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L‘AIA non sana la VIA
Consiglio di Stato – sezione V- n. 3034/2018. A cura di Carola Parano
Con ricorso n.10554/2015 promosso dal comitato tutela ambiente Treviglio contro la regione Lombardia e nei confronti del Comune di Treviglio, Arpa, Asl, Ministero dell’Ambiente, Legambiente Onlus, Team Spa, per la riforma della sentenza Tar Lombardia – Brescia n.01020/15 avente espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale del progetto per la realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi.
Viene espresso parere favorevole da parte del R.U. Sviluppo Sostenibile n.6831/12 della regione Lombardia in merito alla compatibilità ambientale del progetto proposto da Team per la realizzazione di una discarica monotipo pe i rifiuti non pericolosi contenenti cemento-amianto su un’area inquinata.
Nelle more del giudizio è continuata l’istruttoria per il rilascio dell’AIA (autorizzazione integrata ambientale) contro il quale il Comune di Treviglio chiede la sospensione alla regione Lombardia oltre all’annullamento del decreto VIA.
Tale atto così come i precedenti vengono impugnati dalla Team Spa davanti al Tar Lombardia – Brescia.
A seguito della prolungata inerzia della P.A. la Team Spa chiede l’intervento sostitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri, che risponderà dichiarandone l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sostitutivo.
Si pronuncia il Dg Ambiente il quale dichiara di non poter concludere la procedura poiché tale attività andrebbe coordinata con gli interventi di bonifica in situ.
Anche tale provvedimento viene impugnato dalla Team Spa ed al quale il dg Ambiente, con i motivi aggiunti, ribadisce che il rilascio dell’AIA va subordinato all’approvazione di un progetto di bonifica.
Il Tar si pronuncia respingendo i ricorsi tranne quello nel quale la Regione dichiarava di non poter definire la procedura per il rilascio AIA senza la bonifica del sito.
Impugnata la sentenza davanti al Consiglio di Stato all’udienza del 5/4/2018 la causa è andata in decisione.
Per voler precisare i motivi di doglianza dell’appellante essi sono fondati su alcune posizioni della P.A. dichiarate errate per non aver rilevato che la SIA su cui si fonda la VIA non aveva descrizioni sommarie in merito alle varie alternative compresa l’opzione zero; per non aver tenuto conto che in situ già vi fossero imprese soggette a RIR ( rischio incidente rilevante); che il giudizio sull’AIA essendo più ampio si riflette sul giudizio sulla VIA.
Considerato che per il rilascio dell’AIA va valutato l’impatto ambientale di un’opera collegandolo agli approfondimenti tecnici e finalizzati a prevenire o rimuovere gli effetti disturbanti e inquinanti, c’è da concludere che può esistere una retroazione dell’AIA sulla procedura VIA, cosicchè la prima anche se rilasciata dopo, conferma e precisa l’oggetto della seconda.
Si aggiunge ancora cha la VIA accerta i presupposti minimi per lo svolgimento di studi minimi;pertanto le impugnazioni conto il giudizio VIA favorevole non è sufficiente per poter parlare di incompletezza dell’istruttoria dovendosi invece dimostrare che vi sia una radicale incompatibilità con il sito prescelto.
Non risultano aderenti alle prescrizioni normative le descrizioni precise su alternative ragionevoli comprese quelle alternative zero e anche il provvedimento VIA non ha tenuto conto della presenza in situ di imprese sottoposte alla RIR.
Si aggiunge infine che non risulta alcun piano di emergenza esterno che contempli la presenza di discarica di amianto.
Giurisprudenza consolidata afferma che le due procedure VIA e AIA siano preordinate ad accertamenti diversi ed autonomi.
Si specifica, infatti, che la VIA consista in una complessa analisi comparativa che tiene conto dell’impatto socio- economico in comparazione con il sacrificio ambientale valutandone anche le alternative possibili anche con l’opzione zero; l’AIA nasce per sintetizzare tutti i provvedimenti che un tempo servivano per il funzionamento di un impianto industriale inquinante nel pieno rispetto di efficienza ed efficacia della P.A.
Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del giudice di prime cure, specificando che il rilascio della VIA è presupposto per il rilascio dell’AIA non il contrario e che eventuali carenze di accertamenti per il rilascio VIA non possono essere sanate del diverso procedimento preordinato al rilascio AIA.
La carenza istruttoria per il rilascio VIA ne dichiara l’illegittimità e tale vizio procedimentale potrà essere impugnato solo ai fini di ottenerne l’annullamento.
Per quanto esposto edargomentato il Consiglio di Stato accoglie il ricorso annullando il provvedimento VIA.
Si riscontra però un ‘eccezione alla attuale pronuncia del Consiglio di Stato con una pronuncia della Corte di Giustizia.
Va precisato che secondo il diritto europeo , l’autorizzazione di progetti pubblici e privati con un rilevante impatto ambientale va concessa solo previa acquisizione VIA prima del rilascio dell’autorizzazione e ciò al fine di evitare inquinamenti e perturbazioni.
Ma la Corte di Giustizia , fermo restando l’obbligo di rimuovere le conseguenze illecite dell’omissione, ritiene possibile che la successiva valutazione possa essere rilasciate dopo la realizzazione di un’opera/impianto.
A due condizioni: che il diritto nazionale non consenta di disapplicare le norme del diritto europeo e purchè la valutazione tenga conto dell’impatto avvenuto e di quello futuro.