Ultimissime
L'Adunanza Plenaria si esprime sul rito super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara.
Consiglio di Stato, Ad. Plen., sent. del 9 settembre 2026, n. 8.
Il rito speciale super-accelerato in materia di accesso agli atti di gara, previsto dall'articolo 36, comma 4, del codice dei contratti pubblici, in quanto disposizione eccezionale non suscettibile di estensione analogica, trova applicazione nel solo caso tipico in cui la stazione appaltante, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, abbia adempiuto agli obblighi informativi previsti dai commi precedenti del medesimo articolo, dando altresì atto delle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento; in caso di inosservanza sostanziale di tali obblighi si riespande la disciplina generale del rito dell'accesso di cui all'articolo 116 c.p.a.
In motivazione, l'Adunanza – chiamata a dirimere un contrasto sull'ambito applicativo del termine di dieci giorni – ha precisato che il dato testuale del comma 4 ancora la decorrenza del termine abbreviato esclusivamente alla comunicazione digitale contestuale dell'aggiudicazione, sicché la disposizione, avendo natura eccezionale e derogatoria rispetto al rito ordinario dell'accesso, non può essere estesa, in via analogica, alle ipotesi patologiche di comunicazione tardiva o di decisione di oscuramento sollecitata da successiva istanza, pena una compressione del diritto di difesa non compensata da un effettivo incremento della conoscibilità degli atti.
Il rito speciale super-accelerato di cui al citato articolo 36, comma 4, presuppone l'adozione, da parte della stazione appaltante, di una decisione specifica ed espressa sulla richiesta di oscuramento dell'offerta, non potendo essere qualificata come provvedimento implicito la mera pubblicazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario oscurata in tutto o in parte, ancorché accompagnata dalla richiesta di oscuramento formulata dall'operatore economico.
