Novità legislative
Il lavoro e la previdenza nella Legge di Bilancio 2026.
Di Giuseppe Berretta e Viviana Giuffrida
Il lavoro e la previdenza nella Legge di Bilancio 2026
Di Giuseppe Berretta e Viviana Giuffrida[1]
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (c.d. Legge di Bilancio 2026), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2025, prevede misure a sostegno della genitorialità e della conciliazione tra vita privata e lavoro, nonché importanti novità in materia di lavoro e previdenza, con particolare riferimento alla previdenza complementare.
Di seguito le principali novità.
- Esonero contributivo per l’assunzione di madri lavoratrici
A decorrere dal 1° gennaio 2026, ai datori di lavoro privati che assumono madri di almeno 3 figli di età inferiore a 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali.
Il beneficio consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro,
nel limite massimo di 8.000,00 euro annui, riparametrati su base mensile, con esclusione dei premi e contributi INAIL.
La durata dell’esonero varia in base alla tipologia contrattuale:
- in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, lo sgravio spetterà per 12 mesi dalla data dell’assunzione;
- in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, lo sgravio spetterà per massimo 18 mesi dalla data dell’assunzione a termine;
- se l’assunzione viene effettuata a tempo indeterminato, l’esonero spetterà per 24 mesi dalla data dell’assunzione.
La misura, non cumulabile con altri esoneri o riduzioni contributive, non si applica ai rapporti di lavoro domestico e di apprendistato.
- Bonus mamme
Il bonus mamme aumenta da 40,00 a 60,00 euro mensili ed è riconosciuto alle lavoratrici madri dipendenti, con esclusione del lavoro domestico, e alle lavoratrici madri autonome iscritte alle gestioni previdenziali obbligatorie, comprese le casse professionali e la gestione separata. Il beneficio spetta alle madri con 2 figli fino al compimento del decimo anno di età del secondo figlio, a condizione che il reddito da lavoro non superi i 40.000,00 euro annui.
Lo stesso incremento è riconosciuto anche alle madri con più di 2 figli, fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, per ogni mese o frazione di mese di attività lavorativa, purché il reddito non derivi da lavoro dipendente a tempo indeterminato.
- Incentivi per favorire la conciliazione vita-lavoro
Dal 1° gennaio 2026, le lavoratrici e i lavoratori con almeno 3 figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo (senza limiti di età in presenza di figli con disabilità), hanno priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, o nella riduzione dell’orario in caso di part-time, a condizione che la riduzione sia almeno del 40%.
In tali casi, ai datori di lavoro privati è riconosciuto un esonero del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi INAIL, fino ad un massimo di 3.000,00 euro annui per i 24 mesi successivi alla trasformazione del contratto o alla rimodulazione dell’orario.
- Congedi parentali e congedo per malattia dei figli minori
Al fine di favorire la genitorialità e rafforzare la conciliazione tra vita privata e lavoro, la Legge di Bilancio interviene in materia di congedo parentale e per malattia dei figli minori.
Congedo parentale:
- Il diritto al congedo parentale è esteso fino al 14° anno di età del bambino, rispetto agli attuali 12 anni.
- È riconosciuto fino al 14° anno anche il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità.
- Durante il congedo parentale e il relativo prolungamento in caso di disabilità, è garantita un’indennità pari al 30% della retribuzione.
- Le disposizioni valgono anche per adozioni (nazionali e internazionali) e affidamenti.
Congedo per malattia dei figli di età superiore a tre anni (fruibile alternativamente da ciascun genitore):
- Il numero massimo di giorni fruibili all’anno passa da 5 a 10.
- L’età del figlio per cui si può richiedere il congedo sale da 8 a 14 anni.
Infine, è previsto che in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione, per sostituire lavoratrici o lavoratori in congedo, il contratto può essere prorogato per consentire l’affiancamento fino al compimento del primo anno di vita del bambino.
- Assunzioni a tempo indeterminato
Tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, le assunzioni di personale non dirigenziale con contratto a tempo indeterminato, oppure la trasformazione nello stesso periodo di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, beneficeranno di un esonero parziale dai contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, esclusi i premi e contributi INAIL, per un massimo di 24 mesi.
Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, saranno stabiliti i dettagli operativi, i requisiti e le condizioni per garantire il rispetto del limite di spesa.
- Eliminazione del mese di sospensione dopo la 18ª mensilità ADI
La Legge di Bilancio elimina il periodo di sospensione di un mese, attualmente previsto per coloro i quali abbiano già fruito dell’Assegno di Inclusione (ADI) per18 mensilità.
Pertanto, chi ha già fruito del beneficio per 18 mensilità potrà continuare a riceverlo senza interruzioni, presentando una nuova domanda e sempre previa verifica dei requisiti previsti dalla normativa.
- Prolungamento del beneficio: l’ADI può essere riconosciuto per ulteriori 12 mesi, con possibilità di rinnovo alla scadenza di ciascun periodo, sempre previa presentazione della domanda.
- Prima mensilità di rinnovo: l’importo della prima mensilità del rinnovo è pari al 50% del valore mensile del beneficio economico rinnovato.
- Tassazione dei premi di produttività
La Legge di Bilancio introduce importanti modifiche sulla tassazione dei premi di produttività.
- Aliquota agevolata e limiti: per i premi di produttività e per le somme erogate ai dipendenti del settore privato come partecipazione agli utili d’impresa, la tassazione passa dal 5% (limite € 3.000,00) all’1% con il limite di € 5.000,00 per gli anni 2026 e 2027. Le somme eccedenti i € 5.000,00 sono tassate secondo le ordinarie aliquote IRPEF. Per i premi erogati nel 2025 resta valida l’aliquota agevolata al 5%.
- Beneficiari: lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo fino a € 80.000,00, purché i premi siano riconosciuti in base ai contratti collettivi aziendali o territoriali depositati.
- Requisiti dei premi: devono essere collegati a performance verificabili, misurabili e definite tramite accordi collettivi depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, con riferimento a:
- incrementi di produttività e redditività aziendale;
- miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi;
- aumenti di innovazione e obiettivi definiti dagli accordi collettivi aziendali o territoriali.
- Il lavoro occasionale in agricoltura diventa strutturale
La Legge di Bilancio 2026 rende strutturale il lavoro subordinato occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri), introdotto inizialmente in via sperimentale nel biennio 2023-2024.
Possono stipulare contratti LOAgri solo i datori di lavoro agricoli iscritti alle specifiche gestioni previdenziali INPS e che applicano i contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali del comparto agricolo comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Non possono stipulare contratti LOAgri le agenzie di somministrazione, nemmeno per fornire personale ad imprese agricole.
Prima dell’inizio della prestazione, è obbligatoria la comunicazione UNILAV al Centro per l’Impiego. Le prestazioni massime consentite sono di 45 giornate effettive di lavoro nell’arco di 12 mesi, anche se il contratto può durare fino a un anno.
Possono essere assunti tutti gli operai agricoli, esclusi i pensionati di vecchiaia o di anzianità.
Questi soggetti non devono aver avuto un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti.
- Buoni pasto
I buoni pasto (c.d. ticket restaurant) sono fringe benefit erogati dal datore di lavoro come compenso in natura, aggiuntivo alla retribuzione, per finalità non strettamente legate alla prestazione lavorativa.
Fino al 31 dicembre 2025, i buoni pasto erano esenti da IRPEF entro certi limiti giornalieri: € 4,00 per quelli cartacei e € 8,00 per quelli elettronici.
Con la Legge di Bilancio 2026, il limite di esenzione per i buoni pasto elettronici è elevato a € 10,00 al giorno. L’eccedenza oltre tale soglia è soggetta a tassazione e contribuzione, mentre per i buoni cartacei il limite di esenzione rimane invariato a € 4,00.
- Pensioni e previdenza
Requisiti pensionistici:
Nel 2026 non ci saranno variazioni nei requisiti pensionistici.
Nel 2027 invece i requisiti aumenteranno di 1 mese e nel 2028 di 3 mesi complessivi.
Gli incrementi non si applicheranno ai:
- lavori gravosi: almeno 6 anni negli ultimi 7 o 7 anni negli ultimi 10;
- lavori usuranti: almeno 7 anni negli ultimi 10 o 50% della vita lavorativa;
- lavoratori precoci: con almeno 12 mesi di contributi prima del 19° anno di età, possono andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età, fino al 2028.
La Legge di Bilancio prevede, a partire dal 2028, un incremento dell’età pensionabile per il personale dei comparti sicurezza, in aggiunta al superiore adeguamento (+1 mese nel 2027 e +3 mesi nel 2028). I destinatari sono: il personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza; nonché il personale delle Forze di Polizia e il corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Dal 1° gennaio 2028 è previsto un incremento “specifico” dei requisiti anagrafici per andare in pensione pari a 1 mese nel 2028; 1 mese nel 2029 e 1 mese nel 2030.
Mettendo insieme le due tipologie di incremento si avranno i seguenti aumenti dell’età pensionabile:
- 2027: + 1 mese
- 2028: + 4 mesi
- 2029: + 5 mesi
- 2030: + 6 mesi.
Soppressione dell’anticipo pensionistico con il Fondo pensioni:
Per i lavoratori è eliminata la possibilità di andare in pensione anticipata a 64 anni grazie all’integrazione virtuale della rendita accumulata in un Fondo pensione. La norma, prevista dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 24, comma 7 bis del D.L. n. 201/2011), non era mai entrata in vigore e avrebbe consentito di sommare all’importo della pensione maturata la rendita figurativa del capitale accumulato presso un fondo di previdenza complementare, a condizione di aver raggiunto l’età e i requisiti contributivi minimi.
Il comma 195 dell’art. 1 della nuova manovra ha abrogato questa possibilità.
Liquidazione anticipata della NASpI in due rate:
La NASpI può essere erogata in due tranche, anziché in un’unica soluzione:
- Prima rata: corrisponde al 70% dell’importo totale;
- Seconda rata: pari al restante 30%, da erogare al termine della durata della prestazione,
e comunque entro 6 mesi dalla domanda di anticipazione.
Il pagamento della seconda rata è subordinato a due condizioni:
- il beneficiario non deve essere stato rioccupato;
- il beneficiario non deve percepire una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità.
Proroga dell’Ape sociale:
L’Ape sociale è confermata anche per il 2026 (art. 1, comma 162, della manovra) per lavoratori con almeno 63 anni e 5 mesi, con erogazione dell’indennità fino al raggiungimento dell’età pensionabile per la pensione di vecchiaia.
Requisiti per l’Ape sociale:
- Categorie ammesse: 1. ex disoccupati con NASpI esaurita; 2. caregiver di familiari da almeno 6 mesi; 3. invalidi almeno al 74%; 4. addetti a lavori gravosi svolti per almeno 6 anni negli ultimi 7 anni oppure per almeno 7 anni negli ultimi 10 anni.
- Contributi richiesti: 30 anni per le prime tre categorie; 36 anni per i lavoratori gravosi. Le donne con figli possono ridurre i requisiti contributivi richiesti in misura pari a 12 mesi per ogni figlio, nel limite massimo di 2 anni complessivi.
La Legge di Bilancio 2026 conferma nel resto la disciplina dell’Ape sociale:
- Tre momenti per presentare le domande di riconoscimento entro il 31 marzo, 15 luglio e 30 novembre (più domanda di accesso finale).
- Le risorse stanziate nell’anno sono limitate. Pertanto, una volta esaurite, non sarà possibile accedere al beneficio.
- Il massimale mensile dell’indennità è pari a 1.500,00 euro, collegato alla durata dell’Ape fino all’età pensionabile.
- Vi è il divieto di cumulo con redditi da lavoro, salvo attività autonome/occasionali fino a 5.000,00 euro annui.
Aumento di 20 euro per i pensionati in condizioni disagiate:
Dal 1° gennaio 2026 l’incremento delle maggiorazioni sociali per le pensioni dei soggetti in condizioni economiche svantaggiate passa da 8 a 20 euro al mese.
Di conseguenza, il limite reddituale massimo per poter beneficiare dell’incremento sale da 104 a 260 euro annui.
Incentivo al posticipo della pensione:
L’incentivo alla prosecuzione del lavoro è prorogato per tutto il 2026 per gli iscritti alle gestioni previdenziali pubbliche, compresi i lavoratori domestici, che entro il 31 dicembre 2026 maturano i requisiti per la pensione anticipata ordinaria (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
La misura non si applica alla pensione “quota 103”, non più prevista dalla nuova Legge di Bilancio.
Come funziona:
- il lavoratore richiede l’incentivo all’INPS, che informa il datore di lavoro;
- la quota dei contributi a carico del lavoratore non viene trattenuta dalla retribuzione, ma corrisposta in busta paga;
- questa somma non è soggetta a imposte;
- il datore di lavoro non versa i contributi IVS a carico del dipendente a partire dalla finestra pensionistica, ossia 3 mesi dopo il raggiungimento dei requisiti;
- l’incentivo può continuare anche con nuovi datori di lavoro finché il lavoratore non revoca la scelta, non consegue una pensione diretta (salvo l’assegno di invalidità) o non raggiunge l’età pensionabile.
- Previdenza complementare
Contribuzione:
A partire dal periodo d’imposta 2026, il limite di deducibilità fiscale dei contributi passa da € 5.164,57 a € 5.300,00 annui.
La deducibilità riguarda sia i contributi volontari sia quelli dovuti in base alla contrattazione collettiva.
I contributi alla previdenza complementare non costituiscono base imponibile contributiva, mentre la contribuzione a carico del datore di lavoro è soggetta al contributo di solidarietà del 10%.
TFR e adesione alla previdenza complementare:
Il comma 203 dell’art. 1 della Legge di Bilancio modifica i criteri che determinano l’obbligo per i datori di lavoro di versare il TFR al Fondo Tesoreria INPS.
- fino al 12.2025: l’obbligo riguarda i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti;
- dal 1.1.2026: l’obbligo riguarda aziende che raggiungono o superano 50 dipendenti. Per il biennio 2026-2027, il limite è 60 addetti;
- dal 2032: la soglia scende a 40 addetti.
Il successivo comma 204 modifica l’art. 8 del d.lgs. 252/2005, ridefinendo le modalità di adesione fondi di previdenza complementare, che può avvenire in forma esplicita o automatica.
Per i lavoratori di prima assunzione (esclusi i domestici) è prevista l’adesione automatica alla previdenza complementare decorsi 60 giorni dall’assunzione. L’adesione avviene, di regola, alla forma pensionistica prevista dagli accordi o dai contratti collettivi. In presenza di più fondi, si applica quello con il maggior numero di aderenti in azienda, salvo diverso accordo aziendale. In assenza di accordi o contratti collettivi, il TFR confluisce nel fondo COMETA.
Con l’adesione automatica confluiscono nel fondo il TFR maturando e i contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura stabilita dagli accordi. La contribuzione del lavoratore non è obbligatoria se la retribuzione annua lorda è inferiore all’importo dell’assegno sociale.
Entro 60 giorni dall’assunzione, il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica, scegliendo di:
- destinare il TFR ad un altro fondo pensione liberamente prescelto;
- mantenere il TFR in azienda.
La scelta è revocabile in qualsiasi momento. Il datore di lavoro deve acquisire e conservare la relativa dichiarazione.
In caso di adesione automatica, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione alla forma pensionistica complementare di destinazione e versa i contributi dal mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, con decorrenza retroattiva dalla data di assunzione.
Sono rafforzati gli obblighi informativi del datore di lavoro, che deve:
- informare i neoassunti sul meccanismo di adesione automatica, sulla forma pensionistica complementare destinataria dell’adesione automatica, sulle diverse scelte disponibili e sulla relativa tempistica;
- verificare, per i lavoratori non di prima assunzione, le scelte già effettuate in precedenza e acquisire apposita dichiarazione;
- consentire al lavoratore già iscritto ad un fondo di indicare entro 60 giorni la destinazione del TFR, in mancanza della quale opera l’adesione automatica.
Le nuove disposizioni si applicheranno dal 1° luglio 2026.
Riferimenti normativi
Legge 30 dicembre 2025, n. 199: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199
[1] I paragrafi da 1 a 9 sono stati curati dal Prof. Avv. Giuseppe Berretta; i paragrafi da 10 a 11 dall’Avv. Viviana Giuffrida.
