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Anno XVI - n. 05 - Maggio 2024

  Giurisprudenza Amministrativa



Ancora tracce di vulnus al principio di uguaglianza sostanziale: le diseguaglianze di genere nella normativa nazionale in materia elettorale. La Terza Sezione del Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale.

Di Anna Laura Rum
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NOTA A CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE TERZA,

ORDINANZA DI RIMESSIONE ALLA CORTE COSTITUZIONALE,

4 giugno 2021, n. 4294

Ancora tracce di vulnus al principio di uguaglianza sostanziale: le diseguaglianze di genere nella normativa nazionale in materia elettorale.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato solleva questione di legittimità costituzionale

Di ANNA LAURA RUM

 

Sommario: 1. Introduzione: una panoramica generale sulla diseguaglianza di genere nei processi decisionali politici. 2. Gli interventi del legislatore sulla parità di genere. 3. Diseguaglianza di genere in materia elettorale: l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della Terza Sezione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 4294/2021). 3.1 La vicenda. 3.2 Le questioni di diritto. 3.3. Il vulnus di costituzionalità rilevato dal Consiglio di Stato. 3.4 Argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza. 3.5 La III Sezione del Consiglio di Stato esprime dubbi sulla tenuta costituzionale della legislazione in materia di parità di genere in ambito elettorale. 3.6 Le conclusioni dell’ordinanza di rimessione.

 

 

  1. Introduzione: una panoramica generale sulla diseguaglianza di genere nei processi decisionali politici.

A livello eurounitario, la rappresentanza delle donne nell’ambito dei processi decisionali politici è molto bassa, nonostante la forte attenzione dedicata a quest’ambito.

Nel nostro ordinamento, più nello specifico, nonostante la Costituzione consacri taluni importanti principi fra cui quello di uguaglianza sostanziale, all’art. 3 c.2, è ancora necessario procedere con un costante cammino che porti al reale e concreto conseguimento dell’uguaglianza di genere, affinché non resti soltanto un principio espresso sulla carta della Costituzione e delle leggi attuative, ma divenga tessuto pregnante di ogni realtà socio-giuridica e riguardi ciascuna attività umana.

La rappresentanza politica, in particolare, è una delle realtà ove maggiormente si avverte l’esigenza di attualizzare il momento egalitario di genere.

L’ordinanza di rimessione della Terza Sezione del Consiglio di Stato in esame, si colloca in questa direzione.

 

  1. Gli interventi del legislatore sulla parità di genere.

Come riportato nella ordinanza in esame, nell'ambito degli interventi di promozione della parità di genere occorre segnalare il D. Lvo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità. Ratio della novella, ai sensi dell’art. 1 del codice, è quella di predisporre “misure volte ad eliminare ogni distinzione, esclusione o limitazione basata sul sesso, che abbia come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo”.

Il Codice si occupa – tra le altre cose - degli interventi promozionali finalizzati a contrastarle: menziona azioni predisposte per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità, nell'ambito della competenza statale.

Il Collegio ha ritenuto l’elenco contenuto nella disposizione di cui all’art. 42 dirimente nel caso di specie.

Le “azioni positive”, vale a dire quelle misure che, ai sensi del comma 1 dell’art. 42 del Codice, devono rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità in un’ottica di uguaglianza sostanziale hanno, in particolare, lo scopo di:

  1. a) eliminare le disparità nella formazione scolastica e professionale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;
  2. b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione;
  3. c) favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;
  4. d) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;
  5. e) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati ed ai livelli di responsabilità;
  6. f) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

Oltre al Codice per le pari opportunità, il legislatore ha inciso trasversalmente sui sistemi elettorali presenti nei diversi livelli (nazionale, regionale, locale e al Parlamento europeo), con L. 215/12, L. 56/2014, L. 20/2016, L.165/2017, L. 65 del 2014.

Ancora, il Collegio riporta altre misure promozionali delle pari opportunità, introdotte anche nei più recenti provvedimenti riguardanti la disciplina dei partiti politici, evidenziando come tali interventi del legislatore siano improntati sul sistema delle “quote”.

 

  1. Diseguaglianza di genere materia elettorale: l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale della Terza Sezione del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. III, ord. 4294/2021[1]).

 

3.1 La vicenda.

La vicenda da cui il Consiglio di Stato trova occasione rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità riguarda una competizione elettorale alla quale erano state presentate due sole liste.

 Con il ricorso di primo grado, i ricorrenti, elettori e componenti di una lista elettorale hanno lamentato l’illegittima ammissione da parte della Sottocommissione elettorale, della lista avversaria, per la riscontrata assenza nella lista della componente femminile (cd. “quota rosa”) prescritta, secondo la loro prospettazione, dall’art. 71, comma 3 bis, D.Lgs. n. 267/2000, a pena della ricusazione della lista, in applicazione dell’art. 30, lettera e), D.P.R. n. 570/60: il loro reclamo era stato respinto dalla commissione suddetta, nominata per vagliare la regolarità della presentazione delle liste, sull’assunto che sarebbe mancata, nella normativa elettorale, una esplicita comminatoria di esclusione in caso di violazione del principio relativo alla parità di genere per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti.

Per l’effetto della mancata ricusazione della lista violativa delle quote rosa, i ricorrenti hanno rilevato che il risultato elettorale sarebbe stato alterato in loro danno.

A seguito della proclamazione degli eletti e della convalida intervenuta con delibera del Consiglio comunale, gli appellanti avevano proposto ricorso dinanzi al TAR affinché venisse accertata l’illegittimità dell’operato amministrativo e, contestualmente, venissero rettificati i risultati elettorali.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di Napoli, pur riconoscendo “aspetti di assoluta novità dell’oggetto” ha respinto il ricorso ritenendo che l’art. 2 comma 1, lettera c) numero 1) della L. 215/2012, con il quale sono state apportate modifiche al D.lgs. 267/2000 ed al DPR 570/1960, pur prevedendo un controllo e un diretto intervento delle commissioni elettorali circondariali al fine di garantire la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste dei candidati con specifico riguardo ai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, non prevede misure sanzionatorie a carico delle liste che non assicurino la rappresentanza di entrambi i sessi.

La stessa sentenza ha escluso la possibilità di ricorrere ad un’interpretazione analogica delle disposizioni previste per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ritenendo la normativa elettorale non soggetta a tale opzione ermeneutica.

Avverso tale sentenza i ricorrenti soccombenti hanno proposto appello, lamentando che il Giudice di prime cure avrebbe errato nel respingere il ricorso, in quanto l’intento perseguito dal legislatore con la legge n. 215/2012 sarebbe quello di garantire la ferma ed inderogabile presenza in lista di entrambi i sessi, così come sancito a chiare lettere nella prima parte dell’art. 71, co. 3 bis, T.U.E.L., come modificato dall’art. 2, comma 1, della suddetta legge.

Tale prescrizione, per gli appellanti, troverebbe completa attuazione nella lettera e) dell’art. 30 del D.P.R. n. 570/1960, anch’essa introdotta dalla riforma del 2012, laddove la violazione dell’art.71, co. 3 bis cit. viene sanzionata con la ricusazione della lista.

 

3.2 Le questioni di diritto.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto sussistere i presupposti di rilevanza e non manifesta infondatezza per rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60, nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti. E ciò in quanto tali norme risultano in contrasto con gli artt. 51, 3, 117 comma 1 (quest’ultimo in relazione all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12) della Costituzione.

Il Collegio rileva come la vicenda di cui si discute trae origine da una competizione elettorale riferibile ad un Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che la Corte Costituzionale, sul punto, ha costantemente affermato che “l’applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione” (Corte Cost. sent. n. 174/2016[2]) e che “il nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che l’eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale” (così Corte Cost n. 91/2013[3]).

Secondo il Consiglio di Stato, dall’applicabilità necessaria dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000 al caso di specie derivano conseguenze specifiche e immediate in capo agli appellanti.

Invero, la tenuta costituzionale delle disposizioni censurate – e, quindi, mancato obbligo di rappresentatività di entrambi i generi nelle liste elettorali in Comuni con meno di 5.000 abitanti e contestuale assenza di meccanismi sanzionatori e deterrenti contro la violazione del principio della parità di genere – produrrebbe un effetto preclusivo di rigetto della pretesa. Il Collegio dovrebbe limitarsi a rigettare l’appello, confermando la sentenza di primo grado.

Al contrario, sostiene la Terza Sezione, qualora le disposizioni fossero ritenute dalla Corte Costituzionale in contrasto con la Costituzione la pronuncia determinerebbe l’esclusione della lista violatrice del principio di uguaglianza di genere ed il conseguente annullamento del risultato elettorale e la proclamazione degli appellanti quali consiglieri comunali eletti.

 

3.3 Il vulnus di costituzionalità rilevato dal Consiglio di Stato.

Il Collegio, con l’ordinanza in esame, ha rilevato un potenziale vulnus di costituzionalità rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 51, 117 comma 1 (quest’ultimo in riferimento all’art 14 CEDU e all’art 3 Prot add. 12 CEDU) della Costituzione: preliminarmente, ha ritienuto di dovere valutare se sia percorribile un’operazione ermeneutica costituzionalmente orientata, a maggior ragione se si considera la ratio che ha spinto il legislatore ad intervenire nella suddetta materia, di garantire il riequilibrio nella partecipazione attiva alla vita politica, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la “pienezza del diritto di elettorato passivo”, questione più volte affrontata dalla Corte Costituzionale, da ultimo, nella sentenza n. 48/21[4].

L’ art. 71, co 3 bis, TU enti locali prevede che “Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi”.

Allora, si afferma che nonostante l’incipit – “nelle liste è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi” – sembrerebbe porre un obbligo generalizzato valido a prescindere dal dato empirico relativo al numero degli abitanti del Comune, la seconda parte della disposizione non risponde al canone di generalità e prescrive che è solo nei Comuni con popolazione compresa tra i 5.000 e i 15.000 abitanti che “nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi”: questo troverebbe conferma, sotto il profilo sistematico nell’art. 30 lett. d bis e lett e) DPR 570/60, della cui tenuta costituzionale pure si discute, che predispone misure sanzionatorie riferite unicamente ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Anche all’art 71, co. 5, TUEL il legislatore ha predisposto una ulteriore misura di contrasto al disequilibrio, quello della “doppia preferenza” ma solo ed esclusivamente nei comuni con popolazione tra 5.000 e 15.000.

Tali considerazioni impediscono di aderire alla ricostruzione esegetica che sostiene la tenuta costituzionale delle norme censurate.

Secondo il Consiglio di Stato, i caratteri propri del procedimento elettorale e la natura sanzionatoria della misura di riequilibrio prevista, con diverse modalità legate al numero degli abitanti, per la violazione delle norme a tutela della parità di genere non consentono un’interpretazione analogica delle fattispecie. Il legislatore, pur dopo avere espressamente previsto l’obbligo di assicurare la parità di genere nelle elezioni di qualsiasi Comune, ha chiaramente e volutamente omesso di disciplinare le conseguenze della violazione di tale obbligo nei Comuni più piccoli.

Il Collegio sconfinerebbe i limiti del potere giurisdizionale con un’estensione analogica della normativa prevista per i Comuni più grandi.

Inoltre, all’interpretazione estensiva si oppongono, oltre al dato letterale già messo in rilievo, anche argomentazioni di carattere sistematico desumibili dai lavori preparatori alla L. 215/12 che, come più volte ricordato, ha inciso profondamente sulla materia.

Il Collegio rileva anche che ad una interpretazione compatibile con il dettato costituzionale non si potrebbe giungere neanche attraverso l’eventuale disapplicazione della normativa de qua per contrasto con l’art. 23 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea rubricata “parità tra donne e uomini”, a mente del quale “La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Ed, infatti, per il Consiglio di Stato il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato: la norma non presenterebbe efficacia immediata e diretta, quanto meno con riferimento alla legislazione promozionale, rimettendo al legislatore nazionale la scelta dei migliori strumenti per l’affermazione del principio di parità e mancherebbero le condizioni che consentono al giudice di disapplicare la norma interna per contrasto con il diritto comunitario.

Il Collegio conclude quindi, che la questione di legittimità, come sollevata, è rilevante e non risolvibile attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del dettato normativo.

 

3.4 Argomenti a sostegno della non manifesta infondatezza

Per il Consiglio di Stato, l’art. 51 Cost., la cui natura immediatamente precettiva e non meramente programmatica è ormai indubbia, impone alla Repubblica – e non allo Stato, e non ad un singolo potere dello Stato – la predisposizione di misure idonee a colmare le disuguaglianze nella partecipazione politica, che si risolve nella possibilità di rendersi portavoce di un centro di interessi, di quello che una parte della giurisprudenza amministrativa ha definito un “patrimonio umano, culturale, sociale, di sensibilità e di professionalità, che assume una articolata e diversificata dimensione in ragione proprio della diversità del genere”.

Ed invero, la questione della parità di genere rispetto all’accesso alle cariche politiche ha generato un ampio e vivace dibattito in seno all’Assemblea Costituente.

Il Collegio ricorda che furono predisposte due versioni della disposizione di cui all’art. 51, entrambe con l’intento comune di riconoscere una piena capacità giuridica di diritto pubblico alla donna.sì da rimuovere gli ostacoli che impedivano (e impediscono) l’accesso a tutti gli ambiti della vita pubblica del Paese a condizioni di parità con gli uomini.

 

3.5 La III Sezione del Consiglio di Stato esprime dubbi sulla tenuta costituzionale della legislazione in materia di parità di genere in ambito elettorale.

Il Collegio osserva che la positivizzazione di questo interesse di parità di genere in ambito elettorale costituzionalmente protetto dall’art. 51 coinvolge indistintamente tutti i livelli (nazionale, locale e sovrannazionale) con strumenti differenti, ma comunque efficaci: la sola eccezione allo sforzo di garantire l’effettività della parità è rappresentata dalle elezioni comunali in cui persiste una differenziazione su base numerica.

Si nota che la tutela della parità di genere “cede” in contesti aggregativi di modeste dimensioni, nonostante questi rappresentino dei centri propulsivi di assoluta importanza nella vita del Paese.

Ancora, il Consiglio di Stato evidenzia come la mancanza di ragionevolezza e la gravità delle conseguenze di questa previsione normativa che lascia senza tutela le operazioni elettorali dei piccoli Comuni possa essere ancor meglio compresa valutando il tessuto demografico del nostro Paese.

Più dei due terzi dei Comuni contano meno di 5000 abitanti e la somma della popolazione residente in questi piccoli comuni è considerevole, essendo pari a quasi 10 milioni di abitanti.

Allora, i dubbi di costituzionalità delle disposizioni censurate sono sorti anche e soprattutto in considerazione di questo dato empirico. Se la ratio della novella legislativa è quella di garantire la parità di genere promuovendo interventi di riequilibrio, nessuna effettività può dirsi realizzata se nella maggior parte (per non dire nella quasi totalità) dei Comuni italiani gli interventi sono neutralizzati dall’assenza di un meccanismo sanzionatorio.

La diversità di trattamento non può trovare la propria giustificazione nella presunta difficoltà di individuare materialmente donne candidate in contesti abitativi di piccole dimensioni. E ciò almeno per due ordini di ragione:

  1. a) Non c’è l’obbligo di candidare persone residenti nel Comune. Tale conclusione emerge in maniera inequivocabile dal combinato disposto degli artt. 55, 56 e 57 D.Lvo 267/2000
  2. b) la carenza demografica come giustificazione alla diversità di trattamento è inconferente. La carenza demografica potrebbe eventualmente determinare difficoltà nel predisporre delle liste in sé, cioè nella difficoltà di individuare candidati a prescindere dal genere. Delle due l’una: o c’è difficoltà a reperire candidati (uomini o donne che siano) o non c’è.

Inoltre, la mancata prescrizione di liste miste anche nei Comuni con meno di 5.000 abitanti rende di fatto inapplicabile l’art 6 D.Lvo 267/2000, che prescrive che: “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”, operazione questa impossibile se a monte non c’è la garanzia della necessaria presenza di entrambi i generi.

Il Consiglio di Stato procede poi con un’indagine sulla compatibilità della normativa denunciata di incostituzionalità e sopra specificata con l’art. 3 Costituzione che costituisce prius logico-giuridico dell’art 51 Cost.: secondo il Collegio, la questione di cui si discute, quindi, non è la scelta di articolare discipline diverse che tengono conto delle dimensioni dei Comuni, ma non avere dato concretezza al principio di parità di genere, pur espressamente sancito dalla legge, nei Comuni fino a 5.000 abitanti e avere così garantito impunità a chi, nelle competizioni elettorali che si svolgono in tali enti, intende violarlo.

In tema di parità di genere, non può dirsi supportata da razionalità la misura che esclude dall’ambito della sua applicazione milioni di cittadini - e specialmente di cittadine – per il solo fatto di vivere in aree urbane a bassa densità demografica. Nessuna evidenza statistica, sociologica o scientifica esclude che in questi Comuni sia superfluo un intervento promozionale del legislatore. Intervento che, anzi, può risultare talora indispensabile per le minori opportunità che alcuni piccoli o piccolissimi offrono rispetto alle grandi aree urbane.

Ancora, sostiene il Collegio che analoghe riflessioni merita la censura avente per oggetto l’art. 117 comma primo comma in riferimento all’art 14 della CEDU, art 1 Protocollo Addizionale n. 12.

Infatti, l’art. 14 della CEDU dispone che: «Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.».

L’art. 1 Prot. Add. n. 12 CEDU relativo al divieto generale di discriminazione prevede che “Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l‘origine nazionale o sociale, l‘appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.

Nessuno potrà essere oggetto di discriminazione da parte di una qualsivoglia autorità pubblica per i motivi menzionati al paragrafo 1”

La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha costantemente sostenuto che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano in situazioni comparabili. Tuttavia, una disparità di trattamento non comporta automaticamente una violazione di tale articolo: una distinzione è discriminatoria quando «manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole», «quando non persegua un fine legittimo» ovvero qualora, comunque, non sussista «un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito» (ex multis, sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, § 58; sentenza Willis c. Regno Unito, § 48[5])

Il Collegio, in particolare, non ravvisa la presenza di elementi idonei a giustificare una disparità di trattamento tra i Comuni con più o meno di 5.000 abitanti.

 

3.6 Le conclusioni dell’ordinanza di rimessione.

La Terza Sezione del Consiglio di Stato ha, pertanto, ritenuto che la controversia non può essere definita indipendentemente dalla risoluzione delle delineate questioni di legittimità costituzionale e che il giudizio deve essere sospeso, ordinando l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, dichiarando rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, dell’art. 71 co 3 bis D. Lvo 267/2000, in relazione agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12, nella parte in cui non prevede la necessaria rappresentanza di entrambi i generi nelle liste elettorali nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, nonché dell’art. 30 lett. d) bis e lett. e) DPR 570/60 nella parte in cui esclude dal regime sanzionatorio sub specie “esclusione della lista”, le liste elettorali presentate in violazione della necessaria rappresentatività di entrambi i sessi in riferimento ai comuni con meno di 5.000 abitanti per contrasto con agli artt. 51 primo comma, 3 secondo comma, 117 primo comma Cost. in riferimento all’art. 14 CEDU, art. 1 Protocollo Addizionale n. 12.

 

[1] In www.giustizia-amministrativa.it

[2] In www.cortecostituzionale.it

[3] In www.cortecostituzionale.it

[4] In www.cortecostituzionale.it

[5] CEDU, sentenza 7 gennaio 2014, ric. 77/07 Cusan e Fazzo c. Italia, § 58, in www.giustizia.it; sentenza 11 giugno 2002, ric. 36042/1997 Willis c. Regno Unito, in www. giustizia.it