ISSN 2039 - 6937  Registrata presso il Tribunale di Catania
Anno XVI - n. 04 - Aprile 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Applicabilità del vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dal mare. Sentenza del Tar Catania n. 618 del 9 marzo 2020.

Dì Glenda Giardina.
   Consulta il PDF   PDF-1   

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

Sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

Sentenza 9 marzo 2020 numero 618

 

Dì Glenda Giardina

 

https://www.giustizia- amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=201802052&nomeFile=202000618_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Con la sentenza del 9 marzo 2020 numero 618 il Tribunale Amministrativo catanese ha statuito che il vincolo di inedificabilità entro i 150 metri dal mare previsto dall’articolo 15 legge della Regione Siciliana numero 78/76 non si applica alle parti di territorio dei Comuni che alla data di entrata in vigore della legge possedevano di fatto e non sulla sola base di quanto previsto dallo strumento urbanistico – adottato o approvato – le caratteristiche o meglio connotati di densità edilizia delle Zone A e B (così anche  (Cons. giust. amm. sic., sez. giur., 9 ottobre 2018, n. 554).

Inoltre, ha chiarito come ai sensi dell’art. 142 del d. lgs. n. 42 del 2004, deve ritenersi legittima la scelta del Pianificatore Paesaggistico di escludere l’operatività del vincolo di Tutela per tutte le aree che alla data del 6 settembre 1985 (data di entrata in vigore della cosiddetta legge «Galasso») si trovassero in determinate condizioni, e in particolare:

b.2.1.) quelle delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 («Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765»), come zone territoriali omogenee «A» e «B»;

b.2.2.) quelle delimitate come zone diverse dalle «A» e «B», limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione e a condizione che le relative previsioni fossero state concretamente realizzate;

b.2.3.) quelle ricadenti, nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici, nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; 

Infine ha ribadito che l’autorizzazione paesaggistica è espressione di ampia discrezionalità tecnico-specialistica; ed è pertanto tendenzialmente insindacabile innanzi al (e dal) giudice amministrativo, se non per (eccesso di potere per) intrinseca illogicità o travisamento dei fatti indotto da uno o più errori obiettivamente rilevabili, quali gli errori di calcolo (matematico, topografico, antropometrico) e/o gli errori nell’applicazione di regole mutuate da scienze esatte (matematica, geometria, geologia, biologia, chimica, fisica, ecc.) o di regole sulle quali si basano discipline applicative di queste ultime (cfr., fra le tante, Cons., Stato, sez. VI, 14 ottobre 2015, n. 4747).