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Anno XVI - n. 07 - Luglio 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Bando di concorso e graduatoria: la scomposizione della competenza territoriale del giudice amministrativo.

Di Federica Favata
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NOTA A CONSIGLIO DI STATO – ADUNANZA PLENARIA,

SENTENZA 8 settembre 2021

Bando di concorso e graduatoria:

la scomposizione della competenza territoriale del giudice amministrativo

Di FEDERICA FAVATA

 

L’Adunanza plenaria in tale pronuncia, affronta il tema della competenza territoriale del giudice amministrativo quando gli atti amministrativi sono adottati da una pubblica amministrazione centrale, ma gli effetti che ne scaturiscono, radicano parzialmente la competenza di un TAR periferico invece di quella del Tar Lazio.

Nel caso qui esaminato, si tratta di una graduatoria di un concorso interno per la nomina di vice Sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato.

 

I giudici di Palazzo Spada riprendono, in prima battuta, un orientamento recente secondo cui il criterio dell’efficacia  ex art.13 co.1 c.p.a, tempera il c.d criterio della sede, radica la competenza territoriale del tribunale periferico per gli atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma che producono effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale, rispecchiando la logica del decentramento della giurisdizione amministrativa.

 

Il processo amministrativo conosce due criteri di attribuzione della competenza, ossia territoriale e funzionale, entrambi inderogabili. E’ prevista, poi, una competenza territoriale specifica (e per materia) per le controversie dei pubblici dipendenti, attribuite inderogabilmente al TAR nella cui circoscrizione vi è la sede di servizio.

I due criteri si pongono in un rapporto di reciprocità e complementarietà.

Il primo elemento per delineare la competenza, è quindi quello che riguarda la sede dell’autorità che ha adottato l’atto che viene impugnato, ma qualora il provvedimento produca effetti diretti esclusivi nell’ambito territoriale di un determinato tribunale periferico, l’efficacia così parziale   affievolisce il principio della sede.

L’ordinamento pertanto, indica come TAR competente quello meno distante dalla parte ricorrente, pur essendo centrale l’autorità che emana l’atto: viene così recepito il principio del decentramento giudiziario, nel caso in cui gli effetti lesivi siano limitati ad un ristretto ambito territoriale.

 

Nel caso di specie, il criterio dell’efficacia porterebbe a devolvere la questione oggetto di gravame, dinnanzi al Tar periferico, ossia della provincia autonoma di Bolzano. L’atto, seppur emanato da un’autorità centrale statale, ha effetti limitati ad una circoscrizione diversa rispetto a quella del Tar del Lazio.

Al riguardo, si contrappongono due orientamenti: il primo, favorevole alla competenza del Tar del Lazio, sostiene che l’effetto dell’annullamento della graduatoria, è diretto ed immediato nei confronti dei soggetti concorrenti anche per i posti ordinari. Il secondo conclude invece per la competenza funzionale del Tribunale Regionale di Giustizia amministrativa di Bolzano, fondandosi sull’obbligatorietà della riserva di un’aliquota di posti per i candidati che abbiano adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca, per un fabbisogno specifico della Provincia Autonoma di Bolzano.

 

La pronuncia in commento, aderendo al secondo dei due orientamenti, lo conferma.

Infatti, il bando e la graduatoria qui richiamati producono effetti limitati al territorio della Provincia di Bolzano: i posti riservati rimangono tali e soltanto mediatamente vengono coinvolti da eventuali annullamenti della graduatoria nazionale, si pongono sempre in un rapporto di species a genus rispetto a quest’ultima.

L’elemento di diversità consiste proprio nel possesso del certificato di bilinguismo da parte dei partecipanti alla selezione pubblica, nell’ottica di tutela delle minoranze linguistiche delle zone altoatesine.

La competenza territoriale sarà, pertanto, quella del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano e non del Tar Lazio, nonostante l’atto oggetto di gravame sia stato emanato da un’amministrazione centrale.