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Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Comportamento illegittimo dell’Amministrazione che si avvede della inammissibilità di una domanda di finanziamento pubblico inizialmente ammesso, ma poi annullato.

Di Antonio Cormaci.
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NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE SECONDA

SENTENZA 24 ottobre 2019, n. 7246

 

Comportamento illegittimo dell’Amministrazione che si avvede della inammissibilità di una domanda di finanziamento pubblico inizialmente ammesso, ma poi annullato.

 

Di ANTONIO CORMACI

 

La pronuncia in esame specifica come sebbene la Pubblica Amministrazione abbia il dovere di ravvedersi qualora rinvenga pregiudizi derivanti da erogazioni pubbliche all’Erario pubblico, questa è tuttavia obbligata a perseguire un comportamento secondo i canoni di correttezza e buona fede, cercando, con la propria azione, di contemperare interesse pubblico ed interesse privato.

 

  1. Il fatto. Prima di approfondire ed apprezzare gli aspetti salienti della pronuncia, è bene dare brevi ma esaustivi cenni sui fatti dai quali la stessa trae origini. Una società partecipa ad un bando indetto dalla Regione Veneto per il finanziamento parziale dei costi di investimento delle imprese e con delibera della Giunta Regionale della medesima Regione la società viene effettivamente inserita nella graduatoria dei progetti ammissibili al finanziamento. La Società, successivamente, trasmette le fatture delle spese sostenute, corredate da descrizione analitica degli interventi realizzati, in questo caso presso una Pubblica Amministrazione sita nel medesimo territorio regionale e che a sua volta trasmette nulla osta alla Regione. La stessa, tuttavia, comunica successivamente alla trasmissione dei sopracitati documenti che questi non sono conformi alle prescrizioni del bando, ragion per cui la Regione chiede alla Pubblica Amministrazione interessata di emettere un nuovo nulla osta. Contestualmente la Regione restituisce alla Società una buona parte delle fatture da questa presentate, facendo presente, nella fattispecie, che il bando non contempla contributi per edifici di nuova costruzione ma solo per acquisizione di nuovi locali. In buona sostanza, la Pubblica Amministrazione emette nuovo nulla osta, con un contributo tuttavia inferiore a quello precedentemente contabilizzato dalla Società richiedente. Per questi motivi, la Società fa ricorso al giudice amministrativo.

 

  1. La revoca del contributo pubblico come atto dovuto. Il Consiglio di Stato coglie l’occasione per richiamare interessanti aspetti di diritto sostanziale che qui possiamo apprezzare in relazione alla necessità di revocare un contributo che possa cagionare un danno all’Erario pubblico.

Il TAR Veneto, in base all’articolazione giuridica ricostruita dal Consiglio di Stato, ha ritenuto che quando un annullamento d’ufficio riguarda un provvedimento che ha ad oggetto una spesa pubblica non occorre una motivazione diffusa sulle ragioni di interesse pubblico che hanno portato l’autorità ad agire in via di autotutela, a maggior ragione se ci sono palesi contrasti con il Diritto comunitario. Tuttavia, il giudice di prime cure ha ritenuto che in base alle circostanze del caso concreto ed in particolare in riferimento al lungo lasso di tempo che è trascorso nel periodo tra l’assegnazione del contributo ed il decreto impugnato, si può affermare che in capo alla Società ricorrente si sia formato un ragionevole affidamento sulla liquidazione in misura all’importo assegnato. E dunque dà come elemento pacifico la necessità di dar conto, in capo alla Regione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale che muove l’esigenza di ridurre il contributo, anche in ottica di tutela della posizione soggettiva del privato che, affidandosi appunto alla Regione, aveva già realizzato i lavori di costruzione del fabbricato. Ma il Consiglio di Stato, come meglio si vedrà a breve, supera in un certo senso questo assunto, arricchendolo.

Il T.A.R. ha disposto quindi l’annullamento del decreto impugnato al fine di tutelare l’interesse della società.  Il Decreto dirigenziale ha disposto tuttavia la liquidazione del contributo in misura ridotta e per questo motivo è stato impugnato dalla Società che ne ha chiesto l’annullamento per incompetenza del Dirigente ad adottare un atto di modifica di una determinazione della Giunta Regionale.

Tale ricorso veniva accolto dal TAR Veneto, con sentenza n. 936/2017, tuttavia la società ricorreva per l’ottemperanza della stessa, ricorso poi respinto dal TAR che ha evidenziato come la sentenza non fosse priva di effetti conformativi.

La Regione, dando come assunto essenziale in punta di fatto la non necessità, come sopra esposto, di una motivazione diffusa sulle ragioni di interesse pubblico sottese ad una riduzione di esborso, osserva come l’annullamento di un contributo pubblico erroneamente erogato costituisca un atto dovuto per l’Amministrazione concedente, che, in tal caso, è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli sul proprio bilancio di un’indebita erogazione di denaro pubblico.  La Società, dal suo canto, opponeva come tuttavia nel bando di gara vi fossero indicazioni imprecise ed incomplete, arrivando a richiedere un risarcimento per il danno sofferto.

 

  1. Il legittimo affidamento del privato come discrimine dell’azione amministrativa. In punto di diritto, ed è questo l’aspetto più interessante, il Consiglio di Stato ritiene che l’atto impugnato avesse tuttavia compromesso aspettative consolidate dalla ricorrente a distanza di un lungo lasso di tempo, senza motivare sull’interesse pubblico che sottostava alla riduzione del contributo, al netto delle prescrizioni contenute nel Bando.

Dunque, se è vero che la revoca del contributo pubblico costituisce un atto dovuto dell’Amministrazione concedente, che è tenuta a porre rimedio alle conseguenze sfavorevoli derivanti all’Erario per effetto di un’indebita erogazione, è anche vero che il comportamento della Regione non possa essere esente da colpa e non riconducibile ad un doveroso e legittimo esercizio del potere di autotutela, poiché la stessa si è avveduta dell’inammissibilità della domanda solo nella fase procedimentale. Il Consiglio di Stato non tarda a definire il comportamento della Regione disattento, in contrasto con i canoni di correttezza e buona fede di matrice civilistica - art. 1337 c.c. - e che ha generato, in capo alla Società, un ragionevole affidamento nella legittimità di tale delibera e quindi nella circostanza di poter fruire del contributo. La Regione, in buona sostanza, avrebbe dovuto correttamente applicare la norma ab initio ed ogni tipo di rilievo avrebbe dovuto veder la luce già nella primigenia fase della verifica di rendicontazione.

In sintesi, l’art. 1337 c.c. può benissimo essere esteso anche all’ambito di attività della Pubblica Amministrazione, come corollario per valutare eventuali inopportunità di comportamento.

Tale norma è il parametro di valutazione dell’azione amministrativa che è obbligata a comportarsi secondo i canoni di buona fede anche nell’esercizio del potere di autotutela.