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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Temi e Dibattiti



Il sistema di qualificazione delle stazioniappaltanti.

Di Luigi Randazzo
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Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

Di Luigi Randazzo

 

Abstract

Si è da sempre avvertita  la necessità di stazioni appaltanti qualificate, nella convinzione che gli ostacoli alla realizzazione dell’interesse pubblico non derivino soltanto dall’affidabilità dell’impresa, ma anche dalla circostanza che l’Amministrazione interessata possa non essere all’altezza del proprio compiti.

Sul tema del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti abbiamo assistito ad un percorso normativo travagliato e complesso, caratterizzato dal susseguirsi di interventi normativi di rango primario e secondario, poi sfociati nel d.lgs. 36/2023.

In particolare si assiste ad un cambio di approccio che prevede la “pesatura” dei requisiti e l’attribuzione di un unico punteggio cumulato e la possibilità di compensare la carenza di punteggio di un requisito con l’eccedenza di un altro.

Scopo di questo lavoro è quello di soffermarsi sul tema della qualificazione delle stazioni appaltanti, cercando di tracciare i profili di maggiore rilevanza.

Dopo una breve introduzione sul travagliato iter che ha portato alla disciplina attuale, soffermandosi sulla disciplina prevista dal d.lgs. n. 50/2016, è stata operata un’approfondita analisi della nuova disciplina con particolare riguardo ai criteri di qualificazione.

 

The need for qualified contracting authorities has always been felt, in the belief that the obstacles to the realization of the interest do not derive only from the reliability of the company, but also from the fact that the public administration concerned may not be up to its own standards. assignments

On the topic of the qualification system of contracting authorities, we have witnessed a troubled and complex regulatory process, characterized by a succession of primary and secondary regulatory interventions, which then resulted in Legislative Decree 36/2023.

In particular, we are witnessing a change in approach which involves the weighing of the requirements and the attribution of a single cumulative score and the possibility of compensating the lack of score of one requirement with the excess of another.

The aim of this work is to focus on the topic of the qualification of contracting authorities, trying to trace the most relevant profiles.

After a brief introduction on the troubled process that led to the current regulation, focusing on the regulation provided for by Legislative Decree No. 50/2016, an in-depth analysis of the new regulation was carried out with particular attention to the qualification criteria.

 

1 La qualificazione delle stazioni appaltanti

1.1 Perché la qualificazione delle stazioni appaltanti

Una corretta economia e efficace gestione dell’agire pubblica passa non solo dall’individuazione di imprenditori affidabili, ma anche dall’individuazione di soggetti pubblici preparati al compito che devono svolgere: la soddisfazione dell’interesse attraverso la migliore realizzazione dell’opera pubblica, in tempi ragionevoli e con la minor spesa possibile, conciliando cosi il fondamentale profilo del risparmio di spesa con la buona qualità dell’opera.

Si è quindi avvertita la necessità di stazioni appaltanti qualificate, nella convinzione che gli ostacoli alla realizzazione dell’interesse pubblico non derivino soltanto dall’affidabilità dell’impresa, ma anche dalla circostanza che l’Amministrazione interessata possa non essere all’altezza del proprio compito si pensi per esempio all’individuazione delle priorità nell’allocazione delle risorse pubblica da spendere, all’ individuazione delle caratteristiche o qualità del bene da acquistare, all’individuazione della procedura da seguire più adeguata per l’approvvigionamento del bene.

Trattasi di considerazioni che investono le opere pubbliche, ma, più in generale, tutta la contrattualistica pubblica, ivi comprese le procedure di modesta rilevanza.

A ciò si aggiungano le carenze organizzative o le lacune di organico che colpiscono alcune amministrazioni (per es. piccoli comuni o società in house di modeste dimensioni).

Non si può infine trascurare il fenomeno della corruzione e del malaffare verso il quale l’attenzione e la sensibilità del legislatore nazionale, oltre che unionale, è stata ed è elevatissima. Da queste considerazioni nasce, quindi, la consapevolezza dell’importanza di avere anche stazioni appaltanti qualificate.

 

 

1.2 Il travagliato iter

Relativamente al tema del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti assistiamo ad un percorso normativo travagliato e complesso, caratterizzato dal susseguirsi di interventi normativi di rango primario e secondario, poi sfociati nel d.lgs. 36/2023.

Il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti rappresenta una delle maggiori novità del Codice degli appalti di cui al d.lgs n. 50/2016, ritrovandolo già nella lettera b) del comma 1 dell’art. 1 della legge delega. N. 11/2016, rispondendo ad un’esigenza che era già stata avvertita dal legislatore comunitario.

In questa direzione si colloca anche l’introduzione delle centrali di committenza e delle aggregazioni unionali.

La principale finalità è rappresenta dal risparmio della spesa e dalla necessità di razionalizzarne le procedure.

Vi è da subito la convinzione che questi obiettivi possano essere conseguiti solo tramite la riduzione numerica, l’accorpamento e la riduzione delle stazioni appaltanti già esistenti e l’individuazione di criteri che possano elevare ulteriormente il livello della qualificazione.

Per fare ciò si è ritenuto necessario ricorrere all’istituzione all’interno dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33 ter del d. l. 179/2012 di una sezione concernente l’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, ivi incluse le centrali di committenza.

Il nodo cruciale è stato sempre rappresentato dalle modalità che si sarebbero dovute seguire per il conseguimento dell’ambita qualificazione. In data 17/12/2021 viene siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Anac un Protocollo d’intesa per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, al fine di ridefinire e rafforzare quello già esistente.

In attuazione del suddetto Protocollo seguivano le prime linee guida, approvate con delib. Anac n.141/22, a mezzo delle quali venivano individuate le modalità operative per l’attuazione del sistema di qualificazione.

In particolare si assiste ad un cambio di approccio che prevede la pesatura dei requisiti e l’attribuzione di un unico punteggio cumulato e la possibilità di compensare la carenza di punteggio di un requisito con l’eccedenza di un altro.

Con le linee guida approvate con delibera n. 441 del 28 settembre 2022 vengono fissate delle precise soglie di qualificazione che individuano un punteggio minimo da conseguire per ciascun livello di qualificazione.

Viene prevista un’estensione del novero dei soggetti qualificati di diritto o con riserva, una qualificazione distinta per le centrali di committenza e un unico livello per la qualificazione per l’esecuzione, almeno nella fase sperimentale.

Il PNRR, come noto, ha inserito tra le riforme abilitanti la semplificazione del quadro normativo in materia di appalti pubblici quale obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio e la ripresa dell’edilizia e, quindi, dell’economia. In tale contesto, l’attenzione al problema della qualificazione delle stazioni appaltanti la ritroviamo nella Milestone M1C1 – 71 (sub. IV), nella consapevolezza della necessità di avere stazioni appaltanti in grado di gestire direttamente gli interventi secondo criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, in relazione all’attività di programmazione e progettazione, gestione e controllo della fase di affidamento, nonché della fase di gestione e controllo di esecuzione, collaudo e messa in opera.

Lo stesso art. 10 del d. l. 31 maggio 2021 n. 77 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” al fine di consentire un’accelerazione della realizzazione degli investimenti pubblici previsti dal PNRR prevede la possibilità per le P.A. di avvalersi, mediante apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi del vecchio art. 38.

 

1.3 La qualificazione delle stazioni appaltanti nel Codice di cui al d.lgs. 50/2016

Se ,come noto, per gli operatori economici, la qualificazione viene rilasciata da Organismi di attestazione  (SOA) così come individuati dalla Legge n. 109 del 1994, recepita poi dal DPR n. 207/2006, per le stazioni appaltanti, invece, è la stessa ANAC a rilasciare apposita attestazione.

Nel vecchio Codice dei contratti pubblici il tema è stato affrontato dagli art. 37 e 38.

Sin da allora l’attenzione del legislatore è stata rivolta ad una continua qualificazione ed evoluzione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, ciò anche con l’incentivo di poter maturare ulteriori requisiti premianti (pure previsti dall’art. 38 del Codice).

Rileva il comma 3 dell’art. 37 secondo cui le stazioni appaltanti che non possiedono la qualificazione ai sensi dell’art. 38 potevano procedere all’approvvigionamento di beni, servizi e lavori sole per il tramite di una centrale di committenza  o tramite aggregazione con una o più stazioni appaltanti dotati di qualificazione.

I comuni non capoluogo di provincia erano vincolati a procedere secondo una delle seguenti modalità: a) servirsi di una centrale di committenza (o di un soggetto aggregatore qualificato); b) utilizzare un’unione di comuni qualificata come centrale di committenza, ovvero associarsi o consorziarsi in una centrale di committenza; c) ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso province o città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza operava su un meccanismo basato su un elenco pubblico istituito presso ANAC (art. 38).

Erano previste molteplici possibilità di conseguire la qualificazione, a seconda degli ambiti di attività e bacini territoriali nonché della tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.

Alquanto complessa si palesava poi la definizione dei requisiti tecnico organizzativi per l’iscrizione nell’elenco, rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, dopo aver sentito l'ANAC e la Conferenza Unificata (tutto questo sarebbe dovuto avvenire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice del 2016).

Iter come noto mai perfezionatosi.

La qualificazione riguarda tutte le attività che compongono il processo di approvvigionamento di un bene, servizio o lavoro e segnatamente: a) capacità di programmazione e progettazione; b) capacità di affidamento; c) capacità di verifica sull’esecuzione e controllo dell'intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Vengono previsti requisiti di base (che intuitivamente sono senz’altro necessari) e requisiti premianti (senza però specificare quali vantaggi possono comportare per le stazioni appaltanti più “dotate” e che hanno investito in organizzazione e risorse umane).

I requisiti di base erano:

1) disporre di strutture organizzative stabili deputate ai tre ambiti in cui si ripartisce la qualificazione;

2) poter contare, all’interno della struttura organizzativa, su dipendenti con specifiche competenze nelle attività del processo di acquisizione;

3) essere dotati di un sistema di formazione ed aggiornamento del personale;

4) aver svolto un (certo) numero di gare negli ultimi tre anni con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;

5) aver rispettato i tempi previsti dalla normativa per i pagamenti di imprese e fornitori ovvero secondo gli indici di tempestività (decreto attuativo dell’art. 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

I requisiti premianti, nella versione originaria del Codice, erano, invece, i seguenti:

1) aver ottenuto una valutazione positiva (di natura discrezionale) da parte di ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;

2) aver conseguito la certificazione di un sistema di gestione della qualità (UNI EN ISO 9001) in capo agli uffici e ai procedimenti di gara;

3) disporre di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;

4) aver maturato un ridotto tasso di soccombenza nel contenzioso;

5) utilizzare criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

La qualificazione conseguita aveva una validità pari a 5 anni e poteva essere soggetta a rivisitazione in sede di controllo da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante, in quest’ultimo caso qualora volesse ampliarne l’ambito di operatività.

Inoltre veniva previsto il divieto tassativo per le stazioni appaltanti di richiedere il codice identificativo gara (CIG) per l'acquisizione di beni, servizi o lavori non ricompresi nella qualificazione conseguita.

Appare evidente la natura particolarmente complessa e, come da alcuni contestato, astratta del sistema di qualificazione che ha caratterizzato il disegno del Codice del 2016.

 

2 L’avvento del d.lgs. 36/2023

2.1 La nuova disciplina

In continuità con i recenti provvedimenti e con il sistema di qualificazione previsto dal d.lgs. 50/2016, rimasto però, come accennato, inattuato, si arriva al nuovo sistema di qualificazione.

La centralità dei principi nel nuovo Codice dei Contratti pubblici viene in rilievo anche avuto riguardo ai sistemi di qualificazione.

Individuando, infatti, la propria ratio nei nuovi principi di risultato, in termini di qualità e tempi della prestazione, e della fiducia il Codice degli appalti di cui al d.lgs. 36/2023 interviene anche sulla qualificazione delle stazioni appaltanti prevedendo un complesso e articolato sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, da un lato, al fine di poter legittimare e giustificare una loro maggiore autonomia e discrezionalità, dall’altro, al fine di garantire che le competenze e le esperienze maturate vengano valorizzate e, allo stesso tempo, condivise con altre stazioni appaltanti.

Corollario del principio di risultato è il principio dell’equilibrio contrattuale tra le parti, in forza del quale se da un lato l’operatore economico deve essere in grado di affrontare appalti sulla base di  uno storico di esperienze già maturate, dall’altro la stazione appaltante deve essere in grado di assicurare il buon andamento e la correttezza della propria azione secondo criteri quanto più oggettivi possibile.

Alla base vi è la necessità di riqualificare le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, riducendo le asimmetrie informative e  riorganizzandone lo stesso sistema di qualificazione.

Sul punto è stato obiettato che questo nuovo sistema di qualificazione sia destinato a ridurre il numero delle stazioni appaltanti.

In realtà, come sopra rilevato, l’intento non è quello di riuscire a contare con mano quanti soggetti pubblici sono in grado di bandire delle gare, ma quanti, in realtà, sono in grado di farlo adeguatamente.

Per far ciò occorre razionalizzare risorse umane ed economiche valorizzando esperienze e professionalità e consentire così il riconoscimento delle relative capacità amministrative sulla base di criteri oggettivi, di seguito riportati:

  • Programmazione;
  • Progettazione;
  • Esperienza;
  • Importo;
  • Gestione efficiente del procedimento di gara;
  • Efficacia dell’esecuzione del contratto.

Queste rappresentano le attività in cui si articola lo schema della qualificazione.

Parallelamente il sistema si articola anche in base a livelli ripartiti per valore.

In virtù di questo sistema si avrà che solo le P.A. più efficienti e preparate, che hanno, quindi, conseguito la qualificazione rilasciata dall’ANAC, potranno indire gare pubbliche, con le uniche eccezioni per gli affidamenti diretti sotto i 140.000,00 euro per i servizi e forniture e 500.000,00 euro per i lavori.

In tal senso l’art. 62 del d.lgs. 36/2023 al comma 1 stabilisce dei criteri tassativi in base al quale radicare le competenze delle stazioni appaltanti qualificate e non.

Al comma 2 viene poi ribadito il divieto rilascio del CIG da parte dell’ANAC per le stazioni appaltanti non qualificate. Viene in rilievo il principio di sussidiarietà verticale di cui all’art. 118 della Costituzione secondo cui  «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza».

Si vuole, infatti, in questo modo realizzare la riduzione dei prezzi efficientando la spesa pubblica.

Per quanto concerne la fase  di gestione dei contratti, viene previsto un regime transitorio secondo cui nei primi sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice le stazioni appaltanti qualificate possono procedere all’esecuzioni di contratti di qualsiasi importo, mentre quelle non qualificata potranno, invece, eseguire contratti corrispondenti al livello medio di qualificazione, purchè in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP.

Le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere alle centrali di committenza qualificate anche per importi superiori ai livelli posseduti con preferenze per territorio regionale.

Esse possono aggiudicare appalti congiunti e anche svolgere attività di committenza ausiliaria per le altre stazioni appaltanti senza vincoli territoriali, purchè, in quest’ultimo caso, qualificate almeno per il livello medio.

Nel caso di ricorso a centrali di committenza, le stazioni appaltanti risponderanno comunque per:

  • l’aggiudicazione;
  • la riapertura del confronto competitivo nell’ambito di un accordo quadro;
  • l’individuazione di quale tra gli operatori economici parte di un accordo quadro svolgerà un determinato compito.

Per operare come centrali di committenza viene, invece, richiesto il raggiungimento del livello medio.

Le centrali di committenza qualificate:

  • progettano, aggiudicano e stipulano contratti per conto delle S.A. qualificate e non, e sono direttamente responsabili per le attività di centralizzazione della committenza;
  • nominano un RUP che cura i rapporti con la S.A. beneficiaria;
  • svolgono attività di committenza ausiliarie, senza vincoli territoriali;
  • stipulano convenzioni alle quali le S.A. (qualificate e non) aderiscono indipendentemente dall’ambito territoriale;
  • istituiscono e gestiscono sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici di negoziazione.

Nel caso in cui una stazione appaltante non qualificata intenda ricorrere ad una centrale di committenza per la gestione di una procedura dovrà inoltrare apposita istanza che si intenderà accolta decorso il termine di 10 giorni (silenzio assenso).

Qualora la stazione appaltante dovesse riceve riscontro negativo da parte di almeno tre centrali di committenza interpellate, potrà rivolgersi all’ANAC che provvederà alla designazione d’ufficio.

L’ANAC, dal canto sua, dovrà vigilare sulle dichiarazioni rese per ottenere la qualificazione e, in caso di dichiarazioni false, ne può disporre la sospensione, irrogando anche sanzioni pecuniarie.

L’ANAC, inoltre, dovrà stabilire le modalità attuative del sistema di qualificazione (rilevanza percentuale dei singoli requisiti; procedure di dimostrazione del relativo possesso; modalità di rilascio della qualificazione; individuazione degli indicatori di attribuzione del punteggio etc.)

 

2.2 I criteri di qualificazione

Le stazioni interessate, per progettare, affidare e gestire gare e contratti d’importo superiori, come detto, a € 150.000,00 per servizi e forniture, e € 500.000,00 per lavori le stazioni appaltanti, dovranno essere inserite nell’elenco delle “stazioni appaltanti qualificate”, gestito dall’ANAC e strutturato su tre diversi livelli.

Esse dovranno obbligatoriamente essere iscritte all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti gestita dall’ANAC e dimostrare la presenza di una struttura organizzativa stabilmente dedicata alle gare.

Inoltre, la stazione appaltante dovrà obbligatoriamente dimostrare il possesso di una piattaforma informatica in quanto requisito abilitante e pienamente efficace a decorrere dal 01.01.2024  (stante il differimento di efficacia con riguardo alla Parte II del Libro I dedicato all’informatizzazione delle procedure di appalto).

La stazione appaltante che ambisce alla qualificazione dovrà essere, poi, in grado di dimostrare, ai fini del punteggio, di avere nel proprio organico o presso la Struttura Organizzativa Stabile personale e responsabili unici del progetto adeguatamente formati.

Ai fini della formazione rileveranno, senza limiti con riferimento al soggetto erogatore, la formazione di base, la formazione specialistica e la formazione avanzata conseguita dal personale nel triennio antecedente alla domanda di qualificazione presentata dalla stazione appaltante.

 

2.3 La Circolare del MIT del 12 luglio 2023

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è recentemente intervenuto con la Circolare del 12 luglio 2023 con la quale ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti in relazione agli affidamenti aventi ad oggetto opere a valere sul PNRR e sul PNC rientranti sotto il regime del nuovo Codice dei Contratti pubblici.

In particolare viene confermato il regime speciale sulle aggregazioni delle stazioni appaltanti introdotto per le opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea indette successivamente al 1° luglio 2023.

Il comma 8 dell’art. 225, infatti, continua a far salva per questi affidamenti l’efficacia delle disposizioni contenute nell’art. 52 c.1, lett. A), numero 1.2, del D.L. n. 77/2021, che rinvia all'articolo 37, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, confermandone, quindi, la specialità rispetto al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti introdotto dagli articoli 62 e 63 e dall'Allegato 11.4 del d.lgs. n. 36/2023.

Aggiunge il MIT che, in ogni caso, le stazioni appaltanti, anche con riferimento a quest’ultima tipologia di affidamenti, non possono esimersi dall’attivarsi tempestivamente per conseguire “ a regime” i requisiti di qualificazione di cui al d.lgs. n. 36 del 2023.

Ne deriva l’obbligo, quindi, di richiedere l’accreditamento ai sensi del nuovo sistema di qualificazione.

Per quanto concerne il regime di qualificazione “con riserva” concernente gli affidamenti ordinari di cui all'articolo 2, comma 3 dell'Allegato II.4 del nuovo Codice (non PNRR) indetti dalle Unioni di comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, dai Comuni capoluogo di provincia e dalle Regioni, viene previsto che - articolo 9 dell'allegato II.4 - la qualificazione con riserva, pur consentendo temporaneamente "l'esercizio di attività di committenza a favore di altre stazioni appaltanti", non possa avere una durata superiore al 30 giugno 2024, di guisa che, a decorrere da questa data, le stazioni interessante devono presentare domanda per l'iscrizione a regime negli elenchi delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate.

Viene, pertanto, introdotto, di fatto, un termine di efficacia finale della c.d. qualificazione con riserva, chiarendo come quest’ultima non può  in alcun modo assurgere ad una autorizzazione sine die.

 

2.4 Conclusioni

Possiamo affermare che il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti delineato dal nuovo Codice dei contratti pubblici, sebbene in continuità con le indicazioni provenienti dai precedenti interventi, rappresenti un punto di svolta, in particolare, rispetto alle previsioni contenute nel vecchio art. 38 del d.lgs. 50/2016, rimasto inattuato.

E’ verosimile ritenere che l’attuazione a pieno regime di questo sistema possa cogliere nel segno del suo principale obiettivo, ovvero la promozione di stazioni altamente qualificate per la gestione delle procedure di gara.

L’individuazione di indicatori di attribuzione del punteggio secondo metodologie che siano al tempo stesso oggettive, multidimensionali e flessibili (così da consentire eventuali aggiustamenti che nel tempo si riterranno necessari senza tuttavia stravolgere l’impianto metodologico sottostante) potrà garantire un significativo miglioramento dell’efficienza dell’attività dei committenti pubblici e di una sua accelerazione, con  fisiologiche e significative ricadute e impatti (come peraltro già stimato dalla stessa ANAC) sulla capacità istituzionale e sulla gestione e attuazione dei finanziamenti pubblici, specie avuto riguardo alle imminenti sfide che ci attendono.

 

 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 

- C.Clarich (a cura di), Commentario al codice dei contratti pubblici, Torino, Giappichelli, 2019.

- S. Fantini, H. Simonetti, Le basi del diritto dei contratti pubblici, Milano, Giuffrè Lefebvre, 2019

- Massari A., Gli Appalti Pubblici dopo il nuovo Codice – Primo commento al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Santarcangelo di Romagna, Maggioli Editore, 2023

- A.M. Chiarello, “Una nuova cornice di principi per i contratti pubblici”, Il diritto dell’economia» issn 1123-3036, anno 69, n. 110 (1 2023)

- Stefano Oricchio,  Codice Appalti 2023: la qualificazione delle stazioni appaltanti. Ratio a base dell’istituto della qualificazione delle Stazioni Appaltanti: evoluzione storica, Lavoripubblici.it, 2023

- Luigi Donato – Marco Macchia, La qualificazione delle stazioni appaltanti. La luce in fondo al tunnel normativo ASTRID RASSEGNA N. 14/2022