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Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Studi



Concessioni idroelettriche in Trentino - Alto Adige.

Di Alessandro Carli.
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Concessioni idroelettriche in Trentino - Alto Adige

Di ALESSANDRO CARLI


Com’è noto, il Trentino Alto Adige è una delle cinque regioni italiane che dispone di uno statuto speciale: il primo testo, approvato dall’Assemblea costituente e promulgato con legge costituzionale n. 5 del 1948, attribuiva alla Regione il potere di emanare norme legislative in tema di “utilizzazione delle acque pubbliche” e “opere idrauliche”1. Inoltre, in tema di concessioni di grande derivazione, in base all’articolo 9 la Regione aveva facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni fino all’emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici mentre, a detta dell’articolo successivo, il concessionario doveva fornire gratuitamente alla Regione fino al 6% dell’energia prodotta (la cosiddetta riserva) e un 10% al prezzo di costo2. Oltre a ciò, la Regione, a parità di condizioni, doveva essere preferita nell’assegnazione di dette concessioni.
Il c.d. secondo Statuto del 1971, poi racchiuso nel Decreto del Presidente della Repubblica 670/1972, manteneva inalterate le riserve sulle quote di energia e trasferiva alle due Province (e non più alla Regione) la facoltà di avanzare osservazioni ed opposizioni in tema di concessioni e altresì di “proporre ricorso al tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga”.
A tale quadro bisogna aggiungere anche l’articolo 16 del Decreto 79 del 1999, il quale faceva salve le prerogative statutarie delle province autonome di Trento e Bolzano permettendo, pertanto, alle due province (ed anche alla Valle d’Aosta) di legiferare relativamente alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico3
Nello stesso periodo, il Decreto legislativo 11 novembre 1999, n.463, contenente norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige, apportò alcune modifiche in materia di demanio idrico, opere pubbliche, concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica4.
Di fondamentale importanza era l’articolo 9 di tale Decreto il quale, in sostituzione dell’articolo 1 del decreto 235/1977, trasferiva “alle province autonome di Trento e di Bolzano le funzioni in materia di energia esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale”5, funzioni che concernevano tutta la filiera di qualunque forma di energia, ovvero le attività di ricerca, produzione, stoccaggio, conservazione, trasporto e distribuzione; restavano, invece, riservate allo Stato le altre funzioni, tra cui: la definizione degli obiettivi della politica energetica nazionale e la ricerca scientifica in campo energetico6.
Relativamente alla tutela del principio concorrenziale, veniva istituito – dall’art. 12 del presente decreto – l’articolo 1ter dello Statuto, il quale traferiva alle province autonome le funzioni statali in materi di concessione del servizio pubblico di distruzione dell’energia elettrica7.

Statuto, al comma 6 prevedeva che almeno 5 anni prima della scadenza di una concessione di grande derivazione, ogni soggetto in possesso di appropriati requisiti organizzativi e finanziari poteva chiedere all’amministrazione provinciale il rilascio della concessione, a patto che si presentasse con un progetto migliorativo in termini di energia prodotta o di potenza installata, nonché un programma di ammodernamento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza. In presenza di una o più domande, l’amministrazione competente ne valutava l’idoneità e provvedeva a notificarne il contenuto della migliore al concessionario: gli organi provinciali, se non ritenevano sussistere “un prevalente interesse pubblico ad uno uso diverso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico”, rilasciava una concessione trentennale preferendo, a parità di condizioni, l’operatore uscente, tranne “nel caso in cui detta parità si verifi[casse] rispetto al programma o all’impegno presentato ai sensi dei commi da 6 a 8 dagli enti di cui all’articolo 10 o dalle aziende o società degli enti locali come individuate ai sensi dell’articolo 1”8 del decreto 235/1977.


Altrettanto rilevante era anche il comma 12, in base al quale “nei casi diversi dal comma 6, compreso il caso di decadenza, rinuncia o revoca, fermo restando quanto previsto dal comma 9, la provincia competente indice gara pubblica per l’attribuzione della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia o revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. La provincia competente individua il soggetto vincitore della gara pubblica, ne dà comunicazione agli interessati e trasmette il programma presentato dal soggetto risultato vincitore agli enti di cui all’articolo 10 ovvero alle aziende o alle società degli enti locali, come individuate nell’articolo 1 del presente decreto. I predetti enti e società hanno diritto di comunicare alla provincia competente entro i tre mesi successivi alla data di ricevimento della comunicazione il proprio impegno alla realizzazione di un programma avente contenuto identico o migliorativo rispetto a quello giudicato più idoneo. La provincia competente rilascia la concessione preferendo a parità di condizioni gli enti di cui all’articolo 10 ovvero le aziende o le società degli enti locali come individuate nell’articolo 1 del presente decreto”.
Ma soprattutto, di fondamentale importanza era la previsione che anticipava al 31 dicembre 2010 (anziché al 2029) la scadenza delle concessioni di titolarità dell’ENEL; oltre che delle imprese degli Enti locali. Con la conseguenza che le procedure di nuova assegnazione sarebbero potute avvenire molto prima che nel resto del territorio nazionale. Ciò anche se come detto la Norma di Attuazione prevedeva un meccanismo di preferenza analogo a quello del decreto Bersani, che poco si conciliava con finalità pro-concorrenziali.

L’OSSERVAZIONE AS233 DELL’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO


Pertanto, si può notare come le Norme di Attuazione del 1999 seguissero il modello delineato dall’ora Decreto Bersani, disciplinando anch’esso una preferenza. E proprio tale favor, come accaduto a livello nazionale, indusse la reazione dell’Antitrust e della Commissione europea: entrambe ritenevano privo di giustificazione il privilegio previsto per il concessionario uscente ed anche per gli enti pubblici locali e le società di loro appartenenza, sostenendo la preferenza “non giustificata da obiettivi di tutela della collettività e delle autonomie locali”9. Nello specifico l’AGCM, con osservazione AS233 del 2002, faceva notare la grave distorsione della concorrenza nella la possibilità di assegnazione della concessione ad un soggetto diverso da quello risultante vincitore della gara, il quale, dopo aver sopportato gli oneri della partecipazione alla competizione e della elaborazione dei programmi richiesti, vedeva questi medesimi programmi trasmessi gratuitamente a soggetti che, fino a quel momento, potevano anche aver mantenuto una condotta totalmente inerte, godendo di una preferenza di concessione dovuta esclusivamente ai propri rapporti con l’amministrazione locale10.

In aggiunta, sempre l’Autorità indipendente nello stesso parere, segnalava le distorsioni alla concorrenza derivanti dalla condotta amministrativa -imprenditoriale tenuta dalla Provincia con riferimento al controllo esclusivo della Società Elettrica Altoatesina-SEL Spa, a cui erano state rinnovate, senza ricorrere ad una gara, due concessioni per lo sfruttamento di grandi derivazioni idroelettriche, apparendo evidente “il possibile pregiudizio alla concorrenza derivante dalla sovrapposizione in capo alla Provincia di un’attività imprenditoriale nel settore elettrico con la competenza amministrativa di rilascio di concessioni relative alla produzione di energia”.

LA LEGGE PROVINCIALE DI TRENTO 10/2004


La Provincia di Trento rispose a tali accuse con la Legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, proponendo un nuovo articolo 1bis contenente la procedura amministrativa per l’assegnazione di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico priva della preferenza per l’operatore uscente. In più in commi 12 e 13 di tale articolo 1bis prevedevano, con riferimento alle concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2010, la facoltà in capo alla Giunta provinciale (su istanza degli interessati entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge in analisi) di rinnovo della concessione per un periodo di massimo 10 anni senza necessità di procedura ad evidenza pubblica.


Un’altra alternativa alla gara, era disciplinata dal comma 7: la Provincia poteva promuovere la costituzione di società per azioni alle quali affidare direttamente la gestione di grandi derivazioni per un periodo massimo di 30 anni, a patto che una percentuale del capitale non inferiore al 49% sia scelto con procedure ad evidenza pubblica a favore di impresse idonee, ovvero in possesso dei requisiti finanziari, organizzativi e tecnici prescritti dal comma 2, lettera c).


LA SENTENZA “MANCATA” DELLA CORTE COSTITUZIONALE E IL DECRETO LEGISALTIVO 289/2006


Solamente qualche anno dopo, con ricorso notificato in data 15 febbraio 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato, sollevò questione di legittimità costituzionale, tra gli altri, anche del succitato articolo 1bis poiché la materia regolata eccederebbe la sfera delle competenze affidate alla Provincia. Dettagliatamente, l’Avvocatura sosteneva che i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 1bis della legge n. 4/1998 “violerebbero la competenza esclusiva dello Stato in tema di concorrenza, in quanto introducono la possibilità di affidamento diretto della gestione delle grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico a società per azioni6 costituite dalla Provincia e partecipate nella misura minima del 49% da un socio privato scelto con procedura di evidenza pubblica, realizzando in tal senso una condizione di minore apertura del mercato di settore rispetto a quella prefigurata dalla norma statale (art. 12 del d.lgs. 79 del 1999, costituente principio fondamentale), la quale impone l’affidamento a seguito di procedura di gara”11. Pertanto, tenuto anche conto dei principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia C-26/03 in tema di affidamenti diretti, tali commi contrasterebbero pure con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione, che vincola la potestà legislativa al rispetto dell’ordinamento.


Gli altri commi del medesimo articolo 1bis, invece, violerebbero sia il comma 16 dell’art. 1bis del D.P.R 235/1977 che il comma 3, articolo 117 Cost., in quanto non terrebbero conto – a detta dell’Avvocatura – dell’indispensabilità di norme di attuazione per il trasferimento delle funzioni e, “nella prospettiva di una competenza concorrente, attinente alla materia produzione, trasporto e distribuzione dell’energia, risulterebbero non rispettosi dei principi fondamentali desumibili dalla legislazione statale”12.
Alla luce, però, della sopravvenuta disciplina di attuazione statutaria contenuta nel decreto legislativo n. 289/2006, la Corte accettò la rinuncia al ricorso da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e dichiarò l’estinzione del giudizio.


Con quest’ultimo decreto del 2006, contenente norme di attuazione dello statuto speciale e recante modifiche al D.P.R. 235/1977, si è sancito il trasferimento delle competenze in materia di grande derivazioni a scopo idroelettriche dal legislatore statale a quello provinciale. Oltre ad abrogare i commi 3, 5 e da 6 a 12 dell’art. 1bis, tale decreto, inoltre, specifica come spetti “alle Province autonome di Trento e Bolzano, per il rispettivo territorio, secondo quanto disposto dall’articolo 1 e nel rispetto degli obblighi comunitari, l’esercizio delle funzioni già esercitate dello Stato in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico”13.

LEGGE PROVINCIALE 23/2007 E PARERE AS1151 DELL’AGCM


Ulteriore proroga, è stata poi prevista dalla Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, nella quale la Provincia autonoma di Trento ha ritardo di 10 anni, rispetto alla data di scadenza, il termine delle concessioni di grandi derivazioni “a condizione che il concessionario presenti alla Provincia domanda di proroga […] entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione l’arco temporale intercorrente tra l’1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2020 relativamente le concessioni rilasciate ad Enel S.p.a.; mentre, per le altre concessioni, s’intende il periodo temporale di 10 anni decorrente dall’1 gennaio dell’anno successivo a quello di scadenza del termine concessorio, quale risultante dal rispettivo provvedimento. Per di più, in aggiunta agli obblighi e vincoli già previsti in capo all’operatore, durante tutto il periodo di proroga lo stesso deve versare 62,5 euro per ogni kW di potenza nominale media installato (tale cifra si aggiunge ai canoni, sovracanoni ed alla cessione di energia gratuita) e farsi carico di una serie di oneri e investimenti.
In seguito alla appena esposta modifica, l’AGCM è stata nuovamente costretta a ribadire con parere AS1151 la portata anticoncorrenziale della stessa, sottolineando come le proroghe delle concessioni esistenti in scadenza o già scadute, alla luce del principio generale di espletamento di procedura ad evidenza pubblica per la loro assegnazione, “non possano essere giustificate se non nella misura in cui siano funzionali all’espletamento dei processi competitivi di selezione del nuovo concessionario: ogni altra proroga contrasterebbe con la disciplina comunitaria e con i principi di apertura concorrenziale del mercato e si tradurrebbero in un ingiustificato favor per il gestore uscente”15. A maggior ragione, la proroga in questione risulta priva di fondamento poiché rilasciata su semplice richiesta del concessionario in essere.

LE LEGGI PROVINCIALI N. 1/2005 E 7/2006


Relativamente, invece, alla provincia autonoma di Bolzano, occorre prendere in considerazione la Legge provinciale dell’11 aprile 2005, n. 1 e l’articolo 19 della Legge provinciale del 20 luglio 2006, n. 31, entrambe contenenti disposizioni transitorie in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico.
Al comma 2 dell’articolo 19 viene affermato il principio della competizione, in forza del quale all’amministrazione provinciale dovevano pervenire le domande nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione. Le gare ad evidenza pubblica dovevano essere indette “5 anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d’acqua, sempre ove l’amministrazione non riteneva sussistere “un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell’uso a fine idroelettrico”. Particolare riguardo veniva attribuito anche al miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza e all’incremento dell’energia prodotta o della potenza installata16.
Tuttavia, se da una parte per le nuove concessioni viene introdotto l’obbligo del ricorso a procedure di gara, dall’altra i successivi commi 6, 7 ed 8 del medesimo articolo, prevedono un regime transitorio in forza del quale le domande di rilascio, proroga e rinnovo antecedenti alla Legge n. 266/2005 (ovvero la finanziaria per il 2006), continuano ad essere disciplinate dalla L.P. 1/2005 e vengono, quindi, istruite con una procedura di valutazione comparativa basata sui criteri aventi natura qualitativa di cui all’articolo 9 del Testo unico sulle acque del ’33, il quale concede un rilevante margine di discrezionalità all’ente concedente, in tal caso la Giunta bolzanina17.
Sicché tale regime – applicato anche a tutte le concessioni di Enel S.p.A. (scadute alla fine del 2010) poiché il processo di rinnovo risultava iniziato già nel 2005, ha di fatto cristallizzato il mercato sino al 2041: tutto ciò, comprensibilmente, non è passato inosservato agli occhi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, preoccupata non solo dai criteri largamente discrezionali sui quali suddetta procedura si basa, ma anche per “la partecipazione di un’impresa soggetta a controllo esclusivo della Provincia, SEL…, alla prefigurata procedura di assegnazione delle concessioni in scadenza”18. Partecipazione – sempre a detta dell’AGCM – “idonea a determinare una situazione di evidente conflitto di interessi tra l’ente chiamato a valutare discrezionalmente i progetti concorrenti e uno dei partecipanti, controllato dallo stesso ente concedente”.

IL NUOVO ARTICOLO 13


Recentissima è, invece, l’ultima modifica all’articolo 13 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige apportata dall’articolo 1, comma 833 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della Legge di bilancio 2018.

Il vigente comma 1, articolo 13, affida alle province la disciplina delle modalità e e procedure per il rilascio delle concessioni di grande derivazione, stabilendo – nel rispetto dell’ordinamento europeo, degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dello Stato – le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione, i criteri e i requisiti per prendere parte alle stesse. Stabiliti con legge provinciale sono anche “la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l’utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario”19.
Il comma 2 si occupa delle varie opere (di raccolta, adduzione, regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico) disciplinando, a concessione terminata, il loro passaggio nelle mani della provincia di competenza a titolo gratuito; altresì, viene erogato un indennizzo all’operatore che durante la vigenza del provvedimento abbia eseguito, a proprie spese, degli investimenti purché previsti dall’atto di concessione o autorizzato dal concedente20.
La “riserva” in favore delle province è ricompresa nei commi 3 e 4: i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico devono fornire annualmente e in maniera gratuita 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media, energia da impiegare per servizi pubblici e da destinare a categorie di utenti da determinare con legge provinciale. Inoltre, le province stabiliscono con propria legge “i criteri per la determinazione del prezzo dell’energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell’ordinamento dell’Unione europea”. I concessionari devono, inoltre, corrispondere semestralmente alle province un importo calcolato tenendo in considerazione la media del PUN (ovvero del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia non ritirata dalle province stesse.
Ancora, viene prevista un’ulteriore proroga: “le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2022, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1”21.
L’ultimo comma, infine, fissa il principio secondo cui le province devono essere previamente consultate sugli atti dell’ARERA indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel territorio.
Questo nuovo articolo 13, dunque, rafforza le competenze legislative delle province di Trento e Bolzano – sempre, beninteso, nel quadro dell’ordinamento dell’UE e dei principi della legislazione statale – su modalità, criteri e procedure di gara conferendo alle stesse amministrazioni maggiore libertà e discrezionalità anche per ciò che riguarda nuove misure (anche a carattere finanziario) di compensazione ambientale e territoriale22.
Da evidenziare anche la rinvigorita posizione delle province in termini di ricaduta delle risorse finanziarie derivanti dall’assegnazione delle risorse (basti pensare che per l’anno passato Dolomiti Energia ha versato tra canoni, sovracanoni e riserva 98,6 milioni) nonché la possibilità di destinare quote di energia a favore di determinate categorie di utenti.
Per quanto concerne l’aggiuntiva proroga al 2022 potrebbe intervenire, per l’ennesima volta, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato che potrebbe contestare un’elusione dei procedimenti ad evidenza pubblica e, quindi, una distorsione del principio concorrenziale, come già accaduto più volte negli anni passati: al momento del deposito di tale lavoro, però, non risultano segnali in tal senso.
In ogni caso, tale articolo rappresenta una grande conquista per le nostre Province, le quali hanno una sostanziale “egemonia” in tema di idroelettrico, sia formalmente (le ampie competenze in materia di concessioni appena esposte parlano chiaro) sia in termini concreti, dato che la maggior parte degli impianti ubicati nei nostri confini sono gestiti dalle province mediante Società partecipate.

Note:

1 Nello specifico l’articolo 5 della Legge costituzionale 5/1948, ovvero del primo statuo speciale per il Trentino Alto Adige, stabiliva che “la Regione, nei limiti del precedente articolo [art. 4: in armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociale della Repubblica] e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie: […] 5) utilizzazione delle acque pubbliche; […] 7) opere idrauliche della quarta e quinta categoria.”
2 Così l’articolo 10 “nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all’entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l’obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei percento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all’officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l’officina stessa nel punto più conveniente alla Regione. Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico già accordata all’entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l’artigianato locale o per l’agricoltura, una quantità di energia nella misura del dieci percento a norma del comma del comma precedente. […] La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione. Il Presidente della giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.”

3 L’articolo 16 del Decreto Bersani, rubricato “Prerogative della regione autonoma della Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano”, enuncia “sono fatte salve le prerogative statutarie della regione autonoma Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo quanto previsto ai commi 15 e 16 dell’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. Il necessario coordinamento tra le norme del presente decreto ed i vigenti ordinamenti statutari della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano è demandato ad apposite norme di attuazione dei relativi statuti da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché al decreto legislativo da emanare ai sensi dell’articolo 12, comma 10, del presente decreto. Le norme di attuazione degli statuti di cui al comma 1 possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina di cui ai commi 3, 6 e 7 dell’articolo 12”.
4 L’articolo 1, modificava la lettera e) del primo comma dell’articolo 8 del decreto 115/1973, prevedendo il trasferimento di beni concernenti il demanio idrico statale alla province di Trento e Bolzano, comprese “le aree fluviali, gli alvei e le pertinenze, i ghiacciai e i laghi, nonché le opere di bonifica valliva e montana, le opere di sistemazione idraulico – forestale dei bacini montani, le opere idrauliche e gli altri beni mobili e immobili strumentali all’esercizio delle funzioni conferite alle province riguardo al demanio medesimo. Fanno in ogni caso parte del demanio idrico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, nonché ogni altra acqua individuata come demanio pubblico dalle norme vigenti”. Inoltre, ad entrambe le province veniva lasciato l’esercizio di tutte le attribuzioni inerenti la titolarità di tale demanio ed in particolare “quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall’inquinamento” e la tenuta del registro delle acque pubbliche.
5 Così l’articolo 9 del decreto legislativo 463/1999, salvi i limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 dello Statuto, quando disposto dal decreto 381/1974 e dal presente testo.
6 Art. 9, comma 3.
7 L’articolo 12 del decreto recitava “A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono trasferite alle province autonome le funzioni statali in materia di concessione del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica realizzate o da realizzare nel loro rispettivo territorio, ivi compresa la delimitazione dei relativi ambiti territoriali. Fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 8 e dagli articoli 13 e 14 del presente decreto ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le imprese alle quali sono trasferiti gli impianti di distribuzione dell'Enel S.p.a. ai sensi del presente decreto nonché le imprese operanti alla data di entrata in vigore del presente articolo, ivi compresi i consorzi e le società cooperative di produzione e distribuzione di cui all'articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, esercitano ovvero continuano l'attività di distribuzione dell'energia elettrica fino al 31 dicembre 2030, previa concessione rilasciata dalla provincia competente in conformità a quanto previsto dal piano provinciale di distribuzione dell'energia elettrica, che tiene conto dei servizi di distribuzione esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo. Fino al rilascio della concessione le predette imprese continuano comunque ad esercitare l'attività di distribuzione dell'energia elettrica. A decorrere dal 1° gennaio 2031 le attività di distribuzione dell'energia elettrica negli ambiti di cui al comma 1 sono affidate in concessione dalla provincia competente per territorio sulla base di gare da indire non oltre il quinquennio precedente alla predetta data, secondo quanto disposto dalla legge provinciale adottata nel rispetto degli obblighi comunitari e dei principi desumibili dal presente decreto per il rilascio delle concessioni idroelettriche.”
8 Articolo 1bis, comma 9 dell’allora Statuto.

9 Testualmente la Commissione europea nel suo parere.
10 Così nella segnalazione AS233 dell’Antitrust datata 21 marzo 2002, la quale con prosegue “pur riconoscendo il fondamentale principio costituzionale di autonomia dei poteri locali, è evidente come questo non possa essere assunto, neppure da parte di regioni e province a statuto speciale, quale fondamento e giustificazione per scelte normative ed amministrative puramente discriminatorie nei confronti di soggetti ed interessi ad esse esterni. A questo proposito, la recente modifica dell’articolo 117 della Costituzione, nel prevedere un rilevante ampliamento degli ambiti di legislazione concorrente tra Stato e Regioni, ha altresì direttamente esplicitato il rilievo generale della tutela della concorrenza, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, da cui discende un obbligo, per tutte le amministrazioni, di qualsiasi tipo e livello, di considerazione e rispetto di questa. Si ricorda che l’Autorità, molto recentemente, ha già richiamato tali modifiche costituzionali proprio per sottolineare l’esigenza di una revisione in senso pro-concorrenziale della regolazione di livello regionale e locale1, revisione che si ritiene sicuramente necessaria per le disposizioni dello Statuto citate, anche tenuto conto del rilievo nazionale che, per sua natura, assume la concorrenza nel settore dell’energia elettrica, come delineato dal Decreto Bersani”.

11 Punto 4.3 dei “Ritenuto in fatto” della sentenza della Corte costituzionale n. 378 del 2007
12 In tal senso il punto 4.6 del “Ritenuto in fatto”.
13 Art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 7 novembre 2006, n. 289.

14 Art. 44, comma 1, lettera i) della L.P. 23/2007, modificativo dell’art. 1bis, comma 15ter L.P. 4/1998.
15 Parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS1151, datato 8 ottobre 2014, destinato alla Provincia autonoma di Trento relativamente all’affidamento di concessioni per grandi derivazioni di acqua pubblica ad uso idroelettrico.

16 Articolo 19, comma 2, Legge provinciale n. 7 del 2006. Ulteriore requisito viene enunciato nel comma 4, infatti “in ogni caso la concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti i comuni, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della normativa vigente nonché con i deflussi ad uso idropotabile relative alle concessioni che in via prioritaria dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico”.
17 Così la Deliberazione n. 13 Adunanza dell’8 febbraio 2012 ANAC, fascicolo n. 2455/2011, avente ad oggetto: Progetto – pilota sulla corretta attuazione del diritto dell’Unione europea – caso 965/10/MARK – concessioni idroelettriche nelle Province di Trento e Bolzano, dal sito anticorruzione.it.
18 Testualmente nella segnalazione dell’AGCM datata 2009, dal sito http://www.agcm.it/component/joomdoc/allegati-news/old/Provincia%20Bolzano.pdf/download.html.

19 Comma 1, art. 13 dello Statuto.
20 Il comma 2 prosegue prevedendo “un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato” al concessionario anche in caso di decadenza o rinuncia.

21 Comma 6, articolo 13 Statuto Trentino Alto Adige.
22 Concessioni idroelettriche: la competenza alle Province autonome di Trento e Bolzano, comunicato stampa n. 3206, 29 novembre 2017 dal sito ufficiostampa.provincia.tn.it.