ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 03 - Marzo 2024

  Studi



Brevi considerazioni sull’ autodichia del Parlamento alla luce della interpretazione dell’art. 6 CEDU.

Di Isotta Fermani
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Brevi considerazioni sull’ autodichia del Parlamento

alla luce della interpretazione dell’art. 6 CEDU

Di ISOTTA FERMANI

 

Il termine autodichia deriva dal greco autos- 'stesso' (o più propriamente, nei composti di questo genere 'di sé stesso') e dìke giustizia.

Riferita al Parlamento sta ad indicare che la giurisdizione per ciò che riguarda i ricorsi relativi ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti appartiene alla Camera e non al giudice ordinario.

Senza ripercorrere in questa sede l’evoluzione e la ratio originaria dell’autodichia, rinvenibile già ai tempi dello Statuto Albertino, si vuole focalizzare e circoscrivere l’attenzione all’ultimo arresto pretorio di stampo sovranazionale del 2009 nella causa S. e altri contro Italia.

Ebbene in tale occasione la Corte Edu affermò la compatibilità del sistema italiano di autodichia parlamentare con l’art. 6 Cedu, in base al quale le controversie debbono essere esaminate sì da giudici indipendenti, ma non necessariamente da giudici incardinati in apparati che rispondano alla nozione classica di potere giudiziario.

Se tale considerazione poteva essere soddisfacente fino al recente passato, oggi con la lettura innovativa dell’art. 6 CEDU sul concetto di “equo processo” esteso anche in punto di garanzie all’equo procedimento, ad opera della stessa Corte Edu, si pongono dubbi giuridici in capo agli interpreti.

La riflessione sorge spontanea alla luce del contenzioso in materia delle sanzioni irrogate dalle Autorità amministrative indipendenti in quanto esse, pur svolgendo funzioni paragiurisdizionali di tipo sanzionatorio, non sono reputate giudici.

La giurisprudenza sovranazionale in merito a ciò, richiede necessario un sindacato di full jurisdiction da parte di un vero e proprio giudice ordinario, sul presupposto della natura non giurisdizionale delle autorità indipendenti, in chiave garantista.

Si parla a tal riguardo di sindacato sostitutivo di maggiore attendibilità intrinseco da parte di un giudice ordinario sulle decisioni assunte dalle Autority.

Inoltre, molto si è discusso sul concetto di indipendenza, neutralità ed imparzialità di queste Autority, in quanto le relative leggi istitutive prevedono che: con riguardo al settore dell’energia, i componenti sono nominati dal Governo; prima devono superare il vaglio parlamentare a maggioranza qualificata; la legge 675/1996 all’art 30 per il Garante della Privacy prevede che i componenti siano eletti due dalla Camera dei deputati e due dal Senato.

Come si nota non è netta l’indipendenza dal potere politico della compagine istituzionale di tale Autority, ma ciò non toglie che siano dotate di competenze e alto tecnicismo tipico della discrezionalità tecnica che determina un temperamento alla rottura dal dogma di cui all’art 95 Cost.

Alla luce quindi dell’evoluzione normativa compiuta dalle Corti sovranazionali in merito alle garanzie dell’art. 6 CEDU, pare doveroso quanto meno ripensare gli approdi della sentenza della Corte Edu S. e altri contro Italia, in tema di autodichia.

Giova cioè domandarsi se i regolamenti di Camera e Senato prevedono un sistema di tutela giurisdizionale assimilabile, come composizione e neutralità, a quello delle Autorità indipendenti e successivamente domandarsi se, stante la “fuga in avanti” della giurisprudenza sovranazionale che ha applicato l’art. 6 alle sanzioni delle Autority, sia necessario anche in ambito di autodichia parlamentare esigere un sindacato dal giudice ordinario di “full jurisdiction”.

È pur vero che la Cassazione ha ribadito in tempi recenti che “pur riconoscendosi natura giurisdizionale alle pronunce degli organi di autodichia, non possono essere scalfite le garanzie di indipendenza del Parlamento e in tale ottica si giustificano le aree di esenzione e di delimitazione del sindacato di legittimità della stesa Corte di Cassazione”.

Pare tuttavia ragionevole affermare in conclusione che il valore della tutela giurisdizionale, cardine di tutto il sistema delle libertà costituzionali, debba prevalere sul principio di indipendenza delle Camere, in quanto il diritto di difesa difronte ad un giudice terzo ed imparziale non può e non deve trovare alcun limite.

A maggior ragione l’evoluzione giurisprudenziale sovranazionale sul concetto di equo processo ex art. 6 Cedu dovrebbe far propendere per una revisione critica dell’attuale stato dei fatti.