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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Illegittimità del diniego di costruire a meno di 300 mt dalla costa.

Di Giuseppe Umberto Piro.
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NOTA A TAR PUGLIA -LECCE, SEZIONE PRIMA

SENTENZA 16 giugno 2020, n. 638

 

Illegittimità del diniego di costruire a meno di 300 mt dalla costa

 

Di GIUSEPPE UMBERTO PIRO

 

La recentissima pronuncia del tribunale amministrativo pugliese assume un’importanza centrale in una materia, quella dei vincoli in materia edilizia, ricca di incertezza ma di cruciale importanza economico-sociale.

Il caso in esame verte sul ricorso della proprietaria di un lotto edificatorio sito a meno di 300 mt dalla costa ionica del Salento, la quale si vedeva negare dal comune di Taviano il rilascio di un titolo abilitativo per la costruzione di una abitazione.

Tale permesso non le veniva accordato in seguito al diniego dell’autorizzazione paesaggistica, di competenza della Commissione Locale per il Paesaggio, scaturito dal parere di improcedibilità alla realizzazione dell’opera da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, in ragione dei vincoli paesaggistici a cui è sottoposta l’area in questione.

Più precisamente la Soprintendenza giustificava il parere negativo sulla base della disciplina restrittiva che sovrintende la materia, richiamando nella sua decisione l’art. 134 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 meglio noto come Codice dei beni culturali e del paesaggio che include, tra i beni paesaggistici, i territori della zona costiera compresa in una fascia di 300 metri dalla linea della battigia.

 

Occorre ricordare che gli interessi pubblici della tutela del paesaggio e di quella urbanistica sono autonomi e distinti e dunque, per questo motivo, l’ordinamento prevede strumenti e forme di protezione differenti ma compatibili, anzi complementari, tra loro. Il rapporto che intercorre tra gli strumenti di pianificazione paesistica e i piani urbanistici è simile a quello che caratterizza il rapporto tra le competenze statali in materia di tutela dell'ambiente e del paesaggio (ambito "trasversale" riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato) e quelle delle Regioni nelle materie di loro specifica attribuzione[1]. Peraltro l'orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, avallato dalla dottrina, è concorde nel ritenere la pianificazione paesaggistica uno strumento programmatorio che non può, per sua natura, surrogare gli indirizzi dello strumento urbanistico generale, con il quale intercorre una relazione di complementarietà e di strumentalità.[2]

Tornando al caso di specie il terreno in oggetto, pur essendo all’interno di un’area di grande valore naturalistico, insisteva in un contesto altamente urbanizzato dove costituiva l’unico lotto inedificato di un intero isolato, affacciato su di una strada completamente dotata di infrastrutture e circondato da abitazioni sui restanti lati.

Il vigente Piano Regolatore Generale di Taviano includeva il terreno nella zona B.3 ovvero di “completamento edilizio”. Le zone B3 riguardano aree a prevalente destinazione residenziale e già in parte edificate, dunque dotate di tutte le opere di urbanizzazione necessarie, pertanto il P.R.G. prevedeva in tali aree, ai fini di una razionale utilizzazione del territorio, una edificazione di completamento anche mediante nuove costruzioni ma delle valutazioni urbanistiche non vi è traccia nel parere di diniego, il quale si limita ad un apodittico richiamo alla normativa dei vincoli a costruire nei 300 mt dalla costa.

Il T.A.R. stigmatizzava l’incompletezza motivazionale del parere negativo siccome, in subiecta materia, non è ritenuto sufficiente. In particolare, nel rispetto dell’art. 3 l. 241/1990, la motivazione “deve contenere una puntuale manifestazione delle ragioni tecnico-giuridiche che costituiscono il complesso impeditivo alla realizzazione dell’opera con riferimento alla quale l’autorizzazione è richiesta, dovendo la motivazione doverosamente (cor)rispondere ad un modello che contempli la descrizione dell’edificio e del progetto, del contesto paesaggistico in cui esso si colloca e del rapporto tra edificio e contesto, teso a stabilire se esso si inserisca in maniera armonica nel paesaggio”.

Dunque il mero richiamo alla normativa posta a tutela del paesaggio non soddisfa l’onere motivazionale ma anzi, alla luce del progetto presentato, l'Amministrazione preposta alla tutela del vincolo deve, in concreto, valutare l’effettiva consistenza e localizzazione dell'intervento al fine di confermare o escludere la concreta compatibilità dello stesso con i valori tutelati nello specifico contesto di riferimento, chiarendo gli eventuali pregiudizi che l’opera potrebbe arrecare ed esplicitando, in motivazione, l’iter valutativo effettuato.

Diversamente, come nel caso di specie, il giudice di prime cure ha ritenuto la motivazione del provvedimento impugnato carente dal punto di vista logico-giustificativo e dunque ha accolto il ricorso e, per l’effetto, annullato il diniego di costruire. 

La pronuncia in oggetto è in linea con l’ultimo orientamento del Consiglio di Stato[3], il quale non ritiene sufficiente il generico richiamo all'esistenza del vincolo essendo, al contrario, necessario un apprezzamento di compatibilità da condurre sulla base di rilevazioni e giudizi puntuali.

All’esito di questa breve disamina si può concludere ritenendo che sia legittimo, in conformità agli strumenti urbanistici generali, edificare in un terreno anche in deroga ai vincoli paesaggistici ove l’eventuale diniego del permesso di costruire non sia adeguatamente motivato.

 

 

NOTE:

[1] Cons. Stato, Sez. IV, 08 Luglio 2019, n. 4778

[2] Cfr. BARTOLI- PREDIERI, voce Piano Regolatore in Enc. Diritto vol. XXXIII, pag. 654 e ss., nonché MAZZONI, Diritto Urbanistico, Milano, 1990, 339 e ss.; più specificamente per la regione Puglia Cfr N. VETTORI, Il piano paesaggistico alla prova. I modelli della Toscana e della Puglia, in Aedon, Fascicolo 1, gennaio-aprile 2017.

[3] Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2019 n. 853