Ultimissime

Il TAR Campania si esprime sulla valutazione di impatto ambientale "postuma".
TAR Campania, Sez. V, sent. del 7 aprile 2025, n. 2861.
La valutazione di impatto ambientale presuppone la fedele rappresentazione da parte del richiedente che fotografi lo stato dei luoghi prima della progettata trasformazione, al fine di consentire all’amministrazione di valutare adeguatamente gli effetti significativi derivanti dalla realizzazione e dall’esercizio del progetto sui fattori ambientali.
In materia di valutazione di impatto ambientale "postuma" di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, può distinguersi tra v.i.a. postuma “patologica” e v.i.a. postuma “fisiologica”: la prima riguarda i casi di realizzazione di un progetto senza la previa valutazione ambientale, pur essendo questa prescritta dalla legge applicabile ratione temporis, la seconda attiene, viceversa, ai casi in cui il progetto è stato realizzato nella vigenza di un contesto normativo che non imponeva lo svolgimento della v.i.a. che, tuttavia, è poi richiesta in caso di modifica dell’opera o di rinnovo del relativo titolo autorizzativo.
Sulla differenza tra v.i.a. "postuma" patologica e fisiologica la sezione ha richiamato la nota del Ministero della transizione ecologica – direzione generale valutazioni ambientali prot. n. 43387 del 4 aprile 2022. Sulle preesistenze si veda Cons. Stato, sez. IV, 21 mrzo 2025, n. 2358.
La valutazione di impatto ambientale “postuma” di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 consente di portare a conclusione una fase già avviata, realizzando il bilanciamento di interessi rispetto a quella parte dell'intervento che ha già determinato una modifica sull'ambiente: esso non può trovare applicazione in caso di inizio di nuove attività.
L’istituto della valutazione di impatto ambientale “postuma” di cui all’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non può sanare la carenza dei titoli abilitativi eventualmente necessari per la realizzazione di un progetto, in quanto non assegna all'amministrazione preposta alla tutela dell’ambiente alcun potere di sostituzione delle autorizzazioni che siano di competenza di altre amministrazioni.