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Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

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Il perimetro incerto della giurisdizione contabile.

Di Christian D'Orazi.
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NOTA A CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI UNITE CIVILI,
SENTENZA 4 ottobre 2019, n. 24858

 

Il perimetro incerto della giurisdizione contabile 

Di CHRISTIAN D'ORAZI

 

 

1.      La sentenza

La vicenda trae origine dall’azione contabile promossa dalla Procura della Repubblica presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Puglia contro taluni soggetti, a vario titolo ritenuti responsabili dell’illecita erogazione e percezione di contributi pubblici per l’agricoltura (nella specie, i contributi denominati “S. AXXX”, disciplinati dai regolamenti CEE n. 1094 del 25 aprile 1988, n. 1272 del 29 aprile 1988 e n. 2328 del 15 luglio 1991 e dal D.M. 19 febbraio 1991, n. 63), con danno all’ente pubblico erogante AXXX.

L’ammanco erariale prospettato dalla Procura veniva, in effetti, accertato dalla Sezione regionale, la quale, per l’effetto, condannava i convenuti al risarcimento del danno causato all’ente.

Contro la pronuncia resa dalla Sezione regionale proponevano appello i condannati, ma il Giudice d’appello adito lo respingeva, confermando la sentenza gravata.

Ricorrevano, dunque, in Cassazione i condannati, dolendosi, in particolare, dell’errore in cui sarebbe incorso il Giudice contabile nel ritenersi munito di giurisdizione, posto che – a seguire la tesi dei ricorrenti – nella fattispecie per cui era causa non sarebbero stati sussistenti i presupposti soggettivi per l’esercizio dell’azione erariale: nella loro qualità di meri percettori di risorse pubbliche, i soggetti implicati nell’ammanco erariale non avrebbero in alcun modo instaurato un rapporto di servizio con l’Amministrazione, oppure altra relazione giuridica tale da fondare la giurisdizione contabile.

Il Supremo Collegio ha ritenuto infondato tale motivo di gravame, affermando che “ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall'ente pubblico”: ciò, beninteso, anche nell’ipotesi in cui la percezione del contributo o del finanziamento in questione non consegua ad una domanda dell’interessato, potendo la condotta lesiva punibile inserirsi in via di mero fatto nell’iter amministrativo di erogazione delle risorse.

E’ stata ritenuta parimenti infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione spiegata, sotto altro profilo, dai ricorrenti, secondo i quali, avendo l’AXXX attivato il procedimento speciale di cui agli art. 3 e ss. della l. 898 del 1986 per il recupero delle somme indebitamente erogate, non sarebbe residuato alcun margine per l’esercizio dell’azione contabile, bensì sarebbe sussistita la giurisdizione del giudice ordinario, cui è attribuita dalla legge la tutela contro i provvedimenti emessi in applicazione del predetto procedimento di recupero.

Nel dichiarare l’infondatezza di questa doglianza, la Corte ha ricordato “l’indipendenza delle giurisdizioni – ordinaria e speciali – nei loro profili istituzionali”, con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui nell’ambito della rispettiva cognizione si ponga lo stesso fatto materiale, ciò avrebbe effetti esclusivamente sotto il profilo della proponibilità dell’azione erariale, e non sotto quello della giurisdizione.

Giudicato, invece, inammissibile l’ulteriore motivo di gravame, con cui i ricorrenti eccepivano il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, la cui pronuncia avrebbe violato il divieto del ne bis in idem, posto che la medesima condotta avrebbe dato luogo a tre distinti processi (civile relativo al recupero delle somme da parte di AXXX, penale e, appunto, contabile).

I Supremi Giudici hanno, infatti, rilevato come l’eventuale violazione del divieto del ne bis in idem si traduce in un error in iudicando del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ma che incide sulla proponibilità o proseguibilità della domanda.

A ben vedere, dunque, la Cassazione, nella sentenza in commento, torna nuovamente su tre temi distinti, tutti estremamente controversi, afferenti ai limiti e alle modalità di esercizio della giurisdizione contabile: i) l’individuazione dei presupposti soggettivi per l’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa; ii) questione dell’indipendenza delle giurisdizioni dal punto di vista istituzionale; iii) divieto del ne bis in idem e sindacabilità della sua violazione.

Il presente commento si concentra sul primo dei suindicati elementi.

2.      Presupposti soggettivi per l’esercizio dell’azione erariale: la vis expansiva del sindacato della Corte dei Conti.

Per individuare la platea dei soggetti sottoposti al sindacato del giudice contabile occorre, in via di prima approssimazione, fare cenno alla complessa stratificazione normativa che ha interessato l’istituto della responsabilità amministrativo-contabile.

Per lungo tempo, il testo legislativo di riferimento è stato il r.d. 2440/1923, il quale distingueva due forme di responsabilità del funzionario pubblico, entrambe assoggettate alla giurisdizione della Corte dei Conti.

La prima di esse, disciplinata dall’art. 74 r.d. 2440/1923, era posta a carico degli “agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell’esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia” (c.d. agenti contabili), ovvero a carico di coloro i quali si fossero ingeriti negli incarichi di questi. I soggetti di cui sopra, comunque sottoposti alla vigilanza del Ministero del Tesoro, erano tenuti a “rendere il conto” della loro gestione all’Amministrazione di appartenenza, la quale avrebbe inviato lo stesso, entro due mesi dalla chiusura del relativo esercizio, alla ragioneria statale competente per una prima revisione; il conto, munito dell’attestazione dell’avvenuto controllo, era dunque trasmesso alla Corte dei Conti, la quale svolgeva sugli stessi un controllo di regolarità, al cui esito poteva dichiarare il discarico dell’agente contabile, oppure procedere a giudizio contro di questi.

La suesposta forma di responsabilità, che si è soliti definire “contabile”, si distingueva, almeno concettualmente, dalla diversa fattispecie della responsabilità amministrativa, alla quale erano dedicati gli artt. 81 ss. r.d. 2440/1923.

E così, era tenuto al risarcimento del danno, e soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti, “l’impiegato che per azione od omissione, anche solo colposa, nell’esercizio delle sue funzioni” avesse cagionato danno allo Stato (art. 82 r.d. 2440/1923).

Le due fattispecie testé menzionate, per la verità, risultano intimamente connesse sia poiché entrambe implicano un ammanco erariale, pur se prodotto con modalità diverse; sia in quanto esse affondano le proprie radici e fondano la propria ragion d’essere sulla sussistenza di uno speciale rapporto che lega il funzionario danneggiante all’Amministrazione danneggiata, denominato “rapporto di servizio”[1]: di guisa, sembra opportuno ai fini della presente indagine, anche in considerazione della sostanziale coincidenza dei loro elementi costitutivi, trattare unitariamente la responsabilità dei pubblici funzionari (agenti contabili e non) come “responsabilità amministrativo-contabile”.

L’ampiezza della giurisdizione del giudice contabile è legata a doppio filo con l’interpretazione che i formanti giurisprudenziali e dottrinali hanno dato alla nozione di “rapporto di servizio”, la cui latitudine, più o meno ampia, accresce o riduce le ipotesi di danno erariale.

In ciò la giurisdizione contabile dimostra tutta la sua vis expansiva, in quanto passibile di estendersi in funzione del collegamento, in fondo quasi sempre possibile, fra la condotta del danneggiante e un interesse pubblico ritenuto dall’ordinamento meritevole di tutela.

La tendenza alla dilatazione del perimetro della giurisdizione contabile – e, conseguentemente, della nozione di illecito erariale – è stata inaugurata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, le quali ebbero modo di affermare come, in un caso che vedeva coinvolto un consorzio di enti locali per la gestione di opere acquedottistiche, “spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto la responsabilità di un soggetto privato che, in quanto funzionario di fatto di un ente pubblico economico, abbia svolto operazioni finanziarie in danno dello stesso ente”[2].

Successivamente, il Supremo Collegio attribuì al giudice contabile “la giurisdizione in ordine alla responsabilità di un assessore comunale e del presidente di una s.p.a. (avente ad oggetto, nella specie, l'esercizio di mercati all'ingrosso), pressoché interamente partecipata dal comune, per il danno a quest'ultimo arrecato con la stipula di un contratto, frutto di un accordo illecito accompagnato dalla percezione di tangenti, per l'erogazione a terzi di determinati servizi da parte della società[3].

L’orientamento di cui si discorre ha accolto una nozione elastica di danno erariale, tale da ricomprendervi non solo quello cagionato dai soggetti organicamente inseriti nell’apparato amministrativo, ma anche le ipotesi di illecito commesso da chi sia “investito, in modo continuativo, di una determinata attività, con il suo inserimento nell’organizzazione amministrativa e con la creazione di particolari vincoli comportanti l’osservanza di obblighi, volti ad assicurare il buon andamento dell’attività e la sua rispondenza alle esigenze pubbliche[4]. Nello stesso senso, si pone la successiva giurisprudenza di legittimità, per la quale “la esistenza di una relazione funzionale tra l'autore dell'illecito causativo di danno patrimoniale e l'ente pubblico che il danno subisce, quale presupposto per la formulazione di un addebito di responsabilità amministrativa, è individuabile non solo quando tra i due soggetti intercorra un rapporto di impiego in senso proprio e ristretto, ma anche quando sia comunque individuabile un rapporto di servizio in senso lato, tale - cioè - da collocare il soggetto preposto in posizione di attivo compartecipe dell’attività amministrativa dell'ente pubblico preponente. Pertanto, qualora la PA abbia affidato in appalto l'esecuzione di una opera pubblica il suindicato rapporto di servizio sussiste nei confronti tanto del direttore dei lavori quanto del collaudatore, senza che rilevi in contrario la circostanza che le relative funzioni siano state affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente stesso. Costoro, infatti, in considerazione dei compiti e delle funzioni loro devoluti - comportanti l'esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell'appaltatore e l'assunzione della veste di agente dell'amministrazione - devono ritenersi funzionalmente e temporaneamente inseriti nell'apparato organizzativo della PA che ha conferito loro l'incarico, quali organi tecnici e straordinari della stessa[5].

Sulla base di queste considerazioni, l’ambito di azione della magistratura contabile, giudicante ed inquirente, si è ulteriormente espanso. È stata, dunque, ritenuta sindacabile, in quanto illecito erariale, la mala gestio degli amministratori di società pubbliche – con particolare riferimento al fenomeno dell’in house providing – o, comunque, riconducibili a soggetti pubblici[6].

Il criterio di collegamento fra la condotta dell’agente e la giurisdizione contabile talvolta tende a sfumare alla luce delle molteplici fattispecie ove è presente una qualche certa commistione fra forme privatistiche e contenuto pubblicistico, pur sempre nelle infinite gradazioni in cui esso viene alla luce sotto forma di interesse pubblico, la cui cura è, in definitiva, affidata al soggetto danneggiante.

Di conseguenza, la giurisprudenza, anche di legittimità, si è spinta oltre, torcendo e tirando la coperta (forse ancora troppo corta) della giurisdizione, ed ammettendo l’intervento dei magistrati contabili in fattispecie nell’ambito delle quali esso sembrerebbe poco conciliabile. In particolare, il riferimento è alle ipotesi, come accaduto nel caso oggetto della sentenza in commento, in cui il presunto illecito erariale si sarebbe consumato nell’ambito dell’erogazione di contributi pubblici, illegittimamente distratti dallo scopo per cui erano stati concessi[7].

Ancora nel segno dell’estensione milita l’orientamento pretorio sviluppatosi in tema di danno da attività di intermediazione finanziaria svolto a favore della pubblica amministrazione. La giurisprudenza afferma, infatti, che l’intermediario finanziario è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti quando esso, oltre a vendere all’ente pubblico determinati prodotti finanziari, presta a favore di quest’ultimo attività di consulenza per l’acquisto dei medesimi prodotti: in tali casi l’intermediario finanziario si inserirebbe nel processo decisionale pubblico, consentendo così l’instaurazione di un rapporto di servizio[8].

Per ormai granitica giurisprudenza, dunque, il perimetro della giurisdizione contabile non va individuato, sotto il profilo soggettivo, nell’incardinamento formale del presunto danneggiante nei ranghi dell’Amministrazione, ma è sufficiente una mera compartecipazione di fatto nell'attività amministrativa dell'Ente pubblico[9].

In ossequio a tale assunto, è stato ritenuto responsabile di danno erariale il soggetto incaricato della riscossione che, colposamente, non ha adottato ogni misura idonea a tutelare le ragioni del credito dell’Amministrazione[10]: nel caso di specie, a fronte della scoperta da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di una frode doganale, veniva accertata la debenza da parte dell’operatore economico di dazi in misura maggiore rispetto a quella versata; l’Amministrazione affidava dunque la riscossione di tali crediti ad Equitalia S.p.A. (sciolta a far data dal 1 luglio 2017 e sostituita dall’ente pubblico economico denominato “Agenzia delle Entrate-Riscossione”), la quale lasciava trascorrere ben sei anni dall’acquisita definitività dell’avviso di accertamento e del ruolo prima di eseguire il pignoramento; la condotta dell’Agente della riscossione ha dunque costretto l’Agenzia delle dogane a mettere a disposizione dell’Unione Europea, in base alla normativa applicabile ratione temporis, gli importi accertati, ancorché non riscossi, con conseguente diminuzione patrimoniale ritenuta perseguibile in sede contabile.

Nel caso appena esaminato la Corte dei conti si è ritenuta munita di giurisdizione, fra l’altro, in base alla circostanza che fra Amministrazione e presunto danneggiante intercorresse un contratto di concessione.

 Il fenomeno concessorio ha tradizionalmente consentito al formante pretorio di ampliare, sotto il profilo soggettivo, le ipotesi di responsabilità amministrativa, in quanto, com’è noto, il rapporto che si instaura a seguito della concessione ha per oggetto “in via diretta e principale” la cura di “interessi pubblici”, mentre “degli interessi privati di tiene conto solo se e nella misura in cui coincidono (o non collidono) con quelli pubblici[11]”.

E così – seppur con l’avvertimento che non è l’esistenza della concessione in sé a radicare la giurisdizione contabile, ben potendo essa sussistere, come si è visto, anche sulla base di rapporti diversamente qualificabili – si è ritenuto responsabile per danno erariale anche il soggetto concessionario del servizio delle pubbliche affissioni e della pubblicità, per la mancata riscossione o versamento dei relativi tributi “in quanto il soggetto esterno si inserisce nell'"iter" procedimentale dell'ente pubblico, come compartecipe dell'attività pubblicistica di quest'ultimo, non rilevando, in contrario, la natura privatistica del soggetto affidatario del servizio, né il titolo giuridico in forza del quale il servizio viene  svolto, e neppure la compensabilità dell’obbligazione del concessionario con il credito relativo all’aggio, essendo configurabile l’operatività della compensazione anche nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico allorché specifiche norme la prevedano[12].

Analogamente, la Corte di Cassazione[13], ha ritenuto che la struttura o il professionista esercenti attività sanitaria ed accreditati, in base ad apposita concessione, al Servizio Sanitario Nazionale siano, per ciò solo, inseriti “in modo continuativo e sistematico nella organizzazione della PA, relativamente al settore della assistenza sanitaria”, con conseguente affermazione della giurisdizione contabile.

Le più recenti pronunce dei giudici di legittimità si attestano, peraltro, nel senso di ritenere sufficiente a radicare la giurisdizione contabile la circostanza che il presunto danneggiante abbia in cura un qualsiasi interesse di rilevanza pubblicistica, e che la sua attività possa eventualmente riverberarsi in un danno ad un’Amministrazione pubblica. Singolare, in tal senso, è una recente decisione delle Sezioni Unite[14], le quali hanno stabilito che l’attività di refertazione delle risultanze di gara svolta dall’arbitro di calcio ha natura e connotazioni pubblicistiche, in quanto potenzialmente idonea ad incidere sul risultato dei concorsi pronostici gestiti dal CONI. In tal senso, qualora il direttore di gara produca un referto infedele, idoneo a falsare il meccanismo delle scommesse sportive e delle relative vincite, con pregiudizio economico per l’Ente pubblico che le gestisce, il relativo danno, risarcibile, sarà perseguibili dinnanzi al Giudice contabile.

La disamina giurisprudenziale che precede, nel tradire, dunque, la tendenza all’espansione del perimetro di azione della magistratura contabile, consente altresì di definire la nozione di danno erariale in termini estremamente duttili. Di conseguenza, è possibile registrare un progressivo rafforzamento della funzione giurisdizionale della Corte dei Conti, destinata ad assolvere il ruolo di Giudice degli interessi patrimoniali dell’Amministrazione, lesi da soggetti a vario titolo chiamati a concorrere alla cura della cosa pubblica.

La centralità assunta dall’elemento dell’interesse patrimoniale dell’Amministrazione, da ultimo citato, nella più ampia accezione fornita dal formante giurisprudenziale, presta lo spunto per trattare della caldeggiata unificazione delle magistrature contabile e tributaria.

Il tema è stato di recente riproposto dal Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti[15], secondo il quale “l’attribuzione della giurisdizione tributaria al plesso giurisdizionale che già ha cognizione della contabilità pubblica, dovrebbe poter contribuire a rafforzare l’idea unitaria (sostanziale-processuale) dell’entrata pubblica come premessa logico-economica e giuridica essenziale della spesa, in rapporto alla quale valutare con maggiore attendibilità gli equilibri (anche tendenziali e dinamici) di bilancio, nel più ampio quadro del “Coordinamento della Finanza Pubblica” e della “Unità Economica” del Paese”. Sarebbe dunque opportuno, ad avviso dell’organo di Presidenza della Corte dei Conti, che in seno al Giudice contabile fossero concentrate sia le controversie attinenti al processo di acquisizione delle entrate – tradizionalmente attribuite alle Commissioni tributarie –, sia quelle concernenti la gestione del denaro pubblico: una tale conclusione sarebbe, peraltro, in linea con lo “sviluppo dinamico” delle competenze della Corte dei Conti, chiamata incidentalmente a pronunciarsi – come si è visto – su aspetti devoluti alla giurisdizione tributaria, in quanto rappresentanti premessa per l’accertamento della responsabilità erariale.

 

 

NOTE:

[1] Sull’individuazione degli elementi che radicano la giurisdizione contabile v. Corte conti, sez. giur. Lazio, 6 luglio 2017, n. 163, per la quale “Ai sensi dell'art. 103, comma 2, Cost. la Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre stabilite dalla legge, pertanto assume il significato di norma di riserva e di garanzia conservativa della giurisdizione della Corte dei Conti nelle materie di contabilità pubblica. La Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 1 del nuovo codice di giustizia contabile ha giurisdizione nei giudizi di responsabilità amministrativa per danno all'erario. Nell'impianto della legge n. 20 del 1994, gli elementi che radicano la giurisdizione della Corte dei Conti sono il danno erariale e il rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica. Tali elementi, oltre a differenziare la responsabilità amministrativa dalla responsabilità civile, rendono il giudizio di responsabilità partecipe della materia di contabilità pubblica, giustificandone l'attribuzione della giurisdizione alla Corte dei Conti”.

[2] S.U., ord., 22 dicembre 2003, n. 19667.

[3] S.U., 26 febbraio 2004, n. 3899.

[4] E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2001, 573.

[5] S.U., 25 marzo 2016, n. 6022; nello stesso senso, v. S.U., 19 maggio 2016, n. 10324, per cui “La giurisdizione della Corte dei Conti sussiste tutte le volte in cui tra l'autore del danno e l'amministrazione o l'ente pubblico danneggiati sia

ravvisabile un rapporto, non solo di impiego in senso proprio, ma di servizio. Si intende per tale una relazione funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico e nella attività dell'ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo. La giurisdizione contabile, pertanto, va affermata allorché il danno erariale dipenda da comportamenti illegittimi tenuti dall'agente nell'esercizio di quelle funzioni per le quali possa dirsi che egli è inserito nell'apparato dell'ente pubblico, così da assumere la veste di agente dell'amministrazione. Ben diversa è la situazione che si determina quando il pregiudizio di cui si pretende il ristoro sia conseguenza di comportamenti che il privato abbia assunto nella veste di controparte contrattuale dell'amministrazione medesima. In tale evenienza - infatti - a essere violato non è il dovere, lato sensu pubblicistico, gravante sul contraente generale di agire nell'interesse dell'amministrazione, bensì quello di adempiere correttamente le obbligazioni dedotte nel contratto, alle quali corrispondono diritti corrispettivi, su un piano di parità. Deriva da quanto precede, pertanto, che la prospettazione di un danno erariale nel senso sopra indicato non è sottratta a sindacato, sotto il profilo dei limiti esterni, qualora non venga allegato dall'amministrazione alcuno degli elementi sintomatici del rapporto di servizio”. Per quanto concerne il profilo della giurisdizione in ordine alla responsabilità, specificamente, del direttore dei lavori di un’opera pubblica v. anche S.U., ord. 5 maggio 2011, n. 9845, la quale, rigettando un ricorso per difetto di giurisdizione, afferma la natura contabile della responsabilità del ricorrente da un lato facendo riferimento alla qualità da lui rivestita di direttore dei lavori, dall’altro sostenendo che, nel caso di specie, questi si era sostituito di fatto all’Amministrazione nella scelta delle ditte e nella valutazione di congruità delle offerte; C. Conti, sez. II centr. app., 23 luglio 2013, n. 481/A, che estende l’ambito della responsabilità erariale ai danni procurati dal direttore dei lavori nei casi in cui egli sia contemporaneamente anche il progettista dell’opera; contra v. S.U., ord. 26 aprile 2017, n. 10231, secondo cui il danno cagionato dal direttore dei lavori di un’opera pubblica alla PA – sebbene, nel caso di specie, egli fosse stato nominato non direttamente dalla PA ma da un general contractor – non si inserirebbe nello schema della responsabilità contabile, poiché egli non eserciterebbe alcun potere autoritativo, e perciò non si instaurerebbe, neppure temporaneamente, alcun rapporto di servizio con l’Amministrazione. In materia di responsabilità del direttore dei lavori di un’opera pubblica v., ancora, Corte conti, sez. giur. Lazio, 23 gennaio 2018, n. 34, secondo cui “Non risponde di danno erariale il direttore dei lavori di un’opera pubblica che abbia omesso di comunicare al responsabile unico del procedimento presunte anomalie nell’esecuzione dell’opera, ove, successivamente al rilascio da parte del direttore medesimo del certificato di ultimazione (nella specie, parziale) dei lavori, un organo imparziale dotato di poteri certificativi (nella specie, i Vigili del fuoco), sulla base delle risultanze di un sopralluogo all’uopo effettuato, non abbia riscontrato malfunzionamenti dell’opera (in motivazione, posto che, nella specie, la procura prospettava un danno da mancata riscossione di penali, si precisa che, anche nell’ipotesi in cui il direttore dei lavori avesse omesso di comunicare alla stazione appaltante l’inadempienza dell’appaltatore, egli non avrebbe potuto essere chiamato a rispondere di danno erariale, ove la stazione medesima fosse ancora in grado di esercitare contro l’appaltatore i poteri sanzionatori di cui dispone)”.

[6] La casistica giurisprudenziale sul tema è assai varia ed articolata: per una generale ma approfondita disamina si rinvia a F.G. Scoca, Società private e giurisdizione contabile (nota a S.U., ord., 5 dicembre 2016, n. 24737), in Giur. It., 2017, 934 ss.

[7] In argomento, v. C. Conti, sez. giur. reg. Lombardia, ord, 01 settembre 2008, n. 187, ad avviso della quale “il prelievo supplementare gravante sulle imprese produttrici di latte, da versare alla  p.a. per il tramite del primo acquirente, non costituisce obbligazione civilistica, ma risponde alla ratio della necessità di scoraggiare i casi di superproduzione - rispetto alle quote predeterminate - di latte ed è quindi misura te-sa alla regolamentazione del mercato lattiero al fine di ricondurlo ai parametri di economicità stabiliti in sede comunitaria: ne consegue che il mancato rispetto di questi parametri e la violazione delle disposizioni a ciò fina-lizzate non arreca un mero danno civilistico ma impedisce il perseguimento degli obiettivi economici predeterminati dall'amministrazione comunitaria e nazionale, frustrando così complessive strategie di crescita e sviluppo economico nel settore di riferimento e lo svia-mento delle somme dalle finalità pubbliche al cui perseguimento esse erano finalizzate costituisce peculiare danno erariale devoluto alla giurisdizione contabile: ne consegue che ai sensi dei primi due commi dell'art. 5, l. n. 119 del 2003, il primo acquirente è tenuto a trattenere mensilmente il prelievo supplementare e a versarlo all'AGEA entro il mese successivo, sicché il mancato adempimento di tale duplice obbligo - con conseguente diminuzione delle entrate pubbliche a tale titolo dovute - configura una colpevole violazione delle norme di legge di per sé sola idonea a integrare gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito erariale”; S.U., 27 gennaio 2016, n. 1515, in motivazione, per cui “costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di queste sezioni unite quello secondo il quale, ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo scopo perseguito dall’ente pubblico”. Parimenti, la Suprema Corte ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione contabile in ordine alla condotta di chi, pur non trovandosi alle dipendenze del soggetto privato percettore del contributo pubblico, compie in favore di quest’ultimo un’attività che è funzionale ed indefettibile per l’erogazione del contributo medesimo, così determinandosi un’ipotesi di concorso nella condotta dannosa: v. S.U., ord. 5 giugno 2018, n. 14436,in motivazione,  a mente della quale “ove il privato, cui siano erogati fondi pubblici, per sue scelte incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla P.A., alla cui realizzazione con l'atto di concessione di contributi pubblici esso è chiamato a partecipare, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, esso realizza un danno per l'ente pubblico anche sotto il mero profilo di sottrarre ad altri enti il finanziamento che avrebbe potuto portare alla realizzazione del piano così come concretizzato ed approvato dall'ente pubblico con il concorso dello stesso privato, danno di cui deve rispondere davanti al giudice contabile; in tal caso si instaura, infatti, un peculiare rapporto di servizio tra quest'ultimo e l'amministrazione, ravvisabile tutte le volte in cui detto privato sia incaricato di svolgere o di concorrere a svolgere, con risorse pubbliche e nell'interesse dell'amministrazione, un'attività o un servizio pubblico: in relazione ai quali il soggetto esterno resta tale, ma è inserito, per la quota di attività che dedica alla p.a., nell'organizzazione funzionale di questa; pertanto, sia pure in considerazione del fatto che, nella specie, il [danneggiante] ha prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A. erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo, il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta

[8] V. sul punto C. Conti, sez. I centr. app.,16 dicembre 2015, n. 609; C. Conti, sez. giur. reg. Lazio, 15 giugno 2018, n. 346 (con nota di B. Marchetti, La giurisdizione della Corte dei Conti in materia di responsabilità amministrativa: il caso dei contratti derivati del MEF, in Gior. dir. amm., 6, 2018, 776 ss.)

[9] In questi termini, ex multis, C. Conti, sez. reg. giur. Friuli-Venezia Giulia, 17 maggio 2017, n. 32.

[10] C. Conti, sez. giur. Emilia Romagna, 21 settembre 2015, n. 118 (con nota di F. Cerioni, La mancata riscossione dei dazi doganali determina la responsabilità erariale di Equitalia, in Riv. giur. trib., 12, 2015, 980 ss.)

[11] F. G. Scoca, Diritto Amministrativo, Giappichelli, Torino, 2011, 268-269.

[12] Da ultimo, v. S.U., 24 marzo 2017, n. 7663; nello stesso senso, S.U., 16 dicembre 2009, n. 26280.

[13] S.U., 18 giugno 2019, n. 16336.

[14] S.U., 9 gennaio 2019, n. 328 (con nota di S. Papa, Arbitro di calcio, natura giuridica delle federazioni sportive e danno erariale, in Giur. it., 2019, 398 ss.)

[15] Cons. Pres. C. Conti, risoluzione 24 ottobre 2019.