, alla stregua del grado di diligenza che è ragionevole attendersi da un operatore professionale della rete in un determinato momento storico; abbia la possibilità di attivarsi utilmente, in quanto reso edotto in modo sufficientemente specifico dei contenuti illecitamente immessi da rimuovere».[25]
Le autorità garanti si sostanziano in strumenti giuridici di tutela della persona nell’era digitale su Internet e l’Autorità Garante in materia di Privacy, nella sua veste di organo autonomo e indipendente e nelle sue funzioni para-giurisdizionali e interpretative, per il caso Google, « riconosce la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali solo agli utenti, salvo che l’attività del provider, che fornisce servizi di motori di ricerca sulla rete, incida direttamente sulla struttura degli indici di ricerca , ad esempio favorendo o rendendo più difficile il reperimento di un dato sito».[26]
Per il caso Google, avente ad oggetto la condotta di vigilanza e di controllo di contenuti illeciti immessi on line da utenti terzi, usufruitori dei servizi della rete, gli Ermellini della Cassazione statuiscono quanto segue: «la posizione di Google Italia s.r.l. e dei suoi responsabili è quella di mero Internet host provider, soggetto che si limita a fornire una piattaforma sulla quale gli utenti possono liberamente caricare i loro video; video del cui contenuto restano gli esclusivi responsabili.
Ne consegue che gli imputati non sono titolari di alcun trattamento e che gli unici titolari dei dati sensibili eventualmente contenuti nei video caricati, ai quali soli possono essere applicate le sanzioni, amministrative e penali, previste per il titolare del trattamento del Codice Privacy; ( omissis) è proprio la natura del servizio reso ad escludere anche la fondatezza del secondo dei rilievi svolti dal Procuratore, non essendo configurabile alcun obbligo generale di controllo in capo al rappresentante di Google Italy s.r.l., gestore del servizio stesso».[27]
Si ricorda un principio importante: la responsabilità penale è personale, ex art. 27 della Costituzione. Per la disciplina relativa alla responsabilità civile di internet providers, si configura la fattispecie della concorrenza sleale, una forma di tutela unitamente alla legge antitrust.
Si perimetra la non responsabilità dell’hosting provider, «ossia di quel fornitore che si limiti ad offrire uno spazio virtuale su proprio server per la gestione di un sito Internet, più in generale, per l’immissione dei contenuti in rete».[28]
«Si evidenzia, dunque, come l’hosting provider non risulta responsabile delle informazioni illecite memorizzate a richiesta dell’utente solo fino a quando non venga a conoscenza in qualunque modo e secondo quanto è legittimo attendersi da un operatore economico diligente, della loro illeceità. L’hosting c.d. attivo non può essere soggetto ad un obbligo generale di sorveglianza, non potendosi tutta via escluder una sua responsabilità, ogni qual volta venga messo a conoscenza, da parte del titolare dei diritti lesi, del contenuto illecito delle trasmissioni, della quale deve rispondere se non si attiva per rimuovere gli stessi e prosegua, invece, nel fornire gli strumenti per la prosecuzione della condotta illecita».[29]
La giurisprudenza è comunque concorde nell’ammettere in questi casi una responsabilità civile e risarcitoria del provider che, utilizzando a scopo commerciale i contenuti provenienti da diverse fonti come video caricati dagli utenti, li organizzi e li mette a disposizione del pubblico, ancorché sia venuto a conoscere delle illeceità dei dati messi in rete».[30]
« Il giudizio di slealtà di chiunque si presenti sul mercato sfruttando il lavoro altrui, cioè imitando iniziative di prodotti altrui, è sanzionato con l’applicazione delle norme settoriali e con le norme della concorrenza, ritenendo la condotta di chi utilizza il lavoro altrui per poi immetterlo in rete, suscettibile di illeceità sotto il profilo concorrenziale, violando non solo le norme sulla correttezza professionale, ma assumendo l’atto, il carattere di dannosità nella misura in cui sia idoneo a sviare la clientela.
Non si esclude anche l’ipotesi di ravvisare nel comportamento del provider, che utilizza a scopi commerciali i contenuti provenienti da diverse fonti, lo sfruttamento di creazioni intellettuali, certamente illecito quando queste siano coperte dai diritti di esclusiva, ravvisando gli estremi della concorrenza sleale e, la condotta illecita, solo dopo un’indagine puntuale che verifichi la presenza del profilo della confusione (art. 2598, n.1), dell’appropriazione di pregi altrui (art. 2598, n.2) e della scorrettezza professionale (art. 2598, n. 3)».[31]
Tale punto trova forza argomentativa nella giurisprudenza e precisamente nella sentenza del Tribunale di Milano[32], con cui si statuisce che “quando il service provider si pone ben al di là della mera fornitura all’utente di uno spazio di memorizzazione di contenuti e di un software di comunicazione che ne consenta la visualizzazione a terzi, deve concludersi per l’inapplicabilità della deroga prevista dall’art. 16 d.lgs. n. 70/2003 ( relativa alla esenzione della responsabilità degli hosting provider) che configura una deroga o una limitazione alle ordinarie forme di responsabilità.”[33]
Inoltre, per il caso Google si profila anche l’integrazione della fattispecie peculiare dell’abuso della posizione dominante, con la conseguenziale violazione dell’art. 102 TFUE e la venuta in rilievo della concorrenza quale parametro a beneficio della collettività da applicarsi anche nel settore informatico, che è sempre in costante evoluzione e per la venuta in essere del mercato digitale.
La Direttiva 95/46/CE rappresenta l’architrave dell’attuale disciplina normativa europea per quanto concerne la protezione dei dati e insufficiente ad assicurare la libera circolazione dei dati nell’ambito territoriale dell’Unione Europea.
Pertanto, il mercato unico digitale si sostanzia in un fine teleologico cui l’Ue deve guardare in concreto, ai fini della creazione di un mercato unico in tutti gli Stati membri dell’Ue, avente lo scopo di migliorare l’accesso ai servizi e ai beni digitali e potenziare la crescita economica digitale.
- La fattispecie applicativa di tutela del diritto all’oblio oncologico: il provvedimento ISVASS dell’ autorità garante
Esiste un’ulteriore fattispecie particolare del diritto all’oblio: il diritto all’oblio oncologico. Il diritto all’oblio oncologico costituisce il diritto delle persone guarite da una patologia tumorale a non dichiarare la propria malattia pregressa, permettendo a loro di accedere a servizi di adozioni, assicurativi, finanziari o lavorativi senza subire discriminazioni o pregiudizi alla sfera privata, in ossequio al rispetto dell’art. 2 della Costituzione, relativamente allo sviluppo della persona e della sua vita di relazione.
Sul punto è intervenuto anche il provvedimento n. 169 del 15 Gennaio 2026 dell’IVASS, che nel suo ruolo di autorità garante, introduce il diritto all’oblio oncologico nei contratti di assicurazione, per i quali le assicurazioni non potranno acquisire più notizie sul rischio di una patologia oncologica pregressa del contraente o dell’assicurato, salvo in presenza di episodi di recidiva da più di dieci anni dalla richiesta.
Una tutela del cittadino, in particolare una tutela della persona, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, attuata grazie all’introduzione di questo obbligo di compilare uno specifico modulo informativo sul diritto all’oblio oncologico, nella fase antecedente alla stipula.
Ai sensi della legge del 7 dicembre 2023 n. 193, è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico il diritto all’oblio oncologico, ai fini di prevenire ogni discriminazione e allo scopo di attribuire una tutela per le persone guarite da una malattia oncologica.
- Considerazioni finali
Il diritto all’oblio, noto come “to not be found or seen” è un diritto fondamentale della persona, garante dell’onore e della reputazione dell’individuo anche su Internet.
Il diritto all’oblio, oggetto di analisi, riceve una tutela normativa, avente la natura di un mosaico, a iniziare, al livello comunitario e direttamente applicabile agli Stati membri, dal Regolamento dell’Ue n. 679/2016, ( GDPR, General Data Protection Regulation) relativo al trattamento di dati personali e alla libera circolazione dei dati, per poi approdare nell’ordinamento giuridico nazionale italiano anche con l’importante ruolo ausiliario svolto dalle Autorità Amministrative Indipendenti, come l’Autorità Garante della protezione dei dati personali.
«Le disposizioni del GDPR nella misura in cui tutelano il diritto alla protezione dei dati personali, garantiscono anche quello all’identità personale, specie nella sua versione digitale, che si sostanziano in posizioni giuridiche autonome, distinte e poste a tutela di interessi diversi, essendo l’una volta a garantire la protezione delle informazioni relative ad una persona fisica e la correttezza del trattamento che di essa venga fatto, l’altra, invece, l’integrità della persona nella sua proiezione sociale contro travisamenti della propria personalità».[34]
Il diritto all’oblio «salvaguardia la sovraesposizione delle persone rispetto a vicende negative per la propria immagine».[35]
La ratio risiede «di impedire la ripubblicazione di notizie, pur se legittimamente rese note, trascorso un significativo lasso temporale tale da rendere l’informazione priva di interesse per la collettività, alla corretta contestualizzazione aggiornata dell’informazione pubblicata in rete e, infine, la deindicizzazione, ovvero l’eliminazione dei dati personali visibili nei risultati di ricerca on line e dei vari link di collegamento».[36]
Grazie al caso Google Spain, la Corte di Giustizia dell’Unione europea precisa che «l’attività svolta dal motore di ricerca integra un’operazione di trattamento dei dati personali, ulteriore rispetto al trattamento effettuato dagli editori del sito sorgente ed affermare l’esistenza di un diritto a “non essere facilmente trovati” e quindi alla de-indicizzazione».[37]
Il mondo di Internet è un fenomeno peculiare in continua evoluzione e un luogo virtuale che impatta anche sui diritti fondamentali e inviolabili delle persone, pertanto, l’allerta della tutela dell’individuo deve essere sempre alta e attenta.
Per questo è necessario considerare sempre l’uomo al centro di ogni tutela, sia nel mondo reale sia nel mondo virtuale.
Con il presente contributo si è fatta un’analisi ermeneutica relativa gli strumenti giuridici predisposti per la tutela dei diritti fondamentali della persona, come l’onore e la riservatezza, i quali possono ricevere un impatto anche nel mondo virtuale, che non è altro che la proiezione del mondo reale.
Anche l’Autorità Garante della Privacy vigila e garantisce il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, fra cui la tutela del diritto all’oblio.
Il diritto all'oblio costituisce la «proiezione», anche nel mondo virtuale, del diritto alla riservatezza della persona e alla tutela del suo onore, un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito, ex art. 2 della Costituzione.
Con tale riferimento normativo il diritto all’oblio riceve la qualifica dottrinaria di essere un prodotto, o meglio, una «una creazione dottrinale e giurisprudenziale che oscilla tra il rispetto della dignità e dell’identità della persona e del diritto alla riservatezza».[38]
Il diritto all’oblio, sotto il profilo ontologico, possiede natura giuridica ibrida e complessa, sostanziandosi di essere un precipitato logico giuridico del diritto, prodotto dal diritto alla riservatezza, per cui ha la caratteristica di essere un diritto specifico di tutela.
Il diritto all’oblio si sostanzia nel giusto contemperamento e bilanciamento con il diritto di cronaca giudiziaria e la riservatezza, a fronte di una potenziale lesione all’immagine o all’onore della persona per quanto riguarda fatti passati accaduti e rimbalzati alla cronaca di stampa.
La ratio è di procedere alla cancellazione di notizie, prive di attualità e di soddisfare l’interesse per la collettività di essere correttamente informati, a causa di un lasso temporale trascorso.
Il diritto all’oblio è il contemperamento di diritti inviolabili della persona, diritti che possono entrare in contrasto, dove l’interesse pubblico e attuale possono prevalere sul diritto alla riservatezza della persona e al suo onore, da tutelare anche nell’era digitale.
Pertanto, l’onore e la reputazione si sostanziano in beni giuridicamente tutelati nel nostro ordinamento giuridico e meritevoli di tutela civilistica e penalistica, per la propria intrinseca natura giuridica di essere diritti fondamentali della persona che ricevono un forte urto e impatto nell’era digitale, in quanto costituiscono dei diritti umani per eccellenza e, valori che, giustificano la deroga all’art. 8 c.p., ovvero il principio di territorialità del locus commissi delicti.
In applicazione del principio di territorialità, che deve subire una deroga per i crimini gravi contro l’umanità o di terrorismo, è necessario far valere il principio di universalità, il quale permette la punibilità di reati non meramente confinati nel perimetro territoriale. Lo stesso deve accadere per gli illeciti commessi mediante Internet e per quei reati informatici che si realizzano in ambito transfrontaliero e virtuale, per quei fatti lesivi dei diritti fondamentali della persona, come l’onore, la reputazione, l’immagine, la riservatezza e la dignità.
Alla luce di queste considerazioni, il diritto all'oblio costituisce un diritto inviolabile e costituzionalmente garantito, ex art. 2 della Costituzione, essendo il punto di equilibrio tra il rispetto della dignità e dell’identità della persona e del diritto alla riservatezza».[39]
Il diritto all’oblio possiede, ontologicamente una natura giuridica ibrida e complessa, essendo un diritto specifico di tutela, anche nel mondo virtuale, avente la ratio di provvedere alla cancellazione di notizie, prive di attualità e di soddisfare l’interesse per la collettività di essere correttamente informati, a causa di un lasso temporale trascorso e significativo.
Il diritto all’oblio è il contemperamento di diritti inviolabili della persona, diritti che possono entrare in contrasto, dove l’interesse pubblico e attuale possono prevalere sul diritto alla riservatezza della persona e al suo onore, da tutelare anche nell’era digitale.
Con il presente contributo si intende analizzare anche gli strumenti giuridici predisposti per la tutela dei diritti fondamentali della persona, come l’onore e la riservatezza, i quali possono ricevere un impatto anche nel mondo virtuale, che non è altro che la proiezione del mondo reale.
Anche l’autorità garante della Privacy vigila e garantisce il controllo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona, fra cui la tutela del diritto all’oblio.
Google, quale luogo virtuale, è meritevole di tutela da parte dell'ordinamento giuridico di ogni Stato di diritto, anche il diritto all'oblio è riconducibile all'alveo dei diritti fondamentali della persona, come diritti inviolabili e presidiati al livello costituzionale in Italia, ai sensi dell'art. 2 della
Costituzione e art. 3 della Costituzione. A sua volta il Regolamento della Unione Europea n. 679/2016, concede protezione al bene giuridico della privacy, in relazione al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione dei dati. Il Diritto all'oblio è «il diritto della persona ad essere dimenticato», diritto declinato, non solo al livello di stampa giornalistica, ma che nell’era digitale e, precisamente, nel diritto dell'utente ad ottenere la cancellazione dei dati personali visibili in una ricerca on line come su Google, (Caso Google Spain, Corte di Giustizia della Unione Europea).
La giurisprudenza si è espressa sul diritto all'oblio e individua la tutela della persona a non restare esposta a danni ulteriori e lesivi dell'onore e della reputazione per un tempo indeterminato, a causa di una pubblicazione di una notizia che lo ha riguardato, una notizia legittimamente pubblicata, ma solo in passato. Lo scopo del diritto all'oblio, “the right to be forgotten,” è di impedire la ripubblicazione di notizie, per le quali si è resa l'informazione priva di interesse per la collettività per un significativo lasso temporale trascorso, perché non più attuale. In Italia, la Cassazione rileva che, in questa sede, vengono in essere la tutela del diritto della persona ed elabora dei parametri legali che, se superati, si configura il reato di Diffamazione, il quale si contrappone all'art. 21 della Costituzione, espressione della libertà di manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca e critica per la dottrina, cioè il diritto ad informare e il diritto ad essere correttamente informati.
Nel parametri o i limiti legali che elabora la Cassazione, nella sua attività ermeneutica la pertinenza delimita la genesi del diritto all’oblio, oltre al canone della verità, per il quale il fatto narrato deve essere corrispondente al vero e comportante la corrispondenza tra i fatti accaduti e i fatti narrati[40]; e alla continenza, che richiede la correttezza dell’esposizione dei fatti, in modo che siano evitate gratuite aggressioni dell’altrui reputazione»[41]; la pertinenza è l'espressione rappresentativa della nascita di tutela del diritto all'oblio, in quanto prescrive che i fatti esposti siano di pubblico interesse e soddisfino il diritto ad essere correttamente e tempestivamente informati, vale a dire il diritto di cronaca e critica, ex art. 21 Cost., come innanzi appena esposto.
Tale parametro legale si caratterizza per l'attualità, cioè non possono essere pubblicate notizie risalenti nel tempo, prive di una connessione con i fatti coevi al momento della pubblicazione.
Il canone legale della pertinenza è il requisito che identifica il diritto all’oblio. L’attualità e il pubblico interesse se violati si traducono in un vulnus del diritto all’oblio, quindi nella violazione del diritto all’oblio stesso. Si evince l'esistenza di un rapporto tra il diritto all'oblio e il diritto alla rievocazione storica, (anche sul web), di eventi accaduti in tempi lontani. La ratio è la deindicizzazione, cioè la cancellazione dei dati visibili sul motore di ricerca, a tutela dell’onore e della reputazione della persona, sia nel mondo reale, sia nel mondo virtuale, in ossequio ai principi impressi nella nostra Carta Costituzionale.
[1] PhD Student, Dottoranda in Diritto ed Economia, XXXIX Ciclo, profilo Pubblica Amministrazione ed Istituzioni Università degli Studi del Molise, Campobasso
[2] F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013, pag. 21 ss. e Cfr. cit. S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell’era digitale, in Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, Milano, 2017, pag. 84
[3] F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013, pag. 21 ss. e Cfr. cit. S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell’era digitale, in Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, Milano, 2017, pag. 84
[4] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 611
[5] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 612
[6] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 610
[7] Cass. Civ., n. 5525/2012
[8] Cass. Pen., sez. V, 3 Aprile 2008 n. 14062
[9] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 614
[10] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 612
[11] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 612
[12] T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, Diritto e tecnologie informatiche, Milano, 2021, pag. 8
[13] Autorità Garante della Privacy, decisione n. 153 del 15/03/2015
[14] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 401
[15] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 403
[16] Trib. Cagliari, 28 Febbraio 2000
[17] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 402-403
[18] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 405-406
[19] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 406
[20] G. CASSANO, A. CONTALDO, Internet e tutela della libertà di espressione, Milano, 2009, pag. 410
[21] R. GALLI, Appunti di diritto penale, Lavis (TN), 2008, pag. 197
[22] R. GALLI, Appunti di diritto penale, Lavis (TN), 2008, pag. 198
[23] R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, Lavis (TN), 2012, pag. 472-473
[24] Cass. Civ. sez. I, 16 Settembre 2021, n. 25070; id. 19 Marzo 2019, n. 7708
[25] Cass. Civ. sez. I, 16 Settembre 2021, n. 25070; id. 19 Marzo 2019, n. 7708
[26] R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, Lavis (TN), 2015, pag. 440
[27] R. GALLI, Novità normative e giurisprudenziali di diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo, Lavis (TN), 2015, pag. 440
[28] R. PANETTA, La responsabilità civile dell’Internet service provider e la tutela del diritto d’autore, in Dir. Ind., 2017, pag. 61 e G. CASSANO, Videoregistrazione in cloud non lecita se effettuata da terzi serve l’autorizzazione del titolare dei diritti, in Guida dir., 2018, fasc.2, pag. 34, in Commento a Corte UE, sez. III, 29 Novembre 2017, causa C-265/16; Cit Cfr., G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Milano, 2018, pag. 124
[29] G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Milano, 2018, pag. 124
[30] G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Milano, 2018, pag. 125 e G. CASSANO, Sulla responsabilità del provider per la diffusione abusiva in rete di opere audiovisive, in Dir. Ind., 2016, pag. 472
[31] G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Milano, 2018, pag. 125
[32] Trib. Milano 9.9.2011, in Riv. Dir. Industriale, 2011
[33] G. CASSANO, A. CATRICALA’, R. CLARIZIA, Concorrenza, mercato e diritto dei consumatori, Milano, 2018, pag. 125-126
[34] T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, Diritto e tecnologie informatiche, Milano, 2021, pag. 40
[35] T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, Diritto e tecnologie informatiche, Milano, 2021, pag. 38
[36] T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, Diritto e tecnologie informatiche, Milano, 2021, pag. 38-39
[37] T. CASADEI, S. PIETROPAOLI, Diritto e tecnologie informatiche, Milano, 2021, pag. 39
[38] F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in Il caso del diritto all’oblio, Torino, 2013, pag. 21 ss. e Cfr. cit. S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell’era digitale, in Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, Milano, 2017, pag. 84
[39] F. PIZZETTI, Il prisma del diritto all’oblio, in Il caso del diritto all’oblio, Giappichelli, Torino, 2013, pag. 21 ss. e Cfr. cit. S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca, Memoria e privacy nell’era digitale, in Collana diretta da Giovanni Ziccardi e Pierluigi Perri, Milano, 2017, pag. 84
[40] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 611
[41] R. GAROFOLI, Manuale di diritto penale, Roma, 2010, pag. 612
