Ultimissime
Il TAR Catania si esprime sulla distinzione tra subappalto e contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.
TAR Catania, Sez. III, sent. del 10 luglio 2026, n. 2032.
La distinzione tra la figura del subappalto e quella dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura si fonda sulla specificità delle prestazioni, nonché sulla diversità degli effetti giuridici. Mentre il subappaltatore esegue direttamente parte delle prestazioni sostituendosi all'affidatario, nel contratto di cooperazione (che ai sensi dell'art. 119, comma 3, lett. d), d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 può avere ad oggetto unicamente “prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie”), le prestazioni sono rese in favore dell'aggiudicatario, il quale le inserisce nell'organizzazione di impresa necessaria per adempiere alle obbligazioni contrattuali e le riutilizza inglobandole nella prestazione resa all'amministrazione. Inoltre, mentre nel subappalto la parte di prestazione contrattuale è affidata dall'appaltatore a un terzo che la realizza direttamente attraverso la propria organizzazione, nel contratto di cooperazione la prestazione resa è inserita all'interno dell'organizzazione imprenditoriale dell'appaltatore. I due contratti sono, quindi, diversi sul piano organizzativo e funzionale.
