ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVII - n. 05 - Maggio 2025

  Giurisprudenza Amministrativa



Consiglio di Stato, Sezione Sesta - Sentenza 22 febbraio 2018, n. 1123

La tutela del legittimo affidamento nella lotta all’abusivismo edilizio: quando l’inconciliabilità è in re ipsa. A cura di Gaia Troisi
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La pronuncia in commento interessa una peculiare macro area del diritto amministrativo e, in dettaglio, l’istituto che storicamente occupa un ruolo di primo piano nell’àmbito del contenzioso edilizio: in altri termini il permesso di costruire in sanatoria.

Il ricorrente, Sig. G.R., proprietario di un terreno sito nel circondario di A., aveva realizzato un capannone commerciale pur in assenza di un regolare titolo abilitativo.

Nel 1995, successivamente alla sua edificazione, rivolgeva alla competente Amministrazione Comunale istanza di condono edilizio per la sanatoria del manufatto, ai sensi della legge n. 724/1994.

Decorsi otto anni dall’inoltro della pratica, il ricorrente depositava una nuova istanza di condono avente ad oggetto non già la regolarizzazione del capannone ma il suo sopravvenuto ampliamento, frazionamento e mutamento di destinazione d’uso.

A tal fine invocava le disposizioni ex post intervenute con la legge n. 326/2003.

Nel 2015, decorsi dunque venti anni dall’avvio dei procedimenti, il Comune di A. opponeva anzitutto un diniego espresso alla prima istanza e, con preavviso di rigetto, informava altresì il Sig. G.R. della volontà di esprimere un secondo diniego per la seconda richiesta.

Il ricorrente si risolveva, dunque, per la proposizione del ricorso innanzi al T.A.R. territorialmente competente ma, con suo profondo rammarico, le doglianze sollevate non avevano colto nel segno, determinandosi a instaurare il secondo grado di giudizio. 

Il gravame proposto si riassumeva in soli due motivi di appello.

Avuto riguardo al primo, avente ad oggetto la generale istanza di sanatoria, l’Amministrazione aveva convenuto per un rigetto atteso che i lavori di realizzazione del manufatto si erano conclusi successivamente al 31.12.1993, come invece imposto dalla normativa vigente (art. 39, legge n. 724/1994).

Tuttavia, ad avviso di parte appellante, il ritardo occorso nella conclusione dei procedimenti amministrativi avrebbe dovuto imporre – in forza dei princìpi di solidarietà e leale collaborazione – una trattazione unitaria della vicenda, con assorbimento della prima istanza nella seconda.

Il Consesso di Palazzo Spada, pronunciandosi sulla quaestio, rilevava l’infondatezza della censura cogliendo l’opportunità per introdurre una riflessione preliminare di rilievo, ossia l’assunto secondo cui alla violazione del termine di conclusione di un procedimento amministrativo non consegue alcuna forma di illegittimità dell’agognato atto tardivo (eccettuato il caso in cui il termine sia ex lege qualificato come perentorio).

D’altronde, il riferimento normativo vigente in materia, ex art. 2-bis, l. n. 241/1990, riconduce all’inosservanza del suddetto termine conseguenze repressive a carico della P.A. in termini di responsabilità risarcitoria, nulla disponendo in ordine all’opportunità di scorgere nell’atto tardivo un vizio di legittimità.

Nel caso di specie, i Giudici chiarivano che la sanatoria edilizia non è in alcun modo procedibile ex officio, richiedendo imprescindibilmente una formale richiesta del privato interessato.

Sicché, il Collegio riconduceva all’appellante l’onere di proporre una nuova istanza, anche in virtù dell’evidente inettitudine naturale della prima a poter essere accolta, atteso che il manufatto è stato realizzato oltre il termine indicato nella norma da lui stesso richiamata.

Con il secondo motivo l’appellante invocava il principio del legittimo affidamento asserendo che il Comune, ancor prima di disporre la demolizione dell’opera, avrebbe dovuto sincerarsi che la prolungata inerzia amministrativa non avesse ingenerato un affidamento nel privato, con la discendente necessità di allegare una motivazione idonea e proporzionata alla prevalenza dell’interesse pubblico alla demolizione.

Nella disamina dell’ultimo motivo di appello  il Consiglio di Stato evocava un recente arresto reso in sede Plenaria, con il quale si era statuito che un atteggiamento inerte da parte della P.A. giammai potrà determinare una forzatura nel procedimento tale da plasmare una situazione di fatto illegittima, radicandola in un’aspettativa giuridicamente qualificata.

D’altronde è agevole intuire come il decorso del tempo possa al più corroborare il carattere abusivo dell’intervento, ma non di certo la pretesa del suo autore in forza di un’irragionevole e inconcepibile forma di sanatoria automatica.

Concludendo, in virtù dei suesposti motivi, il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento, definitivamente pronunciando sull’appello lo respinge, confermando la gravata sentenza resa in primo grado.